Art. 14. (Progetto di vita delle persone con disabilita') 1. Le persone con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all' articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 .
((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le modifiche di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 , come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96 , ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 , ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026. ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 , come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 , ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.
((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le modifiche di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 , come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96 , ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 , ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026. ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 , come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 , ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.