TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1660/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EA
Il Tribunale composto dai Signori Magistrati:
Dott. SS SCIALABBA PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1660/2021 R.G./F avente per oggetto separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...]
(C.F: ), titolo di studio: licenza media inferiore, professione: C.F._1 attualmente priva di occupazione elettivamente domiciliata in Ciriè (TO), Via Luigi
Cibrario n. 37, presso lo studio dell'avv. Gianluca Garaffo del Foro di RE (C.F.
, che la rappresenta e difende per delega in atti. Parte ammessa al C.F._2 beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di RE n. 373 del
12.2.2021 in atti.
PARTE RICORRENTE contro
CP nato a [...] il [...], residente in [...].
PARTE RESISTENTE
NON COSTITUITO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio delli 12.2.2025
pagina 1 di 6 Conclusioni delle Parti
- Per Parte ricorrente come da memoria ex art 183 c. 6 n. 1 cpc in atti del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito2) porre a carico del signor
per il mantenimento della ricorrente, un contributo mensile pari ad € 600,00, o a quello CP maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Confidando, ringrazia ed ossequia. Ciriè, 30 dicembre 2022”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 28/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 706 ss cpc ratione temporis vigenti parte ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario col convenuto il
6.3.1976 in Leinì (doc. 2 attoreo), e che dall'unione sono nati due figli ( ed Per_1
SS) ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Rappresentava di aver subito continue vessazioni ed umiliazioni dal marito, che in costanza di coniugio aveva coltivato anche altre relazioni extraconiugali. Concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito, oltre ad un assegno di mantenimento.
- All'udienza presidenziale del 7.10.2021 il Presidente procedeva all'audizione della ricorrente (non comparso né costituito il convenuto).
- All'esito autorizzava i coniugi a vivere separati riservando l'adozione dei provvedimenti urgenti, e nella successiva ordinanza così si legge: “(…) rilevato che dal matrimonio sono nati e SS, ormai indipendenti economicamente. L'ultima Per_1 residenza comune dei coniugi era in Agliè.
Nella contumacia del marito non sono contraddette le indicazioni della moglie secondo cui costei,
vive con madre e sorella nella casa di proprietà della prima, che percepisce la Parte_1 pensione. Si dice casalinga senza reddito. Aggiunge parte ricorrente siamo separati di fatto da sette anni.
Mio marito sa che oggi c'era l'udienza. Tramite mio figlio ho saputo che lui non sarebbe venuto. Mio marito è pensionato e prende circa 1870 euro. Vive a Borgiallo da solo, in una casa in affitto. So queste cose perché riferite dai figli.
Parte ricorrente chiede :
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) porre a carico del signor per il mantenimento della ricorrente, un contributo mensile pari CP ad € 600,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi
pagina 2 di 6 annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese;
La donna avrebbe rinunciato in passato ad una propria stabile attività lavorativa per seguire la famiglia;
i coniugi, si legge nel ricorso, si sarebbero accordati in passato per ladazione di 300 euro alla moglie a titolo di mantenimento, che l'uomo non onora con regolarità e che comunque sarebbero insufficienti.
Pure datando la separazione di fatto e gli accordi conseguenti, che hanno previsto e portato alla vendita della casa coniugale cointestata, emerge in atti una sproporzione reddituale tra i coniugi in favore del marito. Costui godrebbe della pensione di 1800 euro a dire della moglie, essendo onerato di un affitto.
Come detto il marito non è comparso e non si è costituito.
Ciò stante va disposto che il sig. debba contribuire al mantenimento della sig.ra CP
, compatibilmente con l'entità dei suoi redditi e con la necessità di provvedere al CP proprio sostentamento, tenuto conto del divario che emerge comparando la situazione reddituale delle parti, quale risulta dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti;
che, in particolare, l'assegno periodico debba essere determinato nell'importo, annualmente rivalutabile, di
€ 400, considerata la ridottissima capacità lavorativa della ricorrente per età e assenza di specializzazione.
P.Q.M.
-Autorizza i coniugi a vivere separati.
-Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della sig.ra CP Pt_1
versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli
[...] indici ISTAT, di € 400,00.”, rimettendo le Parti avanti al GI.
- Avanti al GI si costituiva la sola parte ricorrente. Venivano concessi i termini ex art 183
c. 6 nn 1,2,3 cpc ratione temporis applicabili e all'udienza del 16.4.2024 venivano escussi i testi ammessi.
- Con provvedimento del 19.4.2024 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 23.10.2024 e la causa viene ora a decisione
* * *
1) La domanda di separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva pagina 3 di 6 del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
2) La domanda di addebito e di mantenimento.
Parte ricorrente ha coltivato la domanda di addebito della separazione. Sul punto merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021).
Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 -
01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01).
pagina 4 di 6 Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene il Collegio che la separazione sia addebitabile al marito che nel corso del coniugio e sino alla separazione ha proceduto a tenere nei confronti della moglie comportamenti maltrattanti ed ingiuriosi ed invero il testimone IM
(essendo presente ed avendo direttamente assistito ad alcuni dei fatti contestati) all'udienza del 16.4.2024 ha confermato1 – con deposizione lineare e non contraddittoria, priva di incertezze, perspicua e circostanziata – quanto contenuto nel relativo capitolo di prova dedotto sub n. 1 di cui alla memoria ex art 183 c. 6 n. 2 cpc attorea (con riferimento agli epiteti rivolti dal marito alla ricorrente quali “pezzo di merda, cretina, stupida, non capisci un cazzo, se non ti va prendi la porta e vai, puttana”). La separazione va dunque addebitata al marito dovendo con riferimento alla restante domanda a contenuto economico confermarsi quanto già disposto in sede di ordinanza presidenziale non essendo emersi elementi ulteriori e diversi da quelli già delibati in corso di processo, sopra richiamati. Infine, le spese di lite. L'esito della causa disvela un quadro entro il quale parte resistente è risultata soccombente in ordine alle domande attoree a seguito di pronuncia addebitata per fatto del marito. In tale prospettiva, pertanto, reputa corretto il
Collegio disporsi la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite di cui al DM
55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione al valore indeterminabile di lite ex art. 5, c. 5 DM cit.) valori medi dimidiati per la non elevata complessità dell'affare nella seguente misura:- fase di studio della controversia: € 850,50;
- fase introduttiva: € 602,00; fase istruttoria: € 903,00; - fase decisionale: € 1.452,50, per un valore ammontante a totali € 3.808,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di RE definitivamente pronunciando ogni altra domanda istanza eccezione rigettate:
- Pronuncia la separazione tra e con addebito al marito Parte_1 CP ex art 151 c. 2 cc;
CP
- Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Leinì esegua le formalità di legge;
- Dispone che il marito versi alla moglie per il di lei CP Parte_1 mantenimento versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 400,00 mensili;
- Condanna parte resistente a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente nella misura di € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15% come per legge IVA e CPA come per legge disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM e per tutte le incombenze di competenza.
Così deciso in RE, 12.2.2025
Il Presidente
Dott. SS Scialabba
Il Giudice rel.//est.
Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come da relativa verbalizzazione d'udienza del 16.4.2024: “(…) è vero, anche peggio di così; io ho assistito qualche volte a episodi in cui il marito insultava mia figlia;
le diceva di tutto;
per stupidate si arrabbiava e diceva di tutto e di più; non si vergognava di niente e non si preoccupava che fossero presenti altre persone”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EA
Il Tribunale composto dai Signori Magistrati:
Dott. SS SCIALABBA PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1660/2021 R.G./F avente per oggetto separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...]
(C.F: ), titolo di studio: licenza media inferiore, professione: C.F._1 attualmente priva di occupazione elettivamente domiciliata in Ciriè (TO), Via Luigi
Cibrario n. 37, presso lo studio dell'avv. Gianluca Garaffo del Foro di RE (C.F.
, che la rappresenta e difende per delega in atti. Parte ammessa al C.F._2 beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di RE n. 373 del
12.2.2021 in atti.
PARTE RICORRENTE contro
CP nato a [...] il [...], residente in [...].
PARTE RESISTENTE
NON COSTITUITO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio delli 12.2.2025
pagina 1 di 6 Conclusioni delle Parti
- Per Parte ricorrente come da memoria ex art 183 c. 6 n. 1 cpc in atti del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito2) porre a carico del signor
per il mantenimento della ricorrente, un contributo mensile pari ad € 600,00, o a quello CP maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Confidando, ringrazia ed ossequia. Ciriè, 30 dicembre 2022”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 28/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 706 ss cpc ratione temporis vigenti parte ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario col convenuto il
6.3.1976 in Leinì (doc. 2 attoreo), e che dall'unione sono nati due figli ( ed Per_1
SS) ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Rappresentava di aver subito continue vessazioni ed umiliazioni dal marito, che in costanza di coniugio aveva coltivato anche altre relazioni extraconiugali. Concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito, oltre ad un assegno di mantenimento.
- All'udienza presidenziale del 7.10.2021 il Presidente procedeva all'audizione della ricorrente (non comparso né costituito il convenuto).
- All'esito autorizzava i coniugi a vivere separati riservando l'adozione dei provvedimenti urgenti, e nella successiva ordinanza così si legge: “(…) rilevato che dal matrimonio sono nati e SS, ormai indipendenti economicamente. L'ultima Per_1 residenza comune dei coniugi era in Agliè.
Nella contumacia del marito non sono contraddette le indicazioni della moglie secondo cui costei,
vive con madre e sorella nella casa di proprietà della prima, che percepisce la Parte_1 pensione. Si dice casalinga senza reddito. Aggiunge parte ricorrente siamo separati di fatto da sette anni.
Mio marito sa che oggi c'era l'udienza. Tramite mio figlio ho saputo che lui non sarebbe venuto. Mio marito è pensionato e prende circa 1870 euro. Vive a Borgiallo da solo, in una casa in affitto. So queste cose perché riferite dai figli.
Parte ricorrente chiede :
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) porre a carico del signor per il mantenimento della ricorrente, un contributo mensile pari CP ad € 600,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi
pagina 2 di 6 annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese;
La donna avrebbe rinunciato in passato ad una propria stabile attività lavorativa per seguire la famiglia;
i coniugi, si legge nel ricorso, si sarebbero accordati in passato per ladazione di 300 euro alla moglie a titolo di mantenimento, che l'uomo non onora con regolarità e che comunque sarebbero insufficienti.
Pure datando la separazione di fatto e gli accordi conseguenti, che hanno previsto e portato alla vendita della casa coniugale cointestata, emerge in atti una sproporzione reddituale tra i coniugi in favore del marito. Costui godrebbe della pensione di 1800 euro a dire della moglie, essendo onerato di un affitto.
Come detto il marito non è comparso e non si è costituito.
Ciò stante va disposto che il sig. debba contribuire al mantenimento della sig.ra CP
, compatibilmente con l'entità dei suoi redditi e con la necessità di provvedere al CP proprio sostentamento, tenuto conto del divario che emerge comparando la situazione reddituale delle parti, quale risulta dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti;
che, in particolare, l'assegno periodico debba essere determinato nell'importo, annualmente rivalutabile, di
€ 400, considerata la ridottissima capacità lavorativa della ricorrente per età e assenza di specializzazione.
P.Q.M.
-Autorizza i coniugi a vivere separati.
-Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della sig.ra CP Pt_1
versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli
[...] indici ISTAT, di € 400,00.”, rimettendo le Parti avanti al GI.
- Avanti al GI si costituiva la sola parte ricorrente. Venivano concessi i termini ex art 183
c. 6 nn 1,2,3 cpc ratione temporis applicabili e all'udienza del 16.4.2024 venivano escussi i testi ammessi.
- Con provvedimento del 19.4.2024 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 23.10.2024 e la causa viene ora a decisione
* * *
1) La domanda di separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva pagina 3 di 6 del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
2) La domanda di addebito e di mantenimento.
Parte ricorrente ha coltivato la domanda di addebito della separazione. Sul punto merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021).
Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 -
01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01).
pagina 4 di 6 Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene il Collegio che la separazione sia addebitabile al marito che nel corso del coniugio e sino alla separazione ha proceduto a tenere nei confronti della moglie comportamenti maltrattanti ed ingiuriosi ed invero il testimone IM
(essendo presente ed avendo direttamente assistito ad alcuni dei fatti contestati) all'udienza del 16.4.2024 ha confermato1 – con deposizione lineare e non contraddittoria, priva di incertezze, perspicua e circostanziata – quanto contenuto nel relativo capitolo di prova dedotto sub n. 1 di cui alla memoria ex art 183 c. 6 n. 2 cpc attorea (con riferimento agli epiteti rivolti dal marito alla ricorrente quali “pezzo di merda, cretina, stupida, non capisci un cazzo, se non ti va prendi la porta e vai, puttana”). La separazione va dunque addebitata al marito dovendo con riferimento alla restante domanda a contenuto economico confermarsi quanto già disposto in sede di ordinanza presidenziale non essendo emersi elementi ulteriori e diversi da quelli già delibati in corso di processo, sopra richiamati. Infine, le spese di lite. L'esito della causa disvela un quadro entro il quale parte resistente è risultata soccombente in ordine alle domande attoree a seguito di pronuncia addebitata per fatto del marito. In tale prospettiva, pertanto, reputa corretto il
Collegio disporsi la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite di cui al DM
55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione al valore indeterminabile di lite ex art. 5, c. 5 DM cit.) valori medi dimidiati per la non elevata complessità dell'affare nella seguente misura:- fase di studio della controversia: € 850,50;
- fase introduttiva: € 602,00; fase istruttoria: € 903,00; - fase decisionale: € 1.452,50, per un valore ammontante a totali € 3.808,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di RE definitivamente pronunciando ogni altra domanda istanza eccezione rigettate:
- Pronuncia la separazione tra e con addebito al marito Parte_1 CP ex art 151 c. 2 cc;
CP
- Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Leinì esegua le formalità di legge;
- Dispone che il marito versi alla moglie per il di lei CP Parte_1 mantenimento versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 400,00 mensili;
- Condanna parte resistente a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente nella misura di € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15% come per legge IVA e CPA come per legge disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM e per tutte le incombenze di competenza.
Così deciso in RE, 12.2.2025
Il Presidente
Dott. SS Scialabba
Il Giudice rel.//est.
Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come da relativa verbalizzazione d'udienza del 16.4.2024: “(…) è vero, anche peggio di così; io ho assistito qualche volte a episodi in cui il marito insultava mia figlia;
le diceva di tutto;
per stupidate si arrabbiava e diceva di tutto e di più; non si vergognava di niente e non si preoccupava che fossero presenti altre persone”