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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nelle controversie iscritte ai nn. 3531/2020, 3772/2020; 3932/2020; 415/2021; 795/2021; 3643/21
R.G., promosse da:
, nato il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. TIMPANARO ANTONIO, giusta procura C.F._1
in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti ATZENI OLIVIERO, MICHELA FOTI, NILLA BARUSI,
CAMMAROTO MARIA, BASILE GIUSEPPE;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 10/11/2020, adiva questo Giudice del Parte_1
Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2016 per
102 giornate annue alle dipendenze della ditta MÀ IO RI.
Lamentava che l' , aveva provveduto alla cancellazione delle giornate di lavoro sopra indicate. CP_1
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato 23/11/2020, portante RG n. 3772/2020, Parte_1
adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2017 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta MÀ IO RI. Lamentava che l' aveva provveduto alla cancellazione delle giornate di lavoro sopra indicate. CP_1
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 6/12/2020, portante RG n. 3932/2020, Parte_1
adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver
[...]
svolto attività lavorativa, nel 2018 per 104 giornate annue alle dipendenze della ditta MÀ IO
RI.
Lamentava che l' aveva provveduto alla cancellazione delle giornate di lavoro sopra indicate. CP_1
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 7/2/2021, portante rg n. 415/2021, Parte_1
adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2019 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta MÀ IO RI.
Lamentava che l' aveva provveduto alla cancellazione delle giornate di lavoro sopra indicate. CP_1
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 09/03/2021, portante RG n. 795/2021, Parte_1
adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver
[...]
svolto attività lavorativa, nel 2019 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta MÀ IO
RI, e lamentava che, nonostante regolare domanda, l' non aveva provveduto a erogare CP_1
l'indennità di Ds agricola e gli ANF relativi all'anno 2019.
Lamentava che l' , aveva provveduto alla cancellazione delle giornate di lavoro sopra indicate. CP_1
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati come sopra indicati, nonché la condanna alla liquidazione e al pagamento della indennità di DS agricola e gli ANF per l'anno 2019, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Con ricorso depositato il 17/10/2021, portante RG n. 3643/2021, Parte_1
adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver
[...]
svolto attività lavorativa, nel 2016 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta MÀ IO
RI, e lamentava che l' le aveva richiesto la restituzione delle somme indebitamente erogate CP_1
a titolo di Ds agricola per l'anno 2016, per un importo pari ad €2148,83, e ciò a causa dell'avvenuta cancellazione delle giornate sopra indicate.
Lamentava che l' , aveva provveduto alla cancellazione delle giornate di lavoro sopra indicate. CP_1
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'indebito e la condanna dell' a reiscriverlo presso gli CP_1 elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio, a mezzo dei propri procuratori, in tutti i giudizi sopraindicati, eccependo CP_1
l'inammissibilità dei ricorsi, contestando nel merito la fondatezza delle domande, della quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La cause venivano riunite e istruite documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso, risultando rispettati i termini decadenziali.
Passando ad esaminare le domande del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per le annualità dedotte in ricorso, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per i Controparte_2
periodi e le giornate già indicate, nonché il diritto ad ottenere le correlate prestazioni previdenziali.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di CP_1 ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto l'azienda agricola MÀ IO RI, al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nei verbali ispettivi del 19/12/2019 e del 27/03/2020, prodotti in atti dall' , redatti dagli ispettori e nei quali si dà CP_1 Persona_1 Persona_2 atto di operazioni di accertamento compiute sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tali verbali, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta MÀ IO RI. In particolare, sulla scorta della documentazione aziendale esaminata, l'analisi dei dati relativi ai costi e alle entrate denunciate dalla Ditta, è emersa una palese antieconomicità delle attività aziendali poste in essere dal titolare;
inoltre, dall'esame delle fatture esibite e dalle dichiarazioni di alcuni lavoratori e dei proprietari dei terreni sono emerse discrasie e contraddizioni riguardanti i periodi di lavoro effettuati e il fabbisogno di manodopera bracciantile.
Per tali ragioni, con il primo verbale l' ha provveduto a disconoscere i rapporti di lavoro CP_1
denunciati dalla Ditta per gli anni dal 2014 al 2018, mentre con il secondo verbale, i rapporti di lavoro di lavoro relativi all'anno 2019.
Da ciò i provvedimenti di disconoscimento del rapporto lavorativo del ricorrente.
Deve rilevare il Tribunale, che parte ricorrente, a fronte delle contestazioni del verbale ispettivo, aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta MÀ IO RI.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente abbia, per le annualità oggetto di causa, adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di parte ricorrente alle dipendenze della ditta MÀ IO RI nel 2016, 2017,
2019 pr 102 giornate e nel 2018 per 104 giornate annue.
Ed infatti, il teste , sentito più volte nel corso dell'istruttoria, ha Testimone_1
confermato tutte le circostanze dedotte nei diversi ricorsi, affermando che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Ditta MÀ IO RI per le giornate e le annualità indicate in ricorso e di avere diretta conoscenza di tale circostanza per aver lavorato negli stessi anni e negli stessi periodi per la Ditta.
È stato affermato che il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro prestabilito, ha svolto le mansioni a lui assegnate dal datore di lavoro. Ancora, è stato confermato l'importo della retribuzione giornaliera, e sono stati individuati con precisione i terreni ove veniva svolta l'attività di lavoro. Anche i testi e , che hanno lavorato per la Ditta rispettivamente Testimone_2 Testimone_3
per gli anni dal 2017 al 2019, il primo, e dal 2009 al 2019/2020 il secondo, hanno sostanzialmente confermato la tesi del ricorrente, dando prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo dallo stesso espletato.
Nonostante i testi abbiano affermato di avere contenzioso contro l' per alcune annualità, hanno CP_1
pure espressamente affermato che il ricorrente non sia stato indicato come testimone nei giudizi dagli stessi instaurati;
si ritiene che le loro dichiarazioni siano dotate dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale, dal momento che le circostanze appaiono riferite in maniera chiara e precisa e trovano tra i testi reciproca conferma.
Di contro, l' , che ha prodotto i verbali ispettivi sopra richiamati, non ha articolato istanze CP_1
istruttorie ammissibili e non ha insistito affinchè venissero sentiti gli ispettori verbalizzanti;
pertanto,
l' non fornito elementi specifici riguardanti il lavoratore odierno ricorrente, tali da giustificare CP_1
la cancellazione del rapporto lavorativo invece dallo stesso affermato.
Da una valutazione complessiva del compendio istruttorio, si ritiene di dover propendere per la ricostruzione prospettata dalla parte ricorrente, che ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta MÀ IO RI, avendo dimostrato in giudizio l'effettiva esistenza e la concreta manifestazione verso l'esterno dei poteri tipici datoriali (potere gerarchico, di controllo, disciplinare), per gli anni e le giornate richieste in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della parte ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi dei CP_1 Parte_1
lavoratori agricoli per 102 giornate annue nel 2016/2017/2019 e per 104 giornate nel 2018, alle dipendenze della Ditta MÀ IO RI.
Del pari, ritenendo sussistente il requisito contributivo richiesto per l'indennità di DS agricola per l'anno 2016, in accoglimento del rispettivo ricorso proposto, il provvedimento di indebito impugnato va annullato.
Ancora, ritenuto sussistente il requisito contributo richiesto per l'indennità di DS agricola e ANF per l'anno 2019, in accoglimento del rispettivo ricorso proposto, l' va condannata alla liquidazione CP_1
e al pagamento, in favore del ricorrente, di dette prestazioni previdenziali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 147/2022, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate, con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizi R.G. nn. 3531/2020, 3772/2020; 3932/2020;
415/2021; 795/2021; 3643/21 vertenti tra contro in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato alle dipendenze della ditta Parte_1
MÀ IO RI per 102 giornate annue nel 2016/2017/2019 e per 104 giornate nel 2018;
- Condanna l' a reiscrivere la parte ricorrente presso gli elenchi dei lavoratori agricoli CP_1
per 102 giornate annue nel 2016/2017/2019 e per 104 giornate nel 2018;
- Annulla il provvedimento di indebito relativo all'indennità di DS agricola per l'anno 2016,
e ogni atto presupposto o consequenziale;
- Condanna l' e al dell'indennità di DS agricola e ANF per l'anno 2019. Controparte_3
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro €1.887,90, oltre CP_1
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 17/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena