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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4011 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Orsogna;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Federica Camani;
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 29.08.2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in data CP_1
14.09.2019 in Foggia, precisando che dall'unione era nata la figlia (il 03.12.2021) e Persona_1 deducendo che l'affectio coniugalis si era da tempo interrotta e non vi era possibilità di ricongiungimento, tanto che da circa diciotto mesi il marito si era trasferito presso l'abitazione della madre;
ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione ma chiedendo CP_1 di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella memoria di costituzione.
All'esito della prima udienza il Giudice istruttore con ordinanza del 10.12.2024 ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “• autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle 19:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• assegna a la casa familiare, Parte_1 con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme alla figlia;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del (tenuto conto della situazione reddituale delle parti e delle esigenze della figlie CP_1 legate all'età) l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando a la Parte_1 somma mensile di € 200,00, entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese
2 straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli. (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di
Foggia); • nessun mantenimento deve essere previsto in favore del non essendo emerse sostanziali CP_1 sproporzioni tra le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti;
• riconosce alla ricorrente, genitore collocatario prevalente, pur in regime di affido condiviso, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti”; inoltre, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 2987/2024 pubblicata il 31.12.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e rimesso gli atti al Giudice relatore per il prosieguo.
Con ordinanza del 31.12.2024, il Giudice relatore ha invitato le parti, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., a voler definire il presente giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza provvisoria del
10.12.2024.
Alla successiva udienza del 09.06.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente di definire il giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del 10.12.2024, aderendo alla sua proposta conciliativa.
Il G.I., dunque, preso atto di ciò, ha rimesso immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
*******
Ebbene, emessa la sentenza non definitiva di separazione dei coniugi, la ricorrente e il resistente hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti alle condizioni di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del 10.12.2024.
Tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti.
3 Nello specifico, hanno queste convenuto di regolare i loro rapporti secondo le condizioni indicate nella ordinanza del Giudice istruttore del 10.12.2024.
Va rilevato che le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi a legge e idonee a tutelare gli interessi della prole, sicché possono essere recepite da questo Tribunale.
Ricorrono giusti motivi, in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti, per compensare per intero le spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui alla ordinanza del Giudice istruttore del
10.12.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- dichiara compensate, per intero, le spese di procedura tra le parti.
Foggia, 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4011 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Orsogna;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Federica Camani;
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 29.08.2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in data CP_1
14.09.2019 in Foggia, precisando che dall'unione era nata la figlia (il 03.12.2021) e Persona_1 deducendo che l'affectio coniugalis si era da tempo interrotta e non vi era possibilità di ricongiungimento, tanto che da circa diciotto mesi il marito si era trasferito presso l'abitazione della madre;
ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione ma chiedendo CP_1 di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella memoria di costituzione.
All'esito della prima udienza il Giudice istruttore con ordinanza del 10.12.2024 ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “• autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle 19:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• assegna a la casa familiare, Parte_1 con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme alla figlia;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del (tenuto conto della situazione reddituale delle parti e delle esigenze della figlie CP_1 legate all'età) l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando a la Parte_1 somma mensile di € 200,00, entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese
2 straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli. (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di
Foggia); • nessun mantenimento deve essere previsto in favore del non essendo emerse sostanziali CP_1 sproporzioni tra le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti;
• riconosce alla ricorrente, genitore collocatario prevalente, pur in regime di affido condiviso, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti”; inoltre, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 2987/2024 pubblicata il 31.12.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e rimesso gli atti al Giudice relatore per il prosieguo.
Con ordinanza del 31.12.2024, il Giudice relatore ha invitato le parti, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., a voler definire il presente giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza provvisoria del
10.12.2024.
Alla successiva udienza del 09.06.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente di definire il giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del 10.12.2024, aderendo alla sua proposta conciliativa.
Il G.I., dunque, preso atto di ciò, ha rimesso immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
*******
Ebbene, emessa la sentenza non definitiva di separazione dei coniugi, la ricorrente e il resistente hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti alle condizioni di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del 10.12.2024.
Tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti.
3 Nello specifico, hanno queste convenuto di regolare i loro rapporti secondo le condizioni indicate nella ordinanza del Giudice istruttore del 10.12.2024.
Va rilevato che le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi a legge e idonee a tutelare gli interessi della prole, sicché possono essere recepite da questo Tribunale.
Ricorrono giusti motivi, in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti, per compensare per intero le spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui alla ordinanza del Giudice istruttore del
10.12.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- dichiara compensate, per intero, le spese di procedura tra le parti.
Foggia, 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
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