Art. 1. Articolo unico.
Il Credito fondiario sardo, societa' per azioni con sede in Roma, e' autorizzato ad esercitare il credito fondiario, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia, in tutto il territorio della Repubblica italiana.
Il Credito fondiario sardo, societa' per azioni con sede in Roma, e' autorizzato ad esercitare il credito fondiario, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia, in tutto il territorio della Repubblica italiana.