TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.10.2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari via Bellieni n. 13 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Lucia Sanna (C.F. che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...],
RESISTENTE-CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “chiede che l'Ill.Mo Presidente dell'intestato Tribunale voglia fissare la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e designare il giudice relatore, dimettendo sin da ora le seguenti conclusioni dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
e nel reciproco rispetto”.
MOTIVI DELLA DECISONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 4.10.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge con cui ebbe a Controparte_1
contrarre matrimonio civile in Sassari in data 9.05.2015, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile di Sassari n. 49, parte I, serie A, anno 2015.
Premesso che dall'unione non erano nati figli, ha dedotto che il matrimonio era entrato in crisi a causa dell'incompatibilità caratteriale dei coniugi, divenuta ormai intollerabile.
Ha concluso come in epigrafe.
Benchè ritualmente citato nelle forme previste per gli irreperibili il resistente non si è costituito nel presente giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 4.02.2025 è comparsa la sola ricorrente la quale ha insistito nel ricorso e ha dichiarato che viveva in una casa condotta in locazione, che non sapeva dove fosse il marito e che le avevano detto che era tornato in Africa da anni.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, essendo emerso dalle allegazioni della ricorrente, non smentite dal resistente che ha rinunciato a costituirsi nel presente procedimento, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione tra (C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Nigeria), il 21.02.1986 con cittadinanza nigeriana e (C.F. Controparte_1
) nato a [...] in data [...], entrambi residenti in C.F._3
Sassari in Via e Largo Infermeria S. Pietro 26, che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 9.05.2015, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del predetto Comune n. 49, parte I, serie A, anno 2015, alle condizioni sopra riportate, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
pagina 2 di 3 Dott. Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.10.2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari via Bellieni n. 13 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Lucia Sanna (C.F. che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...],
RESISTENTE-CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “chiede che l'Ill.Mo Presidente dell'intestato Tribunale voglia fissare la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e designare il giudice relatore, dimettendo sin da ora le seguenti conclusioni dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
e nel reciproco rispetto”.
MOTIVI DELLA DECISONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 4.10.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge con cui ebbe a Controparte_1
contrarre matrimonio civile in Sassari in data 9.05.2015, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile di Sassari n. 49, parte I, serie A, anno 2015.
Premesso che dall'unione non erano nati figli, ha dedotto che il matrimonio era entrato in crisi a causa dell'incompatibilità caratteriale dei coniugi, divenuta ormai intollerabile.
Ha concluso come in epigrafe.
Benchè ritualmente citato nelle forme previste per gli irreperibili il resistente non si è costituito nel presente giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 4.02.2025 è comparsa la sola ricorrente la quale ha insistito nel ricorso e ha dichiarato che viveva in una casa condotta in locazione, che non sapeva dove fosse il marito e che le avevano detto che era tornato in Africa da anni.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, essendo emerso dalle allegazioni della ricorrente, non smentite dal resistente che ha rinunciato a costituirsi nel presente procedimento, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione tra (C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Nigeria), il 21.02.1986 con cittadinanza nigeriana e (C.F. Controparte_1
) nato a [...] in data [...], entrambi residenti in C.F._3
Sassari in Via e Largo Infermeria S. Pietro 26, che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 9.05.2015, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del predetto Comune n. 49, parte I, serie A, anno 2015, alle condizioni sopra riportate, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
pagina 2 di 3 Dott. Elisabetta Carta
pagina 3 di 3