Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4569/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.04.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. , C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Vittoria Daniela Sulla del Foro di IL, con studio in IL, Via M. Gioia 55 presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Silvia Bono del Foro di IL, con studio in IL, Viale Bianca Maria n. 3 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Albairate (MI) il 16.12.2006 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Albairate (MI) anno 2006, atto n. 9, parte II, Serie C Ufficio 1;
C;
separati con sentenza n. 739/2024 pubblicata dal Tribunale di IL in data 26.6.2024, passata in giudicato come da documentazione in atti con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e nata a [...]_3 Parte_4
(MI) il 30.08.2013, entrambi cittadini italiani.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.04.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 16.12.2006; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Albairate anno 2006 al n. 9 parte II, Serie C, Ufficio 1 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di IL anno 2006, atto n. 513, parte II, Serie C;
2) ordinare al Comune di Albairate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di IL dove l'atto è stato parimenti trascritto.
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli minori e saranno affidati in maniera condivisa e collocati in maniera Pt_3 Pt_4 prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, da venerdì all'uscita da scuola e sino a lunedì mattina, con accompagnamento a scuola di;
un pomeriggio, da individuarsi Pt_4 nel mercoledì o nel giovedì con pernotto e riaccompagnamento a scuola di il mattino Pt_4 seguente nella settimana successiva a quella in cui i figli trascorrono il week-end con il papà e due pomeriggi, il martedì e il mercoledì, con relativo pernotto e accompagnamento a scuola di , Pt_4 nella settimana che termina con il fine settimana di competenza materna. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli anche in ulteriori momenti, anche con pernotto presso la casa paterna da parte dei ragazzi, ed anche separatamente tra loro, previa comunicazione da parte del padre alla madre da effettuarsi entro la mattinata del giorno stesso.
I figli trascorreranno con il padre i seguenti periodi:
- vacanze natalizie: il giorno 25 dicembre con il padre e il 24 dicembre con la madre;
in via alternata di anno in anno con l'uno e con l'altro genitore i periodi 26.12/31.12 e 31.12/6.1, salvo che intervengano differenti accordi tra i genitori;
- in via alternata di anno in anno con l'uno e con l'altro genitore, le vacanze pasquali;
- un periodo di 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, periodo/i che il padre comunicherà alla madre entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
- i genitori potranno concordare tra di loro altri periodi di frequentazione padre/figli, ad es. durante i cd. Ponti, ed anche in ragione degli impegni lavorativi dei genitori stessi.
2) La casa familiare sita a IL, in Via Messina 57, di proprietà del sig. viene assegnata, Pt_2 con tutto quanto la arreda, alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e che, Pt_1
a far tempo dal mese di giugno 2024, si farà carico delle spese condominiali ordinarie, dei costi delle utenze e degli oneri derivanti dalla assegnazione. Il sig. nelle more del giudizio di separazione, Pt_2 ha provveduto a lasciare la casa coniugale, asportando i propri effetti personali e a trasferirsi in
IL, Via Caracciolo n. 89.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_2 Pt_1 di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno figlio), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di giugno 2024 (prima rivalutazione giugno 2025). La sig.ra percepirà Pt_1 integralmente l'assegno unico relativo ai due figli.
4) Ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di IL e dalla Corte
d'appello di IL in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) I coniugi concordano che, a far tempo dalla fine del mese di giugno 2027, quando Pt_4 terminerà il ciclo di scuola secondaria di primo grado, la casa coniugale potrà essere venduta a terzi. Il sig. a far tempo dal mese di dicembre 2026, conferirà mandato ad una agenzia Pt_2 immobiliare al fine di vendere il precitato immobile e la sig.ra si impegna a consentire le Pt_1 visite che verranno fissate dall'agente immobiliare presso l'abitazione familiare. Il prezzo di vendita verrà deciso dal sig. su consiglio dell'agente immobiliare incaricato della vendita. Pt_2
Una volta venduta al miglior prezzo la casa coniugale, il sig. si impegna a versare alla sig.ra Pt_2 il 50% del ricavato, da cui andranno detratti i seguenti importi: € 40.000,00 Pt_1
(quarantamila/00), oltre ad € 500,00 per ogni mensilità successiva al 1°luglio 2027 nel caso in cui l'immobile venga venduto dopo il 30.6.2027 ed oltre ad eventuali oneri condominiali ordinari relativi alla abitazione familiare che non dovessero essere stati pagati dalla sig.ra sino alla vendita Pt_1 dell'appartamento e delle relative pertinenze.
Successivamente alla vendita della casa coniugale, sarà maggiorenne e potrà decidere con Pt_3 quale dei genitori andare a vivere in maniera prevalente;
continuerà ad essere affidata in Pt_4 maniera condivisa ad entrambi e genitori e collocata presso la madre. Laddove decidesse di Pt_3 trasferirsi a vivere con il padre, lo stesso provvederà al mantenimento diretto del ragazzo e concorrerà al mantenimento di nella misura di € 300,00 mensili da versarsi alla madre in Pt_4 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat
Costo Vita. La sig.ra continuerà a percepire integralmente l'assegno unico relativo ad Pt_1 entrambi i figli. Le spese straordinarie relative ad entrambi i figli continueranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori secondo i criteri delle Linee Guida del Tribunale di IL, da intendersi qui integralmente ritrascritti.
6) La signora entro la fine di maggio 2025, si impegna a trasferire a titolo gratuito la Pt_1 quota di proprietà pari al 50% dell'autovettura Dacia Duster targata FX362VV, attualmente in comproprietà tra i coniugi, al sig. che si impegna ad accettare e che si farà carico dei relativi Pt_2 costi di trapasso.
7) I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità con validità di espatrio per i genitori e per i figli.
8) Spese legali compensate. La Signora è stata ammessa in via anticipata e Parte_1 provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA n. 2023/6620 del 09/11/2023 e chiede emettersi Decreto di pagamento per la liquidazione del compenso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 19.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ad Albairate (MI) il 16.12.2006 dai signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albairate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di IL dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in IL, il 15.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo