TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2024, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1792/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.02.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Claudio Rossi ( C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 24.11.1973 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...]con l'Avv. Claudio Rossi ( C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SAINT NICOLAS in data 08.12.2011
(anno 2011 atto n. 7 parte II serie A)
separati con sentenza n. 178/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 17.04.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: cittadina ITALIANA nata a [...] il [...] Parte_3
( ) C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.2.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Sull'accordo dei coniugi, il marito ha già lasciato la casa familiare e provvederà a trasferire altrove la propria residenza;
2) La casa familiare con le relative pertinenze, sita in Milano, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla IG.ra con quanto l'arreda, ad eccezione degli effetti personali e dei Pt_1 beni di proprietà del marito, che lo stesso ha già prelevato;
la IG.ra e la figlia avranno Pt_1
l'uso esclusivo dell'abitazione;
3) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà con la madre nella Pt_3 casa familiare di Via Oxilia 19;
Il padre eserciterà i diritti ed i doveri collegati all'affidamento congiunto, senza particolari formalità, concordando con la madre tempi, orari e modalità di visita presso la casa familiare onde evitare spostamenti di soprattutto durante l'anno scolastico;
egli comunque avrà facoltà di vedere e Pt_3 tenere con sé presso la sua nuova residenza: Pt_3
A fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola e sino alle ore 19:00 circa della domenica, riaccompagnandola presso l'abitazione familiare;
Durante la settimana nei periodi non scolastici in cui rimarrà a Milano, egli potrà tenerla con Pt_3 sé due giorni continuativi (indicativamente il martedì e il mercoledì) dal pomeriggio-serata infrasettimanale fino al pomeriggio-serata del giorno seguente, riaccompagnandola poi presso l'abitazione familiare;
Durante la settimana nel periodo scolastico, egli potrà tenerla con sé due (tre) giorni
(indicativamente il martedì ed il giovedì), dal termine delle lezioni scolastiche sino alle 21.00 del giorno stesso, riaccompagnandola poi presso l'abitazione della madre, il tutto salvo diversi desideri o esigenze di . Pt_3
Qualora il programma di visite suddetto non potesse essere rispettato – a causa di comprovati impegni lavorativi dei genitori, scolastici, parascolastici e sociali della figlia, oppure per motivi di salute – i genitori medesimi si impegnano a fornire comunicazioni reciproche e tempestive (almeno entro il giorno precedente), dell'impedimento ed in tal caso il recupero potrà essere effettuato nel periodo di tempo immediatamente successivo all'impedimento stesso.
4) Per quel che concerne le vacanze scolastiche, il padre potrà trascorrere con : Pt_3
- Un periodo di due settimane consecutive durante il periodo estivo (tendenzialmente ma non esclusivamente nel mese di agosto), periodo da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori;
- Un periodo di una settimana durante le vacanze natalizie e di fine anno e precisamente dal giorno 26 dicembre mattino al giorno 31 dicembre pomeriggio ovvero dal giorno 31 dicembre pomeriggio al giorno 6 gennaio mattino, nel rispetto del principio dell'alternanza, periodo da concordare tra i genitori entro il mese di ottobre di ogni anno e fermo restando che trascorrerà Pt_3 alternativamente con l'uno o con l'altro genitore il giorno della Vigilia e il giorno di Natale;
- Alternativamente, di anno in anno, la settimana delle vacanze scolastiche pasquali;
- Per quel che concerne gli altri eventuali ponti scolastici, la figlia minore trascorrerà gli stessi in compagnia dell'uno o dell'altro genitore, nei periodi da individuarsi in base al calendario scolastico e sempre nel rispetto del principio dell'alternanza;
- Analogo principio di alternanza verrà seguito per quanto riguarda il giorno del compleanno mentre trascorrerà con il padre il compleanno dello stesso nonché la Festa del Papà e con la Pt_3 madre il compleanno della stessa nonché la Festa della Mamma, fermo restando il recupero di eventuali giornate nel periodo immediatamente successivo;
- Nel periodo di vacanze scolastiche estive diverso dalle due settimane consecutive che Pt_3 passerà con l'uno e l'altro genitore, i coniugi potranno concordare che la figlia effettui ulteriori periodi di villeggiatura con i rispettivi nonni, tendenzialmente di durata non superiori a quindici giorni per ciascun periodo, da trascorrersi in località che consentano di essere comodamente raggiunte dai genitori.
È sempre fatto salvo il più ampio e diverso accordo fra i genitori, con l'espressa disponibilità di entrambi a tenere conto delle nuove e diverse esigenze che si manifesteranno anche con il crescere dell'età di;
Pt_3
5) corrisponderà ad a titolo di contributo al mantenimento di Parte_2 Parte_1
un assegno mensile pari a euro 500,00, somma da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di Pt_3 ogni mese a mezzo bonifico bancario IBAN [...], che il IG. ha Pt_2 già iniziato a corrispondere a decorrere dal mese di novembre 2022. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, considerato come base di riferimento il mese di febbraio 2024.
6) I genitori si faranno carico, nella misura del 50%, delle spese scolastiche (rette, tasse, libri di testo, materiale didattico, gite, mense) in istituti pubblici o privati individuati – anche in futuro – di loro comune accordo, nonché delle spese straordinarie e/o ricreative e/o sportive (sempre da concordare), relative alla figlia minore, spese tutte da rimborsare entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dal genitore antistatario a fronte di completi giustificativi;
Le spese mediche e farmaceutiche (accompagnate da prescrizione specialistica) non coperte da
S.S.N., i “ticket” e quelle medico-dentistiche ed oculistiche (presso specialisti di fiducia che i genitori individueranno di comune accordo) riguardanti la figlia, saranno sostenute da ciascun genitore in ragione del 50%, da rimborsare entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dal genitore antistatario a fronte di completi giustificativi. Fermo restando l'immediato rimborso di cui sopra, laddove tali spese siano ripetibili da parte di assicurazioni sanitarie, il titolare della polizza, provvederà ad adempiere le relative formalità con l'Ente assicurativo e, una volta ottenuto il rimborso tramite bonifico bancario, provvederà a corrisponderne il 50% all'altra parte.
Per quanto sopra non espressamente regolamentato i coniugi si riportano alle Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e per figli maggiorenni non economicamente indipendenti approvate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano, di cui gli stessi dichiarano di averne preventivamente preso visione e conoscenza e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) I coniugi convengono infine che proseguiranno con i versamenti necessari sino all'estinzione del mutuo 00-17137050 acceso con Intesa SanPaolo SpA per l'acquisto dell'abitazione di proprietà di entrambi, sita in Dorga Via Costa Salaer 21, di euro 568,15 mensili, nella misura del 50% ciascuno, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. I coniugi convengono altresì di farsi carico nella misura del 50% delle relative spese di mantenimento e gestione della stessa, somme da rimborsare alla richiesta avanzata dall'antistatario a fronte di completi giustificativi.
8) I coniugi manifestano il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore .” Pt_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 17.04.2024 è stata pronunciata sentenza di separazione personale e, con successiva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Saint Nicolas (AO)
l'8.12.2011 tra E;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAINT NICOLAS (AO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di MILANO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 23.10.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.02.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Claudio Rossi ( C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 24.11.1973 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...]con l'Avv. Claudio Rossi ( C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SAINT NICOLAS in data 08.12.2011
(anno 2011 atto n. 7 parte II serie A)
separati con sentenza n. 178/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 17.04.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: cittadina ITALIANA nata a [...] il [...] Parte_3
( ) C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.2.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Sull'accordo dei coniugi, il marito ha già lasciato la casa familiare e provvederà a trasferire altrove la propria residenza;
2) La casa familiare con le relative pertinenze, sita in Milano, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla IG.ra con quanto l'arreda, ad eccezione degli effetti personali e dei Pt_1 beni di proprietà del marito, che lo stesso ha già prelevato;
la IG.ra e la figlia avranno Pt_1
l'uso esclusivo dell'abitazione;
3) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà con la madre nella Pt_3 casa familiare di Via Oxilia 19;
Il padre eserciterà i diritti ed i doveri collegati all'affidamento congiunto, senza particolari formalità, concordando con la madre tempi, orari e modalità di visita presso la casa familiare onde evitare spostamenti di soprattutto durante l'anno scolastico;
egli comunque avrà facoltà di vedere e Pt_3 tenere con sé presso la sua nuova residenza: Pt_3
A fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola e sino alle ore 19:00 circa della domenica, riaccompagnandola presso l'abitazione familiare;
Durante la settimana nei periodi non scolastici in cui rimarrà a Milano, egli potrà tenerla con Pt_3 sé due giorni continuativi (indicativamente il martedì e il mercoledì) dal pomeriggio-serata infrasettimanale fino al pomeriggio-serata del giorno seguente, riaccompagnandola poi presso l'abitazione familiare;
Durante la settimana nel periodo scolastico, egli potrà tenerla con sé due (tre) giorni
(indicativamente il martedì ed il giovedì), dal termine delle lezioni scolastiche sino alle 21.00 del giorno stesso, riaccompagnandola poi presso l'abitazione della madre, il tutto salvo diversi desideri o esigenze di . Pt_3
Qualora il programma di visite suddetto non potesse essere rispettato – a causa di comprovati impegni lavorativi dei genitori, scolastici, parascolastici e sociali della figlia, oppure per motivi di salute – i genitori medesimi si impegnano a fornire comunicazioni reciproche e tempestive (almeno entro il giorno precedente), dell'impedimento ed in tal caso il recupero potrà essere effettuato nel periodo di tempo immediatamente successivo all'impedimento stesso.
4) Per quel che concerne le vacanze scolastiche, il padre potrà trascorrere con : Pt_3
- Un periodo di due settimane consecutive durante il periodo estivo (tendenzialmente ma non esclusivamente nel mese di agosto), periodo da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori;
- Un periodo di una settimana durante le vacanze natalizie e di fine anno e precisamente dal giorno 26 dicembre mattino al giorno 31 dicembre pomeriggio ovvero dal giorno 31 dicembre pomeriggio al giorno 6 gennaio mattino, nel rispetto del principio dell'alternanza, periodo da concordare tra i genitori entro il mese di ottobre di ogni anno e fermo restando che trascorrerà Pt_3 alternativamente con l'uno o con l'altro genitore il giorno della Vigilia e il giorno di Natale;
- Alternativamente, di anno in anno, la settimana delle vacanze scolastiche pasquali;
- Per quel che concerne gli altri eventuali ponti scolastici, la figlia minore trascorrerà gli stessi in compagnia dell'uno o dell'altro genitore, nei periodi da individuarsi in base al calendario scolastico e sempre nel rispetto del principio dell'alternanza;
- Analogo principio di alternanza verrà seguito per quanto riguarda il giorno del compleanno mentre trascorrerà con il padre il compleanno dello stesso nonché la Festa del Papà e con la Pt_3 madre il compleanno della stessa nonché la Festa della Mamma, fermo restando il recupero di eventuali giornate nel periodo immediatamente successivo;
- Nel periodo di vacanze scolastiche estive diverso dalle due settimane consecutive che Pt_3 passerà con l'uno e l'altro genitore, i coniugi potranno concordare che la figlia effettui ulteriori periodi di villeggiatura con i rispettivi nonni, tendenzialmente di durata non superiori a quindici giorni per ciascun periodo, da trascorrersi in località che consentano di essere comodamente raggiunte dai genitori.
È sempre fatto salvo il più ampio e diverso accordo fra i genitori, con l'espressa disponibilità di entrambi a tenere conto delle nuove e diverse esigenze che si manifesteranno anche con il crescere dell'età di;
Pt_3
5) corrisponderà ad a titolo di contributo al mantenimento di Parte_2 Parte_1
un assegno mensile pari a euro 500,00, somma da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di Pt_3 ogni mese a mezzo bonifico bancario IBAN [...], che il IG. ha Pt_2 già iniziato a corrispondere a decorrere dal mese di novembre 2022. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, considerato come base di riferimento il mese di febbraio 2024.
6) I genitori si faranno carico, nella misura del 50%, delle spese scolastiche (rette, tasse, libri di testo, materiale didattico, gite, mense) in istituti pubblici o privati individuati – anche in futuro – di loro comune accordo, nonché delle spese straordinarie e/o ricreative e/o sportive (sempre da concordare), relative alla figlia minore, spese tutte da rimborsare entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dal genitore antistatario a fronte di completi giustificativi;
Le spese mediche e farmaceutiche (accompagnate da prescrizione specialistica) non coperte da
S.S.N., i “ticket” e quelle medico-dentistiche ed oculistiche (presso specialisti di fiducia che i genitori individueranno di comune accordo) riguardanti la figlia, saranno sostenute da ciascun genitore in ragione del 50%, da rimborsare entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dal genitore antistatario a fronte di completi giustificativi. Fermo restando l'immediato rimborso di cui sopra, laddove tali spese siano ripetibili da parte di assicurazioni sanitarie, il titolare della polizza, provvederà ad adempiere le relative formalità con l'Ente assicurativo e, una volta ottenuto il rimborso tramite bonifico bancario, provvederà a corrisponderne il 50% all'altra parte.
Per quanto sopra non espressamente regolamentato i coniugi si riportano alle Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e per figli maggiorenni non economicamente indipendenti approvate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano, di cui gli stessi dichiarano di averne preventivamente preso visione e conoscenza e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) I coniugi convengono infine che proseguiranno con i versamenti necessari sino all'estinzione del mutuo 00-17137050 acceso con Intesa SanPaolo SpA per l'acquisto dell'abitazione di proprietà di entrambi, sita in Dorga Via Costa Salaer 21, di euro 568,15 mensili, nella misura del 50% ciascuno, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. I coniugi convengono altresì di farsi carico nella misura del 50% delle relative spese di mantenimento e gestione della stessa, somme da rimborsare alla richiesta avanzata dall'antistatario a fronte di completi giustificativi.
8) I coniugi manifestano il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore .” Pt_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 17.04.2024 è stata pronunciata sentenza di separazione personale e, con successiva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Saint Nicolas (AO)
l'8.12.2011 tra E;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAINT NICOLAS (AO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di MILANO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 23.10.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG