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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/11/2025 innanzi al Giudice Dott. AN NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 1022/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:08 sono presenti l'avv. DE EN CE anche in sostituzione dell'avv. BENIGNO ANDREA per parte ricorrente nonché l'avv.
CH PP per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
AN NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1022 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti BENIGNO ANDREA e Parte_1
DE EN CE
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. CH PP
-resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'avviso d'addebito n. 59620240001849044000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di, che CP_3
liquida complessivamente in € 1.600,00 oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/01/2025, la parte ricorrente in epigrafe
2 conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di CP_3
addebito n. 59620240001849044000 notificato il 31.12.2024 emesso per contributi dovuti alla gestione commercianti nel periodo 01/2014 ~
12/2016, deducendone l'illegittimità per insussistenza della pretesa contributiva, non avendo svolto alcuna attività in favore della “SA.DI.
PARKING S.A.S. di Di MO BE C.” e per la circostanza della inattività della società dalla costituzione al 18.1.2022.
Eccependo inoltre la prescrizione del credito contributivo ai sensi dell'art. 3 comma 9° della L. 335/1995.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che la ricorrente “è stata iscritta alla gestione commercianti su accertamento d'ufficio dal quale è risultato che la stessa
è stata, per l'anno 2014, socia della Società del settore terziario SA.
DI. (…) La suddetta Controparte_4
società, nell'ambito della dichiarazione dei redditi Unico 2015 SP, ha dichiarato che l'attività svolta dalla ricorrente nell'impresa costituisce occupazione prevalente della ricorrente, conseguentemente, per disposizione di legge, l'opponente era obbligata all'iscrizione presso la gestione degli Esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione. (…) Dai controlli effettuati, poi, anche per gli anni
d'imposta 2015, 2016 e 2017, sulla scorta di quanto accertato dai quadri
RO della suddetta società (vedi all.), è risultato che l'attività svolta dalla ricorrente costituisce la sua occupazione prevalente, mentre per gli anni
d'imposta 2018 e 2019 (vedi all.) non viene indicata la prevalenza dell'occupazione. Per quanto riguarda, invece, i controlli alla camera del commercio, la sig.ra risulta essere stata nominata socia Parte_1
accomandataria, con atto del 20/9/2013, della suddetta sas, dunque, obbligata all'iscrizione alla gestione commercianti.
Aggiungendo infine che a seguito di sentenza resa da questo Tribunale (n.
1941/2024) veniva disposta la retrodatazione dell'iscrizione al 31.12.2016.
Contestando quindi la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il
3 rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Posto il quadro di riferimento della questione sui soggetti assoggettabili all'obbligo contributivo di specie (titolarità o gestione in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
piena responsabilità dell'impresa ed assunzione di tutti gli oneri e rischi relativi alla gestione;
partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli), vanno sul punto svolte alcune considerazioni.
In primo luogo, va osservato che con successive pronunce, tra loro del tutto conformi, la Suprema Corte ha chiarito che la semplice partecipazione societaria, la partecipazione societaria con carica di amministratore unico, presidente o membro del consiglio di amministrazione, o socio accomandante, in sé non determina l'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti dell' non costituendo affatto prova del lavoro aziendale CP_3
o, comunque, commerciale, potendo ben concretarsi nella diversa attività di gestione societaria (perseguimento dell'oggetto sociale) che attività commerciale non è. (cfr. per tutte Cass. ordd. nn 1759 del 27 gennaio 2021
e n. 20533 del 27 giugno 2022).
In secondo luogo, occorre soffermarsi su quanto già chiarito de relato dalla sentenza della Corte resa a Sezioni Unite n. 3240 del 12 febbraio 2010, in tema di accertamento della fattiva attività commerciale, della rigorosità dell'accertamento medesimo e del riparto degli oneri probatori.
Ciò che può, dall'esame delle numerose pronunce sul tema, è che la
4 rigorosa prova della partecipazione al lavoro aziendale, della eventuale prevalenza del lavoro aziendale sulla mera gestione societaria o su altra attività svolta aliunde, è onere esclusivo dell' , anche ma non CP_1
soltanto, in ragione della natura dell'azione di accertamento negativo. (cfr. sul punto, oltre la citata pronuncia a SS.UU.,: sent. n. 24439/2023; ord.
19273/2018; ord. 10426/2018; sent. 4440/2017).
Tanto premesso, posta come evidente l'attività di gestione societaria da parte dell'amministratore (non assoggettabile alla gestione commercianti)
l'esercizio di ulteriore attività di gestione dell'impresa sotto il profilo operativo non è stata provata dall' resistente, né comunque, CP_1
ammesso che tale specifica attività esista, vi è prova della sua prevalenza rispetto alla attività di gestione societaria.
Sul punto, giova ancora osservare che la contiguità e relazione logica tra l'esercizio di attività tese al conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale,
(che non può che derivare dalla corretta gestione dell'impresa esercitata dalla società) e la gestione materiale dell'impresa, in sé e per sé non è per nulla prova autosufficiente a considerare l'una attività e l'altra tra loro coincidenti.
Talché, anche su questo punto, deve esservi prova certa della sussistenza dello svolgimento concreto di attività commerciale che, come rimarcato da ogni precedente pronuncia, non è oggetto di presunzione, né può esserlo.
Ciò premesso, va osservato che la deduzione dell' circa la legittimità CP_1
dell'iscrizione d'ufficio deriva dall'accertamento dell'attività assoggettabile tramite l'esame del quadro RO (quadro del modello Redditi che contiene l'elenco “nominativo” degli amministratori o rappresentanti della società, dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società) della dichiarazione reddituale della società.
Sulla scorta di quanto insegnato dalla prefata sentenza resa a SS.UU.
3420/2010, tale circostanza (peraltro imputata ad un mero errore di compilazione del contabile della società in sede di prova testimoniale) seppur possa costituire in indizio circa lo svolgimento di una qualsivoglia
5 attività, deve trovare una ulteriore conferma desumibile, se non da un'indagine precisa sull'attività svolta, quantomeno da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, non rinvenibili in atti.
Tale accertamento trova poi un ulteriore limite nella circostanza della inattività della società (dato desumibile dall'esame della visura storica della società medesima e non contestato dal resistente) nel periodo in contestazione.
Risultando evidente che il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento di un'attività assoggettabile;
pur se pleonastico deve affermarsi che se la società è inattiva non v'è attività; conseguentemente nulla da assoggettare.
Nulla avendo provato l'Istituto in assolvimento dell'onere della prova su esso incombente ex art. 2697 C.c., il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/11/2025
Il Giudice Onorario
AN NI
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