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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/09/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1626 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Vincenzo Loprevite, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_2 liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
resistente
Oggetto: ripetizione d'indebito.
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 maggio 2025, la ricorrente esponeva che, con missiva recapitata in data 24 ottobre 2024, l' rivendicava la restituzione della somma di CP_2
€ 637,41 sulla prestazione di mobilità n. 2014440044, indebitamente erogata nel periodo dal 1.1.2014 al 31.1.2014, in quanto non spettante a causa di rioccupazione a tempo parziale ovvero determinato.
Sosteneva l'illegittimità del provvedimento avverso, il quale proponeva, in data
6.12.2024, ricorso al Comitato provinciale, rigettato con delibera del 27.03.2025.
A fondamento del ricorso sosteneva l'infondatezza nel merito della pretesa restituzione, persistendo lo stato di inoccupazione nel periodo contestato, asserendo di aver lavorato nel corso del 2014, quale bracciante agricolo a tempo determinato per 102 giornate con decorrenza dal 30 agosto 2014; adduceva che, in ogni caso, l'indebito, in ragione della normativa applicabile in materia di indebito previdenziale e assistenziale e dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, non è ripetibile.
Adiva, pertanto, l'intestato tribunale al fine di sentire annullare il provvedimento opposto.
L' costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_2
Acquisita la documentazione prodotta la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Giova premettere che in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” .
Ancora, il principio è stato precisato nel senso che “il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento,
Pag. 2 di 4 corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Nella fattispecie, la richiesta di restituzione indica in maniera sintetica, ma assolutamente comprensibile, periodi di riferimento, importi e motivazione delle erogazioni ritenute dall'Istituto indebite, e quindi da recuperare.
Parte ricorrente con la produzione documentale allegata al ricorso, ha assolto la prova posta a suo carico, dimostrando che, nel periodo dal 1 al 31 gennaio 2014, si trovava in stato di inoccupazione.
La circostanza si desume dal Modello C2 storico dal quale risulta che, nel suddetto anno, ha prestato attività di lavoro dal 30 agosto al 31 dicembre come bracciante agricolo a TD presso l'azienda Costa Rosario. Dallo stesso documento si evince lo stato di inoccupazione dal 6.03.2013 al 12.05.2014.
L' , a fondamento della richiesta di ripetizione e, anche quale motivazione del CP_2 rigetto del ricorso amministrativo adduce che la ricorrente risulta iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli da 1° gennaio al 31 dicembre 2014.
Dal suddetto elenco risultano, però, anche i giorni in cui ha lavorato, per un totale di
102, che, come visto, decorrono dal 30 agosto 2014.
Se si aggiungono la disoccupazione agricola per 34 gg., il trattamento speciale per 90 gg. i 31 gg. per indennità di mobilità, si arriva complessivamente a 257 gg. Dato coerente con il numero massimo di giornate lavorative annue.
Il ricorso va, pertanto accolto.
Infine, occorre rilevare che dai documenti prodotti non emerge che l' abbia già CP_2 trattenuto somme per le causali di cui in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_2
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del diritto della ricorrente a trattenere le somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità di cui alla richiesta avanzata con la nota del 24 ottobre 2024;
2) condanna l resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_2 secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione fino a 1.101 euro, esclusa la fase istruttoria), in € 251,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv.to che ne ha fatto richiesta.
Palmi, 12 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 4 di 4
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1626 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Vincenzo Loprevite, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_2 liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
resistente
Oggetto: ripetizione d'indebito.
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 maggio 2025, la ricorrente esponeva che, con missiva recapitata in data 24 ottobre 2024, l' rivendicava la restituzione della somma di CP_2
€ 637,41 sulla prestazione di mobilità n. 2014440044, indebitamente erogata nel periodo dal 1.1.2014 al 31.1.2014, in quanto non spettante a causa di rioccupazione a tempo parziale ovvero determinato.
Sosteneva l'illegittimità del provvedimento avverso, il quale proponeva, in data
6.12.2024, ricorso al Comitato provinciale, rigettato con delibera del 27.03.2025.
A fondamento del ricorso sosteneva l'infondatezza nel merito della pretesa restituzione, persistendo lo stato di inoccupazione nel periodo contestato, asserendo di aver lavorato nel corso del 2014, quale bracciante agricolo a tempo determinato per 102 giornate con decorrenza dal 30 agosto 2014; adduceva che, in ogni caso, l'indebito, in ragione della normativa applicabile in materia di indebito previdenziale e assistenziale e dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, non è ripetibile.
Adiva, pertanto, l'intestato tribunale al fine di sentire annullare il provvedimento opposto.
L' costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_2
Acquisita la documentazione prodotta la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Giova premettere che in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” .
Ancora, il principio è stato precisato nel senso che “il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento,
Pag. 2 di 4 corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Nella fattispecie, la richiesta di restituzione indica in maniera sintetica, ma assolutamente comprensibile, periodi di riferimento, importi e motivazione delle erogazioni ritenute dall'Istituto indebite, e quindi da recuperare.
Parte ricorrente con la produzione documentale allegata al ricorso, ha assolto la prova posta a suo carico, dimostrando che, nel periodo dal 1 al 31 gennaio 2014, si trovava in stato di inoccupazione.
La circostanza si desume dal Modello C2 storico dal quale risulta che, nel suddetto anno, ha prestato attività di lavoro dal 30 agosto al 31 dicembre come bracciante agricolo a TD presso l'azienda Costa Rosario. Dallo stesso documento si evince lo stato di inoccupazione dal 6.03.2013 al 12.05.2014.
L' , a fondamento della richiesta di ripetizione e, anche quale motivazione del CP_2 rigetto del ricorso amministrativo adduce che la ricorrente risulta iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli da 1° gennaio al 31 dicembre 2014.
Dal suddetto elenco risultano, però, anche i giorni in cui ha lavorato, per un totale di
102, che, come visto, decorrono dal 30 agosto 2014.
Se si aggiungono la disoccupazione agricola per 34 gg., il trattamento speciale per 90 gg. i 31 gg. per indennità di mobilità, si arriva complessivamente a 257 gg. Dato coerente con il numero massimo di giornate lavorative annue.
Il ricorso va, pertanto accolto.
Infine, occorre rilevare che dai documenti prodotti non emerge che l' abbia già CP_2 trattenuto somme per le causali di cui in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_2
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del diritto della ricorrente a trattenere le somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità di cui alla richiesta avanzata con la nota del 24 ottobre 2024;
2) condanna l resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_2 secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione fino a 1.101 euro, esclusa la fase istruttoria), in € 251,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv.to che ne ha fatto richiesta.
Palmi, 12 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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