CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 232/2023 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 232 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
DA
, (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mestichelli, C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio ad Ascoli Piceno, Corso Trento e
Trieste, 52 (pec: ; Email_1
APPELLANTE -
CONTRO
1
tempore, e per essa la sua mandataria Controparte_2
(succeduta a già – giusta procura del CP_3 CP_4
18.10.2022 in autentica del Dr. Notaio in Pordenone (Rep N. Persona_1
311663. – Racc. N. 41583) registrata a Pordenone il 20/10/2022 al n.15129 – rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Emilio Conti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Porto San Giorgio, Via A. Costa, 2 (pec:
; Email_2
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 701/2022 del Tribunale di Ascoli
Piceno depositata e pubblicata in data 07.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Piaccia alla Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa istanza e deduzione, per tutto quanto sopra esposto,
a. in via preliminare e cautelare, sospendere ai sensi degli artt. 283 e 351
c.p.c., l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza di primo grado;
b. in via principale, in diritto e nel merito, in totale accoglimento del gravame proposto, riformare la sentenza impugnata, secondo le censure partitamente indicate, respingendo integralmente tutte le domande proposte dalla Società “ , comprese tutte quelle eventualmente formulate CP_1 CP_1
nel presente grado di appello, con condanna al pagamento delle spese e
competenze di causa del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello,
2 IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 701/2022 e per l'effetto confermare integralmente la stessa.
Con vittoria nelle spese del grado.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 701/2022 del 07/11/2022 ha accolto la domanda proposta dalla società “ a mezzo della Controparte_1
mandataria , con cui è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., CP_3
l' inefficacia nei suoi confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale istituito dai sig.ni e . Parte_1 Parte_2
Il giudice di primo grado, riconosciuta la titolarità del credito in capo alla società
ha ritenuto provata per l'anteriorità del credito dell'attrice rispetto CP_1
all'atto di costituzione, così come l'eventus damni e la scientia damni dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Il giudice di primo grado, ha poi condannato le parti convenute in solido al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall' attrice.
Avverso la sentenza propongono appello i sig.ni e Parte_1 Parte_2
deducendo che il giudice di primo grado ha erroneamente riconosciuto
[...]
la titolarità del diritto azionato in capo alla Società e per essa CP_1
alla sua mandataria - già nonché per aver errato CP_3 CP_4
riguardo alla sussistenza dei presupposti dell' art. 2091 c.c.
L'appellante impugna altresì la condanna alle spese del giudizio di primo grado.
Si costituisce la società “ , a mezzo della sua mandataria CP_1 [...]
(succeduta a prima Controparte_2 CP_3 CP_5
3 contestando quanto dedotto dall'appellante e chiedendo, quindi, il rigetto integrale dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui è stata riconosciuta la titolarità del diritto in capo alla Società CP_1
deducendo l'errata valutazione del compendio probatorio, in violazione
[...]
degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.
L'attrice, in particolare, non avrebbe fornito la prova della titolarità del credito, poiché non avrebbe prodotto il contratto (rectius, i contratti) di cessione;
né quello asseritamente intercorso tra la cedente REV Gestione Crediti s.p.a. e la cessionaria odierna attrice né quello “a monte”, asseritamente CP_1
concluso tra e REV Gestione Crediti s.p.a., Controparte_6
relativamente al quale è stata prodotta unicamente la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che, secondo parte appellante, non integra idonea prova della titolarità del credito.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Secondo il consolidato indirizzo della S.C., nel caso di cessione dei “crediti in blocco” da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, al fine della prova della titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre
4 che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'TA (cfr. Cass. N.
10860/2024; Cass. n. 21821/2023; Cass. n. 4277/2023).
1.3 Nella fattispecie in esame, l' odierna appellata ha correttamente ricostruito le varie cessioni perfezionate negli anni e la relativa pubblicità.
Ed invero, con provvedimento del 26 Gennaio 2016, la NC d'TA ha disposto che i crediti “in sofferenza” risultanti dalla situazione contabile individuale di al 30/9/2015, detenuti da Controparte_6 Controparte_6
per effetto del provvedimento del 22 Novembre 2015, fossero ceduti a REV
Gestione Crediti spa ai sensi degli art. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015 con efficacia dal 1° febbraio 2016. Tale cessione, ai sensi del comma sesto dell'art. 47 del D.
Lgs. 180/2015, è stata pubblicata in data 29/1/2016 sul sito internet della NC
d'TA ai fini dell'efficacia della cessione, ai sensi del comma 3 (doc. 3 primo grado). Con atto di disposizione n. 1553670 del 30.12.2016 della NC d'TA ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del D. lgs. 16 Novembre 2015
n. 180 sono stati ceduti a REV Gestione Crediti s.p.a., con decorrenza degli effetti dal 01.01.2017, i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di al 30 settembre 2015, interessati da Controparte_6
operazioni di cartolarizzazione;
anche tale cessione, ai sensi dell'art. 47, comma
3, del D. Lgs. 180/2015, è stata oggetto di pubblicazione sul sito internet della
NC d'TA in data 7-9 febbraio 2017 (doc. 4 primo grado). Il provvedimento in data 24.2.2017 è stato infine pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna Serie Generale n. 46.
5 Una volta provata la cessione “a monte” tra e REV Controparte_6
Gestione Crediti spa, l'attrice in primo grado ha provato anche la cessione intervenuta tra essa e REV Gestione Crediti spa. Infatti, come documentato dall'estratto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 73 del
22.06.2017 (doc. 5 primo grado), ha stipulato, in data 15 giugno CP_1
2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di REV Gestione Crediti, un contratto di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge
130 e dell'art. 58 del TUB, in forza del quale la Cessionaria ha acquistato pro soluto dalla Cedente, con effetto giuridico dal 15 giugno 2017, un portafoglio di crediti i cui elementi identificativi sono stati indicati nella pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.130 e dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B) ed informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
1.4 Tra i crediti oggetto della cessione è incluso anche quello a tutela del quale
è stata proposta l'azione revocatoria – posto che la risoluzione del contratto di mutuo concluso tra e la società CP_6 Controparte_7
e garantito con la fideiussione prestata dai convenuti – è intervenuta in data
22.09.2015, circostanza non contestata ex adverso, a seguito di messa in mora.
Pertanto, tale rapporto risultava essere uno tra quelli “a sofferenza” nella situazione contabile di , oggetto delle successive cessioni Controparte_6
sopra richiamate.
1.5 Nel caso di specie, l'estratto prodotto della G.U. Parte Seconda n. 73 del
22.06.2017 (doc. 5 primo grado), in sede di costituzione dell'attrice riportava gli
6 elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sulla base della pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come "a sofferenza". In effetti,
l'avviso pubblicato in G.U. riferisce espressamente che i crediti ceduti a CP_1
sono quelli già ceduti a REV Gestione Crediti da in forza
[...] Controparte_6
dei provvedimenti della NC d'TA del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre
2016 (doc. 3 e 4 primo grado).
1.6 Per tali ragioni, va dato atto della legittimazione di ad agire CP_1
giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti degli odierni appellanti, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data15 giugno 2017 con cui la stessa ha acquistato pro-soluto tutti i crediti di cui era titolare REV Gestione
Crediti, tra cui rientra anche quello oggetto del giudizio.
2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti ex art. 2901
c.c.., deducendo che la stessa sarebbe viziata da motivazione apparente, e fondata su evidenti errori di diritto, nonché su fatti e circostanze inesistenti e non provate. Ad avviso degli appellanti, non sarebbe stato provato il credito azionato dalla , né il pregiudizio derivante dall'atto dispositivo e CP_1
la consapevolezza, in capo ai signori e i del fatto che l'atto Pt_1 Pt_3
dispositivo avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della CP_1
[...]
Ad avviso degli appellanti sussisteva, al contrario, la possibilità concreta per la creditrice di soddisfarsi, senza alcuna particolare difficoltà, sui beni residui dei debitori convenuti, come peraltro sarebbe dimostrato dalla prova di un valore
7 del bene pari al doppio del credito e dalle azioni esecutive intraprese nei confronti della debitrice principale e degli stessi garanti.
Gli appellanti lamentano, inoltre, la violazione dell'art. 170 c.c., deducendo che il primo giudice avrebbe omesso di rilevare che i beni conferiti nel fondo patrimoniale non erano aggredibili poiché il finanziamento ottenuto dall' “
[...]
e garantito con la fideiussione prestata dai Controparte_7
convenuti, era stato interamente destinato all'acquisto di beni strumentali ed a lavori riguardanti la ristrutturazione di un edificio, quale bene sociale con la conseguenza che il finanziamento oggetto di fideiussione era destinato all'attività
d'impresa e non a soddisfare le esigenze familiari del Pt_1
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Conviene premettere che, com'è noto, in tema di azione revocatoria, viene in rilievo una nozione lata di credito, comprensiva della ragione di credito o della mera “aspettativa” (Cass., 19/02/2020, n. 4212).
Nel caso di specie, la fideiussione prestata dal è certamente anteriore alla Pt_1
costituzione del fondo patrimoniale, atto dispositivo a titolo gratuito.
In tema di fideiussione, la Suprema Corte ha chiarito che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente,
gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima
8 parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni")
(Cass. 10522/2020).
2.3. Del pari, risulta accertata la sussistenza del requisito oggettivo dell'eventus
damni , che ”ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (ex plurimis Cass., 19/07/2018, n. 19207; conf. 09/02/2012, n.
1896).
2.4. Ciò posto, richiamata la gratuità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e del conseguente vincolo al bene immobile che ne costituisce l'oggetto , quanto alla scientia damni è sufficiente la prova della consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, mentre è irrilevante l'elemento soggettivo in capo all'altro contraente, come l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia.
La Corte di cassazione ha recentemente ribadito che in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito il requisito della
"scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” (C. Cass. 9192/2021).
Nel caso di specie, il quale socio della società debitrice, era certamente Pt_1
consapevole della situazione di crisi della stessa e, conseguentemente, della concreta evenienza dell'escussione della fideiussione.
9 La costituzione del fondo patrimoniale ha certamente comportato una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del fideiussore, rendendo più difficile la soddisfazione del credito vantato nei confronti di quest'ultimo da parte di . CP_1
Non può inoltre essere condiviso l'assunto dell'appellante, secondo cui sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare l'insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare le proprie pretese creditorie, essendo, al contrario, pacifico in giurisprudenza che spetti al debitore convenuto in revocatoria provare, a fronte di un atto dispositivo astrattamente pregiudizievole, l'esistenza di beni idonei a garantire aliunde i propri debiti (ex plurimis Cass., 04/07/2006, n. 15265).
2.5 Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita: non risulta alcun concreto elemento idoneo a dimostrare che il patrimonio residuo del fideiussore ovvero della debitrice principale fosse tale, in rapporto all'entità della complessiva posizione debitoria, da non esporre ad un rischio apprezzabile il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'appellata.
Non appare al riguardo rilevante la circostanza della pendenza di un'azione esecutiva intrapresa nei confronti della società debitrice, posto che non appare provato che il ricavo in sede esecutiva sia sufficiente alla soddisfazione della creditrice appellata e degli altri creditori della società. Ed anzi, sulla base della documentazione in atti risulta l'insufficienza del ricavato dalla vendita dell'immobile in sede esecutiva, a coprire interamente lo stesso credito oggetto del presente giudizio.
3.L'appello va dunque rigettato e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
10 3.1. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto in appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Parte_1 Parte_2
Piceno n. 701/2022, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
Rigetta l'appello.
Condanna e alla rifusione a Parte_1 Parte_2 CP_1
rappresentata da , delle spese del presente Controparte_2
grado, che liquida in euro 9.256,00 di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte degli appellanti in solido,
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto in appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
11