Sentenza 16 giugno 1976
Massime • 1
L'indagine del giudice del merito sulla natura conciliativa e transattiva di una determinata convenzione, nonche sulla portata della medesima, risolvendosi in un apprezzamento di mero fatto, non e censurabile in Sede di legittimita, ove sorretta da logica ed adeguata motivazione. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che l'accordo nazionale del 29 novembre 1950 per il personale addetto alle ferrotranvie in concessione, nel disciplinare il riscatto, ai fini previdenziali, del periodo non di ruolo, con Onere prevalente a carico dell'azienda, aveva previsto l'assorbimento e la rinuncia, da parte dell'agente che avesse esercitato il riscatto, di ogni altro credito attinente al periodo non di ruolo, ivi compreso quello relativo alla indennita di buonuscita di cui all'art 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948. La SC, enunciando il principio di cui sopra, ha affermato l'insindacabilita della statuizione). ( V 1085/74, mass n 369043; ( V 1329/72, mass n 357864).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/1976, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1976 |
Testo completo
L'indagine del giudice del merito sulla natura conciliativa e transattiva di una determinata convenzione, nonche sulla portata della medesima, risolvendosi in un apprezzamento di mero fatto, non e censurabile in Sede di legittimita, ove sorretta da logica ed adeguata motivazione. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che l'accordo nazionale del 29 novembre 1950 per il personale addetto alle ferrotranvie in concessione, nel disciplinare il riscatto, ai fini previdenziali, del periodo non di ruolo, con Onere prevalente a carico dell'azienda, aveva previsto l'assorbimento e la rinuncia, da parte dell'agente che avesse esercitato il riscatto, di ogni altro credito attinente al periodo non di ruolo, ivi compreso quello relativo alla indennita di buonuscita di cui all'art 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948. La SC, enunciando il principio di cui sopra, ha affermato l'insindacabilita della statuizione). ( V 1085/74, mass n 369043; ( V 1329/72, mass n 357864).*