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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/10/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile - Fallimentare
Il Tribunale, composto dai magistrati
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Claudia Gentili Giudice rel.
Dott. Elisa Trotta Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.45-1-2025 promosso da e rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. Erika Peruzzo, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
sedente in 13100 Vercelli, Corso Novara n. 42, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Griffo del Foro di Nola (C.F. ), C.F._1
presso il cui Studio Legale, sito a Brescia (BS), in via Malta n. 6/B (pec
; Email_1
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, atteso che la debitrice si è costituita in giudizio, non opponendosi al ricorso;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, attese le risultanze delle scritture contabili in atti e la mancata contestazione della resistente;
premesso che i creditori istanti vantano crediti di lavoro per euro 5.925,19 portati da decreti ingiuntivi con relativi atti di precetto e pignoramenti negativi;
che dalle informative in atti e dai bilanci risultano ingenti debiti, anche verso Agenzia Entrate SI ed NP (solo verso per euro CP_2
355.711,80); ritenuto che versi effettivamente in stato Controparte_1
di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'ingente esposizione debitoria a fronte dell'incapienza del patrimonio, dalla pluralità di inadempimenti anche per importi non rilevanti e per spese correnti, come i crediti vantati dai lavoratori ricorrenti, nonché dalla pluralità delle procedure esecutive mobiliari azionate nei confronti della stessa;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
pag. 2 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, CF , con domicilio in Corso Novara Controparte_1 P.IVA_1
n. 42 VERCELLI;
nomina la dott.ssa Claudia Gentili Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
pag. 3 di 5 ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 28 gennaio 2026 ad ore 11.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica pag. 4 di 5 certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili dott.ssa Michela Tamagnone
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile - Fallimentare
Il Tribunale, composto dai magistrati
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Claudia Gentili Giudice rel.
Dott. Elisa Trotta Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.45-1-2025 promosso da e rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. Erika Peruzzo, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
sedente in 13100 Vercelli, Corso Novara n. 42, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Griffo del Foro di Nola (C.F. ), C.F._1
presso il cui Studio Legale, sito a Brescia (BS), in via Malta n. 6/B (pec
; Email_1
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, atteso che la debitrice si è costituita in giudizio, non opponendosi al ricorso;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, attese le risultanze delle scritture contabili in atti e la mancata contestazione della resistente;
premesso che i creditori istanti vantano crediti di lavoro per euro 5.925,19 portati da decreti ingiuntivi con relativi atti di precetto e pignoramenti negativi;
che dalle informative in atti e dai bilanci risultano ingenti debiti, anche verso Agenzia Entrate SI ed NP (solo verso per euro CP_2
355.711,80); ritenuto che versi effettivamente in stato Controparte_1
di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'ingente esposizione debitoria a fronte dell'incapienza del patrimonio, dalla pluralità di inadempimenti anche per importi non rilevanti e per spese correnti, come i crediti vantati dai lavoratori ricorrenti, nonché dalla pluralità delle procedure esecutive mobiliari azionate nei confronti della stessa;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
pag. 2 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, CF , con domicilio in Corso Novara Controparte_1 P.IVA_1
n. 42 VERCELLI;
nomina la dott.ssa Claudia Gentili Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
pag. 3 di 5 ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 28 gennaio 2026 ad ore 11.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica pag. 4 di 5 certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili dott.ssa Michela Tamagnone
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