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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis ConSIliere
Dott. Silvia Maria Russo ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 16 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
1741/2024, pubblicata il 15/02/2024,
Par
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_2 C.F._1
Trebeschi e Federico Randazzo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia, via delle Battaglie n. 50, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
C.F. - già -, in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Alba
Nunziata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via San Gottardo n. 91, come da procura inserita nel fascicolo telematico
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1741/2024, pubblicata il
15/02/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_2
pagina 1 di 29 “Salvis juribus, adversis rejectis, con rifusione di spese, competenze e onorari dei due gradi, voglia la Corte d'Appello:
in via principale: in riforma della sentenza n. 1741/2024 del Tribunale di Milano, Sez. VII, pubbl. il 15/02/2024 (GU dott. Maria Grazia Fiori - RG n. 5191/2022 – repert. n. 1309/2024 del 15/02/2024), previi gli incombenti di rito:
in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo
a mente dell'art. 133 co. 1 lett. a) e/o c) c.p.a. e per l'effetto dichiarare inammissibili le domande tutte proposte dalla attrice CP_1
in via preliminare: rimettere la causa al Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 co. 1 affinché possa essere integrato il contraddittorio al in Controparte_3
persona del Sindaco p. t., attese le domande formulate nei suoi confronti.
ancora in via preliminare: accertato e dichiarato il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, dichiarare improcedibile l'azione promossa dalla attrice CP_1
in via principale e nel merito previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi compreso il sub regolamento comunale per la concessione di contributi finalizzati al mantenimento dei soggetti non autosufficienti e dei provvedimenti relativi alla presa in carico e alla compartecipazione al costo della SI.ra , Pt_3
accertata e dichiarata la competenza comunale alla presa in carico della SI. ra , per Pt_3
l'effetto respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti di CP_1
Parte_2
in subordine: previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi comprese le DDGR 6677/2008 e 39 9/2010 e 937/2010, ed i provvedimenti con i quali
Regione ed ATS della Brianza hanno definito la quota sanitaria in concreto liquidata a favore della SI.ra Parte_4
accertata e dichiarata la natura sociosanitaria ad alta integrazione sanitaria, sanitaria a rilevanza sociale e/o comunque prevalentemente sanitaria delle prestazioni erogate a favore della SI.ra presso la RSA di gestita dalla Pt_3 Controparte_3 Controparte_2
dichiararsi la mancanza di legittimazione passiva del SI. in relazione alle
[...] Parte_2
richieste formulate dalla controparte ingiungente e per l'effetto respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti di CP_1 Parte_2
pagina 2 di 29 in ulteriore subordine: previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi comprese le DDGR 6677/2008 e 399/2010 e 937/2010, ed i provvedimenti con i quali Regione ed ASL di Monza ora ATS della Brianza hanno definito la quota sanitaria in concreto liquidata a favore della SI.ra e dei provvedimenti adottati dal Parte_5 nell'ambito del procedimento di presa in carico della SI.ra Controparte_3
Parte_4
accertata e dichiarata la mancata determinazione dell'ammontare della quota sanitaria ed alberghiera in base al disposto dell'art. 3 septies D.Lgs 502/92 e dei conseguenti DD.P.C.M.
14.2.2001 e 29.11.2001 della retta di degenza SI.ra presso la RSA gestita Parte_4
dalla Controparte_2
accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del SI. in Parte_2
relazione alla residua quota sanitaria nella misura determinata dalla tab 1 DPCM 14.2.2001
e/o dall'all. 1 C DPCM 29.11.2001 e/o dall'art. 34 e/o dall'art. 30 DPCM 12.1.2017 ovvero in quella determinanda in corso di causa
accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del SI. anche in Parte_2
relazione alla quota socio assitenziale alberghiera determinanda in corso di causa della retta di degenza SI.ra presso la RSA gestita dall'ingiungente in virtù del disposto Parte_4
di D.Lgs 109/1998, D.P.C.M. 159/2013, L. 328/2000 e L.R. 3/2008 e previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi compreso il regolamento disciplinante la compartecipazione al costo dei servizi del Comune di per Controparte_3
l'effetto respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti di CP_1
Parte_2
sempre in subordine: accertata e dichiarata altresì la nullità e/o inesistenza dell'accordo sottoscritto il 5.11.20 11 dal SI. per difetto della causa ex art. 1343 c.c., e/o Parte_2
perché contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c. e/o poiché assunto in violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. e/o per vessatorietà delle stesse ex artt. 33, 34 e 36 de l D.L.vo
206/05, e/o per violazione dell'art. 1938 c.c e comunque per mancanza dell'impegno a farsi carico e/o garantire la retta della SI.r Pt_3
per l'effetto respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti di CP_1
Parte_2
pagina 3 di 29 in ulteriore subordine: accertata e dichiarata altresì la sussistenza del vizio del consenso e per errore essenziale di diritto ex art. 1429 n. 4 annullare il contratto 5.11.2011 sottoscritto quale parente responsabile dal SI. e Parte_2
per l'effetto respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti di CP_1
Parte_2
in ulteriore subordine: in caso di accoglimento anche parziale delle domande svolte da
previo accertamento dell'obbligo del e di Controparte_2 CP_4 CP_3
di provvedere al pagamento delle rette di ricovero di presso la
[...] Parte_4
struttura gestita dall'attrice, condannarsi il a garantire e manlevare CP_3 Parte_2
da ogni conseguenza per lui pregiudizievole, previa occorrendo disapplicazione incidenter tantum, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 2248/1865 All. E, di eventuali provvedimenti anche medio tempore assunti ed aventi contenuto dismissivo dei riferiti obblighi comunali.
in ulteriore subordine: accertato e dichiarato che la SI. è residente in [...]
ed inserita con onere a carico del bilancio del medesimo, accertato e dichiarato che
[...]
in forza di convenzione 26.4.1999 n. 25250 rep 4593 racc notaio per i cittadini Per_1
residenti a ed assistiti con onere a carico del bilancio comunale è applicata Controparte_3
una tariffa ridotta nella misura del 15%,
per l'effetto respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti di CP_1
e comunque ridurre proporzionalmente le som me comunque richieste a titolo Parte_2
di retta dalla CP_1
in via istruttoria, senza invertire l'onere della prova che non compete disporre le prove richieste e non ammesse
A1) Ritenuto necessario acquisire la documentazione detenuta da Controparte_2
riguardante il ricovero dalla SI.ra al fine di valutare la natura della Parte_4
prestazione offerta, alla luce della documentazione già depositata si chiede di ordinarsi alla predetta ex art. 210 c.p.c,. l'esibizione e la produzione in giudizio di Controparte_2
tutta la documentazione sanitaria ed assistenziale dallo stesso detenuta e segnatamente:
- scheda di ingresso
- cartella clinica storica, comprensiva di diario medico, diario infermieristico e Piani terapeutici personalizzati;
pagina 4 di 29 A2) Ritenuto necessario acquisire la documentazione detenuta da e Controparte_2
riguardante i rapporti intercorsi tra i predetti enti in relazione Controparte_3
al ricovero dalla SI.ra e tenuto conto che il a fronte di formale Parte_4 CP_3 richiesta ex art.22 L. 241/1990 (doc. 8), ha consentito solo parzialmente l'accesso agli atti richiesti (doc 9), si chiede di ordinarsi ai predetti e Controparte_3 CP_2
ex art. 210 c.p.c,. l'esibizione e la produzione in giudizio dei seguenti documenti:
[...]
- la corrispondenza intercorsa tra e in Controparte_3 Controparte_2
relazione al ricovero della SI.ra Pt_3
- le comunicazioni intervenute in relazione alla sospensione del pagamento della propria quota da parte del CP_3
- la comunicazione di dimissione della SI.ra dal posto agevolato presso il quale era Pt_3
inserita in forza convenzione 26.4.1999 n. 25250 rep 4593 racc. notaio Per_1
- la documentazione relativa all'inserimento di soggetti su posto convenzionato con il
[...]
negli anni 2007 2020, ivi compresa la comunicazione annuale degli Controparte_3
elenchi dei nominativi beneficianti della scontistica
B) disporsi CTU medico legale al fine di accertare le condizioni della SI .ra , quali Pt_3
prestazioni le fossero garantite e se esse avessero natura di prestazione sanitaria a rilevanza sociale, ad alta integrazione sanitaria ovvero sociale a rilevanza sanitaria e, comunque, l'entità delle componenti sanitaria ed alberghiera del servizio fruito dalla SI.ra , come Parte_4
definite dagli art. 3 septies D.Lgs 502/92, art. 3 co. 1 D.P.C.M. 14/02/2001, dal D.P.C.M.
29/11/2001 e dal DPCM 12.1.2017, per il periodo relativo alle somme azionate.
C) ammettere, prova per interpello e testi sui seguenti capitoli, oltre che prova contraria sulle circostanze eventualmente dedotte dalle controparti:
1) Vero che, a seguito dell'aggravamento delle condizioni di e Parte_4 dell'impossibilità di una sua gestione presso il domicilio, i figli, e , si Per_2 Persona_3 rivolgevano al Comune di chiedendo l'inserimento in RSA;
Controparte_3
2) Vero che l'inserimento della SI.ra presso la RSA gestita da Parte_4 CP_2 era preceduto da valutazione sociale effettuata dall'assistente sociale del Comune
[...]
di che ne rilevava il bisogno di cure sanitarie di assistenza continua nonché Controparte_3
la condizione di indigenza;
3) Vero che già dal mese di giugno 2006 il Comune di effettuava le necessarie Controparte_3
valutazioni di tipo economico e sulla base della documentazione reddituale e patrimoniale richiesta ai familiari e dagli stessi consegnata, provvedeva a inoltrare all'INPS richiesta di attestazione ISEE come da doc. 40 che mi si rammostra;
pagina 5 di 29 4) Vero che l'appunto, scritto a mano, presente in copia fotostatica alle pagg. 2 e 3 del documento 40 e che mi si rammostra, rappresenta la quota gravante sull'utente, da me calcolata, in base alla disciplina comunale all'epoca vigente ed è stato da me predisposto e consegnato ai si gg.ri e nel mese di giugno 2006, unitamente Pt_2 Persona_3 all'attestazione ISEE ricevuta dall'INPS
5) Vero che, a partire dal 2007 e, successivamente, ogni anno, sino al 2017, i servizi sociali del
Comune di accertavano la sussistenza della condizione di indigenza della Controparte_3
SI.ra e, comunque, la sussistenza delle condizioni economiche per ottenere Parte_4
la presa in carico da parte del CP_3
6) Vero che i servizi sociali del prendevano contatto e Controparte_3 concordavano con l'inserimento, a far data dal 1.1.2007, della SI.ra Controparte_2
Pt_3
7) Vero che il chiedeva a l'assegnazione Controparte_3 Controparte_2
della SI.ra di uno dei posti convenzionati con il stesso, sin dal giorno Pt_3 CP_3 dell'inserimento
8) Vero che la SI.ra , sin dal momento del suo ingresso e poi per gli anni Parte_4 successivi sino al 2020, era inclusa nell'elenco dei nominativi beneficianti della scontistica del
15% derivante dalla Convenzione con il che si rammostra (doc.10); Controparte_3
9) Vero che, dal momento dell'inserimento, in data 10.1.2017, della SI.ra nella RSA Pt_3
gestita da e sino al 1.2.2017, il Comune di si faceva Controparte_2 Controparte_3
carico della retta, versando i l relativo importo direttamente a Controparte_2
10) Vero che il Comune di chiedeva alla SI.ra ed ai suoi familiari Controparte_3 Pt_3
una compartecipazione al costo della retta nella misura determinata dal proprio regolamento;
11) Vero che il Comune di ha chiesto all'ATS di Milano Città Metropolitana Controparte_3
e all'ATS della Brianza di farsi interamente carico delle rette della SI.ra a decorrere Pt_3
dal 1.2.2017;
12) Vero che il Comune di interrompeva i pagamenti delle rette della SI.ra Controparte_3
ritenendo di non esservi più tenuto, avendo accertato la natura Parte_4
prevalentemente sanitaria della prestazione;
13) Vero che l'Amministrazione della ha richiesto al SI. la CP_1 Parte_2
sottoscrizione dell'accordo 5.1.2011 , di cui al doc. 27 che mi si rammostra, rappresentandolo come necessario ed imposto dalla normativa vigente ed evidenziando che in caso di mancata sottoscrizione la SI.ra avrebbe dovuto essere dimessa;
Pt_3
Si indicano quali testi:
pagina 6 di 29 e di sui Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Controparte_3
capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9, 10, 11, 12
e di Carugate sui capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9, 10, 11, 12, 13 Testimone_5 Persona_3
interpello al legale rappresentante la sui capp. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Controparte_2
Con espressa riserva di agire nei confronti della per ottenere la Controparte_2
restituzione e/o il rimborso delle somme tutte indebitamente versate a titolo di retta o corrisposte dal convenuto a ragione del ricovero della SI.ra ”. Parte_4
Per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE: per i motivi esposti, dichiarare inammissibile l'appello avversario per mancata specificità dei motivi formulati ex adverso, in violazione di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare l'appello avversario in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza
n.1741/2024, emessa in data 15.2.2024 dal Tribunale di Milano – Sezione VII Civile;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati con la memoria ex art. 183, VI comma
n. 2 c.p.c., che devono intendersi integralmente qui reiterati e ritrascritti;
- per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione, si insiste per il rigetto delle istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché della CTU richieste da controparte, in quanto superflue, generiche e meramente esplorative;
si insiste altresì per il rigetto dell'interrogatorio formale, dell'interpello e delle prove testimoniali avversarie, poiché inammissibili e/o irrilevanti e comunque inidonee a provare i fatti di causa. Si contesta altresì la produzione documentale avversaria del tutto inconferente evidenziandosene l'irrilevanza;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si insiste per essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi con i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali. Con condanna di parte appellante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, u.c., c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura di euro 5.000,00 a favore di o in quella Controparte_2 diversa che sarà liquidata, anche in via equitativa, da Codesta Ecc.ma Corte”.
pagina 7 di 29 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
1.1. Le richieste delle parti
La ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il Controparte_2 Parte_2
pagamento della somma di euro 19.985,00 oltre interessi legali, pretesa a saldo delle fatture nn.ri 1197/EL del 1° aprile 2020, 1606/EL del 4 maggio 2020, 1760/EL del 4 giugno 2020,
2059/EL del 1° luglio 2020, 2397/EL del 1° agosto 2020, 2665/EL del 1° settembre 2020,
2968/EL del 1° ottobre 2020, 3253/EL del 2 novembre 2020 e 3426/EL del 1° dicembre 2020, emesse a titolo di corrispettivo per la degenza della paziente presso la Casa Parte_4
Famiglia di nel periodo da aprile 2020 a dicembre 2020. Controparte_3
Al riguardo, la ha evidenziato che: Controparte_2
- a far data dal 10 gennaio 2007 e sino al decesso avvenuto il 25 dicembre Parte_4
2020, è stata ospite in regime di lungodegenza presso la R.S.A. di con Controparte_3
inserimento su base volontaria in un nucleo ordinario;
- il figlio di , ha sottoscritto, in data 10 gennaio 2007, un atto Parte_4 Parte_2 di impegno unilaterale “ad assumersi l'onere della retta di ospitalità” della madre, accettando contestualmente il prospetto delle rette di ospitalità e il regolamento della R.S.A.;
- immediatamente dopo l'ingresso di nella R.S.A., i suoi familiari hanno dato Parte_4 corso all'istruzione delle pratiche di compartecipazione del Comune di residenza al pagamento della retta di degenza e il Comune di si è in effetti fatto carico di una parte di Controparte_3
essa sino al mese di giugno 2017;
- ha sottoscritto con la in data 5 gennaio 2011, un nuovo Parte_2 Controparte_2
contratto di accoglienza in favore della madre, con il quale ha accettato di divenire obbligato in solido per il pagamento della retta di degenza presso la R.S.A. di Controparte_3
- a decorrere dal mese di febbraio 2016, le fatture di degenza di sono risultate Parte_4
prima parzialmente e poi totalmente insolute, tanto che al momento del decesso della beneficiaria il debito maturato a tale titolo era pari a euro 89.880,46.
Ciò premesso, la ha evidenziato di avere già ottenuto dal Tribunale di Controparte_2
Milano l'emissione di due decreti ingiuntivi nei confronti di (n. 9338/2019 e n. Parte_2
1604/2020), relativi al pagamento delle rette di degenza riferite al periodo 2016-2018, e ha fatto rilevare che i due giudizi di opposizione inerenti ai suddetti decreti ingiuntivi erano stati riuniti dal
Tribunale.
si è costituito nel giudizio di primo grado, esponendo che: Parte_2
pagina 8 di 29 - la madre persona con disabilità grave, in data 19 settembre 2006, è stata Parte_4
riconosciuta dalla competente commissione istituita presso l'ASL Milano 3 totalmente inabile e non autosufficiente;
- il ricovero presso la R.S.A. di gestita dalla è Controparte_3 Controparte_2
conseguito alla presa in carico della situazione di da parte del Parte_4 [...]
Controparte_3
- l'inserimento nella R.S.A. è in particolare avvenuto ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 e dell'art. 14 della L. n. 328/2000;
- sin dall'avvio del ricovero, il servizio erogato è stato garantito dal sulla base di un CP_3 accordo sottoscritto con (anch'essa figlia di , con definizione Persona_3 Parte_4
dei rispettivi oneri compartecipativi;
- in relazione alle annualità 2008-2009-2010-2011, il ha adito il Tribunale di Monza CP_3
in via monitoria nei confronti di per ottenere il pagamento degli oneri posti a suo Persona_3
carico;
- l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Persona_3
Monza (r.g. n. 2270/2015) è stata accolta con la sentenza n. 1964/2017, in ragione del ritenuto carattere “prevalentemente sanitario” delle prestazioni erogate in favore di Parte_4
come tali da porre integralmente a carico del CP_5
- con la medesima sentenza, il Tribunale di Monza ha anche dichiarato la nullità per mancanza di causa dell'accordo sottoscritto da con il in quanto avente ad oggetto Persona_3 CP_3
prestazioni poste a carico del CP_5
- il sul presupposto che le prestazioni dovessero appunto gravare Controparte_3
interamente sul ha interrotto ogni pagamento in favore della a far data dal CP_5 CP_1
1° luglio 2017;
- la natura prevalentemente sanitaria delle prestazioni erogate a è stata Parte_4
affermata anche dal T.a.r. Lombardia nella sentenza n. 2560 del 2 dicembre 2019, con la quale
– a seguito della menzionata pronuncia del Tribunale di Monza – è stato dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento dei provvedimenti di diniego della presa in P carico di da parte del essendo la retta di degenza di Parte_4 CP_3 Pt_4 Pt_4
integralmente a carico del CP_5
In forza dei rilievi che precedono, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie Parte_2
e ha eccepito: - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- l'improcedibilità dell'azione della per mancato esperimento della negoziazione assistita;
- il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva;
- l'illegittimità della richiesta di contribuzione al pagamento della retta pagina 9 di 29 di ricovero svolta nei suoi confronti in quanto afferente a prestazione di competenza del CP_5
- l'illegittimità della richiesta di contribuzione in relazione alla componente sanitaria del servizio;
- il mancato rispetto del D.P.C.M. n. 159/2013; la mancata applicazione della riduzione della tariffa ai sensi della Convenzione del 26 aprile 1999 (n. 25250 rep. e n. 4593 racc. notaio;
- la nullità, l'inesistenza, l'annullabilità o l'invalidità del Persona_4
contratto di accoglienza.
1.2. La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Milano, in data 15 febbraio 2024, ha pronunciato la sentenza n.1741/2024, con la quale – richiamando testualmente la motivazione della precedente sentenza n. 7785/2022 del 6 ottobre 2022, emessa a definizione dei due giudizi riuniti di opposizione a decreto ingiuntivo sopra menzionati, instaurati da nei confronti della Parte_2
– ha disatteso tutte le eccezioni proposte dal convenuto e lo ha Controparte_2 condannato a corrispondere in favore della l'importo di euro 19.985,00. Controparte_2
Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale può essere sintetizzato come segue:
- l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario è da ritenere infondata, stante la natura privatistica del contratto di accoglienza di sottoscritto in data 5 gennaio Parte_4
2011 da , in qualità di coobbligato;
Parte_2
- le prestazioni erogate dalla devono essere qualificate prestazioni Controparte_2 sociali a rilevanza sanitaria, come tali soggette alla contribuzione dell'utente;
- il ricovero di presso la R.S.A. è avvenuto in data 10 gennaio 2007 su base Parte_4
volontaria;
- all'epoca del ricovero, non era affetta da particolari patologie, quali ad Parte_4
esempio Alzheimer o SLA, ma era un soggetto anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, ricoverato in un reparto ordinario e non nel nucleo Alzheimer;
- non ha dimostrato che le prestazioni socio-assistenziali erogate a Parte_2 Parte_4
fossero di natura inscindibile dalla prestazione sanitaria e quindi tutte a carico del S.S.N.;
[...]
- il contratto di natura privatistica stipulato fra le parti in data 5 gennaio 2011 risulta pienamente valido e fondato su una causa lecita, mentre deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da , giacché l'obbligazione dal medesimo Parte_2 assunta “non ha ad oggetto prestazioni da erogarsi gratuitamente in favore del ricoverato, ma soggette a contribuzione da parte del degente”;
- l'azione di annullamento del contratto è anch'essa da ritenere infondata, non essendo configurabile quale ragione unica e principale della stipulazione del contratto stesso l'errore di diritto relativo alla sussistenza dell'obbligo di pagare la retta di degenza in favore della R.S.A.;
pagina 10 di 29 - non vengono in considerazione nel caso concreto né l'art. 1342 c.c. né l'art. 33 del Codice del
Consumo, in quanto la clausola di impegno a pagare la retta di degenza non incide sull'equilibrio sinallagmatico del contratto;
- la Convenzione richiamata da , stipulata fra il e Parte_2 Controparte_3 la prevede il diritto alla riduzione del 15% sull'ammontare della retta Controparte_2
di degenza per gli ospiti assistiti con onere a carico del e con il limite di dieci posti CP_3
letto complessivi;
- dall'anno 2017, non è più stata a carico del bilancio comunale, avendo il Parte_4
interrotto la partecipazione alla spesa, e quindi ad non spetta CP_3 Parte_6
alcuna riduzione.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1. Le richieste delle parti
ha impugnato la sentenza di primo grado, affidando il gravame a undici Parte_2
motivi di appello, rubricati come indicato di seguito.
I. Motivazione insufficiente, violazione, mancata applicazione artt. 133 co. 1 lett. a) n.
2 e lett. c) D.Lgs 104/2010, 6 e 14 L. 328/2000, 4 DPCM 14.2.2001, 11 L. 241/1990.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Secondo la tesi di , il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto Parte_2
pubblicistico in cui doveva essere collocato il contratto stipulato con la Controparte_2
In particolare, il suddetto contratto sarebbe stato sottoscritto in adempimento degli accordi intercorsi tra il e la i quali avrebbero Controparte_3 Controparte_2 natura di accordi sostitutivi di provvedimenti a sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della L. n.
241/1990. Anche le determinazioni dirigenziali con cui l'amministrazione comunale ha definito gli oneri sostenibili per gli anni 2015, 2016 e 2017 avrebbero natura provvedimentale.
Pertanto, sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 del c.p.a.
II. Error in procedendo, motivazione insufficiente, violazione, errata mancata applicazione art. 269 cpc, art. 24 Cost.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata respinta la richiesta di autorizzazione a chiamare in causa il Controparte_3
in ragione di eSIenze di economia processuale.
[...]
Al riguardo, ha dato conto dei giudizi pendenti tra lo stesso e la Parte_2 CP_2
e, oltre a segnalare il rischio del contrasto di giudicati, ha evidenziato come la
[...]
pagina 11 di 29 chiamata in causa del gli avrebbe consentito di far valere direttamente nei confronti di CP_3 quest'ultimo l'esito del presente giudizio.
III. Violazione, falsa applicazione art. 6 e 14 L. 328/2000 4 DPCM 14.2.2001, 11 L.
241/1990, contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dal medesimo sollevata. In particolare, il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che l'inserimento presso la R.S.A. di non era avvenuto su base volontaria, ma nell'ambito Controparte_3 Parte_7 della presa in carico di cui all'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 14.2.2001 e dell'art. 14 della L. n.
328/2000 e che, conseguentemente, il era l'unico legittimato passivo della richiesta di CP_3
pagamento avanzata dalla Controparte_2
IV. Violazione, falsa applicazione art. 2697 c.c., contraddittorietà, in relazione al riparto dell'onere della prova.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione da parte del
Tribunale del criterio di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per avere posto a suo carico – nonostante non fosse l'attore, ma il convenuto della causa – la prova della natura socio assistenziale della prestazione erogata dalla Controparte_2
V. Erronea ricostruzione del fatto relativa ad un punto decisivo della controversia,
Violazione falsa applicazione artt. 32 e 117 co. 2 lett. m) Cost. art. 3 septies D.Lgs 502/1992, art. 3 DPCM 14.2.2001, all. 1 C DPCM 29.11.2001, art. 54 L. 289/2002, contraddittorietà in relazione alla natura prevalentemente sanitaria del servizio.
Con il quinto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui le prestazioni erogate dalla in favore di sono state Controparte_2 Parte_4
qualificate come prestazioni di natura prevalentemente assistenziale. Segnatamente, il
Tribunale avrebbe erroneamente tratto indicazioni in ordine alla natura delle prestazioni erogate in favore di dalla descrizione delle condizioni della stessa all'epoca del Parte_4
ricovero presso la R.S.A., senza tenere in considerazione gli aggravamenti successivi. Inoltre, non avrebbe valorizzato adeguatamente l'esistenza per di un piano terapeutico Parte_4
personalizzato, che avrebbe consentito di verificare che la stessa non fruiva di una mera attività di sorveglianza e di assistenza, ma di importanti e SInificative prestazioni di carattere sanitario.
VI. Motivazione carente e insufficiente, Violazione falsa applicazione artt. 1343, 1344,
1418 c.c. in relazione alla invalidità del contratto di accoglienza
pagina 12 di 29 Con il sesto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il contratto dedotto in causa dalla è stato qualificato come un contratto a favore CP_1
di terzo, valido ed efficace.
Le prestazioni fruite da sarebbero da qualificare come “prestazioni ad elevata Parte_4 integrazione sanitaria” o come “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” e dovrebbero, come tali, gravare interamente sul Peraltro, anche a non ritenere fondata la suddetta CP_5
qualificazione, le suddette prestazioni dovrebbero gravare interamente sul per i costi CP_5
sanitari e per il 30% dei costi alberghieri e sul Comune di residenza del beneficiario per la quota rimanente, salva la compartecipazione del beneficiario stesso in ragione della sua dichiarazione
ISEE.
Conseguentemente, qualsiasi pattuizione che ponga l'obbligo di pagamento della retta a carico del beneficiario delle prestazioni o dei suoi parenti sarebbe da ritenere nulla per illiceità della causa ex artt. 1343 c.c. e perché assunta in violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c.
VII. Motivazione carente e insufficiente, Violazione falsa applicazione artt. 1429 n.4,
1435 e 1436 c.c. in relazione alla sussistenza dei vizi del consenso dell'errore di diritto e della violenza.
Con il settimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata affermata l'infondatezza dell'azione di annullamento del contratto.
A questo proposito, l'appellante ha ribadito di essere stato costretto a sottoscrivere la dichiarazione d'impegno al pagamento come prospettata dalla al fine di garantire CP_1
le cure alla propria madre, ma ha evidenziato come la sua volontà sia stata inficiata dall'errore di diritto in ordine alla doverosità di tale sottoscrizione.
VIII. Motivazione carente e insufficiente, Violazione falsa applicazione degli artt. 1342
e 1938 c.c., 33, 34 e 36 D.Lgs. 206/2005, travisamento dei fatti e dei presupposti.
Con l'ottavo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la natura vessatoria delle clausole del contratto sottoscritto il 5 gennaio 2011, in particolare di quelle riferite all'assunzione dell'obbligo di pagare la retta di degenza, al quale sarebbe da attribuire natura fideiussoria. Segnatamente, l'appellante ha eccepito la nullità di tale fideiussione, in mancanza dell'indicazione dell'importo massimo garantito.
IX. Motivazione contraddittoria, carente e insufficiente, travisamento dei fatti e dei presupposti in relazione alla mancata applicazione della riduzione della tariffa ai sensi della
Convenzione 26.4.1999 n. 25250 rep. 4593 racc. Notaio e smi. Per_1
Con il nono motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui è stata esclusa l'applicazione delle agevolazioni di cui alla Convenzione stipulata fra il pagina 13 di 29 e la in data 24 giugno 1999. In Controparte_3 Controparte_2
particolare, l'appellante ha dedotto l'irrilevanza, in tale prospettiva, della interruzione dei pagamenti da parte del CP_3
X. Motivazione contraddittoria, carente e insufficiente in relazione alla mancata ammissione di prove.
Con il decimo motivo, l'appellante ha lamentato il rigetto, da parte del Tribunale, delle istanze formulate ex art. 210 c.p.c. relative all'acquisizione: - della documentazione sanitaria inerente al ricovero di presso la R.S.A. di - della Parte_4 Controparte_3
corrispondenza e di ogni altro atto scambiato fra il di e la CP_3 Controparte_3
relativamente al ricovero di - della documentazione Controparte_2 Parte_4 relativa all'inserimento presso la R.S.A. di di soggetti su posto Controparte_3
convenzionato con il Comune stesso negli anni dal 2007 al 2020, ivi compresa la comunicazione annuale degli elenchi dei beneficiari delle riduzioni della retta di degenza.
Inoltre, l'appellante ha nuovamente evidenziato l'eSIenza di disporre una CTU volta a verificare la natura delle prestazioni erogate ad Parte_4
XI. Motivazione contraddittoria, carente e insufficiente - Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Con l'undicesimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita.
In aggiunta agli undici motivi di appello di cui si è dato conto, ha Parte_2
riproposto, ex art. 346 c.p.c., due questioni sollevate nella fase di primo grado e non esaminate dal Tribunale: la prima riguarda l'illegittimità della richiesta di contribuzione in relazione alla componente sanitaria del servizio erogato;
la seconda riguarda il mancato rispetto del D.P.C.M.
159/2013 in tema di quantificazione della retta di degenza sulla base dell'ISEE.
La si è costituita nel presente giudizio di secondo grado, Controparte_2
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis
c.p.c., nonché chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2.2. Le osservazioni della Corte
Innanzitutto, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità dell'appello proposte dalla Controparte_2
L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non presuppone una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione; al pagina 14 di 29 contrario, è sufficiente un'esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, della domanda di riforma e delle ragioni di ciascuna doglianza.
Ponendosi in quest'ottica, l'appello proposto da va reputato ammissibile. Parte_2
Analogamente, la questione di inammissibilità riferita all'art. 348 bis c.p.c. è da ritenere superata, avendo la Corte deciso di dare corso alla trattazione del gravame.
Prima di procedere al vaglio dei singoli motivi di appello, il Collegio, in ragione della sostanziale identità delle questioni in discussione, richiama e fa proprie le considerazioni poste a fondamento della pronuncia n. 2441/2024 di questa stessa Corte d'Appello, con la quale è stato definito il giudizio di impugnazione della sentenza n.7785/2022 del Tribunale di Milano, che aveva respinto l'opposizione ai due decreti ingiuntivi n. 9338/2019 e n. 16041/2020 proposta da in relazione alla pretesa creditoria della Parte_2 Controparte_2
riferita al periodo 2016-2018.
2.2.1 Ciò premesso, si osserva che, alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di appello è infondato.
Il contratto concluso tra e la sottoscritto in data 5 Parte_2 Controparte_2
gennaio 2011, è da ricondurre allo schema del contratto di ospitalità, avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni sia assistenziali, sia sanitarie, a fronte del pagamento di un corrispettivo economico.
Nel caso concreto, vengono in rilievo tre parti contrattuali: la ente Controparte_2 gestore della struttura ospitante e obbligata all'esecuzione delle prestazioni assistenziali e sanitarie;
la paziente beneficiaria delle prestazioni e obbligata al pagamento Parte_4 del corrispettivo pattuito;
il “parente responsabile” , coobbligato solidale alla Parte_2
prestazione economica.
È documentale che si sia obbligato in solido, con la madre, al pagamento della Parte_2
retta (doc. 27 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
E' quindi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (e anche la corrispondente censura mossa alla sentenza di primo grado che tale eccezione ha respinto), giacché la causa riguarda l'adempimento di un obbligo di natura patrimoniale che l'appellante ha assunto nell'ambito di un rapporto privatistico.
Sul tema, è utile richiamare la pronuncia n. 17054/2024 della Corte di Cassazione la quale, nell'escludere la rilevanza, al fine del riparto di giurisdizione, del “contesto pubblicistico” di collocazione del contratto valorizzato dall'appellante, ha statuito che "la domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un
pagina 15 di 29 familiare a titolo di garante, avuto riguardo al 'petitum' sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l'ente locale e la singola struttura RSA (Residenza Sanitaria Assistita)”.
2.2.2 Il secondo motivo di appello è, parimenti, infondato.
In proposito, è sufficiente rammentare che “fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega
l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (v. Cass. S.U. n. 4309/2010 e più recentemente Cass. n. 21706/2019, nonché
Corte d'Appello di Milano n. 2520/2023).
2.2.3 Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Come si è già evidenziato, la causa ha ad oggetto l'adempimento del contratto di ospitalità sottoscritto tra la e quale parente responsabile Controparte_2 Parte_2
e coobbligato in solido con l'ospite-assistita.
In generale, la struttura ospitante non è coinvolta negli accordi di compartecipazione tra gli ospiti e/o i loro familiari e i Comuni di residenza. Essa, in conseguenza della eventuale compartecipazione del riceve la retta secondo la ripartizione stabilita tra il e CP_3 CP_3
l'ospite e/o il parente responsabile e conserva il diritto, in caso di inadempimento, di rivolgersi al soggetto che ha assunto l'obbligo di pagamento.
Il è rimasto del tutto estraneo al contratto del 5 gennaio 2011, nel Controparte_3
quale, infatti, non vi sono riferimenti alla compartecipazione pubblica alla spesa.
Il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente l'obbligazione assunta da nei Parte_2
confronti della con conseguente totale infondatezza dell'eccezione di Controparte_2
carenza legittimazione passiva.
2.2.4 Il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello – che, per la loro intrinseca connessione, vanno trattati congiuntamente – sono infondati.
Come si è già sopra accennato, l'appellante: - con il quarto motivo, ha lamentato che la sentenza impugnata lo ha ritenuto gravato dell'onere della prova in merito alla natura sanitaria del servizio erogato ad nonostante non fosse l'attore della causa, ma fosse stato Parte_4
convenuto in giudizio dalla con il quinto motivo, ha rilevato l'erroneità Controparte_2
pagina 16 di 29 della valutazione del Tribunale in ordine alla natura delle prestazioni erogate ad Parte_4
in particolare per non avere riconosciuto l'inscindibilità tra prestazioni alberghiere-
[...]
assistenziali e prestazioni sanitarie, che avrebbe comportato l'integrale accollo della spesa al
Servizio Sanitario Nazionale;
con il sesto motivo, ha censurato la decisione del Tribunale di respingere l'eccezione di nullità del contratto di ospitalità per difetto o illiceità della causa.
Per l'esame delle questioni di cui ai motivi in discussione, è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento.
A tale fine, si riporta testualmente la ricostruzione effettuata nella già citata sentenza n.
2441/2024 di questa Corte d'Appello alle pagg. da 19 a 25.
«Ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita allo Stato “la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni in materia sanitaria, attinente ad eSIenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad eSIenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari”. Tale funzione, prosegue la citata norma, viene esercitata “fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del ConSIlio dei ministri, su proposta del
Presidente del ConSIlio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il ConSIlio sanitario nazionale”.
L'art. 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730, inoltre, prevede la possibilità per gli enti locali
e le regioni, nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio- assistenziale, di “avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento”. Il secondo comma della disposizione in commento pone “a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali”.
Fermo restando che, alla luce delle norme richiamate, in materia sanitaria spetta allo Stato la funzione di coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni, devono ora essere evidenziati quali sono stati gli interventi normativi mediante i quali tale attività di coordinamento ha ricevuto attuazione.
Un primo intervento rientrante nella nozione di “attività di rilievo sanitario connesse a quelle di tipo socio-assistenziale” è stato compiuto dal D.P.C.M. 8/8/1985, che, nell'indicare alcuni principi fondamentali ai quali le Regioni devono attenersi nella regolamentazione delle attività̀ di tipo sanitario e di quelle di tipo assistenziale, recita, all'art. 1:
“Le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono le attività che richiedono personale e tipologie di pagina 17 di 29 intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.” (Cfr. Corte di Appello di Milano, I sezione, 1623/23; Corte di Appello di Milano, I sezione, 2842/23).
All'art. 2, ad ogni modo, il D.P.C.M. 8/8/1985 esclude dal novero delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali quelle “attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, comunque estrinsecantisi, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino”; fra le quali, a titolo esemplificativo,
l'assistenza economica in denaro o in natura e l'assistenza domestica, le comunità alloggio, le strutture diurne socio-formative, i corsi di formazione professionale, gli interventi per
l'inserimento e il reinserimento lavorativo, i centri di aggregazione e di incontro diurni, i soggiorni estivi, i ricoveri in strutture protette extra-ospedaliere meramente sostitutivi, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare.
L'art. 6 del medesimo decreto del Presidente del ConSIlio dispone, di converso, che “rientrano tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri sul Fondo sanitario nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le attività di cui all'art.
1. Le prestazioni in esse erogate devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente: [...] alla cura degli anziani, limitatamente agli stati morbosi non curabili a domicilio. Nei casi in cui non sia possibile, motivatamente, disgiungere l'intervento sanitario da quello socio-assistenziale, le regioni possono, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assicurate dal Fondo sanitario nazionale, avvalersi mediante convenzione di istituzioni pubbliche o, in assenza, di istituzioni private. In questi casi le regioni possono prevedere che l'onere sia forfettariamente posto a carico, in misura percentuale, del Fondo sanitario nazionale o degli enti tenuti all'assistenza sociale in proporzione all'incidenza rispettivamente della tutela sanitaria e della tutela assistenziale, con eventuale partecipazione da parte dei cittadini.”
È poi da registrarsi l'intervento del D. Lgs. 502/1992, che introduce, all'art.
3-septies, una delimitazione alla nozione di “prestazione sociosanitaria”, intendendo per tale l'attività atta a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
Tale definizione, invero, verrà più precisamente fornita dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, e dal D.P.C.M. 29
pagina 18 di 29 novembre 2001, che definisce i livelli essenziali di assistenza, poi recepiti dalla legge n. 289 del 2002.
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, infatti, l'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute richiedenti prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali;
tale articolo stabilisce che le prestazioni socio- sanitarie “sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità
e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata”.
L'art. 3 del medesimo decreto, inoltre, individua tre tipologie di prestazioni socio-sanitarie:
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, definite dal primo comma dell'art. 3 come quelle
“prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali o semiresidenziali”;
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ovvero, ai sensi del secondo comma, “tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con compartecipazione alla spesa, da parte dei cittadini stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.
pagina 19 di 29 Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungo-assistenza”;
- infine, il terzo comma dell'art. 3 definisce come prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria “tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno- infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e della preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio- sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo-assistenza.”
L'intensità dell'intervento assistenziale è definita dall'art. 2, quarto comma, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, in base alle seguenti fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato:
a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico
e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio e prolungato periodo definito;
c) la fase di lungo-assistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.
Per quanto concerne, invece, le modalità di finanziamento e le prestazioni da erogare, il
D.P.C.M. 14 febbraio 2001, nella tabella ad esso allegata, prevede che per gli anziani e le persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative siano garantite la cura ed il recupero funzionale mediante cure svolte a domicilio, ovvero tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia (secondo le Linee
pagina 20 di 29 Guida emanate dal Ministero della Sanità del 31 marzo 1994 L. 11 marzo 1988, n. 67, L. n.
451/1998, D.Lgs. n. 229/1999, D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario 1998/2000 Leggi e Piani regionali).
Nella medesima Tabella allegata, prevista dall'art. 4, primo comma, è presente anche
l'indicazione dei criteri di finanziamento, ovvero la percentuale di attribuzione della spesa, delle attività, individuate in base alla tipologia di prestazioni erogate.
Segnatamente, è previsto che il costo delle attività di assistenza prestata nella fase intensiva e delle prestazioni ad elevata integrazione fornite nella fase estensiva sia posto in misura pari al
100% a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
per quanto riguarda, invece, le prestazioni rese nelle forme di lungo-assistenza semiresidenziali e residenziali, solo il 50% del costo complessivo è posto a carico del SSN (tenendo come riferimento i costi riconducibili al valore medio della retta relativa ai servizi in possesso degli standard regionali, o in alternativa il costo del personale sanitario e il 30% dei costi per l'assistenza tutelare e alberghiera), mentre il restante 50% del costo complessivo è posto a carico dell'utente o, ricorrendone le condizioni, del Comune, fatta salva la normativa regionale e comunale.
Quanto al D.P.C.M. 29 novembre 2001, è da rilevarsi come questo individui i “livelli essenziali di assistenza sanitaria”, i quali saranno in seguito richiamati e confermati dall'art. 54 della L.
n. 289 del 2002. Tali livelli di assistenza hanno previsto a favore degli anziani non autosufficienti (o dei soggetti con handicap grave) le cure sanitarie, senza limiti di durata, pur stabilendo l'onere dei pazienti di partecipare ai relativi costi, salvo particolari condizioni di reddito. In particolare, nell'allegato 1 è prevista, per l'attività sociosanitaria di carattere riabilitativo nei confronti degli anziani, la compartecipazione dell'utente o del Comune al 50% in relazione alle prestazioni terapeutiche volte al recupero e al mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale.
Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, è possibile, dunque, affermare la gratuità
(ovvero il totale accollo a carico del e a prescindere dalle condizioni reddituali del CP_5
paziente) unicamente per le attività̀ riferibili alle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”, così come definite dall'art. 3, primo comma, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e a quelle “socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, di cui al terzo comma del citato articolo.
Di converso, le prestazioni destinate ad anziani e persone non autosufficienti, affette da malattie croniche e degenerative, come previsto dalla tabella allegata di cui all'art. 4, primo comma, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e dall'allegato 1C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, sono soggette al regime della ripartizione forfettaria del costo complessivo tra il S.S.N. e
l'utente, con la compartecipazione del Comune se ne ricorrono le condizioni. L'allegato citato
pagina 21 di 29 prevede, in relazione alle RSA, il concorso del alla copertura dei costi per il 50%, mentre CP_5 la restante parte è a carico dell'utente o del CP_3
Di tale criterio distintivo è data conferma, peraltro, anche nella disciplina del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. L'art. 30, infatti, opera un distinguo tra i trattamenti estensivi di cura e di recupero funzionale per persone richiedenti elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale (che sono a carico del Servizio Sanitario
Nazionale) e i trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure a persone non autosufficienti (a carico del Servizio Sanitario Nazionale per una quota pari al 50% della tariffa giornaliera). Identico criterio, infine, è dettato anche per le prestazioni rese nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale di lungo-assistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di ri- orientamento, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria.
Quanto alla disciplina regionale, è da osservarsi che Regione Lombardia, con la L. n. 3/2008,
“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio- sanitario”, e la L. n. 33/2009 “Testo unico delle legge regionali in materia di sanità”, ha previsto la compartecipazione dei pazienti al costo delle prestazioni per la parte non a carico del fondo sanitario regionale. La compartecipazione del ricoverato nella fase di lunga assistenza, caratterizzata da una minore intensità della tutela sanitaria rispetto a quella socio- assistenziale in un arco di tempo non definito, è contemplata anche in presenza di patologie di rilevante gravità e connotate dalla cronicità della malattia».
2.2.5 L'analisi congiunta della normativa richiamata e della documentazione acquisita agli atti del processo consente di affermare che le prestazioni erogate dalla R.S.A. di CP_3
gestita dalla in favore di , quali descritte nelle
[...] Controparte_2 Parte_4
fatture poste a fondamento della pretesa creditoria dedotta in causa, rientrano nella nozione di
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di carattere prettamente assistenziale”, destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, secondo quanto previsto dall'art. 4, primo comma, del D.P.C.M. 14/2/2001 e dall'allegato 1 C del
D.P.C.M. 29/11/2001. Si tratta, quindi, di prestazioni soggette al regime della ripartizione forfetaria del costo complessivo tra il e l'utente, con la compartecipazione del CP_5 CP_3
se ne ricorrono le condizioni (ovvero se sussistono i requisiti in materia di ISEE).
Al riguardo, assumono, in particolare, rilievo le seguenti circostanze.
pagina 22 di 29 - Il 29 dicembre 2006 è stata dimessa dall'Ospedale San Gerardo di Monza, Parte_4 ove era stata ricoverata per “scadimento delle condizioni generali”, con una diagnosi di demenza mista vascolaredegenerativa (e non con una diagnosi di morbo di Alzheimer).
- Dal 10 gennaio 2007, è stata ricoverata, su base volontaria, presso la “Casa Parte_4
Famiglia” di facente capo alla Controparte_3 Controparte_2
- Dalla scheda S.OS.I.A. (Scheda di Osservazione Intermedia dell'Assistenza) compilata presso la R.S.A. di il 31 dicembre 2012 (circa sei anni dopo l'ingresso presso la Controparte_3
struttura) risulta che non faceva uso di sondino gastrico, né di cateteri (che Parte_4 avrebbero postulato un'assistenza infermieristica); l'incontinenza della paziente era gestita mediante presidi appositi, mentre per la sua movimentazione erano utilizzati o una carrozzina o altri ausili al movimento (v. doc. 14 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
- Nei P.A.I. (Piani Assistenziali Individualizzati) relativi alle annualità dal 2007 al dicembre
2019, il raggiungimento degli obiettivi prefissati era affidato all'espletamento di attività tipicamente socio-assistenziali, tra cui: favorire l'inserimento, offrire sostegno psico-affettivo, mantenere le condizioni generali, garantire una mobilizzazione maggiore, migliorare l'igiene, provare a ridurre l'agitazione con terapia non farmacologica, migliorare l'idratazione e prevenire i decubiti, potenziare la capacità di alimentarsi autonomamente, sostenere la serenità; mentre l'attività di carattere prettamente sanitario era sostanzialmente circoscritta alla somministrazione di psicofarmaci (Serenase, Lorazepam, Bromazepam). Peraltro, tale somministrazione, seguendo la prescrizione, avrebbe potuto avvenire agevolmente anche in ambito domiciliare.
L'intensità assistenziale riferibile alle prestazioni che risultano in concreto erogate – stando agli obiettivi dei P.A.I. susseguitisi negli anni – appare dunque da ricondurre all'ambito di applicazione della lettera c) dell'art. 2, quarto comma, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, inerente alla fase di lungo-assistenza, “finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale il più a lungo possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale dell'assistito”.
Del resto, non è stata ricoverata in un nucleo protetto, ma è stata sempre ospite Parte_4
di un reparto di degenza ordinario.
Anche la durata considerevole del ricovero, pari a 13 anni, è di per sé indicativa del carattere prevalentemente assistenziale delle prestazioni erogate, volte a supportare non una paziente nella fase acuta o post acuta di una patologia, ma una persona anziana affetta da una patologia cronica e degenerativa, con una limitatissima autonomia nella propria realtà quotidiana,
pagina 23 di 29 sicuramente bisognosa di un'assistenza destinata a protrarsi per un tempo lungo e non predefinito, ma caratterizzata dalla bassa intensità della componente sanitaria.
In quest'ottica, giova da ultimo rimarcare che, anche l'ultimo P.A.I. disponibile, risalente al dicembre 2019 (circa un anno prima del decesso della paziente) prevedeva obiettivi analoghi a quelli degli anni precedenti, senza evidenziare alcuna intensificazione delle prestazioni di carattere sanitario.
Per quanto sin qui argomentato, il contratto di ospitalità con il quale si è Parte_2
impegnato, quale coobbligato solidale, a corrispondere la retta di degenza della madre
[...] presso la R.S.A. di – relativa al costo delle prestazioni, in parte, Pt_4 Controparte_3
squisitamente alberghiere e, in parte, socio-assistenziali e a bassa componente sanitaria (come tali non a totale carico del S.S.N.) – non presenta pertanto profili di invalidità ricollegabili alla liceità della causa.
2.2.6 Il settimo motivo di appello è infondato.
Secondo la tesi di , egli sarebbe incorso in errore giacché la Parte_2 CP_2
gli avrebbe prospettato di doversi impegnare al pagamento della retta, senza fare
[...] menzione “degli obblighi degli enti pubblici in materia”.
In realtà, all'epoca della sottoscrizione dell'impegno da parte di (gennaio 2011) Parte_2
era già stata stipulata la convenzione di compartecipazione con il Controparte_3 da parte di , per cui deve ritenersi che l'appellante abbia concluso il contratto nella Persona_3 piena consapevolezza dell'assetto normativo esistente in materia.
In ogni caso, difetterebbero i requisiti dell'essenzialità (art. 1429 c.c.) e della riconoscibilità dell'errore (art. 1431 c.c.), sui quali l'appellante non ha svolto deduzioni.
Con riguardo invece all'allegazione secondo la quale sarebbe incorso in errore Parte_2
sul fatto di poter essere chiamato a rispondere di un debito della madre assistita, essendo stata abolita (ad opera dell'art. 2 comma 6 del DPCM 159/2013) ogni forma di rivalsa sui soggetti civilmente obbligati, si rileva che la citata normativa non ha fatto venire meno gli obblighi posti a carico dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.; inoltre, a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione avvenuta con la Legge Costituzionale n. 3/2001,
l'intera materia è stata devoluta alla legislazione regionale, e, precisamente, nel caso di specie, alla L.R. Lombardia 12 marzo 2008 n. 3, come modificata dalla L.R. Lombardia n. 2/2012, secondo la quale gli enti soccorrono le persone in stato di bisogno, ma solo se non vi siano altre persone tenute, ex art. 433 c.c., a farsi carico degli obblighi di compartecipazione alle spese di ricovero e assistenza.
pagina 24 di 29 2.2.7 L'ottavo motivo di appello è infondato.
Alla luce del tenore letterale del documento sottoscritto in data 5 gennaio 2011, nel quale
è indicato tra le parti contraenti in qualità di parente responsabile, si ritiene che Parte_2
l'obbligazione dallo stesso assunta sia direttamente ricollegabile al contratto di accoglienza stipulato in favore della madre e non abbia natura fideiussoria. Parte_4
L'eccezione di nullità sollevata in relazione alla mancata indicazione del limite massimo della garanzia in violazione dell'art. 1938 c.c. va quindi dichiarata infondata.
Peraltro, per mera completezza, si fa rilevare che, se anche si ritenesse la qualità di garante di
, la suddetta eccezione sarebbe comunque da disattendere. Parte_2
L'art. 1938 c.c. stabilisce infatti che “la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito”.
Tale disposizione, come emerge dalla stessa congiunta previsione dell'obbligazione condizionale, nel fare riferimento alla garanzia “per un'obbligazione futura”, intende disciplinare le ipotesi in cui la garanzia abbia ad oggetto un'obbligazione che il debitore garantito assuma verso il creditore in forza di una fattispecie costitutiva che si deve verificare integralmente in futuro, cioè che al momento della prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi fatti costitutivi (v. Cass. n. 5423/2022).
Seguendo la suddetta interpretazione, l'obbligazione assunta da di pagare quanto Parte_2
la madre garantita avrebbe dovuto corrispondere quale retta per il ricovero nella struttura gestita dalla non rappresentava, all'atto della assunzione dell'impegno, Controparte_2
un'obbligazione futura. Piuttosto, la garanzia prestata atteneva a un'obbligazione già esistente
(ossia quella relativa al pagamento delle rette per il ricovero nella struttura), avente ad oggetto un credito individuato (diversamente dalla fideiussione c.d. "omnibus", dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento di future operazioni), la cui successiva quantificazione – tenuto conto della durata del ricovero e dell'aggiornamento ISTAT pattuito – dipendeva esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità.
2.2.8 Il nono motivo di appello è infondato
La riduzione del 15% della retta alla quale fa riferimento l'appellante è stata stabilita in una convenzione tra la e il per gli assistiti con Controparte_2 Controparte_3
onere a carico del bilancio comunale.
pagina 25 di 29 Come si è già sopra evidenziato, il Comune di ha assunto l'onere di Controparte_3
compartecipazione al pagamento della retta di degenza di sino al mese di Parte_4
giugno del 2017, dopodiché ha cessato ogni contribuzione.
Non essendovi più oneri posti a carico del bilancio comunale con riguardo al ricovero di
[...]
sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento da parte della Pt_4 CP_2 della riduzione pattuita con il (e non con l'appellante) nella convenzione
[...] CP_3
stipulata il 26 aprile 1999.
2.2.9 Il decimo motivo di appello è infondato.
Non sussiste la carenza istruttoria lamentata dall'appellante.
La documentazione complessivamente versata in atti dalle parti ha consentito di identificare la natura delle prestazioni concretamente erogate dalla R.S.A. di in favore di Controparte_3
per il pagamento delle quali la ha agito nei confronti Parte_4 Controparte_2
di . Parte_2
Il Tribunale, condivisibilmente, non ha ritenuto rilevante ai fini della decisione l'effettuazione di indagini più approfondite sulle condizioni di salute di e ha invece Parte_4
valorizzato, fra le circostanze documentate, quelle idonee a far emergere le caratteristiche concrete dell'assistenza prestata.
Non era infatti in discussione la verifica dell'adeguatezza alle condizioni di salute di Parte_4
del livello di assistenza erogato da parte della ma la
[...] Controparte_2
riconducibilità delle prestazioni eseguite alla nozione di “prestazione sanitaria a rilevanza sociale”, o di “prestazione ad alta integrazione sanitaria” o ancora di “prestazione sociale a rilevanza sanitaria”.
2.2.10 L'undicesimo motivo di appello è infondato.
L'art. 3, comma 1, penultimo periodo, del D.L. n.132/2014 esclude espressamente che l'esperimento della negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Lo stesso ha affermato la propria qualità di consumatore nella vicenda di cui è Parte_2
giudizio; pertanto, il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita non incide sulla procedibilità della domanda proposta dalla Controparte_2
2.2.11 Quanto alle due questioni non affrontate dalla sentenza di primo grado e riproposte nell'atto di appello, la Corte osserva quanto segue.
pagina 26 di 29 1) L'appellante ha fatto rilevare che, secondo la tabella allegata al DPCM 14 febbraio
2001, nel caso di disabili gravi come il costo dell'assistenza in strutture Parte_4
residenziali è previsto per il 70% al carico del S.S.N. e per il 30% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione del privato. Tale riparto è stato confermato dal DPCM 29 novembre
2001 all'allegato 1c, punto 9, che ha definito i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (c.d.
LEA). Inoltre, la Regione Lombardia, per la classe SOSIA 3, nella quale ricadeva Parte_4
riconosce un contributo alla retta, pro die, di euro 39.
[...]
Ciò premesso, l'appellante ha lamentato che la quota alberghiera pro die fissata dalla confrontata con il contributo riconosciuto dalla Regione, non rispetta Controparte_2
la proporzione 30%-70% normativamente prevista. Pertanto, o il contributo regionale è stato determinato erroneamente o la retta alberghiera supera il limite di legge e deve essere ridotta.
Al riguardo, come condivisibilmente argomentato dalla (alla quale non Controparte_2 può essere addebitata l'eventuale contrarietà della soglia di contribuzione fissata dalla Regione
Lombardia al criterio di riparto sopra indicato), è sufficiente osservare che la retta alberghiera
è liberamente quantificabile e che è facoltà dei privati scegliere la struttura presso la quale ricoverarsi (o far ricoverare i propri congiunti) tra quelle esistenti, valutando i servizi offerti e le richieste di prezzo diversificate.
2) L'appellante ha richiamato la normativa di cui al DPCM 159/2013 in materia di ISEE, sostenendo di avere diritto di pagare la retta di degenza di in misura ridotta, Parte_4 in ragione dell'accertato stato di indigenza della stessa e della pregressa determinazione della quota dovuta.
In altri termini, la non avrebbe potuto addebitargli, neppure dopo Controparte_2
l'interruzione della contribuzione da parte del un importo Controparte_3 maggiore di quello già definito sulla scorta dell'ISEE.
Tale tesi non è condivisibile.
Con il contratto di ospitalità del 5 gennaio 2011 e il coobbligato Parte_4 Parte_2
hanno assunto nei confronti della l'obbligazione di pagamento della retta (che,
[...] CP_1 in quel momento, come da allegato, era pari ad € 2.050,00 mensili, poi rivalutatasi come previsto dall'art. 11 del contratto medesimo), già determinata, come incontestato, al netto del contributo del S.S.N. con riferimento ai costi sanitari. L'ottenuta compartecipazione alla spesa del costituisce vicenda che ha coinvolto la in modo solo indiretto, avendo CP_3 CP_1 quest'ultima ricevuto dall'ente il pagamento di parte della retta – secondo un criterio di riparto alla cui determinazione è rimasta estranea – sino a quando quest'ultimo ha ritenuto di assumere il relativo onere a carico del bilancio. La cessazione della contribuzione da parte del CP_3
pagina 27 di 29 ha necessariamente comportato la fatturazione dell'intera retta all'assistita. Le doglianze che i familiari di potrebbero essere legittimati a far valere nei confronti del Parte_4 CP_3 non possono essere fatte valere nei confronti della che, a fronte dell'erogazione CP_1
delle prestazioni, ne ha richiesto il pagamento alla propria controparte contrattuale.
Per tutto quanto sin qui considerato, l'appello deve essere respinto.
2.2.12 In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante è tenuto a rifondere in favore della le spese del presente grado di appello, le quali sono Controparte_2
liquidate applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, come da nota spese dell'avv. Rosa Alba Nunziata.
Non ricorrono invece i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non risultando che lo stesso abbia agito con mala fede o con colpa grave.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1741/2024, pubblicata il Pt_2
15/02/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore della le spese del presente Controparte_2
grado di appello, liquidate in euro 3.966,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla
Controparte_2
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di conSIlio del 13 maggio 2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 28 di 29 pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis ConSIliere
Dott. Silvia Maria Russo ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 16 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
1741/2024, pubblicata il 15/02/2024,
Par
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_2 C.F._1
Trebeschi e Federico Randazzo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia, via delle Battaglie n. 50, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
C.F. - già -, in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Alba
Nunziata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via San Gottardo n. 91, come da procura inserita nel fascicolo telematico
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1741/2024, pubblicata il
15/02/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_2
pagina 1 di 29 “Salvis juribus, adversis rejectis, con rifusione di spese, competenze e onorari dei due gradi, voglia la Corte d'Appello:
in via principale: in riforma della sentenza n. 1741/2024 del Tribunale di Milano, Sez. VII, pubbl. il 15/02/2024 (GU dott. Maria Grazia Fiori - RG n. 5191/2022 – repert. n. 1309/2024 del 15/02/2024), previi gli incombenti di rito:
in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo
a mente dell'art. 133 co. 1 lett. a) e/o c) c.p.a. e per l'effetto dichiarare inammissibili le domande tutte proposte dalla attrice CP_1
in via preliminare: rimettere la causa al Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 co. 1 affinché possa essere integrato il contraddittorio al in Controparte_3
persona del Sindaco p. t., attese le domande formulate nei suoi confronti.
ancora in via preliminare: accertato e dichiarato il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, dichiarare improcedibile l'azione promossa dalla attrice CP_1
in via principale e nel merito previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi compreso il sub regolamento comunale per la concessione di contributi finalizzati al mantenimento dei soggetti non autosufficienti e dei provvedimenti relativi alla presa in carico e alla compartecipazione al costo della SI.ra , Pt_3
accertata e dichiarata la competenza comunale alla presa in carico della SI. ra , per Pt_3
l'effetto respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti di CP_1
Parte_2
in subordine: previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi comprese le DDGR 6677/2008 e 39 9/2010 e 937/2010, ed i provvedimenti con i quali
Regione ed ATS della Brianza hanno definito la quota sanitaria in concreto liquidata a favore della SI.ra Parte_4
accertata e dichiarata la natura sociosanitaria ad alta integrazione sanitaria, sanitaria a rilevanza sociale e/o comunque prevalentemente sanitaria delle prestazioni erogate a favore della SI.ra presso la RSA di gestita dalla Pt_3 Controparte_3 Controparte_2
dichiararsi la mancanza di legittimazione passiva del SI. in relazione alle
[...] Parte_2
richieste formulate dalla controparte ingiungente e per l'effetto respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti di CP_1 Parte_2
pagina 2 di 29 in ulteriore subordine: previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi comprese le DDGR 6677/2008 e 399/2010 e 937/2010, ed i provvedimenti con i quali Regione ed ASL di Monza ora ATS della Brianza hanno definito la quota sanitaria in concreto liquidata a favore della SI.ra e dei provvedimenti adottati dal Parte_5 nell'ambito del procedimento di presa in carico della SI.ra Controparte_3
Parte_4
accertata e dichiarata la mancata determinazione dell'ammontare della quota sanitaria ed alberghiera in base al disposto dell'art. 3 septies D.Lgs 502/92 e dei conseguenti DD.P.C.M.
14.2.2001 e 29.11.2001 della retta di degenza SI.ra presso la RSA gestita Parte_4
dalla Controparte_2
accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del SI. in Parte_2
relazione alla residua quota sanitaria nella misura determinata dalla tab 1 DPCM 14.2.2001
e/o dall'all. 1 C DPCM 29.11.2001 e/o dall'art. 34 e/o dall'art. 30 DPCM 12.1.2017 ovvero in quella determinanda in corso di causa
accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del SI. anche in Parte_2
relazione alla quota socio assitenziale alberghiera determinanda in corso di causa della retta di degenza SI.ra presso la RSA gestita dall'ingiungente in virtù del disposto Parte_4
di D.Lgs 109/1998, D.P.C.M. 159/2013, L. 328/2000 e L.R. 3/2008 e previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi compreso il regolamento disciplinante la compartecipazione al costo dei servizi del Comune di per Controparte_3
l'effetto respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti di CP_1
Parte_2
sempre in subordine: accertata e dichiarata altresì la nullità e/o inesistenza dell'accordo sottoscritto il 5.11.20 11 dal SI. per difetto della causa ex art. 1343 c.c., e/o Parte_2
perché contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c. e/o poiché assunto in violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. e/o per vessatorietà delle stesse ex artt. 33, 34 e 36 de l D.L.vo
206/05, e/o per violazione dell'art. 1938 c.c e comunque per mancanza dell'impegno a farsi carico e/o garantire la retta della SI.r Pt_3
per l'effetto respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti di CP_1
Parte_2
pagina 3 di 29 in ulteriore subordine: accertata e dichiarata altresì la sussistenza del vizio del consenso e per errore essenziale di diritto ex art. 1429 n. 4 annullare il contratto 5.11.2011 sottoscritto quale parente responsabile dal SI. e Parte_2
per l'effetto respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti di CP_1
Parte_2
in ulteriore subordine: in caso di accoglimento anche parziale delle domande svolte da
previo accertamento dell'obbligo del e di Controparte_2 CP_4 CP_3
di provvedere al pagamento delle rette di ricovero di presso la
[...] Parte_4
struttura gestita dall'attrice, condannarsi il a garantire e manlevare CP_3 Parte_2
da ogni conseguenza per lui pregiudizievole, previa occorrendo disapplicazione incidenter tantum, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 2248/1865 All. E, di eventuali provvedimenti anche medio tempore assunti ed aventi contenuto dismissivo dei riferiti obblighi comunali.
in ulteriore subordine: accertato e dichiarato che la SI. è residente in [...]
ed inserita con onere a carico del bilancio del medesimo, accertato e dichiarato che
[...]
in forza di convenzione 26.4.1999 n. 25250 rep 4593 racc notaio per i cittadini Per_1
residenti a ed assistiti con onere a carico del bilancio comunale è applicata Controparte_3
una tariffa ridotta nella misura del 15%,
per l'effetto respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti di CP_1
e comunque ridurre proporzionalmente le som me comunque richieste a titolo Parte_2
di retta dalla CP_1
in via istruttoria, senza invertire l'onere della prova che non compete disporre le prove richieste e non ammesse
A1) Ritenuto necessario acquisire la documentazione detenuta da Controparte_2
riguardante il ricovero dalla SI.ra al fine di valutare la natura della Parte_4
prestazione offerta, alla luce della documentazione già depositata si chiede di ordinarsi alla predetta ex art. 210 c.p.c,. l'esibizione e la produzione in giudizio di Controparte_2
tutta la documentazione sanitaria ed assistenziale dallo stesso detenuta e segnatamente:
- scheda di ingresso
- cartella clinica storica, comprensiva di diario medico, diario infermieristico e Piani terapeutici personalizzati;
pagina 4 di 29 A2) Ritenuto necessario acquisire la documentazione detenuta da e Controparte_2
riguardante i rapporti intercorsi tra i predetti enti in relazione Controparte_3
al ricovero dalla SI.ra e tenuto conto che il a fronte di formale Parte_4 CP_3 richiesta ex art.22 L. 241/1990 (doc. 8), ha consentito solo parzialmente l'accesso agli atti richiesti (doc 9), si chiede di ordinarsi ai predetti e Controparte_3 CP_2
ex art. 210 c.p.c,. l'esibizione e la produzione in giudizio dei seguenti documenti:
[...]
- la corrispondenza intercorsa tra e in Controparte_3 Controparte_2
relazione al ricovero della SI.ra Pt_3
- le comunicazioni intervenute in relazione alla sospensione del pagamento della propria quota da parte del CP_3
- la comunicazione di dimissione della SI.ra dal posto agevolato presso il quale era Pt_3
inserita in forza convenzione 26.4.1999 n. 25250 rep 4593 racc. notaio Per_1
- la documentazione relativa all'inserimento di soggetti su posto convenzionato con il
[...]
negli anni 2007 2020, ivi compresa la comunicazione annuale degli Controparte_3
elenchi dei nominativi beneficianti della scontistica
B) disporsi CTU medico legale al fine di accertare le condizioni della SI .ra , quali Pt_3
prestazioni le fossero garantite e se esse avessero natura di prestazione sanitaria a rilevanza sociale, ad alta integrazione sanitaria ovvero sociale a rilevanza sanitaria e, comunque, l'entità delle componenti sanitaria ed alberghiera del servizio fruito dalla SI.ra , come Parte_4
definite dagli art. 3 septies D.Lgs 502/92, art. 3 co. 1 D.P.C.M. 14/02/2001, dal D.P.C.M.
29/11/2001 e dal DPCM 12.1.2017, per il periodo relativo alle somme azionate.
C) ammettere, prova per interpello e testi sui seguenti capitoli, oltre che prova contraria sulle circostanze eventualmente dedotte dalle controparti:
1) Vero che, a seguito dell'aggravamento delle condizioni di e Parte_4 dell'impossibilità di una sua gestione presso il domicilio, i figli, e , si Per_2 Persona_3 rivolgevano al Comune di chiedendo l'inserimento in RSA;
Controparte_3
2) Vero che l'inserimento della SI.ra presso la RSA gestita da Parte_4 CP_2 era preceduto da valutazione sociale effettuata dall'assistente sociale del Comune
[...]
di che ne rilevava il bisogno di cure sanitarie di assistenza continua nonché Controparte_3
la condizione di indigenza;
3) Vero che già dal mese di giugno 2006 il Comune di effettuava le necessarie Controparte_3
valutazioni di tipo economico e sulla base della documentazione reddituale e patrimoniale richiesta ai familiari e dagli stessi consegnata, provvedeva a inoltrare all'INPS richiesta di attestazione ISEE come da doc. 40 che mi si rammostra;
pagina 5 di 29 4) Vero che l'appunto, scritto a mano, presente in copia fotostatica alle pagg. 2 e 3 del documento 40 e che mi si rammostra, rappresenta la quota gravante sull'utente, da me calcolata, in base alla disciplina comunale all'epoca vigente ed è stato da me predisposto e consegnato ai si gg.ri e nel mese di giugno 2006, unitamente Pt_2 Persona_3 all'attestazione ISEE ricevuta dall'INPS
5) Vero che, a partire dal 2007 e, successivamente, ogni anno, sino al 2017, i servizi sociali del
Comune di accertavano la sussistenza della condizione di indigenza della Controparte_3
SI.ra e, comunque, la sussistenza delle condizioni economiche per ottenere Parte_4
la presa in carico da parte del CP_3
6) Vero che i servizi sociali del prendevano contatto e Controparte_3 concordavano con l'inserimento, a far data dal 1.1.2007, della SI.ra Controparte_2
Pt_3
7) Vero che il chiedeva a l'assegnazione Controparte_3 Controparte_2
della SI.ra di uno dei posti convenzionati con il stesso, sin dal giorno Pt_3 CP_3 dell'inserimento
8) Vero che la SI.ra , sin dal momento del suo ingresso e poi per gli anni Parte_4 successivi sino al 2020, era inclusa nell'elenco dei nominativi beneficianti della scontistica del
15% derivante dalla Convenzione con il che si rammostra (doc.10); Controparte_3
9) Vero che, dal momento dell'inserimento, in data 10.1.2017, della SI.ra nella RSA Pt_3
gestita da e sino al 1.2.2017, il Comune di si faceva Controparte_2 Controparte_3
carico della retta, versando i l relativo importo direttamente a Controparte_2
10) Vero che il Comune di chiedeva alla SI.ra ed ai suoi familiari Controparte_3 Pt_3
una compartecipazione al costo della retta nella misura determinata dal proprio regolamento;
11) Vero che il Comune di ha chiesto all'ATS di Milano Città Metropolitana Controparte_3
e all'ATS della Brianza di farsi interamente carico delle rette della SI.ra a decorrere Pt_3
dal 1.2.2017;
12) Vero che il Comune di interrompeva i pagamenti delle rette della SI.ra Controparte_3
ritenendo di non esservi più tenuto, avendo accertato la natura Parte_4
prevalentemente sanitaria della prestazione;
13) Vero che l'Amministrazione della ha richiesto al SI. la CP_1 Parte_2
sottoscrizione dell'accordo 5.1.2011 , di cui al doc. 27 che mi si rammostra, rappresentandolo come necessario ed imposto dalla normativa vigente ed evidenziando che in caso di mancata sottoscrizione la SI.ra avrebbe dovuto essere dimessa;
Pt_3
Si indicano quali testi:
pagina 6 di 29 e di sui Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Controparte_3
capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9, 10, 11, 12
e di Carugate sui capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9, 10, 11, 12, 13 Testimone_5 Persona_3
interpello al legale rappresentante la sui capp. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Controparte_2
Con espressa riserva di agire nei confronti della per ottenere la Controparte_2
restituzione e/o il rimborso delle somme tutte indebitamente versate a titolo di retta o corrisposte dal convenuto a ragione del ricovero della SI.ra ”. Parte_4
Per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE: per i motivi esposti, dichiarare inammissibile l'appello avversario per mancata specificità dei motivi formulati ex adverso, in violazione di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare l'appello avversario in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza
n.1741/2024, emessa in data 15.2.2024 dal Tribunale di Milano – Sezione VII Civile;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati con la memoria ex art. 183, VI comma
n. 2 c.p.c., che devono intendersi integralmente qui reiterati e ritrascritti;
- per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione, si insiste per il rigetto delle istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché della CTU richieste da controparte, in quanto superflue, generiche e meramente esplorative;
si insiste altresì per il rigetto dell'interrogatorio formale, dell'interpello e delle prove testimoniali avversarie, poiché inammissibili e/o irrilevanti e comunque inidonee a provare i fatti di causa. Si contesta altresì la produzione documentale avversaria del tutto inconferente evidenziandosene l'irrilevanza;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si insiste per essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi con i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali. Con condanna di parte appellante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, u.c., c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura di euro 5.000,00 a favore di o in quella Controparte_2 diversa che sarà liquidata, anche in via equitativa, da Codesta Ecc.ma Corte”.
pagina 7 di 29 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
1.1. Le richieste delle parti
La ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il Controparte_2 Parte_2
pagamento della somma di euro 19.985,00 oltre interessi legali, pretesa a saldo delle fatture nn.ri 1197/EL del 1° aprile 2020, 1606/EL del 4 maggio 2020, 1760/EL del 4 giugno 2020,
2059/EL del 1° luglio 2020, 2397/EL del 1° agosto 2020, 2665/EL del 1° settembre 2020,
2968/EL del 1° ottobre 2020, 3253/EL del 2 novembre 2020 e 3426/EL del 1° dicembre 2020, emesse a titolo di corrispettivo per la degenza della paziente presso la Casa Parte_4
Famiglia di nel periodo da aprile 2020 a dicembre 2020. Controparte_3
Al riguardo, la ha evidenziato che: Controparte_2
- a far data dal 10 gennaio 2007 e sino al decesso avvenuto il 25 dicembre Parte_4
2020, è stata ospite in regime di lungodegenza presso la R.S.A. di con Controparte_3
inserimento su base volontaria in un nucleo ordinario;
- il figlio di , ha sottoscritto, in data 10 gennaio 2007, un atto Parte_4 Parte_2 di impegno unilaterale “ad assumersi l'onere della retta di ospitalità” della madre, accettando contestualmente il prospetto delle rette di ospitalità e il regolamento della R.S.A.;
- immediatamente dopo l'ingresso di nella R.S.A., i suoi familiari hanno dato Parte_4 corso all'istruzione delle pratiche di compartecipazione del Comune di residenza al pagamento della retta di degenza e il Comune di si è in effetti fatto carico di una parte di Controparte_3
essa sino al mese di giugno 2017;
- ha sottoscritto con la in data 5 gennaio 2011, un nuovo Parte_2 Controparte_2
contratto di accoglienza in favore della madre, con il quale ha accettato di divenire obbligato in solido per il pagamento della retta di degenza presso la R.S.A. di Controparte_3
- a decorrere dal mese di febbraio 2016, le fatture di degenza di sono risultate Parte_4
prima parzialmente e poi totalmente insolute, tanto che al momento del decesso della beneficiaria il debito maturato a tale titolo era pari a euro 89.880,46.
Ciò premesso, la ha evidenziato di avere già ottenuto dal Tribunale di Controparte_2
Milano l'emissione di due decreti ingiuntivi nei confronti di (n. 9338/2019 e n. Parte_2
1604/2020), relativi al pagamento delle rette di degenza riferite al periodo 2016-2018, e ha fatto rilevare che i due giudizi di opposizione inerenti ai suddetti decreti ingiuntivi erano stati riuniti dal
Tribunale.
si è costituito nel giudizio di primo grado, esponendo che: Parte_2
pagina 8 di 29 - la madre persona con disabilità grave, in data 19 settembre 2006, è stata Parte_4
riconosciuta dalla competente commissione istituita presso l'ASL Milano 3 totalmente inabile e non autosufficiente;
- il ricovero presso la R.S.A. di gestita dalla è Controparte_3 Controparte_2
conseguito alla presa in carico della situazione di da parte del Parte_4 [...]
Controparte_3
- l'inserimento nella R.S.A. è in particolare avvenuto ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 e dell'art. 14 della L. n. 328/2000;
- sin dall'avvio del ricovero, il servizio erogato è stato garantito dal sulla base di un CP_3 accordo sottoscritto con (anch'essa figlia di , con definizione Persona_3 Parte_4
dei rispettivi oneri compartecipativi;
- in relazione alle annualità 2008-2009-2010-2011, il ha adito il Tribunale di Monza CP_3
in via monitoria nei confronti di per ottenere il pagamento degli oneri posti a suo Persona_3
carico;
- l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Persona_3
Monza (r.g. n. 2270/2015) è stata accolta con la sentenza n. 1964/2017, in ragione del ritenuto carattere “prevalentemente sanitario” delle prestazioni erogate in favore di Parte_4
come tali da porre integralmente a carico del CP_5
- con la medesima sentenza, il Tribunale di Monza ha anche dichiarato la nullità per mancanza di causa dell'accordo sottoscritto da con il in quanto avente ad oggetto Persona_3 CP_3
prestazioni poste a carico del CP_5
- il sul presupposto che le prestazioni dovessero appunto gravare Controparte_3
interamente sul ha interrotto ogni pagamento in favore della a far data dal CP_5 CP_1
1° luglio 2017;
- la natura prevalentemente sanitaria delle prestazioni erogate a è stata Parte_4
affermata anche dal T.a.r. Lombardia nella sentenza n. 2560 del 2 dicembre 2019, con la quale
– a seguito della menzionata pronuncia del Tribunale di Monza – è stato dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento dei provvedimenti di diniego della presa in P carico di da parte del essendo la retta di degenza di Parte_4 CP_3 Pt_4 Pt_4
integralmente a carico del CP_5
In forza dei rilievi che precedono, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie Parte_2
e ha eccepito: - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- l'improcedibilità dell'azione della per mancato esperimento della negoziazione assistita;
- il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva;
- l'illegittimità della richiesta di contribuzione al pagamento della retta pagina 9 di 29 di ricovero svolta nei suoi confronti in quanto afferente a prestazione di competenza del CP_5
- l'illegittimità della richiesta di contribuzione in relazione alla componente sanitaria del servizio;
- il mancato rispetto del D.P.C.M. n. 159/2013; la mancata applicazione della riduzione della tariffa ai sensi della Convenzione del 26 aprile 1999 (n. 25250 rep. e n. 4593 racc. notaio;
- la nullità, l'inesistenza, l'annullabilità o l'invalidità del Persona_4
contratto di accoglienza.
1.2. La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Milano, in data 15 febbraio 2024, ha pronunciato la sentenza n.1741/2024, con la quale – richiamando testualmente la motivazione della precedente sentenza n. 7785/2022 del 6 ottobre 2022, emessa a definizione dei due giudizi riuniti di opposizione a decreto ingiuntivo sopra menzionati, instaurati da nei confronti della Parte_2
– ha disatteso tutte le eccezioni proposte dal convenuto e lo ha Controparte_2 condannato a corrispondere in favore della l'importo di euro 19.985,00. Controparte_2
Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale può essere sintetizzato come segue:
- l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario è da ritenere infondata, stante la natura privatistica del contratto di accoglienza di sottoscritto in data 5 gennaio Parte_4
2011 da , in qualità di coobbligato;
Parte_2
- le prestazioni erogate dalla devono essere qualificate prestazioni Controparte_2 sociali a rilevanza sanitaria, come tali soggette alla contribuzione dell'utente;
- il ricovero di presso la R.S.A. è avvenuto in data 10 gennaio 2007 su base Parte_4
volontaria;
- all'epoca del ricovero, non era affetta da particolari patologie, quali ad Parte_4
esempio Alzheimer o SLA, ma era un soggetto anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, ricoverato in un reparto ordinario e non nel nucleo Alzheimer;
- non ha dimostrato che le prestazioni socio-assistenziali erogate a Parte_2 Parte_4
fossero di natura inscindibile dalla prestazione sanitaria e quindi tutte a carico del S.S.N.;
[...]
- il contratto di natura privatistica stipulato fra le parti in data 5 gennaio 2011 risulta pienamente valido e fondato su una causa lecita, mentre deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da , giacché l'obbligazione dal medesimo Parte_2 assunta “non ha ad oggetto prestazioni da erogarsi gratuitamente in favore del ricoverato, ma soggette a contribuzione da parte del degente”;
- l'azione di annullamento del contratto è anch'essa da ritenere infondata, non essendo configurabile quale ragione unica e principale della stipulazione del contratto stesso l'errore di diritto relativo alla sussistenza dell'obbligo di pagare la retta di degenza in favore della R.S.A.;
pagina 10 di 29 - non vengono in considerazione nel caso concreto né l'art. 1342 c.c. né l'art. 33 del Codice del
Consumo, in quanto la clausola di impegno a pagare la retta di degenza non incide sull'equilibrio sinallagmatico del contratto;
- la Convenzione richiamata da , stipulata fra il e Parte_2 Controparte_3 la prevede il diritto alla riduzione del 15% sull'ammontare della retta Controparte_2
di degenza per gli ospiti assistiti con onere a carico del e con il limite di dieci posti CP_3
letto complessivi;
- dall'anno 2017, non è più stata a carico del bilancio comunale, avendo il Parte_4
interrotto la partecipazione alla spesa, e quindi ad non spetta CP_3 Parte_6
alcuna riduzione.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1. Le richieste delle parti
ha impugnato la sentenza di primo grado, affidando il gravame a undici Parte_2
motivi di appello, rubricati come indicato di seguito.
I. Motivazione insufficiente, violazione, mancata applicazione artt. 133 co. 1 lett. a) n.
2 e lett. c) D.Lgs 104/2010, 6 e 14 L. 328/2000, 4 DPCM 14.2.2001, 11 L. 241/1990.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Secondo la tesi di , il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto Parte_2
pubblicistico in cui doveva essere collocato il contratto stipulato con la Controparte_2
In particolare, il suddetto contratto sarebbe stato sottoscritto in adempimento degli accordi intercorsi tra il e la i quali avrebbero Controparte_3 Controparte_2 natura di accordi sostitutivi di provvedimenti a sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della L. n.
241/1990. Anche le determinazioni dirigenziali con cui l'amministrazione comunale ha definito gli oneri sostenibili per gli anni 2015, 2016 e 2017 avrebbero natura provvedimentale.
Pertanto, sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 del c.p.a.
II. Error in procedendo, motivazione insufficiente, violazione, errata mancata applicazione art. 269 cpc, art. 24 Cost.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata respinta la richiesta di autorizzazione a chiamare in causa il Controparte_3
in ragione di eSIenze di economia processuale.
[...]
Al riguardo, ha dato conto dei giudizi pendenti tra lo stesso e la Parte_2 CP_2
e, oltre a segnalare il rischio del contrasto di giudicati, ha evidenziato come la
[...]
pagina 11 di 29 chiamata in causa del gli avrebbe consentito di far valere direttamente nei confronti di CP_3 quest'ultimo l'esito del presente giudizio.
III. Violazione, falsa applicazione art. 6 e 14 L. 328/2000 4 DPCM 14.2.2001, 11 L.
241/1990, contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dal medesimo sollevata. In particolare, il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che l'inserimento presso la R.S.A. di non era avvenuto su base volontaria, ma nell'ambito Controparte_3 Parte_7 della presa in carico di cui all'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 14.2.2001 e dell'art. 14 della L. n.
328/2000 e che, conseguentemente, il era l'unico legittimato passivo della richiesta di CP_3
pagamento avanzata dalla Controparte_2
IV. Violazione, falsa applicazione art. 2697 c.c., contraddittorietà, in relazione al riparto dell'onere della prova.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione da parte del
Tribunale del criterio di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per avere posto a suo carico – nonostante non fosse l'attore, ma il convenuto della causa – la prova della natura socio assistenziale della prestazione erogata dalla Controparte_2
V. Erronea ricostruzione del fatto relativa ad un punto decisivo della controversia,
Violazione falsa applicazione artt. 32 e 117 co. 2 lett. m) Cost. art. 3 septies D.Lgs 502/1992, art. 3 DPCM 14.2.2001, all. 1 C DPCM 29.11.2001, art. 54 L. 289/2002, contraddittorietà in relazione alla natura prevalentemente sanitaria del servizio.
Con il quinto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui le prestazioni erogate dalla in favore di sono state Controparte_2 Parte_4
qualificate come prestazioni di natura prevalentemente assistenziale. Segnatamente, il
Tribunale avrebbe erroneamente tratto indicazioni in ordine alla natura delle prestazioni erogate in favore di dalla descrizione delle condizioni della stessa all'epoca del Parte_4
ricovero presso la R.S.A., senza tenere in considerazione gli aggravamenti successivi. Inoltre, non avrebbe valorizzato adeguatamente l'esistenza per di un piano terapeutico Parte_4
personalizzato, che avrebbe consentito di verificare che la stessa non fruiva di una mera attività di sorveglianza e di assistenza, ma di importanti e SInificative prestazioni di carattere sanitario.
VI. Motivazione carente e insufficiente, Violazione falsa applicazione artt. 1343, 1344,
1418 c.c. in relazione alla invalidità del contratto di accoglienza
pagina 12 di 29 Con il sesto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il contratto dedotto in causa dalla è stato qualificato come un contratto a favore CP_1
di terzo, valido ed efficace.
Le prestazioni fruite da sarebbero da qualificare come “prestazioni ad elevata Parte_4 integrazione sanitaria” o come “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” e dovrebbero, come tali, gravare interamente sul Peraltro, anche a non ritenere fondata la suddetta CP_5
qualificazione, le suddette prestazioni dovrebbero gravare interamente sul per i costi CP_5
sanitari e per il 30% dei costi alberghieri e sul Comune di residenza del beneficiario per la quota rimanente, salva la compartecipazione del beneficiario stesso in ragione della sua dichiarazione
ISEE.
Conseguentemente, qualsiasi pattuizione che ponga l'obbligo di pagamento della retta a carico del beneficiario delle prestazioni o dei suoi parenti sarebbe da ritenere nulla per illiceità della causa ex artt. 1343 c.c. e perché assunta in violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c.
VII. Motivazione carente e insufficiente, Violazione falsa applicazione artt. 1429 n.4,
1435 e 1436 c.c. in relazione alla sussistenza dei vizi del consenso dell'errore di diritto e della violenza.
Con il settimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata affermata l'infondatezza dell'azione di annullamento del contratto.
A questo proposito, l'appellante ha ribadito di essere stato costretto a sottoscrivere la dichiarazione d'impegno al pagamento come prospettata dalla al fine di garantire CP_1
le cure alla propria madre, ma ha evidenziato come la sua volontà sia stata inficiata dall'errore di diritto in ordine alla doverosità di tale sottoscrizione.
VIII. Motivazione carente e insufficiente, Violazione falsa applicazione degli artt. 1342
e 1938 c.c., 33, 34 e 36 D.Lgs. 206/2005, travisamento dei fatti e dei presupposti.
Con l'ottavo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la natura vessatoria delle clausole del contratto sottoscritto il 5 gennaio 2011, in particolare di quelle riferite all'assunzione dell'obbligo di pagare la retta di degenza, al quale sarebbe da attribuire natura fideiussoria. Segnatamente, l'appellante ha eccepito la nullità di tale fideiussione, in mancanza dell'indicazione dell'importo massimo garantito.
IX. Motivazione contraddittoria, carente e insufficiente, travisamento dei fatti e dei presupposti in relazione alla mancata applicazione della riduzione della tariffa ai sensi della
Convenzione 26.4.1999 n. 25250 rep. 4593 racc. Notaio e smi. Per_1
Con il nono motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui è stata esclusa l'applicazione delle agevolazioni di cui alla Convenzione stipulata fra il pagina 13 di 29 e la in data 24 giugno 1999. In Controparte_3 Controparte_2
particolare, l'appellante ha dedotto l'irrilevanza, in tale prospettiva, della interruzione dei pagamenti da parte del CP_3
X. Motivazione contraddittoria, carente e insufficiente in relazione alla mancata ammissione di prove.
Con il decimo motivo, l'appellante ha lamentato il rigetto, da parte del Tribunale, delle istanze formulate ex art. 210 c.p.c. relative all'acquisizione: - della documentazione sanitaria inerente al ricovero di presso la R.S.A. di - della Parte_4 Controparte_3
corrispondenza e di ogni altro atto scambiato fra il di e la CP_3 Controparte_3
relativamente al ricovero di - della documentazione Controparte_2 Parte_4 relativa all'inserimento presso la R.S.A. di di soggetti su posto Controparte_3
convenzionato con il Comune stesso negli anni dal 2007 al 2020, ivi compresa la comunicazione annuale degli elenchi dei beneficiari delle riduzioni della retta di degenza.
Inoltre, l'appellante ha nuovamente evidenziato l'eSIenza di disporre una CTU volta a verificare la natura delle prestazioni erogate ad Parte_4
XI. Motivazione contraddittoria, carente e insufficiente - Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Con l'undicesimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita.
In aggiunta agli undici motivi di appello di cui si è dato conto, ha Parte_2
riproposto, ex art. 346 c.p.c., due questioni sollevate nella fase di primo grado e non esaminate dal Tribunale: la prima riguarda l'illegittimità della richiesta di contribuzione in relazione alla componente sanitaria del servizio erogato;
la seconda riguarda il mancato rispetto del D.P.C.M.
159/2013 in tema di quantificazione della retta di degenza sulla base dell'ISEE.
La si è costituita nel presente giudizio di secondo grado, Controparte_2
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis
c.p.c., nonché chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2.2. Le osservazioni della Corte
Innanzitutto, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità dell'appello proposte dalla Controparte_2
L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non presuppone una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione; al pagina 14 di 29 contrario, è sufficiente un'esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, della domanda di riforma e delle ragioni di ciascuna doglianza.
Ponendosi in quest'ottica, l'appello proposto da va reputato ammissibile. Parte_2
Analogamente, la questione di inammissibilità riferita all'art. 348 bis c.p.c. è da ritenere superata, avendo la Corte deciso di dare corso alla trattazione del gravame.
Prima di procedere al vaglio dei singoli motivi di appello, il Collegio, in ragione della sostanziale identità delle questioni in discussione, richiama e fa proprie le considerazioni poste a fondamento della pronuncia n. 2441/2024 di questa stessa Corte d'Appello, con la quale è stato definito il giudizio di impugnazione della sentenza n.7785/2022 del Tribunale di Milano, che aveva respinto l'opposizione ai due decreti ingiuntivi n. 9338/2019 e n. 16041/2020 proposta da in relazione alla pretesa creditoria della Parte_2 Controparte_2
riferita al periodo 2016-2018.
2.2.1 Ciò premesso, si osserva che, alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di appello è infondato.
Il contratto concluso tra e la sottoscritto in data 5 Parte_2 Controparte_2
gennaio 2011, è da ricondurre allo schema del contratto di ospitalità, avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni sia assistenziali, sia sanitarie, a fronte del pagamento di un corrispettivo economico.
Nel caso concreto, vengono in rilievo tre parti contrattuali: la ente Controparte_2 gestore della struttura ospitante e obbligata all'esecuzione delle prestazioni assistenziali e sanitarie;
la paziente beneficiaria delle prestazioni e obbligata al pagamento Parte_4 del corrispettivo pattuito;
il “parente responsabile” , coobbligato solidale alla Parte_2
prestazione economica.
È documentale che si sia obbligato in solido, con la madre, al pagamento della Parte_2
retta (doc. 27 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
E' quindi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (e anche la corrispondente censura mossa alla sentenza di primo grado che tale eccezione ha respinto), giacché la causa riguarda l'adempimento di un obbligo di natura patrimoniale che l'appellante ha assunto nell'ambito di un rapporto privatistico.
Sul tema, è utile richiamare la pronuncia n. 17054/2024 della Corte di Cassazione la quale, nell'escludere la rilevanza, al fine del riparto di giurisdizione, del “contesto pubblicistico” di collocazione del contratto valorizzato dall'appellante, ha statuito che "la domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un
pagina 15 di 29 familiare a titolo di garante, avuto riguardo al 'petitum' sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l'ente locale e la singola struttura RSA (Residenza Sanitaria Assistita)”.
2.2.2 Il secondo motivo di appello è, parimenti, infondato.
In proposito, è sufficiente rammentare che “fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega
l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (v. Cass. S.U. n. 4309/2010 e più recentemente Cass. n. 21706/2019, nonché
Corte d'Appello di Milano n. 2520/2023).
2.2.3 Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Come si è già evidenziato, la causa ha ad oggetto l'adempimento del contratto di ospitalità sottoscritto tra la e quale parente responsabile Controparte_2 Parte_2
e coobbligato in solido con l'ospite-assistita.
In generale, la struttura ospitante non è coinvolta negli accordi di compartecipazione tra gli ospiti e/o i loro familiari e i Comuni di residenza. Essa, in conseguenza della eventuale compartecipazione del riceve la retta secondo la ripartizione stabilita tra il e CP_3 CP_3
l'ospite e/o il parente responsabile e conserva il diritto, in caso di inadempimento, di rivolgersi al soggetto che ha assunto l'obbligo di pagamento.
Il è rimasto del tutto estraneo al contratto del 5 gennaio 2011, nel Controparte_3
quale, infatti, non vi sono riferimenti alla compartecipazione pubblica alla spesa.
Il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente l'obbligazione assunta da nei Parte_2
confronti della con conseguente totale infondatezza dell'eccezione di Controparte_2
carenza legittimazione passiva.
2.2.4 Il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello – che, per la loro intrinseca connessione, vanno trattati congiuntamente – sono infondati.
Come si è già sopra accennato, l'appellante: - con il quarto motivo, ha lamentato che la sentenza impugnata lo ha ritenuto gravato dell'onere della prova in merito alla natura sanitaria del servizio erogato ad nonostante non fosse l'attore della causa, ma fosse stato Parte_4
convenuto in giudizio dalla con il quinto motivo, ha rilevato l'erroneità Controparte_2
pagina 16 di 29 della valutazione del Tribunale in ordine alla natura delle prestazioni erogate ad Parte_4
in particolare per non avere riconosciuto l'inscindibilità tra prestazioni alberghiere-
[...]
assistenziali e prestazioni sanitarie, che avrebbe comportato l'integrale accollo della spesa al
Servizio Sanitario Nazionale;
con il sesto motivo, ha censurato la decisione del Tribunale di respingere l'eccezione di nullità del contratto di ospitalità per difetto o illiceità della causa.
Per l'esame delle questioni di cui ai motivi in discussione, è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento.
A tale fine, si riporta testualmente la ricostruzione effettuata nella già citata sentenza n.
2441/2024 di questa Corte d'Appello alle pagg. da 19 a 25.
«Ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita allo Stato “la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni in materia sanitaria, attinente ad eSIenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad eSIenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari”. Tale funzione, prosegue la citata norma, viene esercitata “fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del ConSIlio dei ministri, su proposta del
Presidente del ConSIlio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il ConSIlio sanitario nazionale”.
L'art. 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730, inoltre, prevede la possibilità per gli enti locali
e le regioni, nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio- assistenziale, di “avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento”. Il secondo comma della disposizione in commento pone “a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali”.
Fermo restando che, alla luce delle norme richiamate, in materia sanitaria spetta allo Stato la funzione di coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni, devono ora essere evidenziati quali sono stati gli interventi normativi mediante i quali tale attività di coordinamento ha ricevuto attuazione.
Un primo intervento rientrante nella nozione di “attività di rilievo sanitario connesse a quelle di tipo socio-assistenziale” è stato compiuto dal D.P.C.M. 8/8/1985, che, nell'indicare alcuni principi fondamentali ai quali le Regioni devono attenersi nella regolamentazione delle attività̀ di tipo sanitario e di quelle di tipo assistenziale, recita, all'art. 1:
“Le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono le attività che richiedono personale e tipologie di pagina 17 di 29 intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.” (Cfr. Corte di Appello di Milano, I sezione, 1623/23; Corte di Appello di Milano, I sezione, 2842/23).
All'art. 2, ad ogni modo, il D.P.C.M. 8/8/1985 esclude dal novero delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali quelle “attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, comunque estrinsecantisi, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino”; fra le quali, a titolo esemplificativo,
l'assistenza economica in denaro o in natura e l'assistenza domestica, le comunità alloggio, le strutture diurne socio-formative, i corsi di formazione professionale, gli interventi per
l'inserimento e il reinserimento lavorativo, i centri di aggregazione e di incontro diurni, i soggiorni estivi, i ricoveri in strutture protette extra-ospedaliere meramente sostitutivi, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare.
L'art. 6 del medesimo decreto del Presidente del ConSIlio dispone, di converso, che “rientrano tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri sul Fondo sanitario nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le attività di cui all'art.
1. Le prestazioni in esse erogate devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente: [...] alla cura degli anziani, limitatamente agli stati morbosi non curabili a domicilio. Nei casi in cui non sia possibile, motivatamente, disgiungere l'intervento sanitario da quello socio-assistenziale, le regioni possono, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assicurate dal Fondo sanitario nazionale, avvalersi mediante convenzione di istituzioni pubbliche o, in assenza, di istituzioni private. In questi casi le regioni possono prevedere che l'onere sia forfettariamente posto a carico, in misura percentuale, del Fondo sanitario nazionale o degli enti tenuti all'assistenza sociale in proporzione all'incidenza rispettivamente della tutela sanitaria e della tutela assistenziale, con eventuale partecipazione da parte dei cittadini.”
È poi da registrarsi l'intervento del D. Lgs. 502/1992, che introduce, all'art.
3-septies, una delimitazione alla nozione di “prestazione sociosanitaria”, intendendo per tale l'attività atta a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
Tale definizione, invero, verrà più precisamente fornita dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, e dal D.P.C.M. 29
pagina 18 di 29 novembre 2001, che definisce i livelli essenziali di assistenza, poi recepiti dalla legge n. 289 del 2002.
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, infatti, l'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute richiedenti prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali;
tale articolo stabilisce che le prestazioni socio- sanitarie “sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità
e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata”.
L'art. 3 del medesimo decreto, inoltre, individua tre tipologie di prestazioni socio-sanitarie:
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, definite dal primo comma dell'art. 3 come quelle
“prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali o semiresidenziali”;
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ovvero, ai sensi del secondo comma, “tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con compartecipazione alla spesa, da parte dei cittadini stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.
pagina 19 di 29 Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungo-assistenza”;
- infine, il terzo comma dell'art. 3 definisce come prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria “tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno- infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e della preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio- sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo-assistenza.”
L'intensità dell'intervento assistenziale è definita dall'art. 2, quarto comma, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, in base alle seguenti fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato:
a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico
e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio e prolungato periodo definito;
c) la fase di lungo-assistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.
Per quanto concerne, invece, le modalità di finanziamento e le prestazioni da erogare, il
D.P.C.M. 14 febbraio 2001, nella tabella ad esso allegata, prevede che per gli anziani e le persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative siano garantite la cura ed il recupero funzionale mediante cure svolte a domicilio, ovvero tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia (secondo le Linee
pagina 20 di 29 Guida emanate dal Ministero della Sanità del 31 marzo 1994 L. 11 marzo 1988, n. 67, L. n.
451/1998, D.Lgs. n. 229/1999, D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario 1998/2000 Leggi e Piani regionali).
Nella medesima Tabella allegata, prevista dall'art. 4, primo comma, è presente anche
l'indicazione dei criteri di finanziamento, ovvero la percentuale di attribuzione della spesa, delle attività, individuate in base alla tipologia di prestazioni erogate.
Segnatamente, è previsto che il costo delle attività di assistenza prestata nella fase intensiva e delle prestazioni ad elevata integrazione fornite nella fase estensiva sia posto in misura pari al
100% a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
per quanto riguarda, invece, le prestazioni rese nelle forme di lungo-assistenza semiresidenziali e residenziali, solo il 50% del costo complessivo è posto a carico del SSN (tenendo come riferimento i costi riconducibili al valore medio della retta relativa ai servizi in possesso degli standard regionali, o in alternativa il costo del personale sanitario e il 30% dei costi per l'assistenza tutelare e alberghiera), mentre il restante 50% del costo complessivo è posto a carico dell'utente o, ricorrendone le condizioni, del Comune, fatta salva la normativa regionale e comunale.
Quanto al D.P.C.M. 29 novembre 2001, è da rilevarsi come questo individui i “livelli essenziali di assistenza sanitaria”, i quali saranno in seguito richiamati e confermati dall'art. 54 della L.
n. 289 del 2002. Tali livelli di assistenza hanno previsto a favore degli anziani non autosufficienti (o dei soggetti con handicap grave) le cure sanitarie, senza limiti di durata, pur stabilendo l'onere dei pazienti di partecipare ai relativi costi, salvo particolari condizioni di reddito. In particolare, nell'allegato 1 è prevista, per l'attività sociosanitaria di carattere riabilitativo nei confronti degli anziani, la compartecipazione dell'utente o del Comune al 50% in relazione alle prestazioni terapeutiche volte al recupero e al mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale.
Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, è possibile, dunque, affermare la gratuità
(ovvero il totale accollo a carico del e a prescindere dalle condizioni reddituali del CP_5
paziente) unicamente per le attività̀ riferibili alle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”, così come definite dall'art. 3, primo comma, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e a quelle “socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, di cui al terzo comma del citato articolo.
Di converso, le prestazioni destinate ad anziani e persone non autosufficienti, affette da malattie croniche e degenerative, come previsto dalla tabella allegata di cui all'art. 4, primo comma, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e dall'allegato 1C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, sono soggette al regime della ripartizione forfettaria del costo complessivo tra il S.S.N. e
l'utente, con la compartecipazione del Comune se ne ricorrono le condizioni. L'allegato citato
pagina 21 di 29 prevede, in relazione alle RSA, il concorso del alla copertura dei costi per il 50%, mentre CP_5 la restante parte è a carico dell'utente o del CP_3
Di tale criterio distintivo è data conferma, peraltro, anche nella disciplina del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. L'art. 30, infatti, opera un distinguo tra i trattamenti estensivi di cura e di recupero funzionale per persone richiedenti elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale (che sono a carico del Servizio Sanitario
Nazionale) e i trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure a persone non autosufficienti (a carico del Servizio Sanitario Nazionale per una quota pari al 50% della tariffa giornaliera). Identico criterio, infine, è dettato anche per le prestazioni rese nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale di lungo-assistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di ri- orientamento, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria.
Quanto alla disciplina regionale, è da osservarsi che Regione Lombardia, con la L. n. 3/2008,
“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio- sanitario”, e la L. n. 33/2009 “Testo unico delle legge regionali in materia di sanità”, ha previsto la compartecipazione dei pazienti al costo delle prestazioni per la parte non a carico del fondo sanitario regionale. La compartecipazione del ricoverato nella fase di lunga assistenza, caratterizzata da una minore intensità della tutela sanitaria rispetto a quella socio- assistenziale in un arco di tempo non definito, è contemplata anche in presenza di patologie di rilevante gravità e connotate dalla cronicità della malattia».
2.2.5 L'analisi congiunta della normativa richiamata e della documentazione acquisita agli atti del processo consente di affermare che le prestazioni erogate dalla R.S.A. di CP_3
gestita dalla in favore di , quali descritte nelle
[...] Controparte_2 Parte_4
fatture poste a fondamento della pretesa creditoria dedotta in causa, rientrano nella nozione di
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di carattere prettamente assistenziale”, destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, secondo quanto previsto dall'art. 4, primo comma, del D.P.C.M. 14/2/2001 e dall'allegato 1 C del
D.P.C.M. 29/11/2001. Si tratta, quindi, di prestazioni soggette al regime della ripartizione forfetaria del costo complessivo tra il e l'utente, con la compartecipazione del CP_5 CP_3
se ne ricorrono le condizioni (ovvero se sussistono i requisiti in materia di ISEE).
Al riguardo, assumono, in particolare, rilievo le seguenti circostanze.
pagina 22 di 29 - Il 29 dicembre 2006 è stata dimessa dall'Ospedale San Gerardo di Monza, Parte_4 ove era stata ricoverata per “scadimento delle condizioni generali”, con una diagnosi di demenza mista vascolaredegenerativa (e non con una diagnosi di morbo di Alzheimer).
- Dal 10 gennaio 2007, è stata ricoverata, su base volontaria, presso la “Casa Parte_4
Famiglia” di facente capo alla Controparte_3 Controparte_2
- Dalla scheda S.OS.I.A. (Scheda di Osservazione Intermedia dell'Assistenza) compilata presso la R.S.A. di il 31 dicembre 2012 (circa sei anni dopo l'ingresso presso la Controparte_3
struttura) risulta che non faceva uso di sondino gastrico, né di cateteri (che Parte_4 avrebbero postulato un'assistenza infermieristica); l'incontinenza della paziente era gestita mediante presidi appositi, mentre per la sua movimentazione erano utilizzati o una carrozzina o altri ausili al movimento (v. doc. 14 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
- Nei P.A.I. (Piani Assistenziali Individualizzati) relativi alle annualità dal 2007 al dicembre
2019, il raggiungimento degli obiettivi prefissati era affidato all'espletamento di attività tipicamente socio-assistenziali, tra cui: favorire l'inserimento, offrire sostegno psico-affettivo, mantenere le condizioni generali, garantire una mobilizzazione maggiore, migliorare l'igiene, provare a ridurre l'agitazione con terapia non farmacologica, migliorare l'idratazione e prevenire i decubiti, potenziare la capacità di alimentarsi autonomamente, sostenere la serenità; mentre l'attività di carattere prettamente sanitario era sostanzialmente circoscritta alla somministrazione di psicofarmaci (Serenase, Lorazepam, Bromazepam). Peraltro, tale somministrazione, seguendo la prescrizione, avrebbe potuto avvenire agevolmente anche in ambito domiciliare.
L'intensità assistenziale riferibile alle prestazioni che risultano in concreto erogate – stando agli obiettivi dei P.A.I. susseguitisi negli anni – appare dunque da ricondurre all'ambito di applicazione della lettera c) dell'art. 2, quarto comma, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, inerente alla fase di lungo-assistenza, “finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale il più a lungo possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale dell'assistito”.
Del resto, non è stata ricoverata in un nucleo protetto, ma è stata sempre ospite Parte_4
di un reparto di degenza ordinario.
Anche la durata considerevole del ricovero, pari a 13 anni, è di per sé indicativa del carattere prevalentemente assistenziale delle prestazioni erogate, volte a supportare non una paziente nella fase acuta o post acuta di una patologia, ma una persona anziana affetta da una patologia cronica e degenerativa, con una limitatissima autonomia nella propria realtà quotidiana,
pagina 23 di 29 sicuramente bisognosa di un'assistenza destinata a protrarsi per un tempo lungo e non predefinito, ma caratterizzata dalla bassa intensità della componente sanitaria.
In quest'ottica, giova da ultimo rimarcare che, anche l'ultimo P.A.I. disponibile, risalente al dicembre 2019 (circa un anno prima del decesso della paziente) prevedeva obiettivi analoghi a quelli degli anni precedenti, senza evidenziare alcuna intensificazione delle prestazioni di carattere sanitario.
Per quanto sin qui argomentato, il contratto di ospitalità con il quale si è Parte_2
impegnato, quale coobbligato solidale, a corrispondere la retta di degenza della madre
[...] presso la R.S.A. di – relativa al costo delle prestazioni, in parte, Pt_4 Controparte_3
squisitamente alberghiere e, in parte, socio-assistenziali e a bassa componente sanitaria (come tali non a totale carico del S.S.N.) – non presenta pertanto profili di invalidità ricollegabili alla liceità della causa.
2.2.6 Il settimo motivo di appello è infondato.
Secondo la tesi di , egli sarebbe incorso in errore giacché la Parte_2 CP_2
gli avrebbe prospettato di doversi impegnare al pagamento della retta, senza fare
[...] menzione “degli obblighi degli enti pubblici in materia”.
In realtà, all'epoca della sottoscrizione dell'impegno da parte di (gennaio 2011) Parte_2
era già stata stipulata la convenzione di compartecipazione con il Controparte_3 da parte di , per cui deve ritenersi che l'appellante abbia concluso il contratto nella Persona_3 piena consapevolezza dell'assetto normativo esistente in materia.
In ogni caso, difetterebbero i requisiti dell'essenzialità (art. 1429 c.c.) e della riconoscibilità dell'errore (art. 1431 c.c.), sui quali l'appellante non ha svolto deduzioni.
Con riguardo invece all'allegazione secondo la quale sarebbe incorso in errore Parte_2
sul fatto di poter essere chiamato a rispondere di un debito della madre assistita, essendo stata abolita (ad opera dell'art. 2 comma 6 del DPCM 159/2013) ogni forma di rivalsa sui soggetti civilmente obbligati, si rileva che la citata normativa non ha fatto venire meno gli obblighi posti a carico dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.; inoltre, a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione avvenuta con la Legge Costituzionale n. 3/2001,
l'intera materia è stata devoluta alla legislazione regionale, e, precisamente, nel caso di specie, alla L.R. Lombardia 12 marzo 2008 n. 3, come modificata dalla L.R. Lombardia n. 2/2012, secondo la quale gli enti soccorrono le persone in stato di bisogno, ma solo se non vi siano altre persone tenute, ex art. 433 c.c., a farsi carico degli obblighi di compartecipazione alle spese di ricovero e assistenza.
pagina 24 di 29 2.2.7 L'ottavo motivo di appello è infondato.
Alla luce del tenore letterale del documento sottoscritto in data 5 gennaio 2011, nel quale
è indicato tra le parti contraenti in qualità di parente responsabile, si ritiene che Parte_2
l'obbligazione dallo stesso assunta sia direttamente ricollegabile al contratto di accoglienza stipulato in favore della madre e non abbia natura fideiussoria. Parte_4
L'eccezione di nullità sollevata in relazione alla mancata indicazione del limite massimo della garanzia in violazione dell'art. 1938 c.c. va quindi dichiarata infondata.
Peraltro, per mera completezza, si fa rilevare che, se anche si ritenesse la qualità di garante di
, la suddetta eccezione sarebbe comunque da disattendere. Parte_2
L'art. 1938 c.c. stabilisce infatti che “la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito”.
Tale disposizione, come emerge dalla stessa congiunta previsione dell'obbligazione condizionale, nel fare riferimento alla garanzia “per un'obbligazione futura”, intende disciplinare le ipotesi in cui la garanzia abbia ad oggetto un'obbligazione che il debitore garantito assuma verso il creditore in forza di una fattispecie costitutiva che si deve verificare integralmente in futuro, cioè che al momento della prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi fatti costitutivi (v. Cass. n. 5423/2022).
Seguendo la suddetta interpretazione, l'obbligazione assunta da di pagare quanto Parte_2
la madre garantita avrebbe dovuto corrispondere quale retta per il ricovero nella struttura gestita dalla non rappresentava, all'atto della assunzione dell'impegno, Controparte_2
un'obbligazione futura. Piuttosto, la garanzia prestata atteneva a un'obbligazione già esistente
(ossia quella relativa al pagamento delle rette per il ricovero nella struttura), avente ad oggetto un credito individuato (diversamente dalla fideiussione c.d. "omnibus", dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento di future operazioni), la cui successiva quantificazione – tenuto conto della durata del ricovero e dell'aggiornamento ISTAT pattuito – dipendeva esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità.
2.2.8 Il nono motivo di appello è infondato
La riduzione del 15% della retta alla quale fa riferimento l'appellante è stata stabilita in una convenzione tra la e il per gli assistiti con Controparte_2 Controparte_3
onere a carico del bilancio comunale.
pagina 25 di 29 Come si è già sopra evidenziato, il Comune di ha assunto l'onere di Controparte_3
compartecipazione al pagamento della retta di degenza di sino al mese di Parte_4
giugno del 2017, dopodiché ha cessato ogni contribuzione.
Non essendovi più oneri posti a carico del bilancio comunale con riguardo al ricovero di
[...]
sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento da parte della Pt_4 CP_2 della riduzione pattuita con il (e non con l'appellante) nella convenzione
[...] CP_3
stipulata il 26 aprile 1999.
2.2.9 Il decimo motivo di appello è infondato.
Non sussiste la carenza istruttoria lamentata dall'appellante.
La documentazione complessivamente versata in atti dalle parti ha consentito di identificare la natura delle prestazioni concretamente erogate dalla R.S.A. di in favore di Controparte_3
per il pagamento delle quali la ha agito nei confronti Parte_4 Controparte_2
di . Parte_2
Il Tribunale, condivisibilmente, non ha ritenuto rilevante ai fini della decisione l'effettuazione di indagini più approfondite sulle condizioni di salute di e ha invece Parte_4
valorizzato, fra le circostanze documentate, quelle idonee a far emergere le caratteristiche concrete dell'assistenza prestata.
Non era infatti in discussione la verifica dell'adeguatezza alle condizioni di salute di Parte_4
del livello di assistenza erogato da parte della ma la
[...] Controparte_2
riconducibilità delle prestazioni eseguite alla nozione di “prestazione sanitaria a rilevanza sociale”, o di “prestazione ad alta integrazione sanitaria” o ancora di “prestazione sociale a rilevanza sanitaria”.
2.2.10 L'undicesimo motivo di appello è infondato.
L'art. 3, comma 1, penultimo periodo, del D.L. n.132/2014 esclude espressamente che l'esperimento della negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Lo stesso ha affermato la propria qualità di consumatore nella vicenda di cui è Parte_2
giudizio; pertanto, il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita non incide sulla procedibilità della domanda proposta dalla Controparte_2
2.2.11 Quanto alle due questioni non affrontate dalla sentenza di primo grado e riproposte nell'atto di appello, la Corte osserva quanto segue.
pagina 26 di 29 1) L'appellante ha fatto rilevare che, secondo la tabella allegata al DPCM 14 febbraio
2001, nel caso di disabili gravi come il costo dell'assistenza in strutture Parte_4
residenziali è previsto per il 70% al carico del S.S.N. e per il 30% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione del privato. Tale riparto è stato confermato dal DPCM 29 novembre
2001 all'allegato 1c, punto 9, che ha definito i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (c.d.
LEA). Inoltre, la Regione Lombardia, per la classe SOSIA 3, nella quale ricadeva Parte_4
riconosce un contributo alla retta, pro die, di euro 39.
[...]
Ciò premesso, l'appellante ha lamentato che la quota alberghiera pro die fissata dalla confrontata con il contributo riconosciuto dalla Regione, non rispetta Controparte_2
la proporzione 30%-70% normativamente prevista. Pertanto, o il contributo regionale è stato determinato erroneamente o la retta alberghiera supera il limite di legge e deve essere ridotta.
Al riguardo, come condivisibilmente argomentato dalla (alla quale non Controparte_2 può essere addebitata l'eventuale contrarietà della soglia di contribuzione fissata dalla Regione
Lombardia al criterio di riparto sopra indicato), è sufficiente osservare che la retta alberghiera
è liberamente quantificabile e che è facoltà dei privati scegliere la struttura presso la quale ricoverarsi (o far ricoverare i propri congiunti) tra quelle esistenti, valutando i servizi offerti e le richieste di prezzo diversificate.
2) L'appellante ha richiamato la normativa di cui al DPCM 159/2013 in materia di ISEE, sostenendo di avere diritto di pagare la retta di degenza di in misura ridotta, Parte_4 in ragione dell'accertato stato di indigenza della stessa e della pregressa determinazione della quota dovuta.
In altri termini, la non avrebbe potuto addebitargli, neppure dopo Controparte_2
l'interruzione della contribuzione da parte del un importo Controparte_3 maggiore di quello già definito sulla scorta dell'ISEE.
Tale tesi non è condivisibile.
Con il contratto di ospitalità del 5 gennaio 2011 e il coobbligato Parte_4 Parte_2
hanno assunto nei confronti della l'obbligazione di pagamento della retta (che,
[...] CP_1 in quel momento, come da allegato, era pari ad € 2.050,00 mensili, poi rivalutatasi come previsto dall'art. 11 del contratto medesimo), già determinata, come incontestato, al netto del contributo del S.S.N. con riferimento ai costi sanitari. L'ottenuta compartecipazione alla spesa del costituisce vicenda che ha coinvolto la in modo solo indiretto, avendo CP_3 CP_1 quest'ultima ricevuto dall'ente il pagamento di parte della retta – secondo un criterio di riparto alla cui determinazione è rimasta estranea – sino a quando quest'ultimo ha ritenuto di assumere il relativo onere a carico del bilancio. La cessazione della contribuzione da parte del CP_3
pagina 27 di 29 ha necessariamente comportato la fatturazione dell'intera retta all'assistita. Le doglianze che i familiari di potrebbero essere legittimati a far valere nei confronti del Parte_4 CP_3 non possono essere fatte valere nei confronti della che, a fronte dell'erogazione CP_1
delle prestazioni, ne ha richiesto il pagamento alla propria controparte contrattuale.
Per tutto quanto sin qui considerato, l'appello deve essere respinto.
2.2.12 In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante è tenuto a rifondere in favore della le spese del presente grado di appello, le quali sono Controparte_2
liquidate applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, come da nota spese dell'avv. Rosa Alba Nunziata.
Non ricorrono invece i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non risultando che lo stesso abbia agito con mala fede o con colpa grave.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1741/2024, pubblicata il Pt_2
15/02/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore della le spese del presente Controparte_2
grado di appello, liquidate in euro 3.966,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla
Controparte_2
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di conSIlio del 13 maggio 2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
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