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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/12/2024, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura n. 2104/2023 R.G.A.C. promossa congiuntamente
DA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. ANGELI MASSIMO
E
, nato l'[...] a [...] ed ivi residente CP_1
c.f. C.F._2
Avv. ANGELI MASSIMO
E
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 22.11.2023 a margine del decreto di fissazione d'udienza e in data 1.2.2024 a margine della sentenza di separazione sulle seguenti pag. 1 di 3 CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 14.11.2024:
“PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra gli stessi contratto in
Levanto, il 22 maggio 1999 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1999, atto n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, con annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, e a tal fine si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto;
2. i figli, ormai maggiorenni, manterranno la residenza presso l'abitazione condotta in locazione dal padre sino al momento della completa indipendenza economica o sino a quando lo riterranno;
3. i genitori continueranno a contribuire al mantenimento dei figli, che comunque già lavorano, in maniera paritaria secondo le esigenze dei figli medesimi, fino al momento della totale indipendenza economica degli stessi;
4. i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di avere regolato ogni altro rapporto economico e dichiarano, altresì, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2023, premettendo di aver contratto in data 22.5.1999 in Levanto (SP) matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 parte II Serie A anno 1999) e di aver avuto due figli ( e Per_1 Per_2
nati rispettivamente il 9.3.2002 e il 17.12.2004, entrambi maggiorenni), hanno chiesto di dichiararsi contestualmente la separazione tra le parti e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 107/2024 (passata in giudicato l'1.8.2024), ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 31.1.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Alla successiva udienza del 14.11.2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni già riportate nel ricorso introduttivo.
pag. 2 di 3 In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , contratto in Levanto (SP) il 22.5.1999 (atto trascritto nei registri
[...] CP_1
degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 parte II serie A anno 1999) alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, e a tal fine si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto;
2. i figli, ormai maggiorenni, manterranno la residenza presso l'abitazione condotta in locazione dal padre sino al momento della completa indipendenza economica o sino a quando lo riterranno;
3. i genitori continueranno a contribuire al mantenimento dei figli, che comunque già lavorano, in maniera paritaria secondo le esigenze dei figli medesimi, fino al momento della totale indipendenza economica degli stessi;
4. i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di avere regolato ogni altro rapporto economico e dichiarano, altresì, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 28.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Maurizio Drigani Lucia Sebastiani pag. 3 di 3