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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 24/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3283/2022
T R A
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Raffaele Ferrara, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa (CE), Via S. D'Acquisto n. 200; Appellante-Appellato incidentale
E
- già Controparte_1 Controparte_2 con sede legale in Torino al Corso Orbassano n. 367, in persona del
[...] legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele De Luca
Tamajo e Maria Teresa Salimbeni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli al
Viale Antonio Gramsci, n. 14;
Appellato-Appellante incidentale
E
- già Controparte_3 CP_4
con sede legale in Torrice (FR) SS 6 Casilina Sud Km. 90,200 snc, in persona del Presidente
[...] del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te p.t. Dott. rappresentata e Controparte_5 difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Italico Perlini, dall'avv. Gaetano Cappucci, dall'Avv. Luisa Celani e dall'Avv. Matteo Maria Perlini e presso i medesimi elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige n.41;
Appellato-Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.12.2019 presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli
Nord, , premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...]
(di seguito per brevità “ ”), con inquadramento nel livello 5/2 Controparte_2 CP_6 del c.c.s.l. di comparto e mansioni di operaio generico, dal 2012 al 28.2.2017 presso lo stabilimento di Napoli e di essere transitato con decorrenza dal 1.3.2017 alle dipendenze della succeduta alla ex art. 2112 c.c., addetto presso lo stabilimento di Controparte_4 CP_6
Gricignano di Aversa, aveva esposto che nel periodo dal 1.1.2012 al 28.2.2017 era stato sospeso dal lavoro in forza di ben quattro procedure di CIGS per riorganizzazione-ristrutturazione aziendale chieste dalla . CP_6
Aveva precisato che la società aveva chiesto la concessione della CIGS per il periodo dal
10.7.2011 al 9.7.2013 e la proroga dal 10.7.2013 al 9.7.2014 e dal 10.7.2014 al 9.7.2015 e poi un nuovo periodo di CIGS dal 11.8.2015 al 10.8.2017; che la durante l'intero periodo di CP_6 causa aveva richiamato al lavoro presso lo stabilimento di Napoli circa 250 unità al mese, distribuite a rotazione in tutti i reparti;
che l'istante, a differenza degli altri lavoratori, nonostante la parità d'inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità di mansioni, non era mai stato richiamato in servizio se non per pochi e sporadici giorni/ore.
Aveva quindi adito il Giudice al fine di accertare l'illegittimità delle procedure di sospensione in CIGS per violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L 223/1991, stante la genericità dei criteri ivi indicati, nonché la concreta violazione dei criteri di rotazione, e aveva chiesto la condanna della Controparte_2
e della in solido tra loro, ovvero della sola
[...] Controparte_4 CP_4
(quale cessionaria) ovvero della sola (quale datore di lavoro nel periodo di
[...] CP_7 illegittima sospensione del ricorrente), al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito per il periodo dal 1.1.2012 al 28.2.2017, con riserva di quantificazione in separato giudizio.
Si erano costituite la e la insistendo per il rigetto del ricorso, CP_6 Controparte_4 essendo stata posta in essere la rotazione del ricorrente, essendo complete e specifiche le comunicazioni e dunque essendo corretta la procedura di CIGS e, infine, essendo intervenuti, in ogni caso, con efficacia sanante, gli accordi sindacali successivi.
Con sentenza n. 3539/2022 del 12.7.2022 il Giudice di primo grado ha parzialmente accolto la domanda e dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione dal lavoro e di collocazione in
CIGS del ricorrente dal 1.1.2012 al 9.7.2013 (ad esclusione dei rientri documentati in atti), poiché la comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 era generica e non rispettosa dei criteri di legge, né vi era stata efficacia sanante degli accordi sindacali, ritenendo al contrario infondata l'impugnazione dei successivi periodi di CIGS dal 10.7.2013 al 28.2.2017 per la specificità dei criteri indicati, nonché inammissibile la domanda relativa alla violazione dei criteri di rotazione.
Ha quindi condannato la società al pagamento, in favore del lavoratore, delle differenze CP_6 tra la retribuzione spettante ed il trattamento di cassa integrazione percepito nel medesimo periodo. Ha poi esteso la pronuncia di condanna ex art. 2112 c.c. anche alla CP_4
cessionaria del ramo di azienda alle cui dipendenze il ricorrente era transitato con
[...] decorrenza dal 1.3.2017. Il tutto con compensazione per metà delle spese di lite e condanna delle resistenti, in solido tra loro, al pagamento del residuo, con distrazione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il lavoratore con ricorso depositato il 28.12.2022, dolendosi, con plurime argomentazioni, dell'ingiusto rigetto delle sue pretese relativamente alle procedure di CIGS dal 10.7.2013 al 28.2.2017 disposte dalla e dell'omesso risarcimento CP_6 del danno quantificato nella differenza tra la retribuzione piena spettante al lavoratore e il trattamento di integrazione salariale percepito nel predetto periodo, sostenendo che le ragioni che avevano condotto il Giudice di prime cure ad accogliere le richieste per il primo periodo di cassa integrazione, avrebbero dovuto motivare una medesima conclusione anche per i successivi periodi. Ha sostenuto l'appellante che nelle comunicazioni del 14/06/2013, del 09/06/2014 e del 26/06/2015 non erano mai state indicate le attività da svolgersi durante il periodo della rotazione, né le ore previste per tali eventuali attività e che non risultava comprensibile in che modo le organizzazioni sindacali e i lavoratori potessero avere conoscenza di quali erano le aree interessate ed in che modo in concreto potessero ruotare i lavoratori.
In secondo luogo, il NT ha appellato la sentenza laddove ha rigettato la domanda relativa alla violazione dei criteri di rotazione avendo indicato nel ricorso i giorni in cui aveva effettivamente lavorato a sostegno del rilievo di essere stato impiegato molto meno di altri colleghi ed avendo chiesto di provare con testimoni tale circostanza.
Ha concluso richiedendo la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento integrale del ricorso introduttivo di I° grado come proposto, con tutte le conseguenze ivi rassegnate. Vinte le spese del doppio grado del giudizio.
La (ora) (già ha Controparte_1 Controparte_2 contrastato l'appello rilevando:
-che sono già intervenute plurime pronunce di questa Corte (cfr. da ultimo sentenze nn.
1192/2024; 871/2024; 628/2024; 411/2024; 3944/2023; 264/2024; 3946/2023; 4311/2023;
4319/2023; 4370/2023; 3927/2023; 4097/2023) con le quali si è ritenuto che le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi contengono in sé il massimo grado possibile di specificità in ordine alle modalità della rotazione, prevedendo – ex ante – un criterio che consentiva ai lavoratori di conoscere le modalità della rotazione che sarebbe avvenuta, nonché di controllare la correttezza di applicazione del relativo criterio;
-che correttamente il Giudice di primo grado aveva affermato che, in relazione alle procedure del 2013 e 2014, va “…evidenziata la specificità dei criteri ivi indicati” (p. 14 della sentenza) e che
“…risulta compiuto uno “sforzo organizzativo” e informativo maggiore … diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria”, considerato il contenuto di tutte le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi che prevedevano la rotazione per tutti i dipendenti, pur a fronte di esigenze di produzione incerte, con creazione di distinte Aree (“sotto- insiemi” in cui viene inserito il personale dello stabilimento) funzionali proprio a consentire una definizione della rotazione in base al tipo di lavorazione richiesta ed una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente lavorati;
-che correttamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa a una presunta violazione dei criteri di rotazione per genericità delle allegazioni ad essa sottese riferendosi la stessa alla genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità di rotazione definiti nella fase concessoria della CIGS e non alla non corretta applicazione del criterio di rotazione per assenza di allegazioni;
La predetta società ha spiegato, altresì, appello incidentale laddove la sentenza di primo grado ha ritenuto che la prima procedura di CIGS (quella del 2011:
-fosse viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione in quanto si trattava di una sospensione generalizzata di tutti i dipendenti per riorganizzazione, senza necessità quindi di prevedere alcun criterio per la selezione del personale da sospendere ed avendo, comunque, essa società previsto un possibile richiamo dei lavoratori sospesi con rotazione plurimensile tra i lavoratori in base alle esigenze di produzione (attività svolte durante la sospensione e pari al 10% della normale produzione) ed alle eventuali future commesse (dato incerto non per alla discrezionalità datoriale ma perché legato all'eventuale verificarsi di fatti oggettivi);
-non fosse stata, comunque, sanata dagli accordi sindacali in quanto gli stessi contenevano ulteriori elementi a presidio della conoscibilità preventiva delle modalità della rotazione trascurati dal Giudice di primo grado (es. previsione di incontri bimestrali con i sindacati per la verifica dei programmi produttivi e per consentire anche un'efficace informativa ai lavoratori con un sufficiente preavviso).
A sua volta la (attuale Controparte_3 denominazione della ha contestato l'appello principale spiegato dal Controparte_4
sostenendo: Pt_1
-la corretta ricostruzione del Giudice di primo grado quanto alla correttezza delle procedure CIGS dal 10.7.2013 in quanto i lavoratori potevano essere certamente individuati in virtù dell'appartenenza ad una determinata area di attività, garantendo una presenza equilibrata per ciascuna area;
-la corretta statuizione di inammissibilità della domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, poiché tardiva e carente delle necessarie allegazioni non avendo il lavoratore fornito in giudizio elementi concreti utili a consentire una valutazione comparativa con situazioni analoghe alla propria e ciò al fine di dimostrare di essere stato pregiudicato da mancati rientri in misura maggiore rispetto ai suoi colleghi di lavoro. Spiegando,
a sua volta, appello incidentale con motivazioni analoghe a quelle addotte dalla Controparte_1 in relazione alla parte di sentenza in cui si è ritenuta illegittima la procedura di CIGS del 2011 per genericità della comunicazione del 15.06.2011 in relazione alle modalità della rotazione e si
è escluso che gli accordi sindacali potessero fornire chiarimenti alla comunicazione di avvio della procedura e comportare un'efficacia sanante della comunicazione.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c., depositate le note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La vicenda in fatto ed in diritto è stata già esaminata più volte da questa Corte come da sentenze in atti allegate e l'odierno Collegio non può che aderire alle motivazioni già espresse nelle sentenze citate condividendole appieno (art.118 disp. att. cpc).
1. L'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Pacifici i fatti con riguardo alle circostanze relative all'avvio delle procedure di sospensione, si controverte dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, della sufficienza dei contenuti delle comunicazioni, dell'adeguata attuazione della prevista rotazione dei lavoratori.
Nel giudizio di primo grado il lavoratore ha lamentato la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, per la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione e la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, per la mancanza di un'effettiva rotazione in relazione all'intero periodo temporale considerato. Quanto al primo profilo, giova rilevare che la legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata.
I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale e devo quindi essere comunicati ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Il Ministro del lavoro, tuttavia, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse.
Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà).
L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso tra l'altro prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale disciplina non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima. Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991.
Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13).
Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del
04/05/2017.
Deve, dunque, ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. La disposizione ha lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che: a)per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720); b)il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464);
c)ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006 n. 11660).
La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri.
In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass. S.U. sentenza n. 302/2000).
Conseguentemente, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto (cfr. Cass. sent. n. 6761 del 10.03.2020).
Trasponendo gli enunciati principi alla fattispecie, dall'esame della documentazione in atti deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013.
Nella suddetta comunicazione si legge testualmente: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività: Servizi amministrativi (6
Operai, 11 impiegati); Area logistica (23 operai, 12 impiegati); Area qualità (22 operai, 7 impiegati); Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati). Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi …”.
A giudizio del Collegio, dalla lettura della comunicazione su riportata, si evince che la stessa contiene gli elementi fattuali e concreti che permettono di rintracciare la specificità dei criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione.
Ed infatti, in base al meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 ed in premessa richiamata, durante la CIGS i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio non in base a generiche “esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del 14.6.2013).
Ad avviso della Corte, in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo
“equilibrato”).
In altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.).
Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata, la specificità dei criteri ivi indicati.
In questo caso, risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.
Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo compreso tra il CP_6
10.07.2013 e il 09.07.2014.
Analoga modalità di individuazione dei lavoratori da ruotare è stata inserita nella richiesta di proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015) e nella successiva richiesta di CIGS per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 03.07.2015.
In entrambe, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione del 2011, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e a consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione. In altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione costituisce il criterio oggettivo che consente di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata, dovrà, cioè, distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost. n. 694/1988) correlato alla sospensione.
In presenza, dunque, di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.) che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria. E dopo che le esigenze si saranno concretizzate, sarà possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato, tramite quindi una verifica ex post.
Va quindi riconosciuta la piena legittimità della condotta datoriale con riferimento al periodo di
CIGS compreso tra il 10.07.2013 e il 10.08.2017.
In relazione al medesimo periodo, va inoltre dichiarata inammissibile la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, perché in ogni caso carente delle necessarie allegazioni. Sul punto la paventata violazione risulta smentita dalla documentazione in atti – non contestata – ove risulta che il lavoratore, durante l'intero periodo di
CIGS è rientrato al lavoro prestando attività nelle giornate/ore indicate (cfr. pag. 18/19 ricorso in appello).
Qualora il lavoratore si fosse voluto dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni/ore inferiore rispetto agli altri dipendenti (e quindi della violazione dei criteri di rotazione), avrebbe dovuto allegare nel ricorso introduttivo il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dallo stesso effettivamente lavorate.
A fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo specifico meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
Il ricorrente, che lamenta il rientro sì al lavoro ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra situazioni analoghe alla propria: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso.
Queste conclusioni, peraltro, sono confermate dalla sent. n. 31943/2019 della Suprema Corte in cui si afferma che in tema di ricorso alla CIGS “grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere
l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori (Cass. n. 3558/1999 e successive numerose conformi)”.
2.Vanno, poi, respinti entrambi gli appelli incidentali, inerenti la ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del primo periodo di sospensione in CIGS;
anche su tale punto la sentenza impugnata va confermata.
Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2011 ed il 09.07.2013, si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa).
Nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e e per eventuali nuove Per_1 prospettive industriali ….(omissis)… la Controparte_2 richiederà l'intervento straordinario della per Parte_2 riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità organizzativa di Napoli…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di Parte_3
potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto
[...] riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”.
In detto documento ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori.
Le espressioni utilizzate ridondano in un generale effetto di indeterminatezza.
Dalla lettura della predetta comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa. I
l mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse, non assolve - come si è detto - all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che: “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. Cass. n. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale. In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di cassazione ha affermato che
“non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in CIGS a non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni” (v. Cass. 2216/16). Non ha pregio la tesi difensiva della datrice secondo cui, a fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava l'odierna parte appellata non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della CIGS per tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva di Napoli ma i criteri della rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico–organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”). Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione, fin da tale comunicazione, di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti. Tutto ciò, tuttavia, non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico– organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione.
Di fatto, non è contestato che vi sia stato il rientro dalla CIGS del lavoratore e che, quindi, la rotazione dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguiti, sia ad un'analisi preventiva che successiva.
La ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che anche nella prima CP_1 comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il Ducato (244) prodotto da FCA in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” (in atti) – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti
Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la CP_6 si avvale nella predisposizione della propria organizzazione produttiva.
Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione. In secondo luogo poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino sent. n. 773/2013) in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, “l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti”.
Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante sia la verificabilità ex post sono state escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011.
Il vizio riscontrato non può, inoltre, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale.
Come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori” (cfr. da ultimo Cass. 6761/2020 cit.). In particolare, nella sentenza citata è ribadito: “...è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti”; con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che "l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n.
2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perché solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass.
3 maggio 2004 n. 8353). Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate
e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015, n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n. 4886)” (Cass. 15994/2016 cit.);
7.2. che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina”.
Applicando tali principi al caso in esame, il vizio riscontrato non può ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale.
In ogni caso giova evidenziare l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011. Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei Controparte_2 profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
Anche nell' accordo, dunque, i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”, all'esigenza di tenere conto di
“tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel Controparte_2 rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili..”.
Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate.
Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
L'appartenenza dei lavoratori alle distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) sarebbe stata idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui avrebbe potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio CP_6 adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni).
In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione al primo periodo di CIGS, e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla
[...]
, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo Controparte_2 comma, L. 23 luglio 1991, n. 223 e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
In definitiva, dunque, deve confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con rigetto degli appelli proposti. In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito anche all'interno di questa stessa Corte, della reciproca soccombenza, sussistono motivi più che sufficienti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Nella fattispecie con riguardo alle contrapposte impugnazioni è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello
- iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12
(primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie
- pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-rigetta gli appelli incidentali;
-compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
-Dà atto, con riguardo alle contrapposte impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dall'art. 13, 1 quater, DPR n.
115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, 24/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 24/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3283/2022
T R A
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Raffaele Ferrara, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa (CE), Via S. D'Acquisto n. 200; Appellante-Appellato incidentale
E
- già Controparte_1 Controparte_2 con sede legale in Torino al Corso Orbassano n. 367, in persona del
[...] legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele De Luca
Tamajo e Maria Teresa Salimbeni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli al
Viale Antonio Gramsci, n. 14;
Appellato-Appellante incidentale
E
- già Controparte_3 CP_4
con sede legale in Torrice (FR) SS 6 Casilina Sud Km. 90,200 snc, in persona del Presidente
[...] del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te p.t. Dott. rappresentata e Controparte_5 difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Italico Perlini, dall'avv. Gaetano Cappucci, dall'Avv. Luisa Celani e dall'Avv. Matteo Maria Perlini e presso i medesimi elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige n.41;
Appellato-Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.12.2019 presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli
Nord, , premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...]
(di seguito per brevità “ ”), con inquadramento nel livello 5/2 Controparte_2 CP_6 del c.c.s.l. di comparto e mansioni di operaio generico, dal 2012 al 28.2.2017 presso lo stabilimento di Napoli e di essere transitato con decorrenza dal 1.3.2017 alle dipendenze della succeduta alla ex art. 2112 c.c., addetto presso lo stabilimento di Controparte_4 CP_6
Gricignano di Aversa, aveva esposto che nel periodo dal 1.1.2012 al 28.2.2017 era stato sospeso dal lavoro in forza di ben quattro procedure di CIGS per riorganizzazione-ristrutturazione aziendale chieste dalla . CP_6
Aveva precisato che la società aveva chiesto la concessione della CIGS per il periodo dal
10.7.2011 al 9.7.2013 e la proroga dal 10.7.2013 al 9.7.2014 e dal 10.7.2014 al 9.7.2015 e poi un nuovo periodo di CIGS dal 11.8.2015 al 10.8.2017; che la durante l'intero periodo di CP_6 causa aveva richiamato al lavoro presso lo stabilimento di Napoli circa 250 unità al mese, distribuite a rotazione in tutti i reparti;
che l'istante, a differenza degli altri lavoratori, nonostante la parità d'inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità di mansioni, non era mai stato richiamato in servizio se non per pochi e sporadici giorni/ore.
Aveva quindi adito il Giudice al fine di accertare l'illegittimità delle procedure di sospensione in CIGS per violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L 223/1991, stante la genericità dei criteri ivi indicati, nonché la concreta violazione dei criteri di rotazione, e aveva chiesto la condanna della Controparte_2
e della in solido tra loro, ovvero della sola
[...] Controparte_4 CP_4
(quale cessionaria) ovvero della sola (quale datore di lavoro nel periodo di
[...] CP_7 illegittima sospensione del ricorrente), al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito per il periodo dal 1.1.2012 al 28.2.2017, con riserva di quantificazione in separato giudizio.
Si erano costituite la e la insistendo per il rigetto del ricorso, CP_6 Controparte_4 essendo stata posta in essere la rotazione del ricorrente, essendo complete e specifiche le comunicazioni e dunque essendo corretta la procedura di CIGS e, infine, essendo intervenuti, in ogni caso, con efficacia sanante, gli accordi sindacali successivi.
Con sentenza n. 3539/2022 del 12.7.2022 il Giudice di primo grado ha parzialmente accolto la domanda e dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione dal lavoro e di collocazione in
CIGS del ricorrente dal 1.1.2012 al 9.7.2013 (ad esclusione dei rientri documentati in atti), poiché la comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 era generica e non rispettosa dei criteri di legge, né vi era stata efficacia sanante degli accordi sindacali, ritenendo al contrario infondata l'impugnazione dei successivi periodi di CIGS dal 10.7.2013 al 28.2.2017 per la specificità dei criteri indicati, nonché inammissibile la domanda relativa alla violazione dei criteri di rotazione.
Ha quindi condannato la società al pagamento, in favore del lavoratore, delle differenze CP_6 tra la retribuzione spettante ed il trattamento di cassa integrazione percepito nel medesimo periodo. Ha poi esteso la pronuncia di condanna ex art. 2112 c.c. anche alla CP_4
cessionaria del ramo di azienda alle cui dipendenze il ricorrente era transitato con
[...] decorrenza dal 1.3.2017. Il tutto con compensazione per metà delle spese di lite e condanna delle resistenti, in solido tra loro, al pagamento del residuo, con distrazione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il lavoratore con ricorso depositato il 28.12.2022, dolendosi, con plurime argomentazioni, dell'ingiusto rigetto delle sue pretese relativamente alle procedure di CIGS dal 10.7.2013 al 28.2.2017 disposte dalla e dell'omesso risarcimento CP_6 del danno quantificato nella differenza tra la retribuzione piena spettante al lavoratore e il trattamento di integrazione salariale percepito nel predetto periodo, sostenendo che le ragioni che avevano condotto il Giudice di prime cure ad accogliere le richieste per il primo periodo di cassa integrazione, avrebbero dovuto motivare una medesima conclusione anche per i successivi periodi. Ha sostenuto l'appellante che nelle comunicazioni del 14/06/2013, del 09/06/2014 e del 26/06/2015 non erano mai state indicate le attività da svolgersi durante il periodo della rotazione, né le ore previste per tali eventuali attività e che non risultava comprensibile in che modo le organizzazioni sindacali e i lavoratori potessero avere conoscenza di quali erano le aree interessate ed in che modo in concreto potessero ruotare i lavoratori.
In secondo luogo, il NT ha appellato la sentenza laddove ha rigettato la domanda relativa alla violazione dei criteri di rotazione avendo indicato nel ricorso i giorni in cui aveva effettivamente lavorato a sostegno del rilievo di essere stato impiegato molto meno di altri colleghi ed avendo chiesto di provare con testimoni tale circostanza.
Ha concluso richiedendo la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento integrale del ricorso introduttivo di I° grado come proposto, con tutte le conseguenze ivi rassegnate. Vinte le spese del doppio grado del giudizio.
La (ora) (già ha Controparte_1 Controparte_2 contrastato l'appello rilevando:
-che sono già intervenute plurime pronunce di questa Corte (cfr. da ultimo sentenze nn.
1192/2024; 871/2024; 628/2024; 411/2024; 3944/2023; 264/2024; 3946/2023; 4311/2023;
4319/2023; 4370/2023; 3927/2023; 4097/2023) con le quali si è ritenuto che le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi contengono in sé il massimo grado possibile di specificità in ordine alle modalità della rotazione, prevedendo – ex ante – un criterio che consentiva ai lavoratori di conoscere le modalità della rotazione che sarebbe avvenuta, nonché di controllare la correttezza di applicazione del relativo criterio;
-che correttamente il Giudice di primo grado aveva affermato che, in relazione alle procedure del 2013 e 2014, va “…evidenziata la specificità dei criteri ivi indicati” (p. 14 della sentenza) e che
“…risulta compiuto uno “sforzo organizzativo” e informativo maggiore … diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria”, considerato il contenuto di tutte le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi che prevedevano la rotazione per tutti i dipendenti, pur a fronte di esigenze di produzione incerte, con creazione di distinte Aree (“sotto- insiemi” in cui viene inserito il personale dello stabilimento) funzionali proprio a consentire una definizione della rotazione in base al tipo di lavorazione richiesta ed una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente lavorati;
-che correttamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa a una presunta violazione dei criteri di rotazione per genericità delle allegazioni ad essa sottese riferendosi la stessa alla genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità di rotazione definiti nella fase concessoria della CIGS e non alla non corretta applicazione del criterio di rotazione per assenza di allegazioni;
La predetta società ha spiegato, altresì, appello incidentale laddove la sentenza di primo grado ha ritenuto che la prima procedura di CIGS (quella del 2011:
-fosse viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione in quanto si trattava di una sospensione generalizzata di tutti i dipendenti per riorganizzazione, senza necessità quindi di prevedere alcun criterio per la selezione del personale da sospendere ed avendo, comunque, essa società previsto un possibile richiamo dei lavoratori sospesi con rotazione plurimensile tra i lavoratori in base alle esigenze di produzione (attività svolte durante la sospensione e pari al 10% della normale produzione) ed alle eventuali future commesse (dato incerto non per alla discrezionalità datoriale ma perché legato all'eventuale verificarsi di fatti oggettivi);
-non fosse stata, comunque, sanata dagli accordi sindacali in quanto gli stessi contenevano ulteriori elementi a presidio della conoscibilità preventiva delle modalità della rotazione trascurati dal Giudice di primo grado (es. previsione di incontri bimestrali con i sindacati per la verifica dei programmi produttivi e per consentire anche un'efficace informativa ai lavoratori con un sufficiente preavviso).
A sua volta la (attuale Controparte_3 denominazione della ha contestato l'appello principale spiegato dal Controparte_4
sostenendo: Pt_1
-la corretta ricostruzione del Giudice di primo grado quanto alla correttezza delle procedure CIGS dal 10.7.2013 in quanto i lavoratori potevano essere certamente individuati in virtù dell'appartenenza ad una determinata area di attività, garantendo una presenza equilibrata per ciascuna area;
-la corretta statuizione di inammissibilità della domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, poiché tardiva e carente delle necessarie allegazioni non avendo il lavoratore fornito in giudizio elementi concreti utili a consentire una valutazione comparativa con situazioni analoghe alla propria e ciò al fine di dimostrare di essere stato pregiudicato da mancati rientri in misura maggiore rispetto ai suoi colleghi di lavoro. Spiegando,
a sua volta, appello incidentale con motivazioni analoghe a quelle addotte dalla Controparte_1 in relazione alla parte di sentenza in cui si è ritenuta illegittima la procedura di CIGS del 2011 per genericità della comunicazione del 15.06.2011 in relazione alle modalità della rotazione e si
è escluso che gli accordi sindacali potessero fornire chiarimenti alla comunicazione di avvio della procedura e comportare un'efficacia sanante della comunicazione.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c., depositate le note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La vicenda in fatto ed in diritto è stata già esaminata più volte da questa Corte come da sentenze in atti allegate e l'odierno Collegio non può che aderire alle motivazioni già espresse nelle sentenze citate condividendole appieno (art.118 disp. att. cpc).
1. L'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Pacifici i fatti con riguardo alle circostanze relative all'avvio delle procedure di sospensione, si controverte dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, della sufficienza dei contenuti delle comunicazioni, dell'adeguata attuazione della prevista rotazione dei lavoratori.
Nel giudizio di primo grado il lavoratore ha lamentato la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, per la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione e la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, per la mancanza di un'effettiva rotazione in relazione all'intero periodo temporale considerato. Quanto al primo profilo, giova rilevare che la legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata.
I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale e devo quindi essere comunicati ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Il Ministro del lavoro, tuttavia, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse.
Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà).
L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso tra l'altro prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale disciplina non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima. Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991.
Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13).
Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del
04/05/2017.
Deve, dunque, ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. La disposizione ha lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che: a)per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720); b)il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464);
c)ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006 n. 11660).
La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri.
In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass. S.U. sentenza n. 302/2000).
Conseguentemente, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto (cfr. Cass. sent. n. 6761 del 10.03.2020).
Trasponendo gli enunciati principi alla fattispecie, dall'esame della documentazione in atti deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013.
Nella suddetta comunicazione si legge testualmente: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività: Servizi amministrativi (6
Operai, 11 impiegati); Area logistica (23 operai, 12 impiegati); Area qualità (22 operai, 7 impiegati); Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati). Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi …”.
A giudizio del Collegio, dalla lettura della comunicazione su riportata, si evince che la stessa contiene gli elementi fattuali e concreti che permettono di rintracciare la specificità dei criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione.
Ed infatti, in base al meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 ed in premessa richiamata, durante la CIGS i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio non in base a generiche “esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del 14.6.2013).
Ad avviso della Corte, in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo
“equilibrato”).
In altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.).
Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata, la specificità dei criteri ivi indicati.
In questo caso, risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.
Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo compreso tra il CP_6
10.07.2013 e il 09.07.2014.
Analoga modalità di individuazione dei lavoratori da ruotare è stata inserita nella richiesta di proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015) e nella successiva richiesta di CIGS per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 03.07.2015.
In entrambe, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione del 2011, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e a consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione. In altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione costituisce il criterio oggettivo che consente di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata, dovrà, cioè, distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost. n. 694/1988) correlato alla sospensione.
In presenza, dunque, di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.) che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria. E dopo che le esigenze si saranno concretizzate, sarà possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato, tramite quindi una verifica ex post.
Va quindi riconosciuta la piena legittimità della condotta datoriale con riferimento al periodo di
CIGS compreso tra il 10.07.2013 e il 10.08.2017.
In relazione al medesimo periodo, va inoltre dichiarata inammissibile la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, perché in ogni caso carente delle necessarie allegazioni. Sul punto la paventata violazione risulta smentita dalla documentazione in atti – non contestata – ove risulta che il lavoratore, durante l'intero periodo di
CIGS è rientrato al lavoro prestando attività nelle giornate/ore indicate (cfr. pag. 18/19 ricorso in appello).
Qualora il lavoratore si fosse voluto dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni/ore inferiore rispetto agli altri dipendenti (e quindi della violazione dei criteri di rotazione), avrebbe dovuto allegare nel ricorso introduttivo il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dallo stesso effettivamente lavorate.
A fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo specifico meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
Il ricorrente, che lamenta il rientro sì al lavoro ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra situazioni analoghe alla propria: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso.
Queste conclusioni, peraltro, sono confermate dalla sent. n. 31943/2019 della Suprema Corte in cui si afferma che in tema di ricorso alla CIGS “grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere
l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori (Cass. n. 3558/1999 e successive numerose conformi)”.
2.Vanno, poi, respinti entrambi gli appelli incidentali, inerenti la ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del primo periodo di sospensione in CIGS;
anche su tale punto la sentenza impugnata va confermata.
Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2011 ed il 09.07.2013, si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa).
Nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e e per eventuali nuove Per_1 prospettive industriali ….(omissis)… la Controparte_2 richiederà l'intervento straordinario della per Parte_2 riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità organizzativa di Napoli…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di Parte_3
potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto
[...] riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”.
In detto documento ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori.
Le espressioni utilizzate ridondano in un generale effetto di indeterminatezza.
Dalla lettura della predetta comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa. I
l mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse, non assolve - come si è detto - all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che: “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. Cass. n. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale. In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di cassazione ha affermato che
“non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in CIGS a non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni” (v. Cass. 2216/16). Non ha pregio la tesi difensiva della datrice secondo cui, a fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava l'odierna parte appellata non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della CIGS per tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva di Napoli ma i criteri della rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico–organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”). Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione, fin da tale comunicazione, di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti. Tutto ciò, tuttavia, non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico– organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione.
Di fatto, non è contestato che vi sia stato il rientro dalla CIGS del lavoratore e che, quindi, la rotazione dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguiti, sia ad un'analisi preventiva che successiva.
La ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che anche nella prima CP_1 comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il Ducato (244) prodotto da FCA in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” (in atti) – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti
Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la CP_6 si avvale nella predisposizione della propria organizzazione produttiva.
Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione. In secondo luogo poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino sent. n. 773/2013) in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, “l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti”.
Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante sia la verificabilità ex post sono state escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011.
Il vizio riscontrato non può, inoltre, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale.
Come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori” (cfr. da ultimo Cass. 6761/2020 cit.). In particolare, nella sentenza citata è ribadito: “...è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti”; con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che "l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n.
2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perché solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass.
3 maggio 2004 n. 8353). Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate
e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015, n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n. 4886)” (Cass. 15994/2016 cit.);
7.2. che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina”.
Applicando tali principi al caso in esame, il vizio riscontrato non può ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale.
In ogni caso giova evidenziare l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011. Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei Controparte_2 profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
Anche nell' accordo, dunque, i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”, all'esigenza di tenere conto di
“tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel Controparte_2 rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili..”.
Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate.
Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
L'appartenenza dei lavoratori alle distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) sarebbe stata idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui avrebbe potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio CP_6 adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni).
In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione al primo periodo di CIGS, e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla
[...]
, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo Controparte_2 comma, L. 23 luglio 1991, n. 223 e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
In definitiva, dunque, deve confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con rigetto degli appelli proposti. In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito anche all'interno di questa stessa Corte, della reciproca soccombenza, sussistono motivi più che sufficienti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Nella fattispecie con riguardo alle contrapposte impugnazioni è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello
- iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12
(primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie
- pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-rigetta gli appelli incidentali;
-compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
-Dà atto, con riguardo alle contrapposte impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dall'art. 13, 1 quater, DPR n.
115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, 24/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano