Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 581/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
FRANCESCA LORENZETTI e SERENA ROSSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Castelnuovo di Garfagnana (LU), via G. Garibaldi n.22, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato NICOLA Parte_2 C.F._2
GORI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Puccini tr. XI
n. 134/e, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica fissata presso l'abitazione di proprietà della sig.ra sita in Camporgiano (LU), Fraz. Poggio, via delle Vigne n. 2, ove la sig.ra e la Pt_1 Pt_1 figlia già risiedono.
2. La responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abitale della figlia minore, saranno assunte di comune accordo dai medesimi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
limitatamente alle decisioni su Per_1
1
3. I ricorrenti pattuiscono che , ormai quasi prossima alla maggiore età, potrà liberamente Per_1 frequentare il padre tutti i giorni della settimana, ovviamente compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ludici, senza necessità di calendarizzare i rispettivi tempi di permanenza;
in ogni caso, i genitori, tenuto conto del percorso psicoterapeutico intrapreso dalla figlia per superare le proprie difficoltà relazionali e i cambiamenti di vita, convengono che vivrà prevalentemente con la Per_1 madre e frequenterà il padre, come già sta facendo, qualche ora anche più giorni a settimana ed almeno una volta alla settimana con eventuale pernottamento presso lo stesso, secondo le sue esigenze ed i suoi desideri ed in base alle esigenze lavorative dei genitori. Per quanto riguarda le principali festività (natalizie, pasquali ecc.) verrà seguito il criterio dell'alternanza, sempre secondo le esigenze ed i desideri della figlia . Una volta l'anno, da concordare con congruo anticipo, Per_1 la figlia potrà trascorrere con uno dei due genitori un periodo prolungato di almeno due settimane anche non consecutive.
4. I genitori, in ogni caso, si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie di provenienza.
5. Il sig. provvederà a concorrere al mantenimento di , in forma indiretta, mediante il Pt_2 Per_1 versamento in favore della sig.ra della somma mensile di euro € 300,00 da corrispondere Pt_1 entro il 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra
[...] avente IBAN [...]; tale importo sarà annualmente rivalutato Pt_1 secondo gli indici ISTAT.
6. I genitori concordano, inoltre, che l'assegno unico e universale erogato dall'INPS per la figlia a carico, attualmente pari ad € 230,00 al mese, in deroga alla previsione di cui all'art. 6 comma 4 del d.lgs n. 230/2021, sarà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
7. Il Sig. al compimento del ventunesimo anno di età della figlia ed al conseguente Pt_2 Per_1 venir meno dell'erogazione da parte dell'INPS dell'assegno unico, provvederà a versare alla Sig.ra entro il 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Parte_1 stessa avente IBAN [...], a titolo di mantenimento della figlia e Per_1 fino al momento in cui la stessa non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di €
350,00; importo che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
8. I ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che dovranno sostenere nell'interesse di fino alla sua piena indipendenza economica secondo Per_1 le previsioni del protocollo vigente presso codesto Tribunale, che i medesimi si danno reciprocamente atto di aver letto e compreso in ogni sua parte, con particolare riferimento alla modalità di rimborso al genitore anticipatario;
tali spese sono così qualificate:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori;
a.1) Spese mediche sanitarie: Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche, acustiche), tickets e spese farmaceutiche;
a.2) Spese scolastiche: Tasse e imposte scolastiche e universitarie di istituti pubblici di ogni ordine
2 e grado;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
spese per trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno e/o carburante mezzo locomozione del figlio – es motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola a.3) spese extrascolastiche: Tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola; spese di manutenzione
(ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa mezzi di locomozione
(bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasioni di feste di compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del previo accordo tra i genitori b. 1) Spese sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
Cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti di comune accordo da entrambi i genitori;
b.2) Spese scolastiche: Lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
b.3) Spese extra scolastiche: Viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia;
attività sportiva anche non agonistica, compresa dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private.
9. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso sarà dovuto, pro quota, al genitore che le avrà anticipate e avrà fornito all'altro idonea documentazione giustificativa a copertura delle stesse. Inoltre, ciascun genitore potrà effettuare la richiesta di rimborso al termine di ogni mese, previo riepilogo di tutte le spese straordinarie sostenute nel corso dello stesso, con la previsione che il relativo rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni a decorrere dalla relativa richiesta.
10. I genitori convengono che la figlia minore continui, con costanza, il percorso Per_1 psicoterapeutico intrapreso dalla medesima presso la dott.ssa e si impegnano a Controparte_1 sostenere tale scelta affinchè la figlia possa superare le sue attuali difficoltà relazionali.
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del documento di identità e/o passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , Per_1 nata fuori dal matrimonio il 6/8/2008 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la
3 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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