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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5640 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P.
Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 7 maggio 2025 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281 undecies c.p.c., iscritto al n.25605-2023 R.G., avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
TRA
, cittadino argentino, nato il [...], nella città di La Piata, Parte_1
in provincia di Buenos Aires (Argentina)
, cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_2
(Argentina),
, cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_3
(Argentina),
cittadina argentina, nata il [...], nella città di Buenos Parte_4
Aires (Argentina),
cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_5
(Argentina), , cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_6
(Argentina).
Rappresentati e difesi dall'Avvocato Luigi Cipolletta giuste procure alle liti rilasciate e allegate al ricorso.
RICORRENTI E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , al fine di Controparte_1 ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il conseguente ordine all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza per l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
I ricorrenti narrano che: “…residenti in [...], hanno titolo per vedersi riconosciuto lo STATUS CIVITATIS ITALIANO IURE SANGUINIS, avendo maturato tale diritto in ragione della discendenza - in linea diretta - da cittadino italiano per nascita….6 aprile
1907, nel comune di Massa Lubrense (NA), nasceva il sig. figlio di Persona_1
e di come risulta dall' Estratto per riassunto del Persona_2 Persona_3
Registro degli atti di Nascita rilasciato dall'ufficio di Stato Civile del predetto comune (cfr. doc. 3)…. Ilsignor - non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_4 italiana, come si evincedal Certificato Negativo di Naturalizzazione n° 03169910 (C.N.E.)….E' evidente che lo status civitatis èstatodal signor trasmesso a Persona_1
tutti i propri discendenti:
✓ al figlio: N. 09.09.1940) Parte_7
✓ al nipote: (N. 24.05.1968) richiedente Parte_1 alle figlie”.
Il si è costituito;
ha genericamente impugnato l'avverso Controparte_1
ricorso del presente procedimento. Il P.M. si è espresso con parere favorevole.
Ciò posto, il ricorso è fondato e pertanto merita di trovare accoglimento, giacché, preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di Persona_1
I fatti sono provati dai documenti allegati e apostillati.
Ad ogni buon conto è opportuno precisare che in applicazione all'accordo tra la
Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 9 dicembre 1987
e relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in
Italia dalla legge 22 Novembre 1988 n. 533, gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso), emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro.
La storia genealogica dei ricorrenti è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille.
Preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in (il certificato negativo di naturalizzazione;
l'estratto dell'atto di nascita dell'avo; l'estratto dell'atto di matrimonio contratto).
Ad ogni buon conto si evidenzia che gli odierni ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Nel caso di specie, l'autorità competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il
. Controparte_1
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio e si è proceduto ma si è proceduto stante la difesa generica del . CP_1
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni
Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori,
adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , Controparte_1
in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il
Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs.
267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che Controparte_1
influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23
commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
La legge che disciplina la cittadinanza, la legge n. 555 del 16.06.1912, sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano. Nel caso che ci occupa è evidente che l'antenato,
non ha mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana e, conseguentemente, l'ha trasmessa "iure sanguinis'' ai propri discendenti.
Infatti, la cittadinanza italiana viene trasmessa senza interruzione a partire dall'avo italiano, ai discendenti di prima, seconda generazione e oltre, sino agli odierni ricorrenti, che sono così cittadini italiani per nascita.
Inoltre in merito alla procedibilità questo giudicante rileva che sulla base della giurisprudenza del Tribunale di Roma, non è da considerarsi condizione di procedibilità del presente giudizio la preventiva presentazione di richiesta di iscrizione presso il Consolato competente inevasa nel termine di 730 giorni (cf. tra tutte le Ordinanze del 25 febbraio 2020 e del 09 settembre 2020 del Tribunale di Roma), atteso che i “limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa, assente nel caso di specie, e che non si può impedire
l 'esercizio dell 'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva….”.
Per effetto di quanto suddetto ed in applicazione delle norme citate, deve dichiararsi la cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti in quanto gli stessi, attraverso la documentazione prodotta in atti e munita delle necessarie legalizzazioni in conformità alle convenzioni internazionali
(anche se, in applicazione della legge n.533/1988 sopra citata, tra l'Italia
e l'Argentina non sono necessarie), hanno fornito prova della linea di discendenza così come riportata nel ricorso.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda: dichiara i ricorrenti come sopra generalizzati cittadini italiani per discendenza da avo italiano come in atti provato;
per l'effetto, ordina al , e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana della parte ricorrente indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Spese compensate.
Così deciso, Napoli 6 giugno 2025
Il GOT
A. De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P.
Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 7 maggio 2025 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281 undecies c.p.c., iscritto al n.25605-2023 R.G., avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
TRA
, cittadino argentino, nato il [...], nella città di La Piata, Parte_1
in provincia di Buenos Aires (Argentina)
, cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_2
(Argentina),
, cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_3
(Argentina),
cittadina argentina, nata il [...], nella città di Buenos Parte_4
Aires (Argentina),
cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_5
(Argentina), , cittadina argentina, nata il [...], a [...] Parte_6
(Argentina).
Rappresentati e difesi dall'Avvocato Luigi Cipolletta giuste procure alle liti rilasciate e allegate al ricorso.
RICORRENTI E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , al fine di Controparte_1 ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il conseguente ordine all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza per l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
I ricorrenti narrano che: “…residenti in [...], hanno titolo per vedersi riconosciuto lo STATUS CIVITATIS ITALIANO IURE SANGUINIS, avendo maturato tale diritto in ragione della discendenza - in linea diretta - da cittadino italiano per nascita….6 aprile
1907, nel comune di Massa Lubrense (NA), nasceva il sig. figlio di Persona_1
e di come risulta dall' Estratto per riassunto del Persona_2 Persona_3
Registro degli atti di Nascita rilasciato dall'ufficio di Stato Civile del predetto comune (cfr. doc. 3)…. Ilsignor - non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_4 italiana, come si evincedal Certificato Negativo di Naturalizzazione n° 03169910 (C.N.E.)….E' evidente che lo status civitatis èstatodal signor trasmesso a Persona_1
tutti i propri discendenti:
✓ al figlio: N. 09.09.1940) Parte_7
✓ al nipote: (N. 24.05.1968) richiedente Parte_1 alle figlie”.
Il si è costituito;
ha genericamente impugnato l'avverso Controparte_1
ricorso del presente procedimento. Il P.M. si è espresso con parere favorevole.
Ciò posto, il ricorso è fondato e pertanto merita di trovare accoglimento, giacché, preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di Persona_1
I fatti sono provati dai documenti allegati e apostillati.
Ad ogni buon conto è opportuno precisare che in applicazione all'accordo tra la
Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 9 dicembre 1987
e relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in
Italia dalla legge 22 Novembre 1988 n. 533, gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso), emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro.
La storia genealogica dei ricorrenti è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille.
Preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in (il certificato negativo di naturalizzazione;
l'estratto dell'atto di nascita dell'avo; l'estratto dell'atto di matrimonio contratto).
Ad ogni buon conto si evidenzia che gli odierni ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Nel caso di specie, l'autorità competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il
. Controparte_1
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio e si è proceduto ma si è proceduto stante la difesa generica del . CP_1
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni
Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori,
adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , Controparte_1
in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il
Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs.
267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che Controparte_1
influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23
commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
La legge che disciplina la cittadinanza, la legge n. 555 del 16.06.1912, sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano. Nel caso che ci occupa è evidente che l'antenato,
non ha mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana e, conseguentemente, l'ha trasmessa "iure sanguinis'' ai propri discendenti.
Infatti, la cittadinanza italiana viene trasmessa senza interruzione a partire dall'avo italiano, ai discendenti di prima, seconda generazione e oltre, sino agli odierni ricorrenti, che sono così cittadini italiani per nascita.
Inoltre in merito alla procedibilità questo giudicante rileva che sulla base della giurisprudenza del Tribunale di Roma, non è da considerarsi condizione di procedibilità del presente giudizio la preventiva presentazione di richiesta di iscrizione presso il Consolato competente inevasa nel termine di 730 giorni (cf. tra tutte le Ordinanze del 25 febbraio 2020 e del 09 settembre 2020 del Tribunale di Roma), atteso che i “limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa, assente nel caso di specie, e che non si può impedire
l 'esercizio dell 'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva….”.
Per effetto di quanto suddetto ed in applicazione delle norme citate, deve dichiararsi la cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti in quanto gli stessi, attraverso la documentazione prodotta in atti e munita delle necessarie legalizzazioni in conformità alle convenzioni internazionali
(anche se, in applicazione della legge n.533/1988 sopra citata, tra l'Italia
e l'Argentina non sono necessarie), hanno fornito prova della linea di discendenza così come riportata nel ricorso.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda: dichiara i ricorrenti come sopra generalizzati cittadini italiani per discendenza da avo italiano come in atti provato;
per l'effetto, ordina al , e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana della parte ricorrente indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Spese compensate.
Così deciso, Napoli 6 giugno 2025
Il GOT
A. De Simone