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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/04/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 897/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 897/2017
TRA
difeso dall'avv. TERMINI GERLANDO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA GRAZIA PIANURA CP_1
RESISTENTI
Contr
rappresentata e difesa dall'avv. FRANCE4SCA IACOE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.9.2017l'avv. proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella n. 139201600077953, di € 632,32 notificata l'11.4.2017 per il mancato versamento alla contributi anno 2008/2009; A fondamento della Controparte_3 propria opposizione, parte ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con il decreto ingiuntivo opposto, chiedendone, pertanto, l'annullamento.
Contr Si costituiva in giudizio la e l , eccependo l'infondatezza CP_1 dell'opposizione e sostenendo la validità della pretesa creditoria.
1 Nel corso del giudizio, parte ricorrente, depositava estratto contributivo dal quale risultava l'avvenuto versamento dei contributi relativi agli anni oggetto di contestazione, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, inizialmente opponeva alla domanda del ricorrente, ma a seguito della documentazione depositata dal ricorrente, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La si costituiva in giudizio chiedendo, nella memoria di costituzione, il CP_1 rigetto della domanda proposta dall'avv. . Successivamente, reiterava richieste di Pt_1
rinvio al fine di acquisire precise informazioni sulla posizione contributiva del ricorrente. A partire dall'udienza del 5 luglio 2022 e fino al deposito delle ultime note scritte, risultano concessi complessivamente sette rinvii a istanza della Cassa Forense.
Considerato il reiterato inadempimento della parte resistente nell'acquisizione della documentazione necessaria, si ritiene di non poter ulteriormente accogliere istanze dilatorie provenienti dalla stessa.
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, poiché è venuto meno l'interesse ad agire delle parti, presupposto indefettibile della domanda giudiziale ex art. 100 c.p.c., il quale richiede che sussista un concreto ed attuale interesse alla decisione, collegato alla utilità giuridica che dalla stessa può derivare.
Nel caso di specie, il versamento dei contributi oggetto di contestazione, unitamente all'adesione dell'Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa dal ricorrente, nonché il comportamento processuale della
[...]
— che, pur costituita in giudizio, non ha fornito elementi utili a confutare la CP_1
fondatezza delle ragioni del ricorrente — hanno determinato il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
2 Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura della lite e della intervenuta definizione extragiudiziale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Pqm
Il Tribunale di Vibo Valentia nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni,
definitivamente pronunciando
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, 28/04/2025
Il Giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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