Sentenza 23 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/2004, n. 19114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19114 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A. - Servizio Riscossione Tributi in Sicilia -, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott. Franco Verniani, rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Equizzi, e con il medesimo elettivamente domiciliata in Roma alla Circonvallazione Clodia 36/A presso lo studio dell'avv. Fabio Pisani, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NI ZI, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall'avv. Filippo Azzolina e dall'avv. Rino Asta Cafiero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marsico in Roma alla via Siracusa n. 16;
- controricorrente -
nonché
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 6 - 11 luglio 2000, n. 262/2000, n. 587/2000 R.G.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 9 luglio 2004;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. FRAZZINI Orazio, che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso e, in subordine, nel merito, per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6-11 luglio 2000 la Corte di appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, definitamente pronunciando, nella contumacia di Monte dei Paschi di Siena S.p.A,, confermava la sentenza n. 142 emessa il 7 marzo 2000 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani - appellata dalla Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. -, con la quale era stata rigettata l'opposizione da quest'ultima promossa avverso l'esecuzione intrapresa da NI ZI - con il pignoramento di somme trattenute per la Montepaschi SE.RI.T. da Monte dei Paschi di Siena -; condannava la Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. a corrispondere alla NI le spese relative al grado di giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., appellata contumace.
Avverso detta sentenza Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. - Servizio Riscossione Tributi - ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, congiuntamente trattati.
L'intimata NI ZI ha resistito con controricorso. Monte dei Paschi di Siena S.p.A. non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere pregiudizialmente rilevata l'omessa rinnovazione della notifica del ricorso alla società intimata non costituita, disposta da questa Corte con ordinanza interlocutoria in data 16 ottobre 2003 (stante la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento alla relata della precedente notifica in data 10 luglio 2001, eseguita ex art. 149 c.p.c.), ordinanza ritualmente comunicata dalla cancelleria in data 17 ottobre 2003, con avviso notificato al procuratore della ricorrente nel domicilio eletto in data 28 novembre 2003. Non avendo, pertanto, la ricorrente provveduto a depositare il ricorso notificato alla predetta società intimata, non costituita, nella cancelleria di questa Corte, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato (di giorni sessanta dalla comunicazione della predetta ordinanza), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c.. Le spese del presente giudizio di Cassazione seguono la soccombenza nei confronti di NI ZI, con liquidazione come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Trapani, non costituita nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara Fimprocedibilità del ricorso e condanna Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. a rimborsare a NI ZI le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in euro 14,00, oltre euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario difensivo. Nulla per le spese nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Trapani.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004