Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/1988, n. 731
CASS
Sentenza 27 gennaio 1988

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Sulle delibere dell'assemblea di condominio edilizio il Sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che si estende anche al riguardo dell'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo d'essere, in quanto pure in tal caso il giudice, non controlla l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo Esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea (nella specie, in applicazione di tale principio, la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva annullato per eccesso di potere la delibera dell'assemblea condominiale che aveva approvato un rendiconto non veridico, al riguardo di debiti del condominio). ( V 5905/87, mass n 454299; ( V 1865/68, mass n 333829).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/1988, n. 731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 731
    Data del deposito : 27 gennaio 1988

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