Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 10278/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
OLIVERI GIUSEPPE,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, CP_1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA
26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2
All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis C.p.c..
Quest'ultimo ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente, per quanto concerne la domanda di indennità di accompagnamento, mentre ha riconosciuto sussistenti i requisiti richiesti per lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/1992, sin dalla domanda amministrativa.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, con relazione immune da vizi logici e giuridici, e congruamente motivata (che si richiama per relationem), ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, sin dall'ottobre del 2024.
Così ha concluso il C.T.U.: “Invalidità nella misura del 100% (cento per come già
riconosciuto dalla Commissione medica) una condizione di soggetto portatore di
handicap in situazione di gravità ai sensi della L.104/92, art. 3, comma 3 come riconosciuto dalla precedente CTU ed anche a riconoscere il diritto all'indennità di
accompagnamento.
Si propone di far risalire la decorrenza di quest'ultimo beneficio al mese di Ottobre
2024, epoca dalla quale verosimilmente si è assistito ad un aggravamento del complesso invalidante…”.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché
correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di legge, nella misura del 50%.
Per il resto vanno compensate, tenuto conto che il requisito dell'indennità di accompagnamento è maturato solo in corso di causa.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 10278 /
2024 R.G.L., così statuisce:
I. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
risulta in possesso del requisito sanitario, per come C.F._2
indicato in parte motiva e nella relazione del CTU: handicap grave sin dalla domanda amministrativa;
indennità di accompagnamento sin dall'ottobre del
2024;
II. CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte CP_1
ricorrente, nella misura del 50%, che liquida in €.1932, oltre IVA, C.P.,
rimborso forfettario al 15% come per legge, spese fiscali, ove anticipate, disponendone la distrazione in favore dell'Avvocato OLIVERI GIUSEPPE che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
III. COMPENSA nel resto;
IV. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato, in Catania, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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