Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5681/2019 posta in deliberazione il giorno 06/11/2024
TRA
Parte_1
Avv.ti MORRONE CORRADO, CARUSO GIUSEPPE ANTONIO
E
Contr Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ;
OGGETTO
Rinvio dalla CO di Cassazione -appello avverso la sentenza n. 19114/2004 emessa dal
Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , a seguito Parte_1 dell'ordinanza della CO di Cassazione 17792/2019 ha riassunto il presente giudizio.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Disposta ed espletata ctu, CP_2 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
2. Per quanto concerne la ricostruzione della vicenda processuale e per delineare l'ambito del giudizio di rinvio appare opportuno richiamare nella parte che interessa l'ordinanza della CO di Cassazione.
1
oltre interessi legali, e per l'effetto revocava il suddetto decreto ingiuntivo.
2. Con sentenza n.1664/2016 pubblicata il 12 marzo 2016, la CO d'Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da avverso la citata sentenza. La CO territoriale, condividendo Parte_1
le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, ha ritenuto che il titolo della domanda proposta in via monitoria fosse l'atto in data 16-9-1998, qualificato come transattivo dalla stessa avendo valore meramente descrittivo il riferimento Parte_1
al rapporto d'appalto ed al suo svolgimento, contenuto nel ricorso monitorio. Di conseguenza secondo la CO d'appello era preclusa alla parte opposta nel giudizio di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo 2 avente posizione sostanziale di attrice, l'introduzione di domande fondate sul rapporto di appalto e risarcitorie, aventi causa petendi diversa. I Giudici
d'appello hanno altresì qualificato, in conformità alla statuizione di primo grado, le pattuizioni di cui all'atto 16-9-1998 come proposta di accordo bonario ai sensi dell'art.31 bis I.n.109/1994, come modificata dalla I. n.216/1995, ed hanno ritenuto che quelle pattuizioni non fossero vincolanti per l'Ente, in mancanza di provvedimento motivato di approvazione da parte degli organi di dotati di potere rappresentativo. La CO territoriale ha escluso infine la CP_2
rilevanza ai fini del decidere della nota in data 1-6-2001 dell sia perché titolo diverso CP_2
da quello azionato monitoriamente, sia perché mancante di ogni riferimento alla proposta in data 16-9-1998, su cui era fondata la pretesa monitoria.
3. Avverso questa sentenza la propone ricorso affidato a quattro motivi, resistiti con controricorso da Parte_1
costituitasi all'esito della rinnovazione della notifica del ricorso disposta con Parte_2
ordinanza interlocutoria di questa CO depositata il 5-7-2018. 4. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, commal n. 3, cod. proc. civ., di norme di diritto e segnatamente dell'art. 7, comma 1, 1 bis, 3 1 ter, 1 guater L.
1/8/2002 n. 166, dell'art. 7 D.Igs. 242/95; dell'art. 31 bis della L. 109/94, come modificato dalla
L. 166/2002, in relazione all'art. 8, lett. y, z D.P.R. 554/99, all'art. 7 e segg. L. 241/90, all'art. 107 D.Igs. 267/2000, all'art. 4 D.Igs. 165/2001, agli artt. 11, 12 e 15 delle Disp. sulla legge in generale e agli artt. 633 e 634 cod. proc. civ. ». Ad avviso della ricorrente l'atto transattivo del
16-9-1998, che trascrive integralmente nel ricorso, è idoneo ad impegnare l' in Parte_2
quanto sottoscritto dal Capo Compartimento anche quale responsabile del procedimento. In
2 base alla modifica apportata all'art.31 bis della I. n.109/1994 dall'art. 7 I. n.166/2002 è consentito al responsabile del procedimento formulare direttamente la proposta motivata di bonario accordo, nell'ipotesi in cui l'impresa appaltatrice non si sia avvalsa di nominare un suo componente della Commissione, la cui costituzione è facoltativa per gli importi di valore inferiore ai 10 milioni di euro ai sensi del comma 1 quater dell'art.31 bis citato. La nuova disciplina introdotta dalla I. n.166/2002 si applica anche alle controversie relative ai lavori appaltati anteriormente alla data in vigore di detta legge, come previsto dal comma 5 dell'art.31 bis citato. Osserva la ricorrente che anche l'art.8 lett. y e z del DPR 554/1999 riserva al responsabile del procedimento il potere di risoluzione dei contratti e di proporre il bonario componimento delle controversie insorte. Il capo Dipartimento, firmatario della transazione, era dirigente apicale di e quindi aveva il compito di adottare atti e provvedimenti Parte_2
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come previsto anche dagli artt. 7 e ss. I.
n.241/1990, 107 d.lgs. n.267/2000 e 4, comma 4 1, d.lgs. n. 165/2001, dovendosi applicare i principi dettati da dette normative a tutte le pubbliche amministrazioni e pertanto anche all Ad avviso della ricorrente il credito monitoriamente azionato è certo, liquido Parte_2
ed esigibile, nonché provato per iscritto, sicché la CO d'appello di Roma è incorsa nella violazione degli artt.633 e 634 cod. proc. civ.. 2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ. di norme di diritto e segnatamente degli artt. 633, 634, 635, 641, 653 cod. proc. civ. e degli artt. 183 e
184 cod. proc. civ. previgente, in relazione anche agli artt. 112 e 113 cod. proc. civ.». La ricorrente assume, trascrivendo integralmente nel ricorso il testo del ricorso monitorio, di aver allegato analiticamente in detto ultimo atto processuale i fatti costitutivi posti a fondamento del credito, spiegando che il medesimo si riferiva ai lavori descritti nei registri contabili dell'impresa relativamente all'anno 1993 per effetto di ulteriori e specifici costi dedotti nelle riserve n. 1 e n.2 tempestivamente iscritte. Richiamando la giurisprudenza di questa CO
(Cass. n.3254/1995; n.2124/1994; n.9176/1997; n.11157/1996; n.845/1971) la ricorrente sostiene di aver nuovamente allegato i suddetti fatti costitutivi nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, anche se impropriamente dalla stessa qualificati come domande riconvenzionali principali e subordinate. Sostiene che erroneamente il Tribunale prima, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e la CO territoriale dopo, nel giudizio d'appello, abbiano ritenuto inammissibili le sue domande, precisate nelle memorie ex art.183 cod. proc. civ., dirette ad 5 ottenere:1) in linea principale, oltre che il pagamento del credito monitoriamente azionato, anche quanto dovutole per la revisione dei prezzi, la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e moratori, quantificati in complessivi €4.518.870,47; 2) in via
3 gradata, in tutte le ipotesi di revoca, nullità, annullamento ovvero di inefficacia del decreto opposto, previo accertamento della tempestiva iscrizione delle riserve n.1 e 2, nonché dell'esecuzione dei lavori ivi descritti e degli oneri aggiuntivi sopportati dalla opposta, il pagamento della complessiva somma di €6.073.490,26, oltre ulteriori interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
3) in tutte le possibili ipotesi di conclusione del presente giudizio il risarcimento del danno da mancato guadagno, quantificato in €1.149.040,27; 4) in estremo ed ulteriore subordine il pagamento di €1,497.772,50, già £2.900.000.000, somma di cui si Pt_2
era riconosciuta debitrice con la lettera 1-6.2001. Ad avviso della ricorrente, in applicazione dei principi espressi con le sentenze sopra citate, stante la natura di ordinario giudizio di cognizione del processo che si instaura a seguito dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., è consentito alla parte opposta, attuale ricorrente, integrare le prove e modificare la causa petendi e le domande ulteriori sono integrative ed accessorie, sì da integrare la mera emendatio libelli. Osserva la società ricorrente che nei giudizi di merito l' nel contestare l'an Parte_2
e il quantum della pretesa monitoria, aveva riconosciuto che il thema decidendum riguardava le riserve di cui al contratto d'appalto pubblico richiamate nella transazione.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., 6 di norme di diritto e segnatamente degli artt. 115-116, 183 e 184 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1988 e 1333 cod. civ. in relazione agli artt. 633, 634 e 645 cod. proc. civ. ».
Lamenta vizio di motivazione della sentenza, nonché violazione dei principi di diritto e del diritto vivente della SU CO di Cassazione in punto di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel ribadire che a seguito dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. si instaura il giudizio a cognizione piena, la ricorrente lamenta l'errata valutazione della lettera 1-6-2001 depositata da il cui testo riproduce integralmente nel ricorso. Assume che dalla Parte_2
lettura di tale documento sia dato desumere il riconoscimento da parte di del debito Parte_2 di €1.497.772,50, oltre Iva come per legge, nei confronti della società ricorrente e pertanto i giudici di merito avrebbero dovuto accogliere la domanda proposta in via subordinata, accertando in ogni caso il suo credito nell'ammontare indicato nella lettera 1-6-2001. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1
n. 4, cod. proc. civ., di norme processuali, segnatamente dall'art. 112 cod. proc. civ., per violazione di principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia».
Assume che nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva chiesto la Parte_2
revoca del decreto ingiuntivo, ma solo l'annullamento dello stesso in quanto emesso sulla base di un atto preliminare ed istruttorio posto in essere dal responsabile del procedimento e non dal legale rappresentante dell'Ente. Ad avviso della ricorrente la sentenza d'appello è
4 censurabile per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., non essendosi i Giudici 7 d'appello pronunciati sulla doglianza, espressa nell'atto di appello dall'attuale ricorrente, relativa alla mancata corrispondenza tra chiesto e deciso.
5. Il quarto motivo, da esaminare con priorità sotto il profilo logico, è inammissibile.
5.1. La censura difetta di pertinenza rispetto alla decisione impugnata, dal momento che si fonda su un vizio della sentenza di primo grado e non su un vizio della sentenza qui impugnata, ed inoltre la parte ricorrente denuncia l'omissione di pronuncia su un motivo d'appello di cui trascrive nel testo del ricorso solo la rubrica e non l'illustrazione, onde ne va rilevato il difetto di autosufficienza. Secondo la giurisprudenza di questa CO (tra le tante Cass.n.17049/2015) è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla CO di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte. Infine, ed ad ogni buon conto, questa CO ha affermato che l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito, dovendosi escludere che l'omesso esame di un'eccezione processuale possa dare luogo a pronuncia implicita, idonea al giudicato (Cass. n. 6174/2018).
6. Il primo motivo è infondato.
6.1. Sostiene la ricorrente che l'atto tra nsattivo del 16-9-1998 sia idoneo ad impegnare l'
[...]
in quanto sottoscritto dal 8 Capo Compartimento anche quale responsabile del Pt_2
procedimento. Tale atto è stato interpretato dalla CO del merito come proposta di accordo bonario, soggetta a deliberazione dell'Amministrazione entro ammn121) giorni (cfr. pag. n.P4 sentenza impugnata).
6.2. La ricorrente, con diffuse ed articolate argomentazioni, assume che il responsabile del procedimento abbia la capacità negoziale di vincolare, con la propria sottoscrizione, l'ente all'osservanza e quindi all'adempimento degli obblighi assunti con il citato accordo. In disparte ogni considerazione circa l'inconciliabilità di detta prospettazione con la natura meramente preparatoria dell'atto del 16-9-1998, quale accertata in sede di merito, anche detto assunto è privo di fondamento, come correttamente rimarcato nella sentenza impugnata. Nel vigore della norma del tempo disciplinante la composizione bonaria delle liti- art. 31-bis, comma 1, I. 11 febbraio 1994, n. 109-, il responsabile del procedimento, lungi dal poter assumere qualsivoglia obbligo vincolante in nome dell'ente, poteva farsi solo interprete di una proposta di un accordo bonario da indirizzarsi all'ente, su cui questo avrebbe assunto le proprie determinazioni, eventualmente anche manifestando la propria approvazione, nei sessanta giorni successivi con provvedimento motivato. Il citato art.31-bis prevede infatti
5 che «il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario». Essendo 9 l'accordo bonario parificato alla transazione, devono applicarsi le regole proprie del codice civile e, per quanto attiene alla capacità dei soggetti, la legittimazione a transigere di cui all'art. 1966 c.c. deve essere coordinata con le regole proprie della competenza dei singoli organi della p.a. ad accettare l'accordo, legittimazione nella specie insussistente, sotto i molteplici profili di cui si è appena detto.
7. Il secondo motivo è fondato.
7.1. Le Sezioni Unite di questa CO, rimeditando le ragioni di un indirizzo esegetico tralatizio focalizzato sull'endiadi emendatio/mutatio mediante un'indagine intesa ad assicurare a ciascuna delle locuzioni figuranti nell'art. 183, comma quinto, cod. proc. civ., un autonomo ambito precettivo, in particolare distinguendo l' identità concettuale della categoria delle conclusioni precisate rispetto a quella delle conclusioni modificate, hanno affermato il principio secondo cui «la modificazione della domanda ammessa a norma, può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali» (Cass. S.U. n.12310/2015). Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che «La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali l o modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività. In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione
6 della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio». In continuità con il suddetto indirizzo questa CO ha di seguito ulteriormente chiarito che «La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a fondamento della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela» (Cass.n.9333/2016).
7.3. L'impugnata sentenza non si è attenuta ai suddetti principi di diritto per aver giudicato, come già quella di primo grado, nuove, rispetto alla domanda azionata in sede monitoria che traeva fondamento dalla pretesa scrittura transattiva datate 16.9.1998, le domande, alternative rispetto a quella monitoria, con cui l'impresa, in replica alla proposta opposizione, aveva chiesto che fosse condannata al pagamento delle Pt_2
somme pretese a fronte delle riserve iscritte nella contabilità dell'appalto e al risarcimento del danno che il denunciato inadempimento dell'ente appaltante le aveva cagionato. Tanto in sede ricorso per l'ingiunzione, quanto in sede di memoria ex art. 183 cod. proc. civ. l'impresa aveva rappresentato che «a causa di ritardi e lungaggini anche giuridiche nelle procedure espropriative necessarie e della presenza di ostacoli fisici al normale svolgimento dei lavori
(presenza di condotte idriche e di linee elettriche e telefoniche lungo tracciati stradali oggetto di scavo e sbancamento) l'impresa ha dovuto immediatamente iscrivere nei Parte_1
registri di contabilità delle riserve per numerose categorie di lavori» e «di spiegare su quali lavori si basava il credito oggetto della ingiunzione e cioè su quelli analiticamente descritti nei registri contabili dell'impresa relativamente all'anno 1993 per effetto di ulteriori e specifici costi dedotti nelle riserve 1 e 2 tempestivamente iscritte». Il giudice d'appello ha affermato che le anzidette domande, integrando una causa petendi diversa da quella che connota la domanda oggetto del ricorso monitorio, fossero nuove e perciò non ammissibili. E se è bensì vero che il perimetro del giudizio di cognizione che fa seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo si identifica con quello della domanda monitoria, è altrettanto vero che il principio va coniugato con il mutato assetto che la materia è venuta a prendere di seguito all'arresto di cui alla citata
7 sentenza delle Sezioni Unite n.12310/2015. Nella specie le domande proposte in via subordinata dall'opposta, ad esclusione di quella, formulata in estremo subordine, relativa alla corresponsione delle somme di cui alla nota 1.6.2001, oggetto del terzo motivo di gravame e di cui si dirà nel paragrafo che segue, sono indubitabilmente connesse alla medesima vicenda sostanziale che ha dato luogo al decreto ingiuntivo, come l'odierna ricorrente ha documentato anche ai fini dell'autosufficienza del ricorso. Esse traggono infatti titolo dal pregresso rapporto di appalto, proprio come quella trasfusa nel ricorso per ingiunzione, e sono entrambe intese a rimarcare l'efficacia vincolante per la stazione appaltante degli obblighi assunti con riferimento a quel rapporto. Dette domande non possono pertanto considerarsi nuove, alla stregua del richiamato arresto delle Sezioni Unite, anche in considerazione del fatto che si presentano connesse rispetto alla domanda monitoria in quanto formulate in via alternativa rispetto alla conferma di essa, sicché il diverso convincimento fatto proprio dal giudice d'appello si rivela errato e meritevole perciò di doverosa cassazione.
8. Il terzo motivo non è fondato.
8.1. La società ricorrente assume che la proposta di cui alla lettera di dell'1-6- Pt_2
2001, con la quale veniva offerto il compenso omnicomprensivo di £2.900.000.000, oltre Iva come per legge, «a piena e definitiva tacitazione di ogni domanda, riserva o pretesa in qualsiasi forma e per qualsiasi titolo avanzata in dipendenza dei lavori in argomento», si configuri come riconoscimento di debito, e non quale nuova proposta transattiva, come ritenuto dalla CO territoriale. Di conseguenza sostiene la ricorrente che la domanda, formulata in estremo subordine in sede di memoria ex art. 183 cod. proc. civ. sulla base di quella qualificazione, erroneamente sia stata considerata nuova dalla CO territoriale, e quindi inammissibile. La
CO del merito ha interpretato l'atto dell'1/6/2001 come una proposta transattiva e tale accertamento, che non è stato impugnato per violazione dei canoni interpretativi, non è qui diversamente valutabile, essendo l'interpretazione dei fatti rimessa in via esclusiva al giudice del merito.
9. Dall'accoglimento del secondo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CO d'Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La CO accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CO
d'Appello di Roma in diversa composizione. “
3 Nell'atto di citazione in riassunzione, riproduttivo dell'intera vicenda processuale- ma non tenendo conto del dictum della SU CO – la nel merito ha chiesto: “ Parte_3
b) in via principale, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto in quanto fondato su rova scritta e comunque recante somme non contestate, ovvero riconosciute dovute dall'opponente, previo accertamento della fondatezza del diritto alla revisione dei prezzi, rivalutazione monetaria ed interessi, condannare l' già , in Parte_2 Controparte_3
8 persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento dell'ulteriore somma complessiva €. 4.518.870,47 o la diversa somma ritenuta di giustizia, - pari a £.8.749.743.901 - di cui
€.123.670,23 - già £.239.457.441 - per revisione prezzi, €. 1.011.400,15 - pari a
£.1.958.521.292 - per rivalutazione monetaria, €.1.925.340,28 - già € 3.727.974.593 - per interessi legali sulle somme aggiornate, titoli questi tutti riconosciuti espressamente dall'opponente, oltre gli interessi moratori da quantificarsi al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero secondo equità sino all'effettivo soddisfo;
c) in via subordinata, in qualsivoglia ipotesi di revoca, nullità, annullamento e/o declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della tempestiva iscrizione delle riserve n. 1 e 2, della esecuzione dei lavori ivi descritti, nonché degli ulteriori costi aggiuntivi sopportati dall'opposta, condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di €. 6.073.490,26 o la diversa somma ritenuta di giustizia - pari a €. 11.759.910.502 - di cui €. 2.055.370,00 - già €. 3.980.912.000 - in linea capitale, €. 170.940,03
- pari a £. 330.993.050 - per revisione prezzi, €. 1.327.130,16 - pari a €. 2.569.676.308 - per rivalutazione monetaria ed €.2.519.450,07 - pari a €. 4.878.329.144 - per interessi legali dalla debenza a tutt'oggi, oltre ulteriori interessi e rivalutazione maturandi sino all'effettivo soddisfo, ovvero all'esborso di quella cifra superiore o inferiore che sarà accertata;
D) in ulteriore ed estremo subordine, in caso di mancato accoglimento delle precedenti richieste, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€ 1.497.772,50 - già £ 2.900.000.000 - per le causali avanti esposte sub 2-3 dell'atto di appello del 21 febbraio 2005, oltre revisione prezzi, rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza. E) in tutti i casi, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto al risarcimento del danno da ritardo nei confronti della condannare l'ente opponente al Parte_1 risarcimento dei danni ex artt. 1223, 1224, 1226 e 2056 c.c. in favore dell'impresa opposta nella misura di €.1.149.040,27 - pari a £.2.224.858.532 - ovvero nell'importo superiore o inferiore ritenuto di giustizia secondo l'equo apprezzamento del Giudice.
4.Questa CO è stata invece investita di riesaminare nel merito la domanda proposta dalla esclusa definitivamente ogni valenza transattiva o ricognitiva del debito da parte Pt_1 dell' degli atti intermedi, sicchè data la natura chiusa del giudizio le questioni ad essi CP_2
afferenti non sono riesaminabili.
5. Conseguentemente con ordinanza datata 10.2.2023 questa CO aveva osservato e disposto quanto segue:
“ Il Tribunale con sentenza in data 16/17 giugno 2004 aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 5878/2002 emesso in favore di Parte_2 Pt_4 CP_4
[...
avente ad oggetto il pagamento della somma di € 1.458.366,12 oltre interessi legali, e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 1644/2016 del 12. 3. 2016 la CO di Appello di Roma aveva respinto l'appello proposto da vverso la citata sentenza. Pt_4 Pt_3
La CO territoriale condividendo la decisione del Tribunale riteneva che il titolo della domanda proposta in via monitoria fosse l'atto in data 16. 9. 1998, qualificato come transattivo
9 dalla stessa avendo valore meramente descrittivo il riferimento al rapporto di Pt_4 Pt_3
appalto ed al suo svolgimento, contenuto nel ricorso monitorio.
Conseguentemente, secondo la CO territoriale, doveva ritenersi preclusa alla Pt_4 Pt_3
parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed avente posizione sostanziale di parte attrice, l'introduzione di domande fondate sul rapporto di appalto e risarcitorie, aventi causa petendi diversa.
I giudici di appello avevano anche qualificato, in conformità alla statuizione di primo grado, le statuizioni di cui all'atto in data 16. 9. 1998 come proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis della L. n. 109/94, come modificata dalla L. n. 216/1995, ritenendo che quelle pattuizioni non fossero vincolanti per l'Ente in mancanza di provvedimento motivato di approvazione da parte degli organi di dotati di potere rappresentativo. CP_2
La CO territoriale, infine, escludeva la rilevanza, ai fini del decidere, della nota in data 1. 6.
2001 dell' sia perché titolo diverso da quello azionato monitoriamente, sia perchè CP_2
mancante di ogni riferimento alla proposta in data 16. 9. 1998, sui cui era fondata la pretesa monitoria.
Avverso detta sentenza aveva proposto ricorso per cassazione la Co. ce. affidandosi a Pt_3
quattro motivi, cui resisteva con controricorso CP_2
La SU CO riteneva fondato il secondo motivo, con il quale era stata lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c. p. c., di norme di diritto e segnatamente dell'art. 7, comma 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater L. 1. 8. 2002 n. 166, dell'art. 7 del D.
Lgs. n. 242/95, dell'art. 31 bis della L. 109/94, come modificato dalla L. n. 166/2002, in relazione all'art. 8, lett. y, z del DPR 554/99, all'art. 7 e segg. della L. n. 241/90, all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, agli artt. 11, 12, e 15 delle disp. sulla legge in generale ed agli artt. 633 e 634 c. p. c.
Al riguardo evidenziava che le Sezioni Unite della CO rimeditando le ragioni di un indirizzo esegetico tralatizio focalizzato sull'endiadi emendatio/mutatio mediante un'indagine intesa ad assicurare a ciascuna delle locuzioni figuranti nell'art. 183, comma 5, c. p. c., un autonomo ambito precettivo, in particolare distinguendo l'identità concettuale della categoria delle conclusioni precisate rispetto a quella delle conclusioni modificate, avevano affermato il principio secondo cui “ la modificazione della domanda ammessa a norma, può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione
10 delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali
(Cass. SU n. 12310/2015).
Le Sezioni Unite avevano anche chiarito che “ la vera differenza tra le domande nuove implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcuna di esse – e le domande modificate espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali – o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività. In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c. p. c., sta tutto il loro non essere domande nuove, rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla
(e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande nuove aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa;
in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”.
In continuità con tale indirizzo la SU CO aveva ulteriormente chiarito che “ la questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a fondamento della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna “mutatio libelli”, restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela”.
Ad avviso della SU CO la sentenza impugnata non si era attenuta ai suddetti principi di diritto per aver giudicato, come già quella di primo grado, nuove, rispetto alla domanda azionata in sede monitoria che traeva fondamento dalla pretesa scrittura transattiva datata 16.
9. 98, le domande, alternative rispetto a quella monitoria, con cui l'impresa, in replica alla proposta opposizione, aveva chiesto che fosse condannata al pagamento delle somme CP_2
11 pretese a fronte delle riserve iscritte nella contabilità dell'appalto ed al risarcimento del danno che il denunciato inadempimento dell'ente appaltante le aveva cagionato.
Sia in sede di ricorso per l'ingiunzione, che in sede di memoria ex art. 183 c. p. c. l'impresa aveva rappresentato che «a causa di ritardi e lungaggini anche giuridiche nelle procedure espropriative necessarie e della presenza di ostacoli fisici al normale svolgimento dei lavori
(presenza di condotte idriche e di linee elettriche e telefoniche lungo tracciati stradali oggetto di scavo e sbancamento) l'impresa aveva dovuto immediatamente iscrivere nei Parte_1
registri di contabilità delle riserve per numerose categorie di lavori» e «di spiegare su quali lavori si basava il credito oggetto della ingiunzione e cioè su quelli analiticamente descritti nei registri contabili dell'impresa relativamente all'anno 1993 per effetto di ulteriori e specifici costi dedotti nelle riserve 1 e 2 tempestivamente iscritte».
Nella specie le domande proposte in via subordinata dall'opposta, ad esclusione di quella, formulata in estremo subordine, relativa alla corresponsione delle somme di cui alla nota
1.6.2001, erano indubitabilmente connesse alla medesima vicenda sostanziale che aveva dato luogo al decreto ingiuntivo, perché derivanti dal pregresso rapporto di appalto, proprio come quella trasfusa nel ricorso per ingiunzione, ed erano entrambe intese a rimarcare l'efficacia vincolante per la stazione appaltante degli obblighi assunti con riferimento a quel rapporto.
Dette domande non potevano considerarsi nuove essendo connesse alla domanda monitoria in quanto formulate in via alternativa rispetto alla conferma di essa.
La CO osserva che alla stregua dei principi affermati dalla SU CO è necessario esaminare le domande subordinate (come in precedenza evidenziate) della he a Pt_4 Pt_3
supporto delle proprie pretese creditorie ha prodotto documentazione che attesterebbe la fondatezza delle stesse.
In tale contesto sulla base delle prospettazioni delle parti e del principio di diritto stabilito dalla CO di Cassazione nell'ordinanza in data 3. 7. 2019 appare necessario disporre CTU al fine di quantificare, ove ne ricorrano le condizioni, l'importo relativo alle riserve iscritte a suo tempo dall'appellante in riassunzione ed al risarcimento del danno che si assume essere stato cagionato dalla stazione appaltante.
Nomina, quindi, quale consulente tecnico di ufficio l'Ing. , con studio in Persona_1
Roma, Via Paola Falconieri 45, riservando di provvedere eventualmente all'esito, rispetto al richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c. p. c. nei confronti dell' di tutti gli atti CP_2
istruttori, della relazione del responsabile del procedimento con il riepilogo delle riserve e dei conteggi riguardanti le domande relative alle riserve avanzate dalla impresa opposta in ordine ai lavori di adeguamento delle sede stradale S.S. 16 Adriatica Tronco Brindisi – Lecce
12 (contratto n. 1844 di rep. del 18.12.1986 e successivi atti aggiuntivi e perizie integrative), ed all'ammissione di prova testimoniale rispetto ai capitoli indicati dalla CO. CE. ei Pt_3
propri precedenti atti difensivi.
Dispone che la CTU ammessa abbia ad oggetto i seguenti quesiti:
Il consulente tecnico di ufficio previo esame degli atti prodotti dalle parti, ed acquisita eventuale ulteriore documentazione strettamente pertinente rispetto al rapporto di appalto per cui è causa, esclusi l'atto di transazione del 16. 9. 1998 e la nota in data 1. 6. 2001 dell' CP_2
Accerti la tempestiva iscrizione delle riserve nn. 1 (riguardante il primo lotto dei lavori affidati relativo al tratto di strada tra la progressiva Km 50,649 della S.S. 379 e il Km 915+688 della
S.S. 16 - Adriatica Tronco Brindisi – Lecce) e 2 (riguardante somme per oneri aggiuntivi di manutenzione e custodia cantiere in relazione a lavori di adeguamento della sede stradale della
Variante di Brindisi tra le sez. A - 74 - 10 lotto della S.S. 16 “Adriatica” con contratto n. 18844 di rep. del 10/12/1986, con annessa approvazione di n. 2 perizie di variante tecnica e suppletive e stipula di altrettanti Atti Aggiuntivi) rispetto al rapporto di appalto per cui è causa, e verifichi la pertinenza e la congruità degli ulteriori costi sopportati dalla . MER. secondo quanto Pt_4
dalla stessa analiticamente rappresentato, ed in particolare valutando e descrivendo i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori relativi alla S.S. 16 Adriatica Tronco Brindisi – Lecce Lotto
1°, come da contratto n. 18844 del 10.12.1996, accertando le cause dell'andamento anomalo dei lavori e del prolungamento degli stessi oltre il termine contrattuale con particolare riferimento agli intralci materiali (acquedotto, linee elettriche e telefoniche, cavi linee aeronautica militare ecc.) e la loro non imputabilità alla e gli specifici Parte_1
importi eventualmente da riconoscere a titolo di spese generali fermo macchine, (maggiore utilizzazione di autocarri, autocisterna, motograndaer e rulli compressori), mancato utile e impiego personale, spese di custodia e sorveglianza cantiere;
Valuti alla luce dell'esame completo della documentazione prodotta dalle parti e di quella eventualmente acquisita, la sussistenza di un eventuale danno da ritardo nei confronti della
. e la sua riconducibilità alla stazione appaltante illustrandone le relative Pt_4 Pt_3
circostanze;
Quantifichi, in caso di positiva verifica di quanto in precedenza evidenziato, l'ammontare dell'importo eventualmente dovuto dall' in favore della . ivi inclusi gli CP_2 Pt_4 Pt_3
interessi e la rivalutazione monetaria sino ad oggi”
6. La domanda della è infondata. Parte_1
13 Ciò alla stregua della ctu espletata, esente da vizi e meritevole di pieno consenso per la precisione, esattezza e compiutezza dell'analisi in relazione agli aspetti fattuali cui si congiunge una corretta impostazione tecnico-giuridica degli stessi.
La CO nel richiamare le parti salienti della ctu la fa interamente propria.
1) Valutazioni in merito alla tempestività della riserva n. 1 riguardante aspetti avvenuti durante lo svolgimento dell'appalto, prima dell'ultimazione dei lavori Risulta dal Registro di Contabilità che l'impresa ha formulato la prima riserva il registro con la riserva definibile n. 1 nelle seguenti occasioni:
- in data 19/12/1986 per un importo di Lire 770.787.500 (€ 398.078,52) oltre revisione prezzi nella misura del 5%, per un totale di Lire 809.326.875 (€ 417.982,45); - in data 28/01/1988 per un importo di Lire 770.787.500 (€ 398.078,52) oltre revisione prezzi nella misura del 5%, per un totale di Lire 809.326.875 (€ 417.982,45). Pertanto, l'impresa ha confermato la riserva precedente;
- in data 11/07/1988 per un importo di Lire 1.378.562.500 (€ 711968,11) oltre revisione prezzi nella misura del 5%, per un totale di Lire 1.447.490.625 (€ 747.566,52). Sostanzialmente l'impresa ha confermato l'oggetto ed il contenuto della riserva precedente, ed ha aggiornato le quantità, incrementandole e quindi di conseguenza aumentando anche gli importi richiesti;
- in data 28/01/1988 per un importo di Lire 770.787.500 (€ 398.078,52) oltre revisione prezzi nella misura del 5%, per un totale di Lire 809.326.875 (€ 417.982,45). Pertanto, l'impresa ha confermato la riserva precedente;
- in data 11/07/1988 per un importo di Lire 1.378.562.500 (€ 711968,11) oltre revisione prezzi nella misura del 5%, per un totale di Lire 1.447.490.625 (€ 747.566,52). Sostanzialmente l'impresa ha confermato l'oggetto ed il contenuto della riserva precedente, ed ha aggiornato le quantità, incrementandole e quindi di conseguenza aumentando anche gli importi richiesti;
1.601.193,27). Pertanto l'impresa ha confermato l'oggetto ed il contenuto della riserva precedente.
- in data 12/12/1991 per un importo di Lire 2.870.687.500 (€ 1.482.586,36) oltre revisione prezzi nella misura del 8%, per un totale di Lire 3.100.342.500 (€ 1.601.193,27). Pertanto l'impresa ha confermato l'oggetto ed il contenuto della riserva precedente;
- in data 25/03/1993 per un importo di Lire 2.870.687.500 (€ 1.482.586,36) oltre revisione prezzi nella misura del 28%, per un totale di Lire 3.674.480.000 (€1.897.710,55). Sostanzialmente l'impresa ha confermato l'oggetto ed il contenuto della riserva precedente ed ha incrementato la percentuale relativa alla revisione prezzi.
La riserva sopra indicata è stata confermata nello Stato Finale in data 05/07/1995 con il medesimo importo sopra richiamato. L'oggetto della richiesta formulata nella riserva si più sintetizzare in: 1) richiesta di riconoscimento di adeguata protrazione del termine contrattuale perl'ultimazione dei lavori, in quanto le procedure espropriative condotte dall'impresa avevano avuto intralci per i continui ricorsi al Tar da parte delle ditte oggetto di espropriazione;
2) la presenza lungo il tracciato stradale di condotte idriche dell'ente Autonomo Acquedotto Pugliese (E.A.A.P), nonché linee elettriche e telefoniche. L'impresa riferisce nella riserva che ambedue dette cause hanno condizionato l'esecuzione dei lavori ed impedito un normale svolgimento degli stessi.
La riserva poi risulta quantificata con giorni in più impiegati per i mezzi di cantiere per effettuare i trasporti dei materiali. Richiamo degli altri documenti significativi dell'appalto presenti tra i documenti versati in atti, ed attinenti all'argomento oggetto di questo punto del quesito, cioè dell'eventuale tempestività delle riserve iscritte dall'impresa.
14 Dal documento di collaudo in corso d'opera del 20/03/2000 (rif. all. 1) risulta indicato (rif. Pag. 7) che il verbale si consegna dei lavori del 26/10/1985 (rif. All.4) sia stato firmato con riserva dall'impresa, mentre, il verbale stesso che risulta prodotto in copia riporta tutte le firme, compreso quella dell'impresa e non riporta alcuna riserva. Pertanto, il verbale di consegna dei lavori avente data 26/10/1985 risulta firmato senza riserva.
Risulta che in dalla data del 07.06.1986, con nota n° 772, ha richiesto alla Direzione Lavori l'accertamento delle interferenze (vedasi pagina 1 del verbale di sospensione parziale del 13.06.1986). Non si è rinvenuta in atti la nota sopra richiamata. Il verbale di sospensione parziale dei lavori del 13/06/1986 (rif. All.5) risulta firmato dall'impresa senza riserva. Il verbale di ripresa parziale dei lavori (riferito alla precedente sospensione parziale dei lavori del 13/06/1986) del 06/11/1987 (rif. All.6) risulta firmato dall'impresa senza riserva. A tale data solo una parte delle interferenze risultavano rimosse, infatti, nel documento sono richiamate nel dettaglio le interferenze ancora in essere. Il verbale di sospensione totale dei lavori del 14/12/1987 (rif. All.7) risulta firmato senza riserva. Tra l'altro tale verbale di sospensione totale non ha attinenza con i problemi lamentati dall'impresa nelle proprie riserve, in quanto è motivato dalla necessita di redigere una perizia di variante dei lavori.
Anche il verbale di ripresa parziale dei lavori del 01/03/1988 (N.B.: nella relazione preliminare per errore materiale si era indicato 1998) (rif. All.8) risulta firmato senza riserva, con tale verbale vengono riprese parte delle lavorazioni sospese (nel verbale risultano dettagliate le interferenze ancora presenti) con il verbale di sospensione parziale del 13/06/1986.
Stante quanto sopra risulta che prima della firma del SAL del 19/12/1986, nel quale per la prima volta l'impresa ha formulato la riserva n. 1, l'impresa ha avuto modo di sottoscrivere documenti dell'appalto nei quali era indispensabile inserire già le riserve. Essendo il problema di carattere continuativo l'impresa avrebbe anche potuto esprimere riserva, con la relativa motivazione e riservarsi di quantificarla nel dettaglio in seguito, ma nemmeno questo non risulta avvenuto. Fino alla data del 19/12/1986, nonostante le sospensioni e riprese parziali dei lavori, proprio legate al motivo successivamente addotto come scatenante delle riserve, l'impresa non aveva dato evidenza della sua intenzione di iscrivere riserva e della possibilità di richiedere un maggior compenso. Sull'argomento è da rilevare che l'art. 16 - Sospensione e ripresa dei lavori- del DPR 350/1895 all'ora vigente, prevede che in occasione proprio delle sospensioni e riprese dei lavori l'impresa debba firmare tali documenti, firmandoli anche con riserva, infatti per tale punto l'art. 16 recita:
“Nel verbale saranno indicate le ragioni che hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale o lo firmi con riserve si procederà a sensi dell'art. 89. Anche i verbali di ripresa dei lavori dovranno essere firmati dall'appaltatore” E' il caso di precisare che l'art. 89 a cui rimanda l'art. 16 è quello in cui si parla delle riserve sui documenti contabili.
Pertanto, da quanto sopra si può desumere che i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori siano dei documenti dove devono essere espresse le eventuali riserve dell'impresa. Quanto sopra riferito è anche in linea con il principio per cui sono fissati appositi termini temporali per la formulazione delle riserve, in quanto gli stessi hanno lo scopo principale di rendere edotta la pubblica amministrazione della possibilità di un aumento dei costi dell'appalto. In tal caso i verbali di sospensione parziale e di ripresa parziale dei lavori avevano proprio l'oggetto dei problemi sui quali, poi, l'impresa ha formulato la riserva, quindi, è da ritenersi che sin da detti documenti l'impresa avrebbe dovuto esprimere la riserva. Stante quanto sopra, la riserva formulata dall'impresa nella prima stesura in data 19/12/1986, a giudizio del sottoscritto è da ritenersi intempestiva.”
15 Tale valutazione di intempestività in parte qua della riserva operata dal ctu è condivisibile, in quanto conforme al principio ribadito dalla CO di Cassazione da ultimo con l'ordinanza
14522/2024: “ In tema di appalto pubblico, le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n.
145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente).”
Nello stesso senso l'ordinanza 4718/2018 : “ In tema di appalto pubblico, la riserva concerne ogni pretesa di maggiori compensi, rimborsi o indennizzi, per qualsiasi titolo e in relazione a qualsiasi situazione nel corso dell'esecuzione dell'opera. In particolare, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 si ricava la regola secondo cui l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, e ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nelle somme e, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Infatti la riserva non è prevista dal legislatore in funzione di mere esigenze contabili, bensì in ragione della tutela della P.A., che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve inoltre poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento del rapporto di appalto ovvero del recesso dal contratto, in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico.”
Con la sentenza 27451/2022 la CO di Cassazione ha altresì affermato: “ In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto.”
16
II PARTE DELLA RISERVA 1 E RISERVA 2
Ha altresì condivisibilmente affermato il ctu:
“Mentre, per la parte di ampliamento dell'importo della riserva, che l'impresa ha formulato in seguito e limitatamente quindi per gli importi oggetto di ampliamento, il sottoscritto ritiene che la riserva sia tempestiva. Infatti, con la riserva iniziale del 19/12/1986 l'impresa ha manifestato che inconseguenza degli impedimenti in essere stava subendo danni. Siccome ,l'impedimento era di carattere continuativo, e non avendo la Committente proceduto alla relativa rimozione, è ben evidente che la Committente era informata del danno che si stava eventualmente cagionando in conseguenza degli impedimenti in essere. Pertanto, per gli aumenti di importi della riserva che l'impresa ha manifestato nelle riserve in occasione della firma del registro di contabilità dal 11/07/1988 in poi le riserve, a giudizio del sottoscritto non sono da ritenersi intempestive.Tenendo conto che l'impresa nell'ultima sottoscrizione delle riserve in esame avvenuta il 25/03/2024 ha esposto l'importo di Lire 2.870.687.500 ( €1.482.586,36) e la prima riserva iniziale era di Lire 770.787.500 (€ 398.078,52), ne consegue che per la parte successiva all'esposizione iniziale delle riserve, l'impresa ha espresso un importo di riserva di Lire (2.870.687.500 - 770.787.500) 2.099.900.000 (pari ad € 1.084.507,84), che sono da ritenersi richiesti in modo tempestivo.
2) Valutazioni in merito alla tempestività della riserva n. 2 riguardante aspetti avvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, per oneri di manutenzione e custodia. La riserva in esame n. 2 è stata iscritta della sullo Stato Finale in occasione della sua sottoscrizione avvenuta in Parte_1 data 05.07.1995, per richiedere i maggiori oneri di manutenzione e custodia del cantiere per via del ritardo nella adozione del collaudo che doveva avvenire, per effetto della ultimazione dei valori avutasi in data 03.06.1992, entro la data del 03.12.1992.
Il testo della Riserva specifica che la quantificazione della stessa, alla data della sottoscrizione dello Stato Finale, aveva comportato un danno in Lire 95.760.000 (€ 49.455,91). Siccome lo Stato Finale è l'umico documento utile dopo l'ultimazione dei lavori, la stessa riserva n. 2 è da ritenersi tempestiva. Si conferma quindi la tempestività della riserva n. 2 esposta dall'impresa sullo Stato Finale.
C. Osserva ancora il ctu.
C.1) Risposta alla seconda parte del primo punto quesito di seguito richiamata:
“e verifichi la pertinenza e la congruità degli ulteriori costi sopportati dalla CO. CE. MER. secondo quanto dalla stessa analiticamente rappresentato,” C.1.1) Pertinenza delle riserve dell'impresa. Al fine di valutare se la riserva n. 1 si rammenta che sin dall'inizio dell'iscrizione della riserva e fino all'ultimo aggiornamento, la stessa riguarda esclusivamente il maggiore impiego di mezzi d'opera a causa della discontinuità dei lavori e il loro frazionamento dovuto alla indisponibilità di aree per la presenza di ricorsi in merito agli espropri e di interferenze EAAP, e SIP. CP_5
Le riserve quindi non riguardano quindi direttamente le sospensioni e riprese dei lavori che comunque si sono avute nell'ambito dell'appalto anche per altri motivi, tra cui la redazione delle perizia di variante, ecc..
Necessita fare un piccolo distinguo tra i problemi legati agli espropri ed i problemi legati alla rimozione delle interferenze.
Per quanto riguarda i ritardi correlati agli espropri delle aree in cui si dovevano realizzare le opere (trattasi di un appalto di opere stradali), lo stesso potrebbe ascriversi anche una
17 corresponsabilità dell'impresa, in quanto era la stessa a dover effettuare materialmente tutti gli atti legati agli espropri, ma è bene precisare che la stessa non poteva impedire che i privati potessero formulare ricorsi al TAR per tutelare i propri diritti. Il sottoscritto ritiene che l'impresa potrebbe avere una corresponsabilità se avesse commesso errori o ritardi nello svolgimento di dette procedure, ma non risulta dimostrato in atti da Pt_2 nulla al riguardo, quindi il sottoscritto anche in merito ai ritardi legati ai ricorsi al TER per gli espropri non rileva una responsabilità dell'impresa. Per tutti gli altri problemi legati alle interferenze è palese che la responsabilità della relativa mancata rimozione era esclusiva della committente dei lavori (come ben documentata Pt_2 anche nei vari verbali di sospensione e ripresa dei lavori afferenti proprio a questi argomenti, nonché dalla copiosa corrispondenza versata in atti sui medesimi argomenti, riguardante anche corrispondenza tra ed i vari Enti gestori delle interferenze). Pt_2
Pertanto, il sottoscritto ritiene che la riserva n. 1 può ritenersi in linea generale pertinente (intendendo il termine “pertinente” come sinonimo di “riguardante”), salvo quanto specificato nel punto seguente, dove si parla invece della dimostrazione del danno subito e della congruità della richiesta.
Anche la riserva n. 2 è da ritenersi pertinente, infatti, riguarda il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo finale da parte della Committente rispetto alla data prescritta. Pertanto, in conclusione il sottoscritto ritiene che sia la riserva a n. 1 che quella n. 2 possano ritenersi pertinenti, salvo quanto specificato nel punto seguente. C.1.2) Congruità dei costi sostenuti dall'impresa secondo quanto dalla stessa rappresentato. In merito alla riserva n. 1 si rileva quanto segue:
Per quanto riguarda questo aspetto si rileva che gli unici elementi disponibili sono i conteggi presenti nella riserva, che si ritiene doveroso richiamare di nuovo per opportuna chiarezza.
“…Per le ragioni suesposte la produzione dei lavori in corso ha subito una forte contrazione specialmente quelle categorie di opere in cui la voce trasporti è determinante per l'onerosità del prezzo.
Pertanto la fornitura di materiali idonei per la formazione dei rilevati e lo scavo di sbancamento effettuato per il risanamento del sottofondo nella cui analisi dei prezzil'incidenza della voce trasporti è determinante, hanno subito anche una forte riduzione.
Dal confronto del tempo impiegato dagli automezzi adibiti al trasporto dei materiali effettuato in condizioni precarie (per la discontinuità ed il troppo frazionamento del lavoro) si è potuto stabilire che per l'esecuzione delle categorie di lavoro riportate ai precedenti numeri d'ordine 1-2-3-4-5-6-7-8-2526-27-28-77- 78-79-80-81-123-124-125-127-128-129 del presente registro di contabilità, risultano impiegate in più le seguenti giornate dei mezzi d'opera: autocarro gg. 4617 a L. 250.000 = L. 1.154.250.000; autocisterna gg. 830 a L. 250.000 = L. 207.500.000; motopala gg. 830 a L. 450.000 = L. 373.500.000; motorgraeder gg. 850 a L. 700.000 = L. 595.000.000; rullo compressore gg. 830 a L. 200.000 = L. 166.000.000; spese generali 15% della somma delle precedenti voci, ossia L. 374.437.500.
Pertanto si ha un totale di L. 2.870.687.500, oltre la revisione prezzi nella misura del 28%; salvo conguaglio si ha un totale di L. 3.674.480.000, oltre rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, nonchè gli interessi maturati dal giorno della richiesta a quello del soddisfo. E' doveroso precisare che in atti ed in allegato alle riserve dell'epoca non risulta null'altro in merito alla quantificazione e giustificazione della riserva.
Stante quanto sopra, si ritiene che le richieste di cui alla riserva non siano analiticamente dimostrate e nemmeno giustificate, come meglio spiegato qui di seguito.
18 Dall'analisi di detto calcolo esposto dall'impresa si rileva che risultano riportati alcuni dati che non sono verificabili e se cambiati anche di molto comunque per assurdo potrebbero essere anche supposti validi, dato che non si dispone alcun elemento per la relativa valutazione. Nello specifico:
1) per la frase riportata nella riserva: “nella cui analisi dei prezzi l'incidenza della voce trasporti è determinante, hanno subito anche una forte riduzione”, si rileva quanto segue: non risulta prodotta in atti alcuna analisi dei prezzi di cui trattasi. Pertanto, non si ha alcuna possibilità di comprendere in che misura incidevano i trasporti nell'ambito delle varie voci di prezzo. Ne consegue che detto aspetto non è verificabile.
2) per la frase riportata nella riserva “Dal confronto del tempo impiegato dagli automezzi adibiti al trasporto dei materiali effettuato in condizioni precarie”, si rileva quanto segue: non risulta esplicitato come sia stato effettuato detto confronto. Ne consegue che detto aspetto non è verificabile.
3) per la frase riportata nella riserva “si è potuto stabilire” si rileva quanto segue: non risulta esplicitato in base a quali presupposti si è potuto stabilire quanto viene poi asserito.
Ne consegue che detto aspetto non è verificabile.4) per la frase riportata nella riserva risultano impiegate in più le seguenti giornate dei mezzi d'opera si rileva quanto segue: non disponendo delle analisi di prezzo non si ha nemmeno la possibilità di verificare se detti mezzi d'opera erano impiegati nelle descrizioni delle voci elementari dell'analisi ed in quale misura. Ne consegue che detto aspetto non è verificabile. 5) per la quantificazione dei giorni di maggior impiego dei mezzi d'opera l'impresa espone i seguenti numeri: autocarro gg. 4617 autocisterna gg. 830 motopala gg. 830 motorgraeder gg. 850 rullo compressore gg. 830 su questo aspetto si rileva quanto segue:
- non si ha alcun modo per comprendere come sono state calcolati questi numeri. Ne consegue che detto aspetto non è verificabile.
Si rileva che se questi numeri fossero stati esposti la metà o il doppio, comunque potevano essere supposti validi, dato che non sono disponibili elementi per la relativa verifica ed attendibilità. Oltre alla verifica del contenuto e del conteggio della riserva sopra esaminati (di cui ne mancano le informazioni a supporto dei dati assunti), si rileva inoltre che:
1) non risulta documentato quali percorsi l'impresa avrebbe potuto effettuare in condizioni di assenza degli impedimenti e quali eventuali percorsi ha dovuto effettuare in conseguenza degli impedimenti.
2) non è quindi verificabile se effettivamente in conseguenza degli impedimenti lamentati ed effettivamente indicati, l'impresa abbia subito un danno ed in quale misura. In atti risultano prodotte solamente delle planimetrie con su indicati con delle linee i tracciati delle condutture o cavi interferenti. 2) non risulta documentato se detti mezzi erano effettivamente presenti in cantiere, se erano di proprietà dell'impresa, ed in quali giorni sono stati effettivamente impiegati. Stante quanto sopra, si rileva che non sono disponibili elementi per verificare la congruità della riserva n. 1 esposta dall'impresa. In conclusione l'impresa non ha analiticamente dimostrato e giustificato i costi di cui ne chiede il ristoro, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente anche all'epoca dell'appalto su questo aspetto.
19 In merito alla riserva n. 2 si rileva quanto segue:
Per quanto riguarda questo aspetto si rileva che gli unici elementi disponibili sono i conteggi presenti nella riserva, i quali si ritiene doveroso richiamare di nuovo per opportuna chiarezza.
“Ciò premesso questa Impresa ha sopportato spese relative sia alla manutenzione ordinaria e straordinaria sia all'attività di vigilanza e custodia del cantiere in forza dell'art. 14 del citato contratto.
… Pertanto dovranno essere rimborsate le spese relative sia alla manutenzione sia all'attività di vigilanza e custodia del cantiere resesi necessarie in relazione al ritardo dell'Amministrazione nel dare inizio al collaudo, nonostante la scadenza del termine all'uopo fissato, configurandosi tale diritto come credito per prestazioni non contemplate dal Contratto (Cass. Civ. Sez. I,
17/01/85, n. 13) e che qui di seguito vengono quantificate: Oneri per vigilanza e custodia.
Costo annuo di n. 1 guardia giurata L. 45.000.000.
Si considera l'utilizzo parziale su altri cantieri per cui il costo si abbatte di 1/2.
Pertanto si ha un costo mensile per guardiania e vigilanza di: (L. 45.000.000 x 1/2)/ 12 = L.
1.875.000. Oneri per manutenzione (pulizia cunette e canalette, ripristino scarpate e piano viabile, ecc.).
Si considera una squadra composta da n. 4 operai con utilizzo di un autocarro leggero, rullo ed attrezzatura varia e minuta.
Si considera inoltre l'impiego di 1 giorno al mese per ogni anno successivo alta data fissata per il collaudo. Per quanto riguarda il rullo si considera l'utilizzo di 4 giorni all'anno.Pertanto si ha:
Costo giornaliero squadra di manutenzione.
n. 4 operai x 8 h/g x L./h 25.000 = L. 800.000
n. 1 autocarro leggero L. 350.000 attrezzatura varia e minuta L. 100.000 Sommano L. 1.250.000
Costo mensile rullo.
L./g 200,000 x 4 g./anno /12 mesi = L./mese 67.000 circa.
DATA Dl ULTIMAZIONE LAVORI: 03/06/92
DATA PRESUNTA COLLAUDO DEFINITIVO: 03/12/92 MESI TRASCORSI: Gennaio '93 - Luglio '95 = Mesi 30
Si ha pertanto:
1.875.000 x 30 = L. 56.250.000
1.250.000 x 30 = L. 37.500.000 67.000 x30 = L. 2.010.000
Sommano L. 95.760.000.” In merito all'esposizione della riserva in esame, si rileva che non si dispone di altri elementi o giustificativi oltre a quanto esposto nella riserva e sopra richiamato.
Non si dispone di alcuna fotografia, alcun documento che possa dimostrare o dare evidenza dell'effettiva esecuzione delle prestazioni esposte dall'impresa nella riserva. a) Nello specifico per quanto riguarda la guardiania si rileva che:
1) risulta esposto il costo di una guardia giurata, il cui importo annuo risulta indicato pari a Lire 45.000.000, ma non risulta alcuna documentazione di dimostri che l'impresa abbia sostenuto detto costo annuo;
2) risulta indicato che “Si considera l'utilizzo parziale su altri cantieri per cui il costo si abbatte di 1/2.”, ma non si ha alcuna evidenza che sia stata effettivamente svolta la guardiania in esame.
Non risulta prodotto alcun contratto con la ditta che avrebbe svolto la guardiania. Non risulta
20 alcuna produzione di rapporti consuntivi dell'effettiva attività svolta per i vari cantieri e della relativa conseguente fatturazione.
Pertanto, non si ha alcun elemento per potersi esprimere in merito a detta eventuale guardiania che l'impresa avrebbe svolto per il cantiere in esame, dall'ultimazione dei lavori fino alla redazione dello Stato Finale. b) Nello specifico per quanto riguarda gli “Oneri per manutenzione (pulizia cunette e canalette, ripristino scarpate e piano viabile, ecc.).” si rileva quanto di seguito riportato. Risultano esposti i seguenti impieghi di personale e mezzi:
“Si considera una squadra composta da n. 4 operai con utilizzo di un autocarro leggero, rullo ed attrezzatura varia e minuta.
Si considera inoltre l'impiego di 1 giorno al mese per ogni anno successivo alta data fissata per il collaudo. Per quanto riguarda il rullo si considera l'utilizzo di 4 giorni all'anno.”Da quanto risulta da detta descrizione (non si dispone di altro in merito), la stessa sembrerebbe più una stima indicativa (“confermato anche dall'espressione “si considera”) che una effettiva quantificazione di costi già effettivamente sostenuti.
Non si dispone alcuna effettiva informazione su detta supposta attività manutentiva, nonché se e per cosa detto personale e mezzi di cantiere siano stati, eventualmente, impiegati.
Non risultano rapportini di cantiere o altro che descriva quando, dove sono intervenuti e che cosa hanno svolto.
Non risultano prodotte fotografie o altro che possa dare evidenza se detta attività sia stata effettivamente svolta ed in quale misura. Inoltre, per l'effettuazione di detta attività manutentiva detto personale dell'impresa avrebbe operato sulle strade in esercizio, senza alcuna comunicazione ad il che appare CP_2 CP_2 abbastanza anomalo.
I costi orari non sono giustificati, non si ha traccia da dove e come sono stati assunti.
Oltre alla non possibilità di verifica del contenuto e del conteggio della riserva, si rileva inoltre che:
1) non risulta documentato se detti mezzi erano effettivamente presenti in cantiere, se erano di proprietà dell'impresa, ed in quali giorni sono stati effettivamente impiegati;
2) quale personale ha effettivamente impiegato l'impresa ed il relativo costo.”
Stante quanto sopra, si rileva che non sono disponibili elementi per verificare la congruità della riserva n. 2 esposta dall'impresa.
La valutazione del ctu è del tutto condivisibile.
In diritto va infatti ribadito che l'onere della tempestività delle riserve grava sull'appaltatore, che l 'onere della prova della effettività dei maggiori oneri grava anch'esso ex art 2697 c.c. sull'appaltatore il quale è tenuto in giudizio a fornire la prova del propria maggiore pretesa non essendo sufficiente la mera allegazione – alquanto generica nella fattispecie in esame- ma anche della fondatezza, con la conseguenza che nell'ipotesi di insussistenza ovvero di insufficienza della prova, la relativa pretesa non può essere riconosciuta.
Significativo è il fatto che a fronte di tali rilievi del ctu la non abbia neppure Pt_1
allegato, prima ancora che provati, quali sarebbero stati gli elementi a suffragio della propria maggiore pretesa: del tutto carente è infatti la prova al riguardo.
21 Neppure nella comparsa conclusionale sono stati indicati documenti probanti idonei a confutare le affermazioni del ctu.
Le contestazioni sul punto risultano pertanto estremamente generiche .
Ancora più significativamente il ctu , nel rispondere alla terza parte del primo punto quesito ha evidenziato anche le carenze documentali di fondo che si verberano inevitabilmente ex art 2697
c.c. sulla parte attrice.
Il ctu ha infatti fondatamente evidenziato:
C.3) Risposta alla terza parte del primo punto quesito di seguito richiamata:
“ed in particolare valutando e descrivendo i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori relativi alla S.S. 16 Adriatica Tronco Brindisi – Lecce Lotto 1°, come da contratto n. 18844 del 10.12.1996, accertando le cause dell'andamento anomalo dei lavori e del prolungamento degli stessi oltre il termine contrattuale con particolare riferimento agli intralci materiali (acquedotto, linee elettriche e telefoniche, cavi linee aeronautica militare ecc.) e la loro non imputabilità alla
”. Parte_1 L'appalto in esame, come meglio chiarito in seguito ha subito numerose sospensioni per l'inadempimento della committente nella rimozione delle interferenze (cavi aerei e condutture interrate) che impedivano l'esecuzione di alcune lavorazioni, oltre a problemi che si potrebbero definire esterni (non di diretta responsabilità delle parti in causa) legate ad opposizioni al TAR di alcuni proprietari dei terreni oggetto di esproprio. Inoltre, risultano essere state prodotte due perizie di variante tecniche e suppletive. E' da rilevare che nei verbali di sospensioni e riprese dei lavori legate a detti eventi l'impresa non ha mai formulato alcuna specifica riserva. Le riserve esposte dall'impresa durante lo svolgimento dei lavori (riserva n. 1) sono riferite a: maggiori tempi eventualmente impiegati dai mezzi d'opera adibiti allo spostamento dei materiali, in conseguenza degli impedimenti in essere. Non risultano esposte in atti riserve dell'impresa che si riferiscano espressamente ad un anomalo andamento dell'appalto. L'impresa non ha richiesto i costi legati all'anomalo andamento dell'appalto, che comportano tra l'altro anche il conteggio delle maggiori spese generali dell'appalto e del mancato utile dell'impresa. Le uniche spese generali che l'impresa ha richiesto sono legate ai maggiori tempi per gli spostamenti dei mezzi e sono quindi applicate in modo proporzionale a questi costi (tra l'altro le voci di prezzo allibrate in contabilità già comprendono spese generali ed utile dell'impresa).
Il ctu ha poi evidenziato le gravi carenze documentali affermando:
Premesso quanto sopra, si procede qui di seguito a descrivere gli aspetti più significativi dello svolgimento dell'appalto, desunti prevalentemente dal Certificato di Collaudo in corso d'opera. a) Oggetto dell'appalto. L'appalto si riferisce al 1° Lotto dei lavori di adeguamento della S.S. 379 – Variante di Brindisi
- appaltati sul progetto esecutivo n. 3808 del 18.10.1985, approvato dal CdA con voto CP_2 n. 821 del 22.10.1985 per l'importo complessivo di Lire 30.855.243.543 (€ 15.935.403,40) di cui: Lire 18.165.682.100 (€ 9.381.791,85) per lavori “a misura”; Lire 12.689.561.443 (6.553.611,55) per somme a disposizione.
22 b) Descrizione delle opere previste nell'appalto
Negli atti di causa non risultano prodotti elaborati tecnici, né del progetto esecutivo e nemmeno delle varianti. Stante quanto sopra, è possibile solo sommariamente inquadrare i lavori attraverso quanto riportato nel Certificato di Collaudo Tecnico - Amministrativo dal quale di evince che l'intervento è caratterizzato da uno sviluppo del tracciato ricadente tra il Km 50+649 della S.S. 379 ed il Km. 915+688 della S.S. 16, per una lunghezza complessiva di circa Km 3,70. In particolare, risulta indicato che l'intervento si estende per mt. 1.502,65 lungo la S.S. 379 (precisamente dal Km 50+649 di inizio lotto, al Km 52+246 ove la S.S. 379 si innesta alla S.S.
16 al Km 913+483) e per mt. .205 lungo la S.S. 16 (precisamente tra il Km 913+483 e il Km
915+688).
Non si dispone di una planimetria e nemmeno del profilo altimetrico e sezioni del tracciato in esame. Risultano prodotte in atti alcune planimetrie delle interferenze (all. 33, all. 43, all. 60, all. 68, all.74) I lavori consistono essenzialmente in movimenti di materie per l'apertura della nuova sede stradale e risanamento del corpo stradale mediante sostituzione del sottofondo argilloso con idoneo materiale arido e conseguente rifacimento degli strati costituenti la sovrastruttura, oltre a specifiche opere d'arte puntuali (cavalcavia, ecc.). Risulta indicato inoltre che dato il buono andamento del tracciato e il condizionamento determinato dagli insediamenti civili e industriali esistenti, planimetricamente non sono state apportate variazioni sostanziali all'asse stradale preesistente, salvo che per il rettifilo comprendente il viadotto di scavalco del canale "Cillarese". Questo infatti è stato traslato, parallelamente e verso monte, per consentire l'inserimento, al fianco di quello esistente, del nuovo viadotto a servizio della corrente di traffico proveniente da nord. L'andamento altimetrico non ha subito variazioni salvo che tra la sez. 49 e 74, dove è stata realizzata una lieve variante condizionata dallo scavalcamento della S.S. 7 "Appia" e dal risanamento del corpo stradale mediante sostituzione del non idoneo sottofondo argilloso e conseguente rifacimento degli strati (misto di cava, tout-venant bitumato e binder) costituenti la sovrastruttura.
Le pendenze risultano del tutto trascurabili, salvo che tra la sez. 66/1 e 74 dove è stata raggiunta la punta massima del 2,01%. La piattaforma stradale ha la larghezza di mt. 18,60 su due carreggiate complanari, ciascuna di mt. 7,00 (due corsie di marcia per carreggiata), fiancheggiata da banchine laterali, anch'esse in bitume, ognuna di mt. 1,75, divise da una striscia centrale larga 1,10 mt (spartitraffico) anch'esso bitumato ed in cui è stata impiantata la barriera di sicurezza tipo New Jersey, e contenuta da due arginelli in terra ciascuno di cm 75 sui rilevati e da due cordoli in c.a. ognuno di cm 50 sulle opere d'arte. L'intervento comprende inoltre della realizzazione di svincoli, di tratti di strade complanari, opere d'arte minori (costituite principalmente da scatolari, attraversamenti tubolari, ecc..) e n. 8 opere d'arte maggiormente rilevanti costituite a:
- Cavalcavia S.S. 16 (S. Vito dei Normanni - Brindisi) presso la sez. I dell' CP_6
- Opera tra le sezioni n.9/a e .n.24/a Viadotto “Cillarese";
- Opera alla sezione n. 49/a - Sottopasso alla S.C. "Minnuta";
- Opera tra le sez. n. 50 e n. 51 – Sottopasso ferroviario;
- Opera tra le sezioni 57 e n. 58 - Sottopasso alla S.C. di Mesagne;
- Viadotto tra le sezioni n. 61/a e n. 66 a servizio dell'area di svincolo con la
S.S. 7 "Appia";
- Cavalcaferrovia strada di P.R.G. al Km. 756+430;
- Cavalcavia strada di P.R.G. presso la sez. 18
23 Il CTU ha inoltre evidenziato:
Il Certificato di ultimazione dei lavori ha data 04.06.1992 e certifica l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 03/06/1992.
Pertanto, dai documenti prodotti in atti risulta che i lavori sono stati ultimati prima del relativo termine finale previsto entro il 06.06.1992.
Si conferma nei verbali di sospensioni e riprese dei lavori sopra richiamati, compreso quello di consegna iniziale e il certificato di fine lavori, l'impresa non ha mai formulato alcuna specifica riserva. g.) Stati d'Avanzamento Lavori (SAL) emessi durante i lavori gli atti non risultano essere stati prodotti gli stati d'avanzamento lavori emessi durante la loro esecuzione. Dalla consultazione del Registro di Contabilità e dello Stato Finale è possibile risalire ai seguenti pagamenti in acconto, oltre all'anticipazione iniziale di €2.844.000.000 (€ 1.468.803,42):
- 1° SAL per lavori 20242mwedicina lavoro a tutto il 17.12.1986 per complessivi Lire 1.854.750.000 (€ 957.898,43) lordi eseguiti con emissione del Certificato di pagamento in data 28.01.1987 di
Lire 1.154.362.000 (€ 596.178,22);
- 2° SAL per lavori a tutto il 12.12.1987 per complessivi Lire 3.740.569.106,80 (€
1.931.842,72) lordi eseguiti con emissione del Certificato di pagamento in data
02.02.1988 di Lire 1.173.699.000 (€ 606.164,95);
- 3° SAL per lavori a tutto il 11.07.1988 per complessivi Lire 5.440.915.163,61 (€
2.809.998,17) lordi eseguiti con emissione del Certificato di pagamento in data 27.07.1988 di Lire 1.058.239.000 (€ 546.534,83);
- 4° SAL per lavori a tutto il 02.12.1988 per complessivi Lire 8.683.092.190,48 (€
4.484.442,87)lordi eseguiti con emissione del Certificato di pagamento in data 10.12.1988 di Lire 1.923.532.000 (€ 993.421,37);
- 5° SAL per lavori a tutto il 15.04.1989 per complessivi Lire 11.851.893.838,22 (€
6.120.992,34) lordi eseguiti con emissione del Certificato di pagamento in data 16.05.1989 di Lire 1.937.767.000 (€ 1.000.773,14);
- 6° SAL per lavori a tutto il 18.11.1989 per complessivi Lire 14.157.966.997,11 (€
7.311.979,73) lordi eseguiti con emissione del Certificato di pagamento in data 11.12.1989 di Lire 1.410.196.000 (€ 728.305,45);
- Risultano n. 2 registrazioni del 25/06/1990 e del 20/07/1990, con riserve dell'impresa che non risultano collegate ad appositi successivi certificati di pagamento;
- 7° SAL per lavori a tutto il 25.10.1990 per complessivi Lire 23.331.883.813,52 (€
12.049.912,36) lordi eseguiti con emissione del Certificato di pagamento in data 13.02.1991 di Lire 6.355.000.000 (€ 3.282.083,59);
- 8° SAL per lavori a tutto il 10.05.1991 per complessivi Lire 25.583.024.281,44 (€ 13.212.529,39) lordi eseguiti con emissione del Certificato di pagamento in data 21.05.1991 di Lire 1.799.800.000 (€ 929.519,13);
- Infine, risultano n. 1 registrazione del 12/12/1991 per lavori a tutto il 04/11/1991, con riserve dell'impresa che non risultano collegate ad appositi successivi certificati di pagamento. Risultano anche delle registrazioni di voci del 25/03/1993 ma da quanto si legge la copia disponibile del documento non è completa, mancherebbe il SAL a tal data. Dallo Stato Finale del 05/07/1995 risulta che i lavori complessivi (a corpo + misura) risultano pari a lordi Lire 27.872.129.770,52 (€ 14.394.753,71)ed al netto del ribasso d'asta del 23,467 risultano pari a Lire 21.331.377.077,28 (€ 11.016.736,86).Dai richiami degli elementi ed eventi dell'appalto sopra riportati risulta che la durata dei lavori è stata fortemente allungata nel tempo a causa delle sospensioni parziali e riprese parziali, nonché sospensioni e riprese totali degli stessi, e che su questi documenti l'impresa non ha mai apposto riserve.
24 Come si può desumere dalla cronologia sopra riportata le cause di tale prolungamento sono attribuibili alla indisponibilità delle aree di sedime dovuta alla presenza di numerose interferenze, come sopra descritte, non rimosse prima della consegna dei lavori che hanno causato il maggior allungamento dei tempi dell'appalto. L'evidenza che la rimozione delle interferenze fosse onere della committente, è desumibile dalla copiosa corrispondenza riportata in atti, intercorsa durante i lavori, tra la committente e gli Enti gestori delle linee elettriche, telefoniche, condotte idriche.
Anche i ricorsi dei proprietari dei terreni espropriati possono aver inciso sui ritardi di alcuni lavori, anche se non risultano sospensioni e riprese per questo argomento. Ci sono state anche due perizie di variante tecnica e suppletiva, anch'esse accettate senza riserve dall'impresa.
C.4) Risposta alla quarta ed ultima del primo punto quesito di seguito richiamata:
“con particolare riferimento agli intralci materiali (acquedotto, linee elettriche e telefoniche, cavi linee aeronautica militare ecc.) e la loro non imputabilità alla e gli Parte_1 specifici importi eventualmente da riconoscere a titolo di spese generali fermo macchine,
(maggiore utilizzazione di autocarri, autocisterna, motograndaer e rulli compressori), mancato utile e impiego personale, spese di custodia e sorveglianza cantiere;
” In merito a questo argomenti, nella sostanza, ho già risposto nella parte che precede, vedere al riguardo la parte da pag. 15 a pag. 18.
Si riporta inoltre quanto segue.
Come sopra già riferito i lavori si sono prolungati nel tempo con plurime sospensioni e riprese dei lavori principalmente a causa di una serie di impedimenti, oltre alle necessità specifiche della Committente di redigere due perizie di variante tecniche e suppletive.
Per quanto riguarda gli impedimenti legati alle tubazioni interrate e ai cavi aerei interferenti con i lavori, gli stessi sono dovuti a responsabilità dirette della Committente che anche prima della consegna dei lavori avrebbe dovuto assicurarne la relativa rimozione o spostamento. Per quanto riguarda i ricorsi al Tar dei proprietari dei terreni espropriati, anche se le pratiche espropriative erano di competenza dell'impresa affidataria dei lavori, non risulta dimostrato alcun errore o ritardo specifico dell'impresa, quindi la stessa non si piò ritenere responsabile di questi eventi alla stessa non riconducibili. L'impresa non poteva impedire che i proprietari dei terreni, nell'esercizio del loro diritto, facessero i ricorsi da loro ritenuti indispensabili per tutelare i propri interessi. Quindi, sussistono delle responsabilità specifiche della committente in merito al prolungamento della durata dell'appalto, anche se tutto è supportato da specifici verbali di sospensione e ripresa dei lavori, con specifiche proroghe, tutti firmati dall'impresa senza riserva. Risulta prodotta in atti corrispondenza tra la committente e gli Enti terzi in merito alla necessità di rimozione di dette interferenze, risultano prodotte in atti anche planimetrie che indicano il tracciato di dette interferenze (rif. All. 33,43,60, 68, 73 e 74), ma non si ha evidenza di quali danni effettivamente comportava all'impresa per gli spostamenti nell'ambito del cantiere. Si rammenta che, come già esaminato e descritto nella parte che precede (rif. Pag. 15-18) l'impresa ha richiesto il ristoro del maggior utilizzo dei mezzi di trasporto e le spese generali collegate agli importi calcolati per detti mezzi operativi (inoltre è da rilevare che le voci di presso delle lavorazioni, tra l'altro, già comprendono le spese generali). L'impresa, non ha richiesto indennizzi per le spese generali dell'appalto, come invece avviene nel caso di richieste di indennizzi per anomalo andamento.Non ha richiesto un indennizzo per il fermo macchine operatrici. Non ha richiesto alcun indennizzo per il mancato utile e per impiego di personale, spese per custodia e sorveglianza del cantiere nel periodo di esecuzione dei lavori.
25 La richiesta dell'impresa è circoscritta ad un presunto maggior tempo di impiego dei mezzi d'opera addetti al trasporto, ma la giustificazione dei maggiori giorni lavorativi dei mezzi, i costi dei mezzi operativi, la proprietà dei mezzi operativi, ecc., non risultano per niente dimostrati. Si rimanda ai contenuti già riportati nelle pagine da n. 15 a n. 18, per maggiori approfondimenti su questo argomento.
C.5) Risposta al secondo punto quesito di seguito richiamata: B) Valuti alla luce dell'esame completo della documentazione prodotta dalle parti e di quella eventualmente acquisita, la sussistenza di un eventuale danno da ritardo nei confronti della
. e la sua riconducibilità alla stazione appaltante illustrandone le relative Pt_4 Pt_3 circostanze;
Dall'esame dell'appalto, in base ai documenti versati in atti, anche in considerazione delle operazioni peritali svolte, risulta che nell'esecuzione dell'appalto ci sono stati degli impedimenti che hanno generato sospensioni e riprese dei lavori, con ritardi nel completamento delle opere, tutti collegati a specifiche proroghe dei tempi contrattuali. Non risulta esposto in atti una richiesta di “danno da ritardo richiesta dall'impresa”, inteso come ritardo nel completare le opere. L'impresa ha richiesto un indennizzo per un maggior utilizzo dei mezzi di trasporto motivata dalla presenza delle varie interferenze in essere durante l'esecuzione dei lavori. Non risulta dimostrato e nemmeno illustrato come ed in che misura si collega il maggior utilizzo dei mezzi alla presenza delle interferenze non rimosse.
Non risulta chiarito, nemmeno a livello solo qualitativo, quali spostamenti avrebbe potuto effettuare l'impresa in assenza di impedimenti e quali spostamenti ha dovuto realizzare, inoltre, la quantificazione realizzata dall'impresa non è verificabile, come ampiamente descritto nelle pagine da n. 15 a n. 18 che precedono. Pertanto, non si piò escludere che l'impresa abbia subito un danno da ritardo, inteso come maggior durata dell'appalto, ma questo non è stato richiesto dalla stessa. Inoltre, non si può escludere che l'impresa abbia subito un danno per maggior utilizzo dei mezzi, ma questo danno non risulta dimostrato e non risulta una quantificazione analitica verificabile (nella riserva il danno viene assunto come assodato, senza alcuna dimostrazione o valida giustificazione, come riferito da pag. 15 a 18 precedenti). Anche per il ritardo nell'effettuazione del Collaudo dei lavori, mentre risulta evidente l'enorme ritardo (e quindi l'inadempimento nei termini previsti dalla legge e dagli atti contrattuali) ascrivibile alla committente nel redigere il Collaudo dell'appalto (Collaudo in corso d'Opera del 20/03/2000), al tempo stesso non si ha alcun elemento per verificare quanto esposto nella riserva da parte dell'impresa, sia per la supposta guardiania sia per la supposta manutenzione. Non si dispongono elementi per confermare che queste attività di cui l'impresa ne richiede il ristoro siano effettivamente avvenute ed in caso affermativo in quale misura.
Pertanto, anche per questa riserva n. 2, anche se non si può escludere che l'impresa abbia subito un danno per il ritardo nelle operazioni di collaudo, questo ipotetico danno non risulta dimostrato e non risulta una quantificazione analitica verificabile dello stesso (anche per questa riserva il danno viene assunto come assodato, senza alcuna dimostrazione o giustificazione, come riferito da pag. 19 a 22 precedenti).
Il CTU ha infine ribadito:
C.6) Risposta al terzo punto quesito di seguito richiamata:
26 C) Quantifichi, in caso di positiva verifica di quanto in precedenza evidenziato, l'ammontare Parte dell'importo eventualmente dovuto dall' in favore della E. CP_2 MER., ivi inclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria sino ad oggi;
”; Come già analizzato nelle pagine da n. 16 a n. 19, la riserva n. 1 esposta dall'impresa, per come
è formulata non fornisce un collegamento diretto tra causa ed effetto, mentre è dimostrato l'inadempimento della committente, non è dimostrato cosa in effetti ha causato detto inadempimento e l'entità del danno stesso. Inoltre, la riserva, per la quantificazione del danno, parte da elementi supposti / stimati in via indicativa dall'impresa che non sono verificabili, come ampiamente e dettagliatamente riferito nelle pagine da n. 16 a 19 sopra richiamate.
Analogamente per la riserva n. 2, come ampiamente riferito e dettagliato da pag. 19 a pag. 22 che precedono la riserva esposta dall'impresa, per come è formulata non fornisce un collegamento diretto tra causa e l'effetto, non si ha alcuna traccia se l'impresa ha effettivamente svolto le attività per cui chiede il ristoro. Mentre è dimostrato l'inadempimento della committente, non è dimostrato cosa in effetti ha causato detto inadempimento e l'entità del danno stesso. La riserva, per la quantificazione del danno, parte da elementi supposti / stimati in via indicativa dall'impresa che non sono verificabili. Stante quanto sopra, si ritiene che non vi siano elementi per poter procedere ad una determinazione dell'importo dell'eventuale ipotetico danno che l'impresa potrebbe aver subito.
Osserva la CO, inoltre, che parte appellante invoca, infondatamente, nelle note critiche alla ctu, l'operato del direttore dei lavori a sostegno del proprio assunto.
Circa il ruolo del direttore dei lavori si richiama l'ordinanza della CO di Cassazione
25326/2017 che ha precisato, affermando un principio di carattere generale: “ In tema di appalto di opere pubbliche, la contabilizzazione delle opere extracontrattuali da parte del direttore dei lavori, essendo un'operazione di natura tecnica non può di per sé far sorgere a favore dell'appaltatore alcun diritto al compenso, ove sia mancata una preventiva volontà dell'ente pubblico alla loro realizzazione manifestata dal suo organo, od un riconoscimento, esplicito o implicito, dello stesso sull'indispensabilità ed utilità dei lavori.”
In precedenza la CO di Cassazione con sentenza 11365/1999 aveva già affermato: “ In materia di appalto di opere pubbliche, il pagamento di opere non previste in contratto si giustifica solo quando variazioni o addizioni siano state disposte dalla P.A. nei limiti di legge ovvero siano state riconosciute indispensabili all'esecuzione dell'opera e meritevoli di collaudo e sempreché l'importo totale dell'opera, compresi i lavori extra contratto, rientri nei limiti di spesa approvata;
pertanto, non sono sufficienti a giustificare il pagamento ne' l'ordine scritto del direttore dei lavori su parere conforme della P.A., laddove l'ordine non indichi gli estremi della approvazione nelle forme di legge, ne' la certificazione di ultimazione lavori, che contenga la constatazione che l'opera è stata eseguita secondo il progetto e il contratto, in
27 quanto essa certificazione ha la sola funzione di accertare l'avvenuta esecuzione dell'opera, non equivale ad accettazione della stessa e non preclude eventuali contestazioni in ordine alla quantità dei lavori eseguiti.”
7. Sotto altro autonomo profilo questa CO rileva che stesso difetto di prova del danno caratterizza anche le riserve intempestive
8.Alla stregua di quanto sopra esposto sono irrilevanti ai fini del decidere le richieste istruttorie della Parte_1
L'appello avverso la sentenza del tribunale, sia pure con diversa motivazione, va pertanto rigettato.
9.Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio , le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano per quanto concerne il grado di appello unitariamente per la fase antecedente e successiva al rinvio della SU CO ( tenuto conto del valore della controversia, > €
4.000.000,00, come da conclusioni dell'atto di riassunzione)
PQM
La CO di Appello, definitivamente pronunziando in sede di rinvio dalla CO di Cassazione, rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese in favore di che Parte_1 CP_2
liquida per il grado di appello unitariamente per le unitariamente per la fasefasi antecedente e successiva al rinvio della SU CO in €
50.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e per il grado di legittimità in € 30.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. Pone definitivamente a carico della Parte_1
le spese di ctu.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma1 quater T:u.155/2002 per il c.u. versato all'atto di introduzione del giudizio di appello, in quanto successivo al 2013.
Roma, 8.1.2025
IL PRESIDENTE EST
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