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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Maria Lorena Papait presidente dott. Flavio Baraschi consigliere dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel.
All'udienza del 9.1.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 549/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv.ti Arturo Maresca ed Enzo Nocerino
Contro
- appellato - Controparte_1
Avv.ti Andrea Conte e Letizia Martini
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 254/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 16.3.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 16.3.2023 il Tribunale di Firenze, in accoglimento del ricorso proposto da contro la sua datrice di lavoro Controparte_1
, ha dichiarato il diritto del lavoratore all'inclusione di Controparte_2 alcune voci retributive variabili (l'indennità di turno ex art. 5 lettera a dell'A.N. 21/5/1981, l'indennità di lavoro domenicale, il premio evitati sinistri, l'indennità vendita e informazioni, l'indennità mansione controllo/conducente, l'indennità forfettaria ritardi) nella base di calcolo della retribuzione a lui spettante durante le ferie annuali. Per l'effetto, il primo giudice ha condannato la società a corrispondere a le CP_1 differenze retributive derivanti dal ricalcolo della retribuzione feriale, quantificate, nelle annualità 2007-2020, in € 2.458,02, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.
2. Davanti al Tribunale il lavoratore aveva dedotto in fatto che le voci sopra indicate costituissero “elementi ordinari e costanti” (così il ricorso di primo grado) della retribuzione corrispostagli, in quanto necessariamente correlate alle sue mansioni e stabilmente presenti in busta paga. Ne aveva argomentato quindi la necessaria inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale, alla luce della direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che gli avrebbe garantito il diritto a conservare durante le ferie “condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (così ancora il ricorso di primo grado).
3. In motivazione il primo giudice ha sostanzialmente condiviso questa prospettazione, ritendendola conforme a un consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui, in tema di remunerazione delle ferie, deve farsi riferimento alla nozione europea di retribuzione: “che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (così il Tribunale, che ha citato numerosi precedenti di legittimità e richiamato la giurisprudenza del Giudice dell'Unione)
4. Più specificamente, secondo la decisione impugnata, sarebbero “da ricomprendersi nella retribuzione spettante nel periodo di ferie, gli elementi retributivi che abbiano un rapporto di funzionalità/nesso intrinseco con le mansioni del lavoratore, che … compensano un “incomodo” collegato alla esecuzione delle mansioni o che siano correlati allo status personale e professionale (qualità di superiore gerarchico, anzianità, qualifiche professionali)”, mentre ne sarebbero esclusi “gli elementi della retribuzione che coprono spese occasionali o accessorie”.
2 5. In fatto poi, secondo il Tribunale, le indennità pretese sarebbero appunto caratterizzate da un “nesso funzionale intrinseco” con le mansioni di
“operatore di esercizio conducente di linea” del lavoratore ricorrente. In particolare alcune indennità compenserebbero una particolare modalità di attuazione della mansione (indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità forfettaria ritardi, indennità di lavoro domenicale), altre prestazioni accessorie imposte (indennità vendita e informazioni, indennità controllo/conducente). Nessuna invece rappresenterebbe il compenso per spese occasionali o accessorie.
6. Tutte poi sarebbero prive del carattere della occasionalità, che, secondo il primo giudice, ricorrerebbe quando, secondo un giudizio ex post, voci retributive accessorie siano state corrisposte solo episodicamente o saltuariamente. Nel caso di specie in contrario dalle buste paga risulterebbe la corresponsione con continuità di tutte le voci pretese, compresa l'indennità per lavoro domenicale, pagata in corrispondenza delle domeniche lavorate, continuativamente.
7. In punto di quantum poi, secondo il Tribunale, il conteggio depositato unitamente al ricorso sarebbe stato corretto, in quanto il lavoratore avrebbe esattamente determinato le differenze dovute quantificando il totale annuo percepito per le indennità in esame che aveva poi diviso per i giorni di servizio, ottenendo così il valore medio per ogni giornata lavorativa, che aveva poi moltiplicato per i giorni di ferie fruite negli anni
(25 o 26). E in ordine al numero dei giorni di ferie sarebbe stata irrilevante, secondo il Tribunale, l'eccezione della resistente, secondo cui la protezione accordata dal diritto dell'Unione sarebbe stata relativa solo alle quattro settimane di cui dice la direttiva 2003/88/CE, dato che le ferie annuali fruite dal ricorrente sarebbero state comunque inferiori alle
4 settimane.
8. Il Tribunale ha infine ritenuto che nessuna frazione del credito del lavoratore si fosse estinta per prescrizione, pure eccepita dalla società, in
3 quanto il relativo termine non sarebbe decorso in costanza di rapporto, per essere riferibili i crediti rivendicati al quinquennio anteriore all'entrata in vigore della L. 92/2012 e a periodi anche successivi
9. impugna la sentenza, chiedendone la riforma e affidando le Parte_1 proprie ragioni a cinque motivi.
10. Con il primo l'appellante argomenta che il Tribunale abbia erroneamente applicato le previsioni della direttiva 88/2003, in particolare che abbia ritenuto il riconoscimento del diritto dell'attore alle richieste differenze retributive, in quanto strumentale a evitare un effetto dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto alle ferie.
11. Il primo giudice non avrebbe in specie considerato come la retribuzione sia materia sottratta alla competenza dell'Unione, tanto che la direttiva 88/2003 non contiene alcuna definizione di retribuzione, né indicazioni quanto alle relative componenti. D'altro canto la CGUE, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe riconosciuto il diritto dei lavoratori a una retribuzione feriale di importo analogo a quella da loro percepita durante il periodo di lavoro, al fine di evitare che, per scongiurare una riduzione del trattamento economico, vi sia una rinuncia parziale o totale del lavoratore al periodo di ferie, ma non avrebbe introdotto alcun principio di omnicomprensività della retribuzione feriale o consentito una
“meccanica trasposizione, per i giorni di ferie, delle voci retributive applicate nelle giornate di lavoro” (così l'atto di appello) . Peraltro la Corte si sarebbe espressa in una fattispecie (relativa all'ordinamento inglese) in cui la retribuzione corrisposta al lavoratore interessato nel periodo feriale era ridotta di circa il 60% rispetto a quella ordinaria e la normativa interna non prevedeva l'irrinunciabilità del diritto alle ferie, così che effettivamente, in quel caso, avrebbe potuto farsi questione dell'efficacia dissuasiva di una drastica riduzione della retribuzione nel periodo feriale.
12. Per contro nell'ordinamento italiano l'effettività del diritto alle ferie
4 sarebbe garantita già dalla previsione di irrinunciabilità di quel diritto e dall'esistenza di sanzioni amministrative per il datore di lavoro che non consenta (e anzi non disponga) la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti. Così che, secondo la tesi difensiva dell'appellante, “l'effetto dissuasivo paventato dalla CGUE e la conseguente violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88, su cui si incentra l'interpretazione della CGUE,” sarebbe, nel nostro ordinamento “di impossibile verificabilità” (così ancora l'atto di appello).
13. Con il secondo motivo, proposto in via gradata, la società censura la sentenza di primo grado per avere incluso nella base di calcolo della retribuzione feriale le indennità indicate in ricorso, a suo dire, senza che il lavoratore avesse neppure tempestivamente dedotto, e in ogni caso provato, che il mancato computo delle indennità de quibus nella retribuzione feriale avesse negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie. Una circostanza che la società aveva tempestivamente contestato, deducendo in memoria come, a suo dire, le indennità in questione incidessero in misura minima sulla retribuzione complessiva del ricorrente. E avrebbe avvalorato la prospettiva difensiva dell'appellante il fatto che in concreto il lavoratore avesse sempre regolarmente goduto di ferie.
14. Ancora, con il secondo motivo la società censura comunque il criterio utilizzato dal Tribunale per apprezzare l'incidenza delle indennità de quibus sulla retribuzione, incidenza che, a suo dire, avrebbe dovuto essere valutata confrontando dati riferiti a ciascuna annualità, sia quanto alle ferie sia quanto alla retribuzione complessiva spettante all'appellante.
Facendo uso di un tale criterio sarebbe emersa, secondo la società, un'incidenza delle voci di causa sulla retribuzione complessiva del ricorrente molto modesta, compresa tra 0,3% e 6% del totale. Così che, anche a non voler ritenere in astratto esclusa nell'ordinamento interno la possibilità stessa di un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie
5 correlato alla misura della retribuzione, comunque in concreto non vi sarebbe stata in causa la minima evidenza di un tale effetto dissuasivo legato alla specifica composizione della retribuzione feriale nella specie.
15. Con il terzo motivo, proposto anch'esso in via gradata, la società lamenta poi che il Tribunale abbia ritenuto l'inclusione delle indennità indicate dall'appellato nella retribuzione feriale senza alcun effettivo accertamento in ordine alle loro caratteristiche e quindi alla riconducibilità al novero delle voci ritenute computabili secondo la giurisprudenza della CGUE.
16. In proposito l'appellante rileva come, secondo il Giudice dell'Unione, in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una variabile, nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le giornate di ferie, le voci variabili debbano essere prese in considerazione laddove esse si trovino in un rapporto di funzionalità (il cd. nesso intrinseco) con le mansioni e ne compensino un incomodo, ovvero siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore. Al contrario restano esclusi dal computo i costi occasionali o accessori sostenuti dal lavoratore in occasione dell'esecuzione dei compiti a lui assegnati secondo il suo contratto di lavoro, dove per “costi occasionali”, secondo la società, dovrebbero intendersi, non i rimborsi spese (che non costituirebbero comunque retribuzione), ma in generale le voci dirette a compensare “una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa” (così testualmente ancora l'atto di appello).
Infine sarebbero connesse allo status professionale del dipendente le indennità collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
17. Ora nella specie, secondo l'appellante, il ricorrente non avrebbe allegato nulla di specifico in ricorso in ordine a tali caratteristiche delle indennità di cui aveva rivendicato l'inclusione nella retribuzione feriale, svolgendo sul punto una qualche difesa solo nelle note difensive, quindi
6 tardivamente. Dal canto suo il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare l'esistenza di un nesso intrinseco tra le voci de quibus e le mansioni del lavoratore, che sarebbe tuttavia smentito dalle fonti contrattuali.
18. In proposito la società esamina partitamente le indennità oggetto delle rivendicazioni attrici e le norme contrattuali che le regolano, assumendo che tutte compensino in effetti occasionali modalità di svolgimento della prestazione, non intrinsecamente legate alle mansioni o allo status professionale, come tali correttamente escluse dal computo della retribuzione feriale.
19. Con il quarto motivo, contesta poi la decisione di Parte_1 primo grado per aver ritenuto sussistente il diritto al ricalcolo della retribuzione feriale oltre le quattro settimane protette dalla Direttiva, quale periodo annuale di ferie retribuite, periodo che, secondo la sua prospettazione, corrisponderebbe a 20 giorni lavorativi. Nella specie infatti il ricorrente avrebbe sempre fruito di 25 giorni di ferie all'anno, così che la retribuzione corrisposta per le giornate eccedenti le 20 non dovrebbe essere comunque oggetto di ricalcolo.
20. Infine con il quinto motivo la società ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale, respinta dal Tribunale. Conclude nei termini che seguono: “in accoglimento dei motivi sopra illustrati, riformare la sentenza n. 254/2023, resa inter partes dal Giudice del lavoro di Firenze,
Dott.ssa Stefania Carlucci, pubblicata il 16 marzo 2023, non notificata, nel giudizio contraddistinto con il n.r.g. 1047/2021 e, per l'effetto: - in via principale, rigettare il ricorso introduttivo del giudizio in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.
2948 cod.civ, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo
7 annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
21. Si è costituito l'appellato per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
22. Alla luce delle difese delle parti la Corte ha ritenuto necessario acquisire un nuovo conteggio delle pretese dell'appellato, calcolate in relazione a un periodo feriale di 24 giorni per anno.
23. Acquisito il conteggio, all'esito della discussione orale, il collegio ha deciso nei termini che seguono.
24. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene fondato in parte qua solo il quarto motivo di impugnazione (relativo al quantum della pretesa, in specie alla durata del periodo feriale, per il quale è dovuta la richiesta riliquidazione della retribuzione).
25. E' invece infondato il primo motivo, con cui assume, Parte_1 come detto in narrativa, che il Tribunale abbia accertato il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità oggetto di giudizio nella retribuzione feriale per la necessità di evitare un effetto dissuasivo, rispetto alla fruizione delle ferie, che invece sarebbe già in astratto escluso, attese le garanzie, anche costituzionali, che nel nostro ordinamento assicurerebbero ai lavoratori l'effettivo godimento delle ferie.
26. Si tratta di argomenti che non possono essere condivisi.
27. Il tema di causa riguarda invero le “prescrizioni minime di sicurezza
e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla
Direttiva 2003/88/CE (art.1), secondo la quale, per quanto interessa, “Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”
(art.7).
28. E' certo quindi che quella delle ferie – e delle ferie retribuite - sia materia di diritto derivato dell'Unione, con ogni conseguenza quanto al
8 primato del diritto unionale su quello nazionale e all'obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme.
29. La disposizione dell'art. 7 della direttiva è stata poi più volte sottoposta all'esame della Corte di Giustizia, che è da ultimo intervenuta con la decisione CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . In questa Per_1 pronuncia la Corte ha rilevato che, per quanto dal tenore dell'art. 7 emerga
“che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre
2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi Per_2 citata)”. Il diritto dei lavoratori alle ferie costituisce infatti “un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_3
EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)”.
30. Secondo la Corte poi il diritto alle ferie annuali ha una duplice finalità, ossia “consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione
(sentenza del 25 giugno 2020, Controparte_3
e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto
[...]
57 e la giurisprudenza ivi citata)”.
31. Ne deriva – si legge ancora nel citato precedente, che ne richiama diversi altri della Corte - che “gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo
o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione
9 o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”.
32. In questo quadro quindi, secondo la CGUE, “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così ancora CGUE sentenza del 13 gennaio 2022 e giurisprudenza ivi riportata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo sia differito, cioè si realizzi nel corso del periodo successivo a quello di riposo.
33. In sintesi quindi, come affermato da un indirizzo di legittimità da ritenersi ormai consolidato (cfr. Cass. n. 20216/2022), deve ritenersi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla CGUE, individui una nozione di retribuzione per ferie europea, non "quantitativa", bensì "teleologica", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore a optare per una rinuncia alle ferie, al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti e deve perciò consistere in “condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (così
CGUE, 15.9.2011, Williams).
34. Più esattamente, secondo la Corte, “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene
10 compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, …, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali
o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro,
…, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali” (ancora CGUE, Williams, cit.).
35. Assunti questi dati, è poi indiscutibile che le decisioni della Corte di
Giustizia abbiano natura, non solo di precedenti giurisprudenziali, ma di fonte del diritto eurounitario (in questo senso è la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano "ex novo" norme comunitarie, bensì ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità, così Cass. n. 22577/2012, n.
13425/2019, n. 13932/2024).
36. Ne deriva che, per quanto la retribuzione esuli dalle competenze dell'Unione, come rileva l'appellante, nella specie si fa questione piuttosto della tutela della sicurezza e della salute nell'organizzazione dell'orario di lavoro e più specificamente della individuazione della retribuzione feriale utile a impedire che i lavoratori siano dissuasi dal fruire delle ferie, così che, sotto tale profilo, anche la determinazione della retribuzione feriale appartiene alla competenza dell'Unione e le norme interne (quelle legislative e, a maggior ragione, le fonti collettive) non possono discostarsi dalle disposizioni della direttiva, come interpretata dalla CGUE.
37. D'altra parte è un fatto che, nel ricorso di primo grado, si assuma che la determinazione della retribuzione feriale, dovuta al lavoratore
11 ricorrente, sia avvenuta in contrasto con le disposizioni della direttiva, in quanto non sarebbero state incluse nella relativa base di calcolo indennità corrisposte in maniera continuativa e legate alle mansioni di da CP_1 un rapporto di necessaria funzionalità, che quindi avrebbero dovuto esservi incluse, in quanto costituenti la sua “retribuzione ordinaria”, secondo il linguaggio della Corte di Giustizia. Non può allora dubitarsi che, diversamente da quanto assume l'appellante, il novero delle allegazioni del ricorso fosse senz'altro idoneo a consentirne l'esame nel merito.
38. L'appellante assume tuttavia che un tale esame sarebbe comunque precluso, in quanto nell'ordinamento interno neppure potrebbe prospettarsi il rischio di un effetto dissuasivo, rispetto alla fruizione delle ferie, legato alla misura della retribuzione, in quanto l'ordinamento già prevede un principio di irrinunciabilità delle ferie e un divieto, sanzionato in via amministrativa, per i datori che non ne assicurano il godimento.
39. E' un argomento che non po' essere condiviso, giacché un analogo divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (così all'art. 7 citato della
Direttiva 2003/88/CE, primo e secondo comma), che, tuttavia, detta comunque delle regole dirette a rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
40. Quanto poi al fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie
(circostanza che dimostrerebbe l'assenza di ogni effetto dissuasivo), va replicato che – come chiarito da CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS Per Koch, e da Cass. n. 20216/2022 - quanto alla valenza dissuasiva ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente disincentivante della fruizione delle ferie annuali. Così che è irrilevante che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie a cui aveva diritto.
41. Il primo motivo di appello è quindi infondato e va respinto ed è necessario accertare se, in concreto, la retribuzione corrisposta da
[...]
[...
[...]
[...]
[...] [...]
[...]
[...] a durante le ferie, sia stata tale da potenzialmente CP_4 CP_1 dissuaderlo dal richiedere o fruire del riposo previsto.
42. Tale questione è sviluppata nel secondo e nel terzo motivo di appello, sotto diversi profili.
43. In particolare con il secondo motivo, contesta la Parte_1 sentenza appellata nella parte in cui ha affermato la necessaria inclusione delle voci variabili sopra specificate nella retribuzione feriale spettante a secondo la prospettazione della società, in mancanza di ogni CP_1 prova che il mancato computo di tali indennità abbia inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie del lavoratore.
44. Ora, in proposito si è già detto di come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (che si impone in ragione del principio del primato del diritto dell'Unione), l'espressione «ferie annuali retribuite», contenuta nell'art. 7, n. 1 della direttiva n. 88 del 2003, debba essere interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. 13932 del 2024, Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-
350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). Ciò in quanto, come pure si è detto sopra, una diminuzione della retribuzione rispetto a quella ordinaria può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, Per_5
C385/17, ). Persona_6
45. In applicazione di tali principi, è consolidata anche nella giurisprudenza nazionale l'affermazione secondo cui la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, a norma dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status
13 personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021), così che la nozione europea di retribuzione feriale coincide con la normale retribuzione: è la retribuzione che il lavoratore riceve abitualmente in relazione alle caratteristiche del suo lavoro, connessa alla professionalità e alla gravosità delle sue mansioni, tanto che la Corte ne esclude solo i costi occasionali e contingenti e comprende anche lo straordinario, quando sia prevedibile e abituale. Sono quindi da includere in questa nozione le indennità accessorie normalmente riferibili alle mansioni. In questo senso, quel che rileva, quindi più che la continuatività,
è appunto la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità del pagamento possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purché sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente.
46. E' allora l'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione feriale di indennità aventi tali caratteristiche che determina, alla luce della giurisprudenza della CGUE, l'effetto dissuasivo, obiettivo e potenziale, rispetto al godimento delle ferie da parte del lavoratore. Così che, al fine di accertare la fondatezza della pretesa agita, dovrà verificarsi precisamente che le voci retributive oggetto di causa abbiano il connotato della normale riferibilità alle mansioni del lavoratore, che varrebbe a imporne l'inclusione nella retribuzione feriale, in applicazione dei principi appena detti.
47. L'esame delle singole voci retributive rivendicate forma oggetto del terzo motivo di appello. In proposito, si è detto come, secondo il Tribunale, tutte le indennità oggetto di causa siano connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte dall'odierno appellato, alcune in quanto compenserebbero particolare modalità di attuazione della mansione (indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità forfettaria ritardi, indennità di lavoro domenicale), altre perché corrispettive di prestazioni accessorie imposte
(indennità vendita e informazioni, indennità controllo/conducente).
14 Nessuna poi costituirebbe il compenso per spese occasionali o accessorie.
e tutte sarebbero prive del carattere della occasionalità, che ricorrerebbe, secondo il primo giudice, quando, secondo un giudizio ex post esse siano state corrisposte solo episodicamente o saltuariamente.
48. L'appellante censura tale conclusione, assumendone il carattere sostanzialmente assertivo, e più specificamente, contesta l'inclusione, nella retribuzione feriale: a) della indennità di turno, che è corrisposta a tutti i dipendenti che lavorano in turni avvicendati e che, secondo
[...]
non sarebbe correlata al normale svolgimento delle mansioni dei Pt_1 lavoratori, trattandosi piuttosto del compenso di una particolare “modalità temporale” della prestazione (così testualmente l'atto di appello), peraltro neppure corrisposta continuativamente, nozione questa che dovrebbe intendersi come coincidente con l'erogazione ininterrotta di un beneficio;
b) dell'indennità di lavoro domenicale, che sarebbe anch'essa legata a peculiari modalità di esecuzione della prestazione, come espressamente previsto dalla contrattazione collettiva e che in concreto neppure sarebbe stata corrisposta continuativamente;
c) dell'indennità forfettaria ritardi, che compensa “Il prolungamento della prestazione lavorativa rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore” e che sarebbe quindi, secondo l'appellante, un'indennità collegata a specifiche modalità temporali della prestazione, non quindi intrinsecamente connessa alle mansioni;
d) del premio evitati sinistri; e) delle indennità mansione controllo/conducente, vendita e informazione, emolumenti tutti che, secondo l'appellante, non potrebbero essere considerati inerenti alla professionalità del dipendente o legati al suo status personale e professionale né rappresenterebbero il corrispettivo di un disagio da lui patito.
49. Ciò detto, ritiene la Corte che gli argomenti dell'appellante siano infondati, alla luce, ancora, della direttiva dell'Unione e della sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia. In primo luogo, infatti,
15 facendo applicazione dei principi sopra esposti, deve escludersi che rilevi la circostanza che una indennità sia legata all'effettivo svolgimento della mansione perché, a ben guardare, tutta la retribuzione è destinata a compensare una prestazione lavorativa che, durante le ferie, non viene resa.
50. Inoltre, il fatto che un'indennità sia legata alle modalità temporali della prestazione (come per l'indennità di turno o l'indennità di lavoro domenicale) non la rende per questo non riferibile alle mansioni ovvero estranea rispetto alla professionalità e alla gravosità delle mansioni stesse.
Al contrario, la soggezione al turno rappresenta comunque una modalità con cui le mansioni sono rese, sulla base di programmi prestabiliti dal datore, idonea a costituire comunque un incomodo connesso allo svolgimento del ruolo professionale, come tale da includersi nella retribuzione feriale. E non diversamente deve dirsi per l'indennità di lavoro domenicale, di cui non può negarsi neppure la continuatività, ove, come è pacifico nella specie, la turnazione preveda stabilmente la possibilità del lavoro domenicale e l'indennità sia corrisposta in ogni domenica lavorata in attuazione di tale turnazione.
51. Quanto poi alla voce premio evitati sinistri, gli argomenti della società non sono conferenti. Infatti, dato che l'indennità viene riconosciuta per avere evitato incidenti, essa appare immediatamente connessa con lo status professionale del conducente di linea, di cui tende a incentivare una corretta condotta di guida, così che deve essere senz'altro inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, secondo i principi sopra esposti.
52. Infine, quanto alle voci Indennità vendita informazioni e Indennità mansione controllo/conducente, deve rilevarsi come, secondo la disciplina collettiva, i compiti di vendita e di informazione nei confronti dei passeggeri siano altrettanti aspetti della professionalità dell'autista, espressi in veri e propri incarichi aggiuntivi, ai quali corrisponde un
16 impegno ulteriore e diverso da quello di guida. Non si può quindi dubitare che si tratti di “incomodi” accessori, collegati alla conduzione dei mezzi aziendali, a loro volta indici di professionalità aggiuntive dell'autista rispetto alla guida.
53. Deve quindi concludersi che tutte le voci riconosciute dal Tribunale come necessariamente incluse nella retribuzione feriale abbiano in effetti le caratteristiche prescritte dalle disposizioni dell'Unione per tale inclusione. Il secondo e il terzo motivo di appello devono essere di conseguenza respinti.
54. E' invece parzialmente fondato il quarto motivo, con cui
[...] contesta il periodo di ferie annuale cui è stata riferita la Pt_1 riliquidazione, assumendo che la garanzia implicata dalle norme dell'Unione debba riferirsi unicamente alle quattro settimane previste dalla direttiva e intese dall'appellante come corrispondenti a venti giorni lavorativi. In contrario è indubitabile che la sentenza appellata ritenga il periodo pari a 28 giorni, dato che assume avere il lavoratore goduto sempre di un periodo feriale inferiore (25 o 26 giorni).
55. In proposito la Corte ritiene invece che il numero dei giorni annui di ferie, da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute, in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio, sia pari a 24. Le quattro settimane di ferie annue, assistite dalla garanzia del diritto eurounitario, devono infatti essere intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno.
56. Sul punto infatti merita rammentare come la direttiva 2003/88 disciplini gli istituti: a) del riposo giornaliero, di cui all'art. 3, secondo cui
“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive”; b) del riposo settimanale, all'art. 5, che dispone che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni
17 lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art. 3”; c) infine delle ferie, di cui all'art. 7, già più volte citato, secondo cui “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie Annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
57. Assunto questo dato, ritiene allora il collegio che, nelle quattro settimane di ferie non possano considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e sette i giorni della settimana. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni
è appunto di riposo, e di conseguenza deve essere usufruito come tale
(senza essere detratto dal monte ferie) e nel contempo deve essere compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).
58. Né depone in contrario la sentenza n. 20216/2022 della Corte di
Cassazione, che dice sì di 28 giorni inclusi nelle quattro settimane di ferie previste dalla direttiva, ma in una lite in cui (come si rileva dai punti 3 e
23-27 della motivazione) non era controverso l'assunto che le quattro settimane tutelate dal diritto dell'unione europea corrispondessero appunto a 28 giorni e si discuteva invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie potesse estendersi anche ai giorni eccedenti (questione quest'ultima risolta in senso negativo dalla Corte).
59. Il quantum della pretesa attrice deve essere quindi rideterminato in relazione a 24 giorni di ferie per ciascun anno, così che esso ammonta a
€ 2.279,18, in linea capitale, secondo il conteggio depositato a richiesta della Corte dall'appellato e ottenuto moltiplicando il dato unitario già posto a base dell'originario conteggio per il minor numero di giornate di ferie indicate dalla Corte rispetto a quelle originariamente considerate
18 (non può invece tenersi conto della diversa e maggior misura del percepito per le indennità de quibus in alcune mensilità, come indicato in alternativa nei conteggi dell'appellante, trattandosi della deduzione di fatti nuovi, come tale senz'altro tardiva). Entro tali limiti il quarto motivo deve essere quindi accolto.
60. E' infine infondato il quinto motivo, con cui la società lamenta che il Tribunale abbia escluso la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto. In contrario ritiene la Corte che la scelta dell'interprete non possa prescindere dal dictum delle decisioni 63/1966, 143/1969 e
174/1972 della Corte Costituzionale, considerata, non solo l'autorevolezza della fonte, ma soprattutto il fatto che si tratti (almeno quanto alle sentenze 63/1966 e 174/1972) di sentenze di accoglimento, come tali idonee ad incidere, per quanto interessa, sul contenuto precettivo delle norme codicistiche in materia di prescrizione.
61. Merita allora ribadire come la Corte Costituzionale abbia posto espressamente a fondamento della sospensione della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, non un ostacolo giuridico, ma una condizione di fatto, propria dei lavoratori, la loro “debolezza di soggetti interessati alla conservazione del rapporto” di lavoro (così la sentenza 63/1966) e il loro timore di perderlo e abbia altrettanto chiaramente ancorato, per contro, la decorrenza del termine all'esistenza di un regime di stabilità del rapporto di lavoro “dotato di quella resistenza”, “che caratterizza … il rapporto d'impiego pubblico” (sentenza 174/1972), perciò di un sistema di garanzie che “assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione” e in specie la “completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare” (ancora la sentenza
174/1972).
62. Questa ineliminabile relazione, assunta dal Giudice delle leggi, tra regime della prescrizione e condizione di fatto di metus del lavoratore e il
19 riferimento della Corte al modello di stabilità del rapporto propria dell'impiego pubblico, impongono allora di ritenere che la prescrizione possa decorrere solo quando la reintegrazione sia e appaia essere la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel rapporto che veda quel lavoratore come parte e al momento dello svolgimento in fatto del rapporto medesimo (come era ed è appunto per i lavoratori pubblici e come era, nell'ambito applicativo dell'art. 18 pre-Fornero, per i lavoratori regolarmente assunti da imprese cui l'art. 18 fosse applicabile).
63. Solo in tal caso infatti i lavoratori non avrebbero ragioni di temere per la sorte del loro rapporto di lavoro ove intendessero far valere, nel corso di quel rapporto, i loro crediti in confronto della controparte datoriale e solo in tal caso, del resto, potrebbe prospettarsi l'esistenza di un regime di stabilità “dotato di quella resistenza, “che caratterizza … il rapporto d'impiego pubblico”.
64. Non può allora condividersi la soluzione interpretativa che assume che sia invece sufficiente a consentire la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto il fatto che la reintegrazione sia comunque una delle sanzioni previste dalla legge a fronte dell'illegittimità del licenziamento intimato.
65. Ciò in primo luogo in quanto si tratta di una lettura evidentemente in contrasto con l'indicazione, contenuta nelle decisioni costituzionali sopra richiamate, del lavoro pubblico come parametro del grado di
“resistenza”, di stabilità del rapporto, idoneo ad eliminare il metus del lavoratore. Ma anche perché è proprio l'esistenza di un'incertezza oggettiva, circa la protezione assicurata dalla legge in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo, a determinare nel lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato.
66. D'altra parte neppure può darsi rilievo, ai fini che interessano, alla circostanza che la legge preveda comunque tutele indennitarie anche forti
20 a fronte della ritenuta illegittimità del licenziamento, giacché il Giudice delle leggi ha affermato, con assoluta chiarezza nella sentenza 174/1972, che “una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”. Mentre da ultimo con la sentenza 59/2021 la Corte ha sottolineato quanto reintegrazione e risarcimento del danno siano “due forme di tutela profondamente diverse”. E tali certamente sono anche, che è ciò che qui interessa, quanto all'idoneità a eliminare il timore, del lavoratore, per la conservazione del rapporto di lavoro.
67. A fortiori non pare condivisibile la tesi secondo cui il decorso della prescrizione dovrebbe darsi anche nel corso di qualunque rapporto di lavoro, in quanto la legge assicura comunque la reintegrazione in caso di licenziamento ritorsivo, cioè appunto il recesso che in ipotesi il lavoratore o la lavoratrice dovrebbero temere ove intenzionati a far valere i propri diritti in confronto del datore di lavoro.
68. Non è condivisibile questa tesi già in quanto, essendo prevista la reintegrazione in caso di licenziamento ritorsivo quale che sia il regime di stabilità altrimenti assicurato al rapporto, assumere una tale soluzione ermeneutica significherebbe privare del tutto di significato l'affermazione della Corte Costituzionale secondo cui, a impedire la sospensione della prescrizione, è solo l'esistenza in fatto di un rapporto di lavoro
“caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”, “equivalenti” a quelle disposte per i rapporti di impiego pubblico.
69. Infine pare alla Corte sia del tutto ininfluente ai fini che interessano il fatto che alcuni lavoratori agiscano comunque in confronto del datore di lavoro in costanza di rapporto, nonostante una tale soggettiva
21 incertezza (come certamente accadeva prima dell'entrata in vigore della
L. 300/1970 nel suo testo originario), giacché il regime della prescrizione attiene alla generale disciplina del rapporto e il metus deve apprezzarsi in relazione all'ordinaria condizione dei lavoratori.
70. E la soluzione qui preferita ha trovato l'avallo della giurisprudenza di legittimità che, con le sentenze 26246/2022 e 30957/2022, ha ribadito che “la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla L. n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso” (così testualmente Cass.
30957/2022, che ha trovato conferma in molte altre decisioni successive;
cfr. ex plurimis , Cass. n. 13932/2024, n. 2674/2024, n. 4321/2023, n.
4186/2023). Anche il quinto motivo deve dirsi perciò infondato.
71. Pertanto in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, la società appellante deve essere condannata al pagamento in favore del lavoratore appellato, in luogo della maggior somma indicata nella sentenza di primo grado, dell'importo di € 2.279,18, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze retributive al saldo. La decisione del Tribunale deve essere per il resto confermata, anche quanto alla statuizione sulle spese, su quest'ultimo punto in ragione della modestissima differenza tra l'importo della pretesa e il dictum di condanna.
72. Anche le spese del presente grado devono seguire la soccombenza assolutamente prevalente di e sono liquidate come in Parte_1 dispositivo ex DM 55/2014.
22
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, condanna la società appellante al pagamento in favore del lavoratore appellato, in luogo della maggior somma indicata nella sentenza di primo grado, dell'importo di € 2.279,18, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze retributive al saldo. Conferma nel resto anche in punto spese. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida in € 1.923,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 9.1.2025
La Presidente dott. Maria Lorena Papait
La consigliera est. Dott. Elisabetta Tarquini
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