Art. 2.
E' elevato a lire 1 miliardo il limite previsto dall' articolo 58 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , per la emissione di aperture di credito ai fini della devoluzione a favore dei Comuni della quota del 75 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse ( articolo 3 della legge 26 novembre 1955 n. 1109 e articolo 4 della legge 20 dicembre 1959 n. 1102 ).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
E' elevato a lire 1 miliardo il limite previsto dall' articolo 58 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , per la emissione di aperture di credito ai fini della devoluzione a favore dei Comuni della quota del 75 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse ( articolo 3 della legge 26 novembre 1955 n. 1109 e articolo 4 della legge 20 dicembre 1959 n. 1102 ).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.