Articolo 89 del Codice della strada
Articolo 84Articolo 85
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
30 giugno 1993
Art. 89. Servizio di linea per trasporto di cose 1. Il servizio di linea per trasporto di cose e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Entrata in vigore il 30 giugno 1993
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