Provvedimento: […] Il principio trova applicazione anche in relazione alle sentenze pronunciate dal pretore o dal conciliatore, in quanto la norma contenuta nell'art 12 del tu 30 ottobre 1933, n 1611 - secondo cui, per i giudizi innanzi ai pretori e ai conciliatori, anche in Sede di opposizione ad ingiunzione, come per quelli innanzi alle giurisdizioni amministrative speciali od innanzi agli arbitri, le notificazioni dovevano essere fatte direttamente presso la pubblica amministrazione - e stata abrogata dall'art 2 della legge 25 marzo 1958, n 260.*
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