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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2)Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.472
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.01.2025
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Taranto alla Via Duca di Genova n. 78, presso lo studio dell'avv. Roberto Fiore, che la rappresenta e difende come da procura a margine del presente atto;
CP_1
E
Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'amministratore e legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Ufficio legale dell' - Via Golfo di Taranto 7\D, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2
Giuseppe Basile e Antonio Andriulli;
- APPELLATO-
1 All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.929\2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione, il ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , volto a vedersi riconosciuto il diritto alla Parte_1 CP_2
ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale ex art.38 L.n448\01 ed alla riliquidazione dell'importo dell'assegno sociale in godimento con conseguente corresponsione delle differenze sui ratei arretrati e per l'effetto dichiarava il diritto della all'incremento delle maggiorazioni sociali del trattamento pensionistico Pt_1
in godimento ex art.38 L.n448\01 a far data dal mese di agosto 2019 con conseguente condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni con la maggiorazione CP_2
degli accessori ai sensi dell'art.16 L.n.412\91.
Condannava l' al pagamento delle spese processuali. CP_2
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' in persona del legale rappresentante, concludendo per il rigetto CP_2
dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara il diritto della ricorrente all'incremento delle maggiorazioni sociali a far data dal mese di agosto
2019, anziché a far data dalla domanda presentata il 23.05.2017.
L'appello è infondato.
2 Parte ricorrente chiedeva di accertare il proprio preteso diritto alla maggiorazione sociale, dell'assegno sociale già in godimento, richiesta con domanda amministrativa ritenendosi in possesso dei requisiti di legge fissati dall'art. 38 L. 448/2001.
L'art. 38 citato, prevede un incremento delle pensioni godute da alcune categorie di soggetti disagiati ed in particolare elencate alle lettere A), B) e C) i beneficiari in coloro che godono dei trattamenti pensionistici ivi specificati.
Ciò posto,nel caso concreto, la sig.ra risulta titolare di assegno sociale con Pt_1
decorrenza 08/2012. Successivamente alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla ricorrente non viene erogata alcuna maggiorazione, nonostante
CP_ la richiesta amministrativa all' poiché ritenuta non bisognosa, dal momento che nella sentenza di divorzio, i coniugi dichiaravano di provvedere ognuno per proprio conto al mantenimento personale, con elisione di ogni mantenimento reciproco.
Nel corso del primo grado comunque interveniva il riconoscimento della
CP_ prestazione: l' in via amministrativa, quindi, ripristinava l'importo totale dell'assegno sociale in godimento per il 2019 in misura di euro 457,99 con decorrenza agosto 2019, implicitamente riconoscendo la sussistenza delle condizioni reddituali per poterne beneficiare in maniera integrale e riconoscendo, di riflesso,
che la ricorrente, a partire da tale data, si trovava nella situazione specificatamente considerata dalla previsione di cui al comma 5, lettera a) dell'art. 38, L.n. 448/01.
Il Tribunale, quindi, correttamente concludeva che su tali basi e non essendo in contestazione il requisito anagrafico che viene in rilievo (avendo la Pt_1
pacificamente compiuto settanta anni in data 15.5.2017), la ricorrente ha, dunque,
diritto alla ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale ex art. 38 L.n. 448/01 ed alla riliquidazione dell'importo della prestazione in godimento con la succitata decorrenza (non avendo la ricorrente, relativamente al restante periodo, prodotto alcuna certificazione comprovante la sussistenza del requisito reddituale, né
formulato alcuna istanza istruttoria volta a supportare la propria domanda giudiziale).
3 L'appellante impugna la sentenza di primo grado, contestando questo specifico punto sostenendo che lo stato di bisogno fosse desumibile e quindi provato già a far data dalla sua domanda del 2017.
Invero, la sussistenza della situazione reddituale dal 2017 al 2019 non risulta adeguatamente documentata e conseguentemente provata e la circostanza per cui poi,
CP_ successivamente, vi sia stata una sorta di riesame da parte dell' non implica che la maggiorazione riconosciuta possa ricomprendere anche il periodo residuo per il quale la situazione reddituale non risultava essere stata adeguatamente documentata.
E' noto che in questa sede, sarebbe tardiva ogni produzione.
Le preclusioni e decadenze istruttorie sul punto ormai intervenute, non consentono di dimostrare la situazione reddituale che non è stata adeguatamente documentata.
La decisione appellata è priva dei vizi denunciati, pertanto merita di essere confermata.
Quanto alle spese di giudizio del presente grado, ricorrono i presupposti per la compensazione.
P.Q.M.
1) Rigetta l'Appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa le spese di lite del presente grado.
Taranto,22.01.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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