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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.895/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
5 luglio 2024 tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. FRENI ELISABETTA
APPELLANTE
e
(C.F. e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, assistiti e difesi dall'Avv. GRASSO ROSARIO GIUSEPPE P.IVA_2
APPELLATI
Oggetto: rapporti bancari
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 530/2020 pubblicata in data 08/02/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riportato nella sentenza non definitiva n. 250/2024 emessa in data 7 febbraio 2024, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 530/2020 pubblicata in data 08/02/2020, rigettava la domanda proposta da e Parte_1 [...]
e li condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_2 Il primo giudice riteneva che: riconducendo il contratto di mutuo alla categoria
“Altri finanziamenti” (trattandosi di finanziamento con erogazione a stato di avanzamento lavori), non si era riscontrato alcun superamento del tasso soglia;
Par era irrilevante la mancata indicazione in contratto dell' , avente una funzione meramente informativa;
non poteva ritenersi che vi fosse indeterminatezza del contratto per il riferimento effettuato a indici esterni quali l'Euribor; parte attrice, pur essendo onerata, non aveva provato il contrasto con la normativa antitrust relativo alla manipolazione dell'Euribor; in ordine alla c.d. capitalizzazione composta, la domanda appariva assolutamente generica e peraltro l'erogazione finale e frazionamento ne escludeva ogni sua forma.
Con atto di citazione notificato il 15.6.2020 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la predetta pronuncia, per le ragioni
[...]
meglio esaminate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Gli istituti appellanti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Indi, all'udienza del 22 settembre 2023, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
Con la sentenza non definitiva del 7.2.2024 n. 250/2024 questa Corte ha così statuito. “accerta e dichiara che la quota di mutuo frazionata di euro 210.000,00 dell'originario finanziamento di euro 1.900.000,00 di cui al contratto del
29.4.2010 ed oggetto di accollo da parte di e Parte_1 Parte_2
con atto pubblico di vendita del 25.11.2010 rientra nella categoria di
[...]
mutuo fondiario;
dichiara che i tassi corrispettivi e di mora convenuti superano il tasso soglia previsto nel DM di riferimento sia con riferimento alla data del
29.4.2010 sia a quella successiva del 25.11.2010, e conseguentemente le relative clausole sono nulle;
dispone rimettersi la causa sul ruolo onde procedere all'istruttoria, come da separata ordinanza;
rimette alla decisione definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
pag. 2/7 Inoltre, con separata ordinanza, emessa in pari data, la Corte, ritenuta la necessità ai fini della decisione di disporre il richiamo del CTU già nominato in primo grado, ha posto allo stesso il seguente mandato: “calcoli il CTU l'ammontare della sola sorte capitale da restituire in esecuzione del contratto di frazionamento del mutuo ipotecario del 29.4.2010, escludendo gli interessi ex art. 1815, 2° comma, c.c. sino alla data di estinzione del debito;
calcoli le eventuali somme da restituire agli appellanti a titolo di interessi corrispettivi dalla data del 31.12.2015 sino all'ultima rata pagata e, qualora accerti che siano stati computati in concreto interessi di mora sulle rate scadute e pagate con ritardo dagli appellanti, ridetermini le predette rate applicando il tasso legale”, precisando successivamente al CTU di procedere “all'espletamento dell'incarico conferitogli utilizzando esclusivamente i documenti già acquisiti in atti”.
Indi, acquisita la relazione, all'udienza del 5 luglio 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ribadito che con la sentenza non definitiva del 7.2.2024 n. 250/2024 questa
Corte ha già accertato che i tassi corrispettivi e di mora convenuti tra le parti nel contratto di mutuo superano il tasso soglia previsto nel DM di riferimento sia con riferimento alla data del 29.4.2010 sia a quella successiva del 25.11.2010, e che, conseguentemente, le relative clausole sono nulle, occorre ore pronunciarsi in ordine allea domanda di restituzione delle somme percepite in esecuzione della clausola nulla alla data del 31.12.2015 e del diritto degli appellanti di corrispondere le rate successive e a scadere con riferimento solo alla quota capitale fino alla naturale scadenza del rapporto di mutuo pattuita per il
30.6.2040.
pag. 3/7 All'uopo, va rilevato, preliminarmente, che in primo grado era stata già espletata una CTU al fine di ricalcolare i saldi del contratto di frazionamento del mutuo ipotecario del 29.4.2010 senza applicare tasso di interesse alcuno.
All'esito del predetto accertamento il consulente ha accertato che le somme corrisposte dagli odierni appellanti a titolo di interessi maturati sul mutuo per cui
è causa sino al 31.12.2015, sono pari a complessivi € 49.151,93, da ascrivere per
€ 48.895,77 ad interessi corrispettivi ed € 256,16 ad interessi di mora.
La Corte ha quindi disposto il richiamo del CTU al fine di accertare l'ammontare della sola sorte capitale da restituire in esecuzione del contratto di frazionamento del mutuo ipotecario del 29.4.2010, sempre escludendo gli interessi ex art. 1815, 2° comma, c.c. sino alla data di estinzione del debito e calcolare le eventuali somme da restituire agli appellanti a titolo di interessi corrispettivi dalla data del 31.12.2015 sino all'ultima rata pagata, versata in atti dagli appellanti, precisando che, nel caso in cui siano stati computati in concreto interessi di mora sulle rate scadute e pagate con ritardo dagli appellanti, il CTU avrebbe dovuto rideterminare le predette rate applicando il tasso legale.
All'esito del suddetto accertamento istruttorio il CTU, dopo aver premesso che
“nel caso di mutui a tasso variabile con ammortamento c.d. “alla francese”, come quello in specie, non essendo nota al momento della stipula l'intera sequenza dei tassi, il piano di rimborso non può essere predeterminato in tale momento, in quanto ad ogni variazione del parametro di indicizzazione”, ha proceduto alla redazione del piano di ammortamento sino alla data del 30.6.2020, rilevando che sino a tale data i mutuatari hanno corrisposto a titolo di interessi corrispettivi nel periodo successivo al 31.12.2015 la somma complessiva di €
28.962,79 (ivi compresa la rata con scadenza al 31.12.2015 di Euro 3.861,78, non compresa nel precedente calcolo di primo grado).
Quanto alle rate successive, non potendosi tener conto della documentazione prodotta in occasione delle indagini peritali ed avendo le parti comunque dedotto pag. 4/7 l'estinzione anticipata del mutuo, non è possibile allo stato determinare quanto i mutuatari hanno corrisposto in eccesso rispetto alla sola sorte capitale.
Orbene, alla luce di tali risultanze, a giudizio della Corte, deve trovare applicazione anche al caso in esame, il principio espresso dalla Corte di
Cassazione (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I - 16/05/2024, n. 13586) a mente del quale “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c.,
l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”.
Ne consegue che:
- già affermato nella sentenza non definitiva che i tassi corrispettivi e di mora convenuti superano il tasso soglia previsto nel DM di riferimento sia con riferimento alla data del 29.4.2010 sia a quella successiva del 25.11.2010, e conseguentemente le relative clausole sono nulle
- accertato che le somme corrisposte dagli appellanti a titolo di interessi sino al
31.12.2015 sono pari a complessivi € 49.151,93,
- accertato che le somme corrisposte dagli appellanti a titolo di interessi dal
31.12.2015 sino al 30.6.2020 sono pari a complessivi € 28.962,79; questa Corte non può condannare le appellate alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della clausola nulla, dovendosi limitare a dichiarare che pag. 5/7 gli odierni appellanti hanno versato a titolo di interessi non dovuti sino al
30.6.2020 la somma complessiva di € 78,114,72 e che, per le rate successive, non sono dovuti interessi sino all'estinzione del mutuo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di e avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Catania n. 530/2020 pubblicata in data 08/02/2020, in totale riforma della predetta sentenza, così provvede:
1) accerta e dichiara che gli odierni appellanti hanno versato a titolo di interessi non dovuti sino al 30.6.2020 la somma complessiva di € 78,114,72;
2) accerta e dichiara che, per le rate successive, non sono dovuti interessi sino all'estinzione del mutuo
3) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00, e, quanto al presente grado del giudizio, in complessivi € 14.317,00. oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico delle parti appellate le spese delle CTU espletate in entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso, in data 21/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 6/7 pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.895/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
5 luglio 2024 tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. FRENI ELISABETTA
APPELLANTE
e
(C.F. e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, assistiti e difesi dall'Avv. GRASSO ROSARIO GIUSEPPE P.IVA_2
APPELLATI
Oggetto: rapporti bancari
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 530/2020 pubblicata in data 08/02/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riportato nella sentenza non definitiva n. 250/2024 emessa in data 7 febbraio 2024, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 530/2020 pubblicata in data 08/02/2020, rigettava la domanda proposta da e Parte_1 [...]
e li condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_2 Il primo giudice riteneva che: riconducendo il contratto di mutuo alla categoria
“Altri finanziamenti” (trattandosi di finanziamento con erogazione a stato di avanzamento lavori), non si era riscontrato alcun superamento del tasso soglia;
Par era irrilevante la mancata indicazione in contratto dell' , avente una funzione meramente informativa;
non poteva ritenersi che vi fosse indeterminatezza del contratto per il riferimento effettuato a indici esterni quali l'Euribor; parte attrice, pur essendo onerata, non aveva provato il contrasto con la normativa antitrust relativo alla manipolazione dell'Euribor; in ordine alla c.d. capitalizzazione composta, la domanda appariva assolutamente generica e peraltro l'erogazione finale e frazionamento ne escludeva ogni sua forma.
Con atto di citazione notificato il 15.6.2020 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la predetta pronuncia, per le ragioni
[...]
meglio esaminate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Gli istituti appellanti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Indi, all'udienza del 22 settembre 2023, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
Con la sentenza non definitiva del 7.2.2024 n. 250/2024 questa Corte ha così statuito. “accerta e dichiara che la quota di mutuo frazionata di euro 210.000,00 dell'originario finanziamento di euro 1.900.000,00 di cui al contratto del
29.4.2010 ed oggetto di accollo da parte di e Parte_1 Parte_2
con atto pubblico di vendita del 25.11.2010 rientra nella categoria di
[...]
mutuo fondiario;
dichiara che i tassi corrispettivi e di mora convenuti superano il tasso soglia previsto nel DM di riferimento sia con riferimento alla data del
29.4.2010 sia a quella successiva del 25.11.2010, e conseguentemente le relative clausole sono nulle;
dispone rimettersi la causa sul ruolo onde procedere all'istruttoria, come da separata ordinanza;
rimette alla decisione definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
pag. 2/7 Inoltre, con separata ordinanza, emessa in pari data, la Corte, ritenuta la necessità ai fini della decisione di disporre il richiamo del CTU già nominato in primo grado, ha posto allo stesso il seguente mandato: “calcoli il CTU l'ammontare della sola sorte capitale da restituire in esecuzione del contratto di frazionamento del mutuo ipotecario del 29.4.2010, escludendo gli interessi ex art. 1815, 2° comma, c.c. sino alla data di estinzione del debito;
calcoli le eventuali somme da restituire agli appellanti a titolo di interessi corrispettivi dalla data del 31.12.2015 sino all'ultima rata pagata e, qualora accerti che siano stati computati in concreto interessi di mora sulle rate scadute e pagate con ritardo dagli appellanti, ridetermini le predette rate applicando il tasso legale”, precisando successivamente al CTU di procedere “all'espletamento dell'incarico conferitogli utilizzando esclusivamente i documenti già acquisiti in atti”.
Indi, acquisita la relazione, all'udienza del 5 luglio 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ribadito che con la sentenza non definitiva del 7.2.2024 n. 250/2024 questa
Corte ha già accertato che i tassi corrispettivi e di mora convenuti tra le parti nel contratto di mutuo superano il tasso soglia previsto nel DM di riferimento sia con riferimento alla data del 29.4.2010 sia a quella successiva del 25.11.2010, e che, conseguentemente, le relative clausole sono nulle, occorre ore pronunciarsi in ordine allea domanda di restituzione delle somme percepite in esecuzione della clausola nulla alla data del 31.12.2015 e del diritto degli appellanti di corrispondere le rate successive e a scadere con riferimento solo alla quota capitale fino alla naturale scadenza del rapporto di mutuo pattuita per il
30.6.2040.
pag. 3/7 All'uopo, va rilevato, preliminarmente, che in primo grado era stata già espletata una CTU al fine di ricalcolare i saldi del contratto di frazionamento del mutuo ipotecario del 29.4.2010 senza applicare tasso di interesse alcuno.
All'esito del predetto accertamento il consulente ha accertato che le somme corrisposte dagli odierni appellanti a titolo di interessi maturati sul mutuo per cui
è causa sino al 31.12.2015, sono pari a complessivi € 49.151,93, da ascrivere per
€ 48.895,77 ad interessi corrispettivi ed € 256,16 ad interessi di mora.
La Corte ha quindi disposto il richiamo del CTU al fine di accertare l'ammontare della sola sorte capitale da restituire in esecuzione del contratto di frazionamento del mutuo ipotecario del 29.4.2010, sempre escludendo gli interessi ex art. 1815, 2° comma, c.c. sino alla data di estinzione del debito e calcolare le eventuali somme da restituire agli appellanti a titolo di interessi corrispettivi dalla data del 31.12.2015 sino all'ultima rata pagata, versata in atti dagli appellanti, precisando che, nel caso in cui siano stati computati in concreto interessi di mora sulle rate scadute e pagate con ritardo dagli appellanti, il CTU avrebbe dovuto rideterminare le predette rate applicando il tasso legale.
All'esito del suddetto accertamento istruttorio il CTU, dopo aver premesso che
“nel caso di mutui a tasso variabile con ammortamento c.d. “alla francese”, come quello in specie, non essendo nota al momento della stipula l'intera sequenza dei tassi, il piano di rimborso non può essere predeterminato in tale momento, in quanto ad ogni variazione del parametro di indicizzazione”, ha proceduto alla redazione del piano di ammortamento sino alla data del 30.6.2020, rilevando che sino a tale data i mutuatari hanno corrisposto a titolo di interessi corrispettivi nel periodo successivo al 31.12.2015 la somma complessiva di €
28.962,79 (ivi compresa la rata con scadenza al 31.12.2015 di Euro 3.861,78, non compresa nel precedente calcolo di primo grado).
Quanto alle rate successive, non potendosi tener conto della documentazione prodotta in occasione delle indagini peritali ed avendo le parti comunque dedotto pag. 4/7 l'estinzione anticipata del mutuo, non è possibile allo stato determinare quanto i mutuatari hanno corrisposto in eccesso rispetto alla sola sorte capitale.
Orbene, alla luce di tali risultanze, a giudizio della Corte, deve trovare applicazione anche al caso in esame, il principio espresso dalla Corte di
Cassazione (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I - 16/05/2024, n. 13586) a mente del quale “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c.,
l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”.
Ne consegue che:
- già affermato nella sentenza non definitiva che i tassi corrispettivi e di mora convenuti superano il tasso soglia previsto nel DM di riferimento sia con riferimento alla data del 29.4.2010 sia a quella successiva del 25.11.2010, e conseguentemente le relative clausole sono nulle
- accertato che le somme corrisposte dagli appellanti a titolo di interessi sino al
31.12.2015 sono pari a complessivi € 49.151,93,
- accertato che le somme corrisposte dagli appellanti a titolo di interessi dal
31.12.2015 sino al 30.6.2020 sono pari a complessivi € 28.962,79; questa Corte non può condannare le appellate alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della clausola nulla, dovendosi limitare a dichiarare che pag. 5/7 gli odierni appellanti hanno versato a titolo di interessi non dovuti sino al
30.6.2020 la somma complessiva di € 78,114,72 e che, per le rate successive, non sono dovuti interessi sino all'estinzione del mutuo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di e avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Catania n. 530/2020 pubblicata in data 08/02/2020, in totale riforma della predetta sentenza, così provvede:
1) accerta e dichiara che gli odierni appellanti hanno versato a titolo di interessi non dovuti sino al 30.6.2020 la somma complessiva di € 78,114,72;
2) accerta e dichiara che, per le rate successive, non sono dovuti interessi sino all'estinzione del mutuo
3) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00, e, quanto al presente grado del giudizio, in complessivi € 14.317,00. oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico delle parti appellate le spese delle CTU espletate in entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso, in data 21/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 6/7 pag. 7/7