Articolo 3 della Legge 21 luglio 1967, n. 618
Articolo 2
Versione
19 agosto 1967
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per il periodo 1 gennaio 1966-31 dicembre 1967, in lire 79.800.000 - di cui lire 62.200.000 relativo al personale dei Servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e lire 17.600.000 relativo al personale del Ministero del turismo e dello spettacolo - si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 agosto 1967