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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 821/2024 RGA avverso la sentenza n. 554/2024 R.S. del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 09/07/2024, nel giudizio iscritto al n. 1147/2023 R.G., non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento individuale - dirigente;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 23/10/2025; promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AL SS e RI SI, presso il cui studio – sito in Reggio Emilia via Pier Carlo
Cadoppi n.12 - ha eletto domicilio giusta procura in atti;
- appellante;
contro,
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
- appellato contumace;
udita la relazione della causa;
dato atto delle conclusioni assunte dalla parte costituita, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
pag. 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con appello ritualmente notificato proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza di cui in epigrafe al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni già assunte in I grado - e reiette dal Giudice adito di Modena – volte all'accertamento e alla declaratoria di insussistenza della giusta causa nel recesso intimatogli dalla società - che lo aveva assunto nel 2008 e Controparte_1 presso la quale aveva svolto ruolo dirigenziale a decorrere dal giorno 1.8.2018 - con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento, in suo favore:
- dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista per la sua anzianità di servizio, pari a € 287.674,08, al netto delle ritenute previdenziali e al lordo di quelle fiscali, come stabilito dall'art. 39 del CCNL “Dirigenti Aziende Terziario” ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- delle differenze dovute in virtù della decorrenza del periodo di preavviso al
16.7.2023, pari ad € 2.150,16, al netto delle ritenute previdenziali e al lordo di quelle fiscali;
nonché al versamento, in favore del Fondo Previdenziale - cui aveva Persona_1 aderito ex D. Lgs. N. 252/05 - dei ratei di TFR maturati per l'intero periodo di preavviso per € 26.049,96, col favore delle spese.
Nonostante la ritualità della notifica dell'appello e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nessuno si costituiva per la società appellata.
Occorre dare atto che anteriormente alla celebrazione dell'udienza di discussione, segnatamente con istanza depositata telematicamente in data 22/05/2025,
l'appellante – per il tramite dei procuratori all'uopo legittimati - dichiarava di
“rinunciare agli atti del procedimento”, instando per l'estinzione del giudizio di appello.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ritiene la Corte che, alla luce dell'intervenuta rinuncia agli atti formalizzata ritualmente, debba essere dichiarata – con sentenza - l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., in ragione della previsione dell'art.359 c.p.c., norma che stabilisce come nel giudizio di appello si osservino le disposizioni regolatrici del giudizio di primo grado, salvo incompatibilità non ricorrenti nel caso di specie (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387). pag. 2 di 3 Si osserva peraltro che, al fine dell'adozione del provvedimento estintivo, non occorre l'accettazione da parte dell'appellata società, in quanto non costituitasi pur a fronte della ritualità della notifica del gravame e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
Peraltro, la mancata costituzione dell'appellata, esonera la Corte da qualsivoglia pronuncia in punto di spese di lite.
Infine, in ragione dell'esito del giudizio - posto segnatamente che l'impugnazione non è stata né respinta né dichiarata inammissibile od improcedibile - si precisa che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n.
115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado.
Bologna, 23.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente dott. Marcella Angelini
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 821/2024 RGA avverso la sentenza n. 554/2024 R.S. del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 09/07/2024, nel giudizio iscritto al n. 1147/2023 R.G., non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento individuale - dirigente;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 23/10/2025; promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AL SS e RI SI, presso il cui studio – sito in Reggio Emilia via Pier Carlo
Cadoppi n.12 - ha eletto domicilio giusta procura in atti;
- appellante;
contro,
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
- appellato contumace;
udita la relazione della causa;
dato atto delle conclusioni assunte dalla parte costituita, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
pag. 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con appello ritualmente notificato proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza di cui in epigrafe al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni già assunte in I grado - e reiette dal Giudice adito di Modena – volte all'accertamento e alla declaratoria di insussistenza della giusta causa nel recesso intimatogli dalla società - che lo aveva assunto nel 2008 e Controparte_1 presso la quale aveva svolto ruolo dirigenziale a decorrere dal giorno 1.8.2018 - con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento, in suo favore:
- dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista per la sua anzianità di servizio, pari a € 287.674,08, al netto delle ritenute previdenziali e al lordo di quelle fiscali, come stabilito dall'art. 39 del CCNL “Dirigenti Aziende Terziario” ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- delle differenze dovute in virtù della decorrenza del periodo di preavviso al
16.7.2023, pari ad € 2.150,16, al netto delle ritenute previdenziali e al lordo di quelle fiscali;
nonché al versamento, in favore del Fondo Previdenziale - cui aveva Persona_1 aderito ex D. Lgs. N. 252/05 - dei ratei di TFR maturati per l'intero periodo di preavviso per € 26.049,96, col favore delle spese.
Nonostante la ritualità della notifica dell'appello e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nessuno si costituiva per la società appellata.
Occorre dare atto che anteriormente alla celebrazione dell'udienza di discussione, segnatamente con istanza depositata telematicamente in data 22/05/2025,
l'appellante – per il tramite dei procuratori all'uopo legittimati - dichiarava di
“rinunciare agli atti del procedimento”, instando per l'estinzione del giudizio di appello.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ritiene la Corte che, alla luce dell'intervenuta rinuncia agli atti formalizzata ritualmente, debba essere dichiarata – con sentenza - l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., in ragione della previsione dell'art.359 c.p.c., norma che stabilisce come nel giudizio di appello si osservino le disposizioni regolatrici del giudizio di primo grado, salvo incompatibilità non ricorrenti nel caso di specie (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387). pag. 2 di 3 Si osserva peraltro che, al fine dell'adozione del provvedimento estintivo, non occorre l'accettazione da parte dell'appellata società, in quanto non costituitasi pur a fronte della ritualità della notifica del gravame e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
Peraltro, la mancata costituzione dell'appellata, esonera la Corte da qualsivoglia pronuncia in punto di spese di lite.
Infine, in ragione dell'esito del giudizio - posto segnatamente che l'impugnazione non è stata né respinta né dichiarata inammissibile od improcedibile - si precisa che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n.
115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado.
Bologna, 23.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente dott. Marcella Angelini
pag. 3 di 3