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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Volontaria giurisdizione riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Silvia Monaco Presidente estensore
Dott. Michele Paparella Consigliere
Dott. Oswald Leitner Consigliere
nel procedimento civile iscritto sub n. 34/2025 R.G. promosso
da
, c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.10.1969, residente a [...],
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Giudiceandrea, presso il quale è domiciliata per le notifiche, con studio in Bolzano Via
Talvera n. 3 giusta delega in atti
- reclamante -
contro
c.f. , nato a [...] CP_1 C.F._2
il 15.07.1965, residente a [...]24,
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Stabile, presso la quale è domiciliato per le notifiche, con studio in Bolzano Via
Mendola 2/B giusta delega in atti
- resistente –
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
1 DI TRENTO - SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
Oggetto: Reclamo ex art. 473 bis. 24 c.p.c avverso provvedimenti indifferibili ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ordinanza dd. 14.02.2025, pronunciata nell'ambito del giudizio per separazione personale, il giudice delegato del
Tribunale nel dettare i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. ha disposto l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'appartamento di Lagundo,
regolamentato il diritto di visita del padre a settimane alterne da venerdì dopo la scuola a domenica sera nonché il mercoledì
di ogni settimana fino a giovedì mattina e durante le vacanze,
ha previsto un contributo di mantenimento per la figlia a carico del padre di Euro 600,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, statuendo altresì che nei fine settimana di sua spettanza il padre provvederà a tenere il cane, non invece durante la settimana.
Ha proposto reclamo chiedendo la parziale riforma Parte_1
con riguardo al contributo per la figlia , di anni 16, da Per_1
aumentare ad Euro 1.000,00 con effetto da dicembre 2024 in considerazione delle crescenti necessità di una adolescente e relative spese per hobby, vacanze, tempo libero, abbigliamento,
cellulare, computer, patente e benzina per la moto, weekend al
2 Garda ecc., inoltre di cure psicologiche e farmaci per un disturbo ADHS, che il padre minimizzava e sottovalutava, e la ricorrente ha sottolineato il divario economico tra i genitori, lei insegnante di sostegno presso il comprensorio della scuola elementare di Lana al 60% con stipendio mensile di Euro
2.200,00, comprensivo dell'affitto di un piccolo appartamento a
Merano e doveva sostenere le rate di mutuo nonchè provvedere ai costi dell'abitazione, mentre il sig. disponeva quale CP_1
direttore dell'ufficio legale dell'associazione industriali di un guadagno mensile di Euro 6.000,00, di beni ereditati dal padre deceduto e di risparmi, che gli avevano permesso di acquistare due immobili, uno a Bolzano dove viveva, l'altro a Livorno per il figlio del primo matrimonio, rappresentando inoltre la reclamante una situazione di aggressività ed umiliazione subita durante il matrimonio a causa del comportamento del marito,
che avrebbe avuto anche una relazione extraconiugale;
ha chiesto infine un importo a carico di controparte per le spese del cane di Euro 70,00 al mese oltre al 70% dei costi straordinari per visite veterinarie/assicurazione ecc., e che il cane fosse consegnato al convenuto quando la figlia era con lui durante la settimana, evidenziando che nell'esercizio del diritto di visita del padre e di avere con sé dovevano essere Per_1
considerati interessi/impegni della stessa per scuola, sport,
tempo libero e quindi concordati.
Si è costituito , contestando le deduzioni CP_1
3 avversarie ed affermazioni riguardo a suoi pretesi tradimenti o a suo disinteresse per la salute della figlia, ha precisato che gli acquisti degli immobili erano derivati da reinvestimenti di somme ricavate da precedenti immobili, il figlio era stato Per_2
ospitato perché era suo diritto/obbligo quale padre di occuparsi anche del figlio nato da precedente matrimonio, il suocero era stato da loro una settimana in occasione di un intervento chirurgico della moglie (suocera della ricorrente), il patrimonio ereditato dal padre era costituito da ½ di un immobile gravato dal diritto di abitazione della madre. Ha inoltre rappresentato che egli era consulente legale dipendente di Parte_2
ed in quanto tale le dichiarazioni dei redditi erano
[...]
predisposte dal datore di lavoro, erano veritiere, gli estratti conto erano stati dimessi ed il suo reddito era di Euro 5.000,00
mensili, non riscuoteva più il canone di locazione dell'
appartamento di Bolzano, perché da luglio 2024 era andato ad abitarvi lui, mentre doveva considerarsi che egli si era fatto carico per intero della rata di mutuo gravante sull'abitazione familiare di Lagundo, che aveva continuato a versare fino a febbraio 2025 da un c/c cointestato ma alimentato unicamente dal predetto, immobile formalmente intestato solo alla signora per agevolazioni fiscali di prima casa ma pagato in Parte_1
gran parte da lui.
Ha chiesto il rigetto del reclamo argomentando che il contributo di Euro 600,00 era adeguato, tenuto conto che egli si era offerto
4 di pagare il 70% delle spese straordinarie per la figlia, nelle quali ricadevano i costi indicati dalla reclamante. Per quanto riguardava il cane ha proposto di sostenerne le spese,
documentate, al 70% ma che non fosse stabilito un importo mensile;
si è opposto ad avare il cane con sé nelle giornate infrasettimanali, dovendo accompagnare il giovedì mattina la figlia direttamente a scuola a Merano;
si è opposto infine a nuove produzione documentali e ha chiesto la cancellazione di parti di frasi presenti nel reclamo, specificamente indicate,
ritenute offensive e sconvenienti, con vittoria della spese, in subordine con compensazione.
E' intervenuto la Procura generale chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 9.04.2025 le parti hanno concordato l'uso della sola lingua italiana per il presente procedimento sia per la verbalizzazione che per la redazione dei provvedimenti con rinuncia alla traduzione.
Parte reclamante ha dichiarato di aderire alla proposta del sig.
di sostenere le spese per il cane nella misura del 70% CP_1
previa relativa documentazione e ha rinunciato alla richiesta di consegna del cane anche durante la settimana, salvo accordo tra le parti.
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Inconferenti sono le deduzioni contenute nell'impugnazione che attengono alle condizioni di vita che la ricorrente avrebbe subito
5 in costanza di matrimonio, di vessazione ed umiliazione, a causa della condotta del marito, che non si sono tradotte nel giudizio di separazione in una domanda di addebito né di contributo di mantenimento per sé, esulano e non sono oggetto del presente procedimento né del provvedimento impugnato.
Del pari inammissibile è la produzione documentale chiesta dalla reclamante in udienza in merito ad estratti conto per attestare il pagamento di rate di mutuo nonché con il reclamo riguardo a prescrizione di farmaci per datata Per_1
13.11.2024, dovendosi decidere sul reclamo allo stato degli atti ed attenendo la richiesta di produzione documentale nel primo caso a documentazione successiva, che potrà eventualmente essere dimessa nel giudizio di separazione, nel secondo caso a documento che avrebbe potuto essere prodotto in primo grado e che in ogni caso non muta la valutazione ai fini della decisione.
Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, a prescindere dalla considerazione di un lavoro part time al 60 %
della signora certamente non più giustificato da esigenze familiari di accudimento della figlia di anni 17, deve considerarsi che entrambi i coniugi dispongono di beni immobili
(il convenuto due appartamenti uno a Bolzano, ora da lui abitato, uno a Livorno;
la reclamante uno a Lagundo, uno a
Merano, uno a Nocera Terinese in provincia di Catanzaro ed una casa mobile al Garda in un Villaggio Turistico), il convenuto ha provveduto al pagamento delle rate di mutuo
6 gravante sulla casa di Lagundo da luglio 2024 a febbraio 2025.
Entrambi sono in grado di provvedere alla figlia ed il contributo di Euro 600,00 posto a carico del padre appare adeguato,
tenuto conto che egli ha con sé a settimane alterne, Per_1
nelle giornate da mercoledì dopo la scuola a giovedì mattina, del cui benessere sia fisico che psichico pare quindi occuparsi attivamente potendo interagire con lui con continuità e frequenza, nonché in periodi prolungati durante le vacanze e provvede a sostenere il 70% delle spese straordinarie, nelle quali rientrano – come correttamente argomentato dalla difesa del convenuto – gran parte delle spese menzionate dalla reclamante per il tenore di vita assicurato alla figlia.
Per quanto riguarda le spese per il cane, la signora Parte_1
ha aderito alla proposta di ripartizione delle spese al 70% previa documentazione (senza importo mensile indicato in Euro 70,00)
e ha rinunciato alla richiesta di dare il cane al sig. il CP_1
mercoledì durante la settimana quando la figlia pernotta dal padre, salvo diverso accordo tra le parti.
In questo senso va precisato il provvedimento impugnato.
Non è dato provvedere sulla richiesta di parte convenuta cancellazione di espressioni contenute nel reclamo (pagg. 3 e 5),
che rientrano nei limiti dell'esercizio del diritto di difesa.
Le spese del presente procedimento sono compensate per un terzo tenuto conto dell'accordo sulle spese per il cane, poste per il resto a carico della reclamante, soccombente sulla domanda
7 principale di aumento del contributo di mantenimento per la figlia e sono liquidate per intero secondo i parametri voce
“procedimenti cautelari” nel seguente modo con diminuzione del
30% in ragione della modesta complessità delle questioni poste:
per la fase di studio Euro 822,50
per la fase introduttivo Euro 595,70
per la fase decisionale Euro 841,40
Tot. Euro 2.259,60, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP
sulle voci soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
rigetta
il reclamo proposto da avverso l'ordinanza dd. Parte_1
14/02/2025 del giudice delegato dott. Pappalardo in relazione
al punto 3);
precisa
al punto 4) dell'ordinanza impugnata che nelle spese straordinarie a carico di nella misura del 70% CP_1
rientrano anche i costi documentati sostenuti per il cane;
resta fermo
al punto 5) che il mercoledì di ogni settimana il padre preleva la figlia senza il cane – salvo diverso accordo tra le parti - alla stazione di Ponte Adige verso le 18-18.30 e la riporta a scuola il
8 giovedì mattina successivo a Merano;
condanna
la reclamante al pagamento delle spese del presente procedimento a favore di parte convenuta, compensate per un terzo, liquidate per intero in Euro 2.259,60, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP sulle voci soggette per legge.
Bolzano, cosi deciso il 9.04.2025
La Presidente estensore Dott. Silvia Monaco
Il Funzionario Giudiziario
9
Sezione Distaccata di Bolzano
Volontaria giurisdizione riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Silvia Monaco Presidente estensore
Dott. Michele Paparella Consigliere
Dott. Oswald Leitner Consigliere
nel procedimento civile iscritto sub n. 34/2025 R.G. promosso
da
, c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.10.1969, residente a [...],
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Giudiceandrea, presso il quale è domiciliata per le notifiche, con studio in Bolzano Via
Talvera n. 3 giusta delega in atti
- reclamante -
contro
c.f. , nato a [...] CP_1 C.F._2
il 15.07.1965, residente a [...]24,
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Stabile, presso la quale è domiciliato per le notifiche, con studio in Bolzano Via
Mendola 2/B giusta delega in atti
- resistente –
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
1 DI TRENTO - SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
Oggetto: Reclamo ex art. 473 bis. 24 c.p.c avverso provvedimenti indifferibili ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ordinanza dd. 14.02.2025, pronunciata nell'ambito del giudizio per separazione personale, il giudice delegato del
Tribunale nel dettare i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. ha disposto l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'appartamento di Lagundo,
regolamentato il diritto di visita del padre a settimane alterne da venerdì dopo la scuola a domenica sera nonché il mercoledì
di ogni settimana fino a giovedì mattina e durante le vacanze,
ha previsto un contributo di mantenimento per la figlia a carico del padre di Euro 600,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, statuendo altresì che nei fine settimana di sua spettanza il padre provvederà a tenere il cane, non invece durante la settimana.
Ha proposto reclamo chiedendo la parziale riforma Parte_1
con riguardo al contributo per la figlia , di anni 16, da Per_1
aumentare ad Euro 1.000,00 con effetto da dicembre 2024 in considerazione delle crescenti necessità di una adolescente e relative spese per hobby, vacanze, tempo libero, abbigliamento,
cellulare, computer, patente e benzina per la moto, weekend al
2 Garda ecc., inoltre di cure psicologiche e farmaci per un disturbo ADHS, che il padre minimizzava e sottovalutava, e la ricorrente ha sottolineato il divario economico tra i genitori, lei insegnante di sostegno presso il comprensorio della scuola elementare di Lana al 60% con stipendio mensile di Euro
2.200,00, comprensivo dell'affitto di un piccolo appartamento a
Merano e doveva sostenere le rate di mutuo nonchè provvedere ai costi dell'abitazione, mentre il sig. disponeva quale CP_1
direttore dell'ufficio legale dell'associazione industriali di un guadagno mensile di Euro 6.000,00, di beni ereditati dal padre deceduto e di risparmi, che gli avevano permesso di acquistare due immobili, uno a Bolzano dove viveva, l'altro a Livorno per il figlio del primo matrimonio, rappresentando inoltre la reclamante una situazione di aggressività ed umiliazione subita durante il matrimonio a causa del comportamento del marito,
che avrebbe avuto anche una relazione extraconiugale;
ha chiesto infine un importo a carico di controparte per le spese del cane di Euro 70,00 al mese oltre al 70% dei costi straordinari per visite veterinarie/assicurazione ecc., e che il cane fosse consegnato al convenuto quando la figlia era con lui durante la settimana, evidenziando che nell'esercizio del diritto di visita del padre e di avere con sé dovevano essere Per_1
considerati interessi/impegni della stessa per scuola, sport,
tempo libero e quindi concordati.
Si è costituito , contestando le deduzioni CP_1
3 avversarie ed affermazioni riguardo a suoi pretesi tradimenti o a suo disinteresse per la salute della figlia, ha precisato che gli acquisti degli immobili erano derivati da reinvestimenti di somme ricavate da precedenti immobili, il figlio era stato Per_2
ospitato perché era suo diritto/obbligo quale padre di occuparsi anche del figlio nato da precedente matrimonio, il suocero era stato da loro una settimana in occasione di un intervento chirurgico della moglie (suocera della ricorrente), il patrimonio ereditato dal padre era costituito da ½ di un immobile gravato dal diritto di abitazione della madre. Ha inoltre rappresentato che egli era consulente legale dipendente di Parte_2
ed in quanto tale le dichiarazioni dei redditi erano
[...]
predisposte dal datore di lavoro, erano veritiere, gli estratti conto erano stati dimessi ed il suo reddito era di Euro 5.000,00
mensili, non riscuoteva più il canone di locazione dell'
appartamento di Bolzano, perché da luglio 2024 era andato ad abitarvi lui, mentre doveva considerarsi che egli si era fatto carico per intero della rata di mutuo gravante sull'abitazione familiare di Lagundo, che aveva continuato a versare fino a febbraio 2025 da un c/c cointestato ma alimentato unicamente dal predetto, immobile formalmente intestato solo alla signora per agevolazioni fiscali di prima casa ma pagato in Parte_1
gran parte da lui.
Ha chiesto il rigetto del reclamo argomentando che il contributo di Euro 600,00 era adeguato, tenuto conto che egli si era offerto
4 di pagare il 70% delle spese straordinarie per la figlia, nelle quali ricadevano i costi indicati dalla reclamante. Per quanto riguardava il cane ha proposto di sostenerne le spese,
documentate, al 70% ma che non fosse stabilito un importo mensile;
si è opposto ad avare il cane con sé nelle giornate infrasettimanali, dovendo accompagnare il giovedì mattina la figlia direttamente a scuola a Merano;
si è opposto infine a nuove produzione documentali e ha chiesto la cancellazione di parti di frasi presenti nel reclamo, specificamente indicate,
ritenute offensive e sconvenienti, con vittoria della spese, in subordine con compensazione.
E' intervenuto la Procura generale chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 9.04.2025 le parti hanno concordato l'uso della sola lingua italiana per il presente procedimento sia per la verbalizzazione che per la redazione dei provvedimenti con rinuncia alla traduzione.
Parte reclamante ha dichiarato di aderire alla proposta del sig.
di sostenere le spese per il cane nella misura del 70% CP_1
previa relativa documentazione e ha rinunciato alla richiesta di consegna del cane anche durante la settimana, salvo accordo tra le parti.
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Inconferenti sono le deduzioni contenute nell'impugnazione che attengono alle condizioni di vita che la ricorrente avrebbe subito
5 in costanza di matrimonio, di vessazione ed umiliazione, a causa della condotta del marito, che non si sono tradotte nel giudizio di separazione in una domanda di addebito né di contributo di mantenimento per sé, esulano e non sono oggetto del presente procedimento né del provvedimento impugnato.
Del pari inammissibile è la produzione documentale chiesta dalla reclamante in udienza in merito ad estratti conto per attestare il pagamento di rate di mutuo nonché con il reclamo riguardo a prescrizione di farmaci per datata Per_1
13.11.2024, dovendosi decidere sul reclamo allo stato degli atti ed attenendo la richiesta di produzione documentale nel primo caso a documentazione successiva, che potrà eventualmente essere dimessa nel giudizio di separazione, nel secondo caso a documento che avrebbe potuto essere prodotto in primo grado e che in ogni caso non muta la valutazione ai fini della decisione.
Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, a prescindere dalla considerazione di un lavoro part time al 60 %
della signora certamente non più giustificato da esigenze familiari di accudimento della figlia di anni 17, deve considerarsi che entrambi i coniugi dispongono di beni immobili
(il convenuto due appartamenti uno a Bolzano, ora da lui abitato, uno a Livorno;
la reclamante uno a Lagundo, uno a
Merano, uno a Nocera Terinese in provincia di Catanzaro ed una casa mobile al Garda in un Villaggio Turistico), il convenuto ha provveduto al pagamento delle rate di mutuo
6 gravante sulla casa di Lagundo da luglio 2024 a febbraio 2025.
Entrambi sono in grado di provvedere alla figlia ed il contributo di Euro 600,00 posto a carico del padre appare adeguato,
tenuto conto che egli ha con sé a settimane alterne, Per_1
nelle giornate da mercoledì dopo la scuola a giovedì mattina, del cui benessere sia fisico che psichico pare quindi occuparsi attivamente potendo interagire con lui con continuità e frequenza, nonché in periodi prolungati durante le vacanze e provvede a sostenere il 70% delle spese straordinarie, nelle quali rientrano – come correttamente argomentato dalla difesa del convenuto – gran parte delle spese menzionate dalla reclamante per il tenore di vita assicurato alla figlia.
Per quanto riguarda le spese per il cane, la signora Parte_1
ha aderito alla proposta di ripartizione delle spese al 70% previa documentazione (senza importo mensile indicato in Euro 70,00)
e ha rinunciato alla richiesta di dare il cane al sig. il CP_1
mercoledì durante la settimana quando la figlia pernotta dal padre, salvo diverso accordo tra le parti.
In questo senso va precisato il provvedimento impugnato.
Non è dato provvedere sulla richiesta di parte convenuta cancellazione di espressioni contenute nel reclamo (pagg. 3 e 5),
che rientrano nei limiti dell'esercizio del diritto di difesa.
Le spese del presente procedimento sono compensate per un terzo tenuto conto dell'accordo sulle spese per il cane, poste per il resto a carico della reclamante, soccombente sulla domanda
7 principale di aumento del contributo di mantenimento per la figlia e sono liquidate per intero secondo i parametri voce
“procedimenti cautelari” nel seguente modo con diminuzione del
30% in ragione della modesta complessità delle questioni poste:
per la fase di studio Euro 822,50
per la fase introduttivo Euro 595,70
per la fase decisionale Euro 841,40
Tot. Euro 2.259,60, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP
sulle voci soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
rigetta
il reclamo proposto da avverso l'ordinanza dd. Parte_1
14/02/2025 del giudice delegato dott. Pappalardo in relazione
al punto 3);
precisa
al punto 4) dell'ordinanza impugnata che nelle spese straordinarie a carico di nella misura del 70% CP_1
rientrano anche i costi documentati sostenuti per il cane;
resta fermo
al punto 5) che il mercoledì di ogni settimana il padre preleva la figlia senza il cane – salvo diverso accordo tra le parti - alla stazione di Ponte Adige verso le 18-18.30 e la riporta a scuola il
8 giovedì mattina successivo a Merano;
condanna
la reclamante al pagamento delle spese del presente procedimento a favore di parte convenuta, compensate per un terzo, liquidate per intero in Euro 2.259,60, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP sulle voci soggette per legge.
Bolzano, cosi deciso il 9.04.2025
La Presidente estensore Dott. Silvia Monaco
Il Funzionario Giudiziario
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