Articolo 98 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 182Articolo 184
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 98. Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza 1. L' ((IVASS)) individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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