Articolo 4 della Legge 26 novembre 1953, n. 877
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 dicembre 1953
Art. 4.
Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, relativi alle cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1954, sono abrogate, a far tempo dalla data predetta, le disposizioni contenute nell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 .
Entrata in vigore il 17 dicembre 1953