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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in persona del dott. Gianluca Gelso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2821 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...] residente in Parte_1
GN (BA) ed elettivamente domiciliata in Tarquinia (VT) via Cesare
Battisti n. 3, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Capitani, che la rappresenta e difende insieme all'avv. Francesco Veroli giusta procura speciale in atti;
attore
E
nato a [...] il [...], residente in CP_1
Cerveteri (RM), ed elettivamente domiciliato in Ladispoli Via Regina
Margherita 1/A, presso lo studio dell'avv. Gianluca Greco, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
convenuto
1 OGGETTO: rimborso pagamento somme a titolo di spese straordinarie per i figli.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 giugno 2024 le parti concludevano come da verbale di causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha notificato atto di citazione nei Parte_1
confronti di richiedendo di condannare il convenuto a favore CP_1
dell'attrice alla somma complessiva di euro 10.594,24 maggiorata degli interessi legali quale rimborso per le spese straordinarie sostenute per il figlio dall'anno 2017 all'anno 2019, con vittoria delle spese CP_2
di lite.
L'attrice ha dedotto che:
- il Tribunale di Bari, con sentenza n. 03/2003, depositata il
30.01.2003, ha dichiarato la ceSAzione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti;
- con sentenza n. 1979/2007 depositata il 25.07.2007, il Tribunale di
Bari ha disposto, quale contributo al mantenimento dei figli Per_1
e un assegno mensile a carico del di euro 1.000,00
[...] CP_2 CP_1
2 (500,00 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastiche e di studio;
- con ulteriore decreto emesso il 10.09.2020 il Tribunale di Bari ha disposto la ceSAzione della contribuzione economica in favore dei figli,
economicamente autosufficienti, rispettivamente la figlia dal Per_1
mese di gennaio 2012 ed il figlio dal mese di febbraio del CP_2
2020;
- l'attrice ha sostenuto spese straordinarie per il figlio CP_2
(spese di studio, mediche ed altro) per gli anni 2017, 2018, 2019,
[...]
2020 e 2021, per la somma complessiva di euro 10.594,24 e, tramite il legale, ha richiesto il rimborso delle spese sostenute ma senza che lo stesso sia stato riconosciuto;
- già in precedenza si era reso neceSArio esperire azioni esecutive per potere ottenere la restituzione di spese straordinarie non rimborsate sostenute dalla;
Pt_1
- era anche stata proposta una negoziazione assistita che non si era conclusa positivamente, per cui il IG. era tuttora debitore delle CP_1
somme sostenute ed anticipate dalla IG.ra . Pt_1
Si è costituito in data 2.2.2023 che ha concluso per il CP_1
rigetto del gravame con vittoria delle spese di giudizio.
Il convenuto ha dedotto che:
- la IG.ra ha sempre assunto in maniera unilaterale e senza Pt_1
preventivamente concordare con il IG. le decisioni da prendere CP_1
nell'interesse dei figli ed ha sostenuto le spese straordinarie senza richiederne la preventiva autorizzazione al convenuto;
3 - il IG. si trova in condizione di salute deficitaria ed ha dovuto CP_1
sostenere ingenti e costose spese mediche;
- le spese mediche per il figlio dovevano non solo essere concordate,
ma si sarebbero anche potuto effettuare presso strutture pubbliche in luogo di strutture private costose;
- le linee guida emesse dal ConIGlio Nazionale Forense in data
29.11.2017 disciplinano espreSAmente le modalità attraverso cui devono essere concordate le spese da sostenere nell'interesse dei figli;
- talune spese sono state sostenute direttamente dal figlio CP_2
resosi nelle more economicamente indipendente, e comunque le
[...]
spese sono state sempre state contestate dal convenuto in maniera motivata;
- risultava esorbitanti le spese sostenute a titolo di compensi pagati allo per il ricorso innanzi al TAR avverso Parte_2
la graduatoria del concorso di specializzazione ed ammontanti alla somma di € 3.150,00 ed è inverosimile che il figlio si recasse con cadenza settimanale per la Sicilia, solo per effettuare alcune sedute dalla psicologa
DO.SA . Persona_2
La causa è stata istruita mediante deposito di documenti mentre le richieste di prove orali sono state rigettate in quanto ritenute relative a circostanze in parte generiche ed in parte non rilevanti ai fini della decisione.
All'udienza del 21 giugno 2024 la causa è stata rimeSA in decisione.
2. La domanda attorea deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
2.1. L'attrice nelle comparse conclusionali depositate ha così
precisato le conclusioni: “I) condannare il IG. al CP_1
4 pagamento, in favore della DO.SA , della Parte_1
complessiva somma di € 8.844,24 (n.d.r., così riqualificate le spese
sostenute), ovvero di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia e/o equa,
oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4' c.c., a far data da ciascun
pagamento o, subordinatamente, dalle costituzioni in mora, ovvero in via più
gradata dalla proposizione della domanda giudiziale;
II) condannare il
medesimo convenuto al pagamento delle spese, dei compensi e degli
accessori (rimborso spese generali, Cap ed Iva) del giudizio”.
Il convenuto ha invece così concluso nelle comparse conclusionali depositate: “il IG. ut supra rappresentato, patrocinato e CP_1
difeso insiste affinché Ill.mo Tribunale voglia rigettare le domande di parte
attrice perché infondate in fatto come in diritto, con condanna alle spese ed
ai compensi di giudizio”.
2.2. In primo luogo, deve precisarsi che secondo la giurisprudenza dalla Corte di CaSAzione consolidata: “… la Suprema Corte ha già avuto
modo occasione di chiarire che “devono intendersi spese “straordinarie”
quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro
imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la
loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a
carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di
proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del
mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe
essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo
genitore beneficiario dell'assegno “cumulativo” (Cass., Sez. I, 8/06/2012,
n. 9372). Inoltre, di recente con l'Ordinanza n. 379 la CaSAzione ha stabilito che “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute
5 dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale
distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del
figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo
intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare
l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo
originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità
in sede di separazione, scioglimento, ceSAzione degli effetti civili,
annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti
relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che
consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i
caratteri della certezza, liquidità ed eIGibilità; b)le spese che, imprevedibili
e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i
caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento,
richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di
accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza
della posta alle eIGenze del figlio e quello della proporzione del contributo
alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in
comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul
tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio,
annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai
figli nati fuori dal matrimonio”.
Infine, con specifico riguardo alle spese universitaria, la Corte di
CaSAzione con l'Ordinanza n. 34100 del 12 novembre 2021 ha confermato che le spese universitarie non possono essere qualificate come
“straordinarie” perché non presentano i caratteri della imprevedibilità e straordinarietà richieste per ritenerle tali.
6 2.3. Nel caso di specie, il difensore di parte attrice ha richiesto a codesto Giudice un accertamento in merito alle spese straordinarie sostenute dalla IG.ra , per le quali, alla luce della giurisprudenza sopra Pt_1
richiamata, deve essere rispettato il disposto secondo cui vanno adeguatamente contemperati “il rispetto del principio dell'adeguatezza della
posta alle eIGenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle
condizioni economico patrimoniali del genitore onerato”.
Le spese di cui l'attrice richiede il rimborso riguardano in particolare sedute psicoterapiche effettuate con la psicoterapeuta dott.SA , spese Per_2
relative al canone di locazione per risiedere fuori sede per gli studi post universitari per conseguire la specializzazione (per taluni mesi anche per svolgere periodi di frequentazione non retribuito, per acquisire ulteriore competenza teorico pratica), le spese per corso di preparazione alla scuola di specializzazione (acquisto di materiali didattici e partecipazione al corso) e per ricorso al T.A.R. ed al ConIGlio di Stato avverso il mancato inserimento nella graduatoria degli ammessi al corso post laurea.
Deve premettersi che le spese sostenute risultano documentate dal difensore di parte attrice e non contestate nei loro importi da parte convenuta - seppure con la comparsa conclusionale il difensore ha riconteggiato le spese e richiesto il rimborso nella minor somma di euro
8.844,24 per avere duplicato involontariamente alcune richieste (euro
2.000,00 per “quota a saldo corso A.I.M.S.” e euro 1.500,00 per “compenso
versato allo studio legale incaricato della predisposizione della trattazione
e del ricorso avverso alla graduatoria degli ammessi alle Scuole di
Specializzazione”).
7 Il difensore del convenuto ha allegato una copiosa documentazione da cui risulta la corrispondenza tra le parti ed i loro legali, al fine di dimostrare che il proprio assistito ha contestato la richiesta di talune spese che erano state comunicate dalla per il figlio, lamentando in taluni casi che le Pt_1
sue condizioni economiche per motivi di salute non gli consentiva di farvi fronte ed in altri casi che avrebbe potuto rivolgersi al SSN (spese per sedute psicoterpeutiche) e, infine, che non era neceSArio effettuare un periodo di formazione teorico pratica prima della specializzazione sostenendone le spese alloggiative.
La giurisprudenza consolidata ritiene che “In tema di partecipazione
alle spese di mantenimento dei figli in caso di divorzio, il principio di bi -
genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle
sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i
genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non
voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al
mantenimento , e che, conseguentemente, nel caso di mancata
concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota
di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto
a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la
valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità
e della sostenibilità della spesa steSA rapportata alle condizioni
economiche dei genitori (cfr. Tribunale Piacenza, 14/05/2020, n.254).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha ribadito tali principi: “Le
spese straordinarie dei figli, ove non sia espreSAmente previsto nel titolo
l'obbligo di preventivo accordo, devono essere rimborsate al genitore che le
ha anticipate, a meno che l'altro non dimostri che le predette non siano
8 nell'interesse del figlio. (cfr. CaSAzione civile sez. VI, 02/03/2016, n.4182).
Inoltre, secondo la giurisprudenza prevalente: “Nel caso di mancata
concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota
di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice
di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore,
commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità
in rapporto alle condizioni economiche dei genitori” (Cass., n. 16175/2015;
Cass., n. 5059/2021).
Le due linee direttrici sono, quindi, l'interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità
economica da parte dei genitori. In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli: “il mancato preventivo interpello del
coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta
l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso
sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e
compatibili con il tenore di vita della famiglia” (Cass., n. 2467/2016).
Nel caso di specie, in primo luogo deve evidenziarsi che il difensore del convenuto ha richiesto ammettersi prova testi con escussione, tra l'altro,
del figlio al fine di dimostrare che lo stesso, dopo essersi CP_2
laureato ha lavorato e guadagnato cifre che gli consentissero, almeno in parte, di rendersi autonomo.
In merito va evidenziato che non è in discussione la circostanza per cui il Tribunale di Bari con decreto emesso il 10-11/09/2020 ha disposto la revoca del mantenimento per il figlio del mese di febbraio CP_2
2020 – in quanto lo stesso, ormai trentunenne, aveva iniziato la scuola di specializzazione in Anatomia Patologica presso gli ospedali civili di
9 Brescia che gli consentiva di fare fronte direttamente alle proprie eIGenze -
e che, dunque, per il periodo precedente le spese straordinarie dovevano essere corrisposte al 50% tra i genitori.
Inoltre, non può dubitarsi che le spese per gli studi universitari –
anche relative a ricorsi giudiziali per mancato inserimento nella graduatoria del concorso di specializzazione o per reperire un alloggio nelle località in cui doveva frequentare i corsi di specializzazione o di tirocinio – siano spese sostenute che rispondono all'interesse del figlio, in quanto gli hanno consentito di acquisire i titoli e le competenze che ne hanno determinato l'indipendenza economica. Peraltro, dalla documentazione depositata è
risultato che il figlio si è laureato con voti ampiamente CP_2
soddisfacenti e che si è anche impegnato negli studi post universitari per raggiungere una condizione di indipendenza economica (cfr. doc. 21, 22, 23
e 24 depositati dal difensore dell'attore).
Dal punto di vista delle spese mediche, seppure si potrebbe in astratto concordare con le motivazioni sottese al dissenso paterno, ossia che il figlio avrebbe potuto ricorrere al SSN, tuttavia, nel caso di specie, le doglianze non sono condivisibili e non possono costituire causa motivata di dissenso tale da giustificarne il mancato rimborso.
Tale conclusione deriva dall'esame della documentazione depositata in giudizio, da cui è emersa la gravità della situazione psicologica del figlio al quale è stato diagnosticato dalla dott.SA un “disturbo Persona_2
border line di personalità … con pensieri suicidari e comportamenti
impulsivi che danneggiavano ulteriormente il suo equilibrio psicofisico”. Il
terapeuta, peraltro, ha indicato “si è reso neceSArio un intervento
psicoterapeutico con frequenza prima bisettimanale per scongiurare rischi
10 per la propria incolumità e lavorare su traumi, vissuti e modo interiore;
in
seguito quando le condizioni del paziente erano maggiormente stabili, il
trattamento è proseguito con cadenza monosettimanale”. Infine, da ultimo,
va evidenziato che la psicoterapeuta ha anche relazionato nel senso che la storia familiare del paziente legata alla separazione ed al divorzio dei genitori ed il vissuto abbandonico con senso di frustrazione e rabbia, hanno reso maggiormente urgente e delicato il trattamento non solo psicologico ma anche farmacologico per e che, per taluni periodi, la terapia CP_2
è stata effettuata on line per la lontananza del ragazzo dalla terapeuta (cfr.
relazione a firma della dott.SA del 9.4.2023). Per_2
Da ultimo, deve evidenziarsi che il convenuto, tanto nelle missive allegate dal difensore, quanto nei propri scritti difensivi, ha fatto riferimento ad una propria situazione clinica grave ed a difficoltà economiche sopravvenute rispetto all'epoca del divorzio non gli avrebbero consentito di sostenere le spese straordinarie negli importi richiesti dalla – Pt_1
avendo, invero, il pagato alcune delle spese richieste per altri CP_1
interventi medici o per libri ed altro – di cui tuttavia il convenuto non ha dato alcuna prova in giudizio non avendo allegato documentazione clinica o reddituale che potesse consentire di valutare questa ulteriore doglianza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell'attività
professionale concretamente svolta e con valori medi per causa di valore da euro 5.201,00 a 26.000,00 per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre alle spese documentate in corso di causa escluse quelle relative alla negoziazione assistita ed alle notifiche.
P. Q. M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2821/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda di parte attrice accertando il diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute negli anni 2017 – 2019 dalla
IG.ra per il figlio e, per Parte_1 CP_2
l'effetto, condannando il IG. al pagamento, in favore della CP_1
IG.ra , della complessiva somma di € Parte_1
8.844,24, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice e liquidate in euro 5.077,00 per onorari e in euro 264,00 per spese documentate (euro 237,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti di cancelleria) maggiorati di Iva, cap e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 10 marzo 2025.
Il Giudice
DO. Gianluca Gelso
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