Articolo 11 della Legge 3 agosto 1949, n. 589
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 settembre 1949
Art. 11.
Le province, i comuni e gli altri enti per procurarsi i mezzi per l'esecuzione di opere di cui alla presente legge possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito o anche con privati nel limite di spesa risultante dal preventivi debitamente approvati.
Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti la percentuale del contributo statale e' elevata, per la durata effettiva del mutuo, del 40 pei cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quello dell'altro mutuante, purche' questo ultimo saggio non superi il 7 per cento. Tuttavia, nel caso in cui il saggio suddetto sia piu' elevato, la maggiorazione del contributo potra' essere concessa calcolandola soltanto per la parte non eccedente il 7 pei cento.
Il contributo dello Stato e' corrisposto direttamente al mutuante.
Quando il mutuo sia contratto per somma inferiore alla spesa necessaria, il contributo e' corrisposto in proporzione alla somma mutuata, e la restante quota e' corrisposta direttamente all'ente interessato.
Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore ai trentacinque anni, il contributo dello Stato sara' corrisposto direttamente all'ente mutuatario dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualita'. Cio' avverra' anche nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza, a partire dalla dichiarazione di avvenuto riscatto da parte dell'ente mutuante.
L'erogazione del mutuo e' fatta in ogni caso in base a certificati di avanzamento dei lavori, vistati dal competente Ufficio del genio civile, alle ordinanze del prefetto o dell'autorita' giudiziaria per le espropriazioni e per l'ultima rata in base al certificato di collaudo approvato.
Entrata in vigore il 3 settembre 1949