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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/09/2024, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1460/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Augusto Guerriero, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-000152431, per €
19.000,00, applictaa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, anche per l'intervenuta prescrizione quinquennale;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
confermare il provvedimento sanzionatorio gravato, nella misura rideterminata in autotutela (€ 2.712,00); con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.5.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto dall' in data 7.4.2022, notificazione di ordinanza ingiunzione n. CP_1
OI000152431, per un importo di € 19.000, a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 2 co.
1 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2010, relative alla società cooperativa di cui era stato indicato quale legale rappresentante. Controparte_2
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo, ai sensi dell'art. 3 co. 9 L. 335/1995, trattandosi di contributi risalenti all'anno 2010.
Precisava che la società detta aveva cessato la propria attività nell'anno 2008, per poi essere posta in liquidazione a partire dall'11.10.2013.
Eccepiva altresì la decadenza per omessa tempestiva notificazione dell'atto impugnato, in violazione del termine di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973, con conseguente nullità dell'atto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' resistente si costituiva CP_3 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava, preliminarmente, che, con l'ordinanza ingiunzione, era stato richiesto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, applicata per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ai sensi dell'art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983.
Esponeva di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di € 19.000,00 alla somma di €
10.000,00, con conseguente possibilità di pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione già rideterminata (€ 5.000,00), da corrispondere entro il termine di 60 giorni dalla data di udienza di discussione del 25.1.2023.
Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico (prot. 0800.24/04/2017.0098057 del 24.4.2017) era stato regolarmente notificato al ricorrente in data 5.7.2017, a mezzo del servizio postale.
Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato nella data di entrata in vigore del D.L. 8/2016, ossia addì 6.2.2016, attesa la valida notificazione dell'avviso d'accertamento, quale atto interruttivo, e considerata la sospensione dei termini stabilita dall'art. 2 co. 1 quater D. L. 463/1983
e dalle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020.
Concludeva ut supra.
Con note scritte del 23.10.2023, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 23 D.L. n.
2 48/2023, l'Ente di previdenza rideterminava ulteriormente la sanzione, individuando l'importo da corrispondere nella somma di € 2.712,00, con facoltà per il ricorrente di effettuare il pagamento in misura ridotta mediante il versamento di un importo pari alla metà (€ 1.356,00), oltre le spese del procedimento amministrativo.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Ancora in via preliminare, giova osservare che il sig. deve considerarsi Parte_1 correttamente individuato quale destinatario della sanzione pecuniaria opposta, e, con ciò, titolare della astratta qualità di debitore, munito dunque della legitimatio ad causam.
Difatti, è pacifico, poiché non contestato in ricorso, che il ricorrente sia stato il legale rappresentante di nel periodo d'interesse, e con ciò, soggetto Controparte_2 coobbligato in solido con essa società ex art. 6 L. 689/1981 (“Solidarietà. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica
o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”).
2. Nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, il quale espressamente prevede che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la
3 sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale disposizione risulta così formulata a seguito della modifica operata dall'intervento legislativo dell'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Ancora, l'art. 6 del citato D. Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ne deriva l'applicazione del disposto normativo previsto dall'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione e notificazione dell'accertamento (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), così come deve applicarsi la norma di cui al successivo art. 28, statuitiva della prescrizione estintiva quinquennale della sanzione (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”).
L'applicabilità di tali disposizioni normative alle ordinanze ingiunzione, emesse dall'Istituto a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del CP_1
4 decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per
l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n.
689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr.
l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
Così tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nell'ordinanza di ingiunzione opposta certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza, di cui al D. Lgs. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi, relativi all'anno 2010, per un importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00, ammontando le contestate omissioni di pagamento ad €
1.808,00, quali quote contributive non versate.
Trattandosi di fattispecie sussunta in un illecito amministrativo, ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, inclusi i citati artt. 14 e 28.
Preme, tuttavia, precisare che, nel procedimento di opposizione ex art. 22 L. 689/1981, la tardività della contestazione dell'illecito, ai sensi dell'art. 14 citato, che comporta l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta con specifico motivo d'opposizione (Cass. Civ., sez. II, 14.1.2022, n. 1056: “Il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (articolo 99 del codice di procedura civile) e della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (articolo 112 del codice di procedura civile). Ai sopra elencati principi, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione
5 della obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio”).
Ebbene, in assenza di specifica contestazione da parte del ricorrente in ordine alla violazione dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, non essendo presente in ricorso un pur minimo riferimento alla norma in questione ed al termine da essa stabilito, questo giudice, prestando adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte, ritiene che l'estinzione dell'obbligazione non possa essere rilevata e dichiarata d'ufficio.
Analogo discorso va svolto in ordine all'eccezione di prescrizione del credito sanzionatorio ex art. 28 L. 689/1981, non presente tra i motivi d'opposizione.
Difatti, dovendo il giudice pronunciarsi esclusivamente sui motivi d'opposizione espressamente articolati nel ricorso introduttivo, non potrà considerare quelli non sollevati esplicitamente dall'opponente.
Nel caso di specie, quest'ultimo non ha eccepito la prescrizione della sanzione ex art. 28 L. 689/1981, ma ha eccepito la sola prescrizione dei contributi impagati ex art. 3 co.
9 L. 335/1995, quale fatto antecedente all'atto di contestazione e che, pertanto, sarebbe ostativo all'applicazione della sanzione amministrativa.
Di conseguenza, non vi è luogo a statuire sui profili di cui agli artt. 14 e 28 L. 689/1981.
3. Ciò premesso, il petitum del presente giudizio si focalizza esclusivamente sull'intervenuta prescrizione del credito previdenziale e sulla dedotta decadenza, oltre che sul dedotto profilo della cessazione dell'attività d'impresa, in assenza di qualsivoglia eccezione in ordine alla notifica del prodromico atto d'accertamento (prot.
n. I.N.P.S. . Controparte_4
Le sollevate eccezioni si rivelano infondate.
Quanto alla prescrizione del credito previdenziale, parte ricorrente sostiene che l'avveramento della prescrizione del credito contributivo in epoca anteriore all'atto di accertamento avrebbe precluso l'esercizio del potere sanzionatorio ed abbia determinato l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Va chiarito che il thema decidendum del presente giudizio non ha ad oggetto la debenza dei contributi posti a carico dell'impresa nel periodo interessato (dal mese di gennaio
2012 al mese di luglio 2010), bensì la sanzione applicata dall' in termini di CP_1 misura afflittiva per la condotta d'omesso pagamento.
Non a caso, la domanda proposta in ricorso va qualificata in termini di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981.
Ciò posto, occorre evidenziare che l'attività sanzionatoria esercitata dall'ente previdenziale va tenuta distinta dal potere dello stesso ente, in veste di creditore, di
6 richiedere l'adempimento dell'obbligazione contributiva, in virtù dell'autonoma funzione assolta dall'ordinanza ingiunzione, che costituisce espressione del potere sanzionatorio attribuito dalla legge all' . CP_3
Difatti, l'ordinanza ingiunzione impugnata è diretta a sanzionare l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ossia una condotta omissiva del datore di lavoro che, per effetto della depenalizzazione, viene punita non più con sanzione penale, bensì con sanzione amministrativa.
Per tali ragioni, la presente controversia non ha ad oggetto la pretesa di pagamento dei contributi (che, ove ne sia contestata la fondatezza, potrebbe rilevare solo in punto di insussistenza originaria dell'obbligo contributivo), bensì il diverso profilo della sanzione amministrativa elevata per l'omesso versamento dei contributi.
L'eccezione in esame, pertanto, è infondata poiché il dedotto effetto estintivo della prescrizione riguarda la pretesa contributiva dell'ente, ossia un credito diverso, la cui successiva estinzione non rileva in questa sede giacché il presente giudizio riguarda l'emissione dell'opposto provvedimento sanzionatorio, dal quale origina un credito autonomo rispetto a quello contributivo.
Tanto basta ad escludere la fondatezza della tesi di parte ricorrente secondo cui, prescritti i contributi e divenuti essi impagabili, nessuna sanzione può più essere applicata.
Invero, la condotta illecita in controversia, risolvendosi in una omissione di pagamento entro i termini prestabiliti per i versamenti contributivi periodici, ha natura istantanea.
Di conseguenza, l'illecito amministrativo si consuma allorquando il soggetto tenuto al versamento contributivo non lo esegua nel termine fissato.
A ben vedere, dunque, ad essere sanzionata non è la perdurante omissione di pagamento, e quindi una condotta continuata e protratta nel tempo, bensì la diversa condotta d'omesso versamento dei contributi entro i termini prestabiliti (Cassazione penale, sez. III, 16/04/2009, n. 20251: “Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmente fissato, dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lg.
n. 422 del 1998, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi”).
La circostanza per cui i contributi omessi vengano successivamente ad estinguersi per prescrizione ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 diviene perciò irrilevante, giacché l'estinzione non è idonea a “scriminare” la condotta sanzionata, oramai consumatasi.
Né rileva che il fatto, già punito come reato, assurga ad illecito amministrativo per
7 effetto di depenalizzazione, poiché trattasi di una condotta cristallizzata nel tempo ed a cui l'ordinamento giuridico reagisce applicando, nei confronti del suo autore o del coobbligato in solido ex lege, una sanzione pecuniaria insensibile agli eventi che possano verificarsi successivamente, ed in specie all'estinzione per prescrizione dei contributi.
In sintesi, il datore di lavoro che ometta di pagare i contributi di previdenza nei termini di legge (entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga) è sanzionato per aver commesso tale inadempimento, e non già perché l'omissione di pagamento si protrae nel tempo.
Dunque, nell'ipotesi in cui, successivamente, i contributi previdenziali vengano a prescriversi ex art. 3 co. 9 L. 335/1995, non viene meno la natura illecita della condotta oramai consumata e doverosamente sanzionabile da parte della P.A., così come non viene meno la legittimità della reazione sanzionatoria.
4. Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza dal termine ex art. 25 D.P.R.
602/1973.
Come noto, la norma disciplina l'attività dell'agente della riscossione in relazione alle imposte sui redditi rimaste evase o omesse, stabilendo il termine entro il quale esso, a pena di decadenza, deve provvedere ai necessari incombenti, ossia la notificazione della cartella di pagamento (cfr. co. 1 e 1 bis: “
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio; c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.
1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza: a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo; c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31
8 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012; 2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo
11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012”).
Si ritiene finanche evidente che la norma risulti completamente estranea alla materia controversia, poiché il presente giudizio ha ad oggetto un atto sanzionatorio e non già una cartella esattoriale.
Peraltro, tale norma è estranea anche all'attività di esazione dei contributi di previdenza, per i quali l'attività di riscossione è retta dalla diversa disciplina della decadenza tracciata nell'art. 25 D. Lgs. 46/1999.
Di conseguenza, la disposizione evocata in ricorso non può trovare applicazione nel procedimento sanzionatorio attivato dall' il quale, si ribadisce, non ha CP_1 richiesto il pagamento dei contributi delle prefate mensilità dell'anno 2010, ma ha sanzionato il ricorrente quale responsabile solidale per la relativa omissione di pagamento.
5. Infine, in riferimento alla pretesa cessazione dell'attività di impresa, trattasi di circostanza di fatto rimasta sguarnita di prova ed anzi sconfessata dalla contraria ed incontrastata allegazione dell' . CP_3
Anzitutto, il ricorrente non ha espressamente affermato che, sin dall'anno 2008, non ha più intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato.
Anche l'apertura della liquidazione, nel 2013, non postula la cessazione dei rapporti di lavoro instaurati dalla società summenzionata.
In ogni caso, non sono stati forniti elementi di prova a sostegno di tali asserzioni, poiché in atti non risulta depositata la visura camerale pur evocata nel ricorso.
A ciò si aggiunga che l' attraverso il richiamo al predetto atto di accertamento, CP_1 affoliato in atti, ha allegato l'inadempienza della società rispetto alle somme da essa stessa dichiarate come dovute nelle denunce contributive mensili inoltrate tramite il sistema UNIEMENS e trasmesse nel periodo 1/2010 - 7/2010.
A fronte di tale quadro assertivo, reputa il giudicante che sia inverosimile che la società
benché inattiva sin dal 2008, abbia continuato a trasmettere le Controparte_2 denunce contributive per il proprio personale dipendente almeno fino a luglio 2010.
Di contro, tale circostanza, rimasta priva di specifica contestazione, induce a ritenere che, nel periodo detto, la società abbia continuato ad intrattenere rapporti di lavoro subordinato, con conseguente insorgenza del correlato obbligo contributivo quale
9 datrice di lavoro, per gli importi indicati nell'atto di accertamento, la cui omissione costituisce condotta illecita sanzionata dalla legge.
In conclusione, il ricorso va rigettato e l'ordinanza ingiunzione opposta va confermata per l'importo sanzionatorio nella misura da ultimo rideterminata dall' a CP_1 seguito del D.L. 48/2023, in € 2.712,00.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000152431, con sanzione per l'importo come rimodulato dall in € 2.712,00, oltre spese di CP_1 procedimento amministrativo;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 3.9.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessandra Fioretti, funzionaria F1 del Ministero della Giustizia, addetta all'Ufficio per il Processo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1460/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Augusto Guerriero, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-000152431, per €
19.000,00, applictaa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, anche per l'intervenuta prescrizione quinquennale;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
confermare il provvedimento sanzionatorio gravato, nella misura rideterminata in autotutela (€ 2.712,00); con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.5.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto dall' in data 7.4.2022, notificazione di ordinanza ingiunzione n. CP_1
OI000152431, per un importo di € 19.000, a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 2 co.
1 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2010, relative alla società cooperativa di cui era stato indicato quale legale rappresentante. Controparte_2
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo, ai sensi dell'art. 3 co. 9 L. 335/1995, trattandosi di contributi risalenti all'anno 2010.
Precisava che la società detta aveva cessato la propria attività nell'anno 2008, per poi essere posta in liquidazione a partire dall'11.10.2013.
Eccepiva altresì la decadenza per omessa tempestiva notificazione dell'atto impugnato, in violazione del termine di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973, con conseguente nullità dell'atto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' resistente si costituiva CP_3 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava, preliminarmente, che, con l'ordinanza ingiunzione, era stato richiesto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, applicata per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ai sensi dell'art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983.
Esponeva di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di € 19.000,00 alla somma di €
10.000,00, con conseguente possibilità di pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione già rideterminata (€ 5.000,00), da corrispondere entro il termine di 60 giorni dalla data di udienza di discussione del 25.1.2023.
Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico (prot. 0800.24/04/2017.0098057 del 24.4.2017) era stato regolarmente notificato al ricorrente in data 5.7.2017, a mezzo del servizio postale.
Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato nella data di entrata in vigore del D.L. 8/2016, ossia addì 6.2.2016, attesa la valida notificazione dell'avviso d'accertamento, quale atto interruttivo, e considerata la sospensione dei termini stabilita dall'art. 2 co. 1 quater D. L. 463/1983
e dalle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020.
Concludeva ut supra.
Con note scritte del 23.10.2023, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 23 D.L. n.
2 48/2023, l'Ente di previdenza rideterminava ulteriormente la sanzione, individuando l'importo da corrispondere nella somma di € 2.712,00, con facoltà per il ricorrente di effettuare il pagamento in misura ridotta mediante il versamento di un importo pari alla metà (€ 1.356,00), oltre le spese del procedimento amministrativo.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Ancora in via preliminare, giova osservare che il sig. deve considerarsi Parte_1 correttamente individuato quale destinatario della sanzione pecuniaria opposta, e, con ciò, titolare della astratta qualità di debitore, munito dunque della legitimatio ad causam.
Difatti, è pacifico, poiché non contestato in ricorso, che il ricorrente sia stato il legale rappresentante di nel periodo d'interesse, e con ciò, soggetto Controparte_2 coobbligato in solido con essa società ex art. 6 L. 689/1981 (“Solidarietà. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica
o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”).
2. Nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, il quale espressamente prevede che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la
3 sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale disposizione risulta così formulata a seguito della modifica operata dall'intervento legislativo dell'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Ancora, l'art. 6 del citato D. Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ne deriva l'applicazione del disposto normativo previsto dall'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione e notificazione dell'accertamento (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), così come deve applicarsi la norma di cui al successivo art. 28, statuitiva della prescrizione estintiva quinquennale della sanzione (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”).
L'applicabilità di tali disposizioni normative alle ordinanze ingiunzione, emesse dall'Istituto a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del CP_1
4 decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per
l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n.
689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr.
l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
Così tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nell'ordinanza di ingiunzione opposta certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza, di cui al D. Lgs. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi, relativi all'anno 2010, per un importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00, ammontando le contestate omissioni di pagamento ad €
1.808,00, quali quote contributive non versate.
Trattandosi di fattispecie sussunta in un illecito amministrativo, ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, inclusi i citati artt. 14 e 28.
Preme, tuttavia, precisare che, nel procedimento di opposizione ex art. 22 L. 689/1981, la tardività della contestazione dell'illecito, ai sensi dell'art. 14 citato, che comporta l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta con specifico motivo d'opposizione (Cass. Civ., sez. II, 14.1.2022, n. 1056: “Il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (articolo 99 del codice di procedura civile) e della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (articolo 112 del codice di procedura civile). Ai sopra elencati principi, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione
5 della obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio”).
Ebbene, in assenza di specifica contestazione da parte del ricorrente in ordine alla violazione dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, non essendo presente in ricorso un pur minimo riferimento alla norma in questione ed al termine da essa stabilito, questo giudice, prestando adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte, ritiene che l'estinzione dell'obbligazione non possa essere rilevata e dichiarata d'ufficio.
Analogo discorso va svolto in ordine all'eccezione di prescrizione del credito sanzionatorio ex art. 28 L. 689/1981, non presente tra i motivi d'opposizione.
Difatti, dovendo il giudice pronunciarsi esclusivamente sui motivi d'opposizione espressamente articolati nel ricorso introduttivo, non potrà considerare quelli non sollevati esplicitamente dall'opponente.
Nel caso di specie, quest'ultimo non ha eccepito la prescrizione della sanzione ex art. 28 L. 689/1981, ma ha eccepito la sola prescrizione dei contributi impagati ex art. 3 co.
9 L. 335/1995, quale fatto antecedente all'atto di contestazione e che, pertanto, sarebbe ostativo all'applicazione della sanzione amministrativa.
Di conseguenza, non vi è luogo a statuire sui profili di cui agli artt. 14 e 28 L. 689/1981.
3. Ciò premesso, il petitum del presente giudizio si focalizza esclusivamente sull'intervenuta prescrizione del credito previdenziale e sulla dedotta decadenza, oltre che sul dedotto profilo della cessazione dell'attività d'impresa, in assenza di qualsivoglia eccezione in ordine alla notifica del prodromico atto d'accertamento (prot.
n. I.N.P.S. . Controparte_4
Le sollevate eccezioni si rivelano infondate.
Quanto alla prescrizione del credito previdenziale, parte ricorrente sostiene che l'avveramento della prescrizione del credito contributivo in epoca anteriore all'atto di accertamento avrebbe precluso l'esercizio del potere sanzionatorio ed abbia determinato l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Va chiarito che il thema decidendum del presente giudizio non ha ad oggetto la debenza dei contributi posti a carico dell'impresa nel periodo interessato (dal mese di gennaio
2012 al mese di luglio 2010), bensì la sanzione applicata dall' in termini di CP_1 misura afflittiva per la condotta d'omesso pagamento.
Non a caso, la domanda proposta in ricorso va qualificata in termini di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981.
Ciò posto, occorre evidenziare che l'attività sanzionatoria esercitata dall'ente previdenziale va tenuta distinta dal potere dello stesso ente, in veste di creditore, di
6 richiedere l'adempimento dell'obbligazione contributiva, in virtù dell'autonoma funzione assolta dall'ordinanza ingiunzione, che costituisce espressione del potere sanzionatorio attribuito dalla legge all' . CP_3
Difatti, l'ordinanza ingiunzione impugnata è diretta a sanzionare l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ossia una condotta omissiva del datore di lavoro che, per effetto della depenalizzazione, viene punita non più con sanzione penale, bensì con sanzione amministrativa.
Per tali ragioni, la presente controversia non ha ad oggetto la pretesa di pagamento dei contributi (che, ove ne sia contestata la fondatezza, potrebbe rilevare solo in punto di insussistenza originaria dell'obbligo contributivo), bensì il diverso profilo della sanzione amministrativa elevata per l'omesso versamento dei contributi.
L'eccezione in esame, pertanto, è infondata poiché il dedotto effetto estintivo della prescrizione riguarda la pretesa contributiva dell'ente, ossia un credito diverso, la cui successiva estinzione non rileva in questa sede giacché il presente giudizio riguarda l'emissione dell'opposto provvedimento sanzionatorio, dal quale origina un credito autonomo rispetto a quello contributivo.
Tanto basta ad escludere la fondatezza della tesi di parte ricorrente secondo cui, prescritti i contributi e divenuti essi impagabili, nessuna sanzione può più essere applicata.
Invero, la condotta illecita in controversia, risolvendosi in una omissione di pagamento entro i termini prestabiliti per i versamenti contributivi periodici, ha natura istantanea.
Di conseguenza, l'illecito amministrativo si consuma allorquando il soggetto tenuto al versamento contributivo non lo esegua nel termine fissato.
A ben vedere, dunque, ad essere sanzionata non è la perdurante omissione di pagamento, e quindi una condotta continuata e protratta nel tempo, bensì la diversa condotta d'omesso versamento dei contributi entro i termini prestabiliti (Cassazione penale, sez. III, 16/04/2009, n. 20251: “Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmente fissato, dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lg.
n. 422 del 1998, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi”).
La circostanza per cui i contributi omessi vengano successivamente ad estinguersi per prescrizione ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 diviene perciò irrilevante, giacché l'estinzione non è idonea a “scriminare” la condotta sanzionata, oramai consumatasi.
Né rileva che il fatto, già punito come reato, assurga ad illecito amministrativo per
7 effetto di depenalizzazione, poiché trattasi di una condotta cristallizzata nel tempo ed a cui l'ordinamento giuridico reagisce applicando, nei confronti del suo autore o del coobbligato in solido ex lege, una sanzione pecuniaria insensibile agli eventi che possano verificarsi successivamente, ed in specie all'estinzione per prescrizione dei contributi.
In sintesi, il datore di lavoro che ometta di pagare i contributi di previdenza nei termini di legge (entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga) è sanzionato per aver commesso tale inadempimento, e non già perché l'omissione di pagamento si protrae nel tempo.
Dunque, nell'ipotesi in cui, successivamente, i contributi previdenziali vengano a prescriversi ex art. 3 co. 9 L. 335/1995, non viene meno la natura illecita della condotta oramai consumata e doverosamente sanzionabile da parte della P.A., così come non viene meno la legittimità della reazione sanzionatoria.
4. Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza dal termine ex art. 25 D.P.R.
602/1973.
Come noto, la norma disciplina l'attività dell'agente della riscossione in relazione alle imposte sui redditi rimaste evase o omesse, stabilendo il termine entro il quale esso, a pena di decadenza, deve provvedere ai necessari incombenti, ossia la notificazione della cartella di pagamento (cfr. co. 1 e 1 bis: “
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio; c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.
1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza: a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo; c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31
8 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012; 2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo
11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012”).
Si ritiene finanche evidente che la norma risulti completamente estranea alla materia controversia, poiché il presente giudizio ha ad oggetto un atto sanzionatorio e non già una cartella esattoriale.
Peraltro, tale norma è estranea anche all'attività di esazione dei contributi di previdenza, per i quali l'attività di riscossione è retta dalla diversa disciplina della decadenza tracciata nell'art. 25 D. Lgs. 46/1999.
Di conseguenza, la disposizione evocata in ricorso non può trovare applicazione nel procedimento sanzionatorio attivato dall' il quale, si ribadisce, non ha CP_1 richiesto il pagamento dei contributi delle prefate mensilità dell'anno 2010, ma ha sanzionato il ricorrente quale responsabile solidale per la relativa omissione di pagamento.
5. Infine, in riferimento alla pretesa cessazione dell'attività di impresa, trattasi di circostanza di fatto rimasta sguarnita di prova ed anzi sconfessata dalla contraria ed incontrastata allegazione dell' . CP_3
Anzitutto, il ricorrente non ha espressamente affermato che, sin dall'anno 2008, non ha più intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato.
Anche l'apertura della liquidazione, nel 2013, non postula la cessazione dei rapporti di lavoro instaurati dalla società summenzionata.
In ogni caso, non sono stati forniti elementi di prova a sostegno di tali asserzioni, poiché in atti non risulta depositata la visura camerale pur evocata nel ricorso.
A ciò si aggiunga che l' attraverso il richiamo al predetto atto di accertamento, CP_1 affoliato in atti, ha allegato l'inadempienza della società rispetto alle somme da essa stessa dichiarate come dovute nelle denunce contributive mensili inoltrate tramite il sistema UNIEMENS e trasmesse nel periodo 1/2010 - 7/2010.
A fronte di tale quadro assertivo, reputa il giudicante che sia inverosimile che la società
benché inattiva sin dal 2008, abbia continuato a trasmettere le Controparte_2 denunce contributive per il proprio personale dipendente almeno fino a luglio 2010.
Di contro, tale circostanza, rimasta priva di specifica contestazione, induce a ritenere che, nel periodo detto, la società abbia continuato ad intrattenere rapporti di lavoro subordinato, con conseguente insorgenza del correlato obbligo contributivo quale
9 datrice di lavoro, per gli importi indicati nell'atto di accertamento, la cui omissione costituisce condotta illecita sanzionata dalla legge.
In conclusione, il ricorso va rigettato e l'ordinanza ingiunzione opposta va confermata per l'importo sanzionatorio nella misura da ultimo rideterminata dall' a CP_1 seguito del D.L. 48/2023, in € 2.712,00.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000152431, con sanzione per l'importo come rimodulato dall in € 2.712,00, oltre spese di CP_1 procedimento amministrativo;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 3.9.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessandra Fioretti, funzionaria F1 del Ministero della Giustizia, addetta all'Ufficio per il Processo.
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