Art. 4.
Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, relativi alle cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1954, sono abrogate, a far tempo dalla data predetta, le disposizioni contenute nell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 .
Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, relativi alle cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1954, sono abrogate, a far tempo dalla data predetta, le disposizioni contenute nell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 .