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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Sandra Macis, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, Via Dante n. 53, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Angelita Controparte_1 C.F._2
Paciscopi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lucca, Via C. Carignani n. 70, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: a modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. 312/2024 del
Tribunale di Lucca,“l'assegno di mantenimento in favore della figlia viene revocato, con Per_1 decorrenza dall'instaurazione della domanda (31.3.2025); a titolo conciliativo ed a scopo transattivo, la resistente restituirà al ricorrente la complessiva somma di €300 entro il corrente mese di giugno;
spese di lite integralmente compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 30.1.2025 e regolarmente notificato, ha domandato Parte_1 la revoca del contributo al mantenimento della figlia di €100 mensili, stabilito con la Per_1
sentenza del Tribunale di Lucca n. 312/2024, con cui era stato pronunciato il divorzio da
[...]
. A sostegno del ricorso, ha dedotto che la figlia, a decorrere dal maggio 2024, CP_1 lavorava a tempo indeterminato presso la Cassa di Risparmio di Lucca, con retribuzione di €1.700 mensili e pertanto ha richiesto che gli effetti della presente pronuncia retroagissero al maggio 2024.
Si è costituita , che non si è opposta alla revoca dell'assegno di Controparte_1
mantenimento, in favore della figlia ma ha domandato che ne fosse disposta la decorrenza Per_1
dalla pubblicazione della presente sentenza.
All'udienza del 28.5.2025, la parti sono comparse personalmente e, su motivata proposta conciliativa del giudice istruttore hanno raggiunto un accordo, nei termini riportati in epigrafe, rassegnando conclusioni congiunte;
la causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La domanda con cui si chiede la revoca o la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio impone al richiedente di fornire la prova della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, cioè di fatti nuovi sopravvenuti, che incidano sulle condizioni personali o economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi e che, quindi, siano modificativi della situazione in relazione alla quale era stata resa la pronuncia di divorzio.
2 Nella fattispecie, dai documenti di causa e dall'audizione delle parti, è emerso che la figlia della coppia, è economicamente autosufficiente, essendo impiegata con un contratto a Persona_2
tempo indeterminato che le garantisce entrate di €1.700 mensili.
Tanto è sufficiente per disporre la revoca dell'assegno di mantenimento.
Per il resto, le parti hanno concordato circa l'efficacia e la decorrenza della pronuncia, secondo l'accordo di cui in epigrafe e pertanto si recepiscono integralmente le conclusioni congiuntamente rassegnate, provvedendo in conformità ad esse.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica della sentenza n. 312/2024 del Tribunale di Lucca recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e provvede in conformità alle medesime;
compensa le spese di lite tra le parti.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 9.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Sandra Macis, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, Via Dante n. 53, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Angelita Controparte_1 C.F._2
Paciscopi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lucca, Via C. Carignani n. 70, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: a modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. 312/2024 del
Tribunale di Lucca,“l'assegno di mantenimento in favore della figlia viene revocato, con Per_1 decorrenza dall'instaurazione della domanda (31.3.2025); a titolo conciliativo ed a scopo transattivo, la resistente restituirà al ricorrente la complessiva somma di €300 entro il corrente mese di giugno;
spese di lite integralmente compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 30.1.2025 e regolarmente notificato, ha domandato Parte_1 la revoca del contributo al mantenimento della figlia di €100 mensili, stabilito con la Per_1
sentenza del Tribunale di Lucca n. 312/2024, con cui era stato pronunciato il divorzio da
[...]
. A sostegno del ricorso, ha dedotto che la figlia, a decorrere dal maggio 2024, CP_1 lavorava a tempo indeterminato presso la Cassa di Risparmio di Lucca, con retribuzione di €1.700 mensili e pertanto ha richiesto che gli effetti della presente pronuncia retroagissero al maggio 2024.
Si è costituita , che non si è opposta alla revoca dell'assegno di Controparte_1
mantenimento, in favore della figlia ma ha domandato che ne fosse disposta la decorrenza Per_1
dalla pubblicazione della presente sentenza.
All'udienza del 28.5.2025, la parti sono comparse personalmente e, su motivata proposta conciliativa del giudice istruttore hanno raggiunto un accordo, nei termini riportati in epigrafe, rassegnando conclusioni congiunte;
la causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La domanda con cui si chiede la revoca o la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio impone al richiedente di fornire la prova della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, cioè di fatti nuovi sopravvenuti, che incidano sulle condizioni personali o economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi e che, quindi, siano modificativi della situazione in relazione alla quale era stata resa la pronuncia di divorzio.
2 Nella fattispecie, dai documenti di causa e dall'audizione delle parti, è emerso che la figlia della coppia, è economicamente autosufficiente, essendo impiegata con un contratto a Persona_2
tempo indeterminato che le garantisce entrate di €1.700 mensili.
Tanto è sufficiente per disporre la revoca dell'assegno di mantenimento.
Per il resto, le parti hanno concordato circa l'efficacia e la decorrenza della pronuncia, secondo l'accordo di cui in epigrafe e pertanto si recepiscono integralmente le conclusioni congiuntamente rassegnate, provvedendo in conformità ad esse.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica della sentenza n. 312/2024 del Tribunale di Lucca recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e provvede in conformità alle medesime;
compensa le spese di lite tra le parti.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 9.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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