CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n.6788/2022, pubblicata il 6 luglio 2022, nell'ambito del giudizio di appello iscritto al n. 3749/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
T R A
(c.f.: ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Maddalena Gaeta (c.f.: C.F._2
- APPELLANTE -
E la Controparte_1
(c.f.: ), con sede legale in Vallo della Lucania (Sa), alla
[...] P.IVA_1
via A.R. Passaro, , rappresentata e difesa dal Prof. avv. Salvatore Sica (c.f:
[...]
- APPELLATA - C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con una citazione notificata il 5 ottobre 2020 evocava in giudizio la Parte_1
deducendo: Controparte_2
- di aver rilasciato in data 3 giugno 2014, in favore della Controparte_1
, una fideiussione nell'interesse della società il fino alla
[...] Controparte_3
concorrenza dell'importo di 24.750,00 € per l'adempimento di qualsiasi obbligazione contratta nei confronti dell'istituto di credito;
- la banca aveva richiesto all' il pagamento del citato importo;
Pt_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
- la fideiussione era tuttavia totalmente nulla perché predisposta su moduli di contratto ex art. 1342 c.c. conformi allo schema predisposto dall'ABI e distribuito agli associati con circolare del 5 maggio 2003, e che, con provvedimento della CA d'AL (che all'epoca svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito)
n. 55 del 2 maggio 2005, era stato riconosciuto contrario all'art. 2 comma 2 lett. a) l.
287/1990 perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
- in particolare, secondo tale provvedimento, le clausole contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza erano quelle nn. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale - riprodotte nei medesimi termini e con gli stessi numeri nella fideiussione oggetto della presente controversia - che contenevano, rispettivamente, la cd. clausola di reviviscenza, quella di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e quella di sopravvivenza (in deroga all'art. 1939 c.c.).
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare, la nullità del contratto di fidejussione stipulato in data 03.06.2014 intercorso tra la
[...]
ed il sig. per violazione della Legge 287/1990 e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto dichiarare che il sig. non è coobligato con la società il Pentagono Group Parte_1
Società Cooperativa a.r.l.; b) Con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Si costituiva la banca con comparsa di costituzione e risposta dell'11 marzo 2021, deducendo l'assoluta nullità, inammissibilità ed infondatezza della pretesa attorea, chiedendone l'integrale rigetto.
A sostegno delle proprie pretese, parte convenuta asseriva che la violazione della normativa antitrust, costituita dalla creazione di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, non sarebbe stata idonea a determinare, di per sè sola, la nullità dei singoli contratti conclusi “a valle”, e, dunque, del contratto di fideiussione oggetto della presente controversia.
Inoltre, parte convenuta ribadiva che, anche ove fosse stata riconosciuta la nullità dei contratti conclusi “a valle”, si sarebbe trattato non di una nullità totale, bensì di quella parziale, trattandosi di clausole accessorie, che non rappresentavano elementi essenziali ai fini della validità dell'intero contratto, che sarebbe rimasto valido anche senza di esse, in virtù del generale principio di conservazione del contratto per cui “utile per inutile non vitiatur”.
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N. 3749/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
3. Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava le domande proposte dall' Pt_1
condannandolo al pagamento delle spese.
Nello specifico, il primo Giudice - previa declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità parziale limitata alle sole clausole tacciate di illegittimità di cui all'art. 1, co. 2 e 3 del contratto di fideiussione, perché proposta dall'attore per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, e dunque, oltre il limite temporale della prima memoria ex art. 183, comma vi, n. 1, c.p.c. - osservava che:
- in base al principio stabilito dalla S.C. a SS.UU. (Cass. SS.UU. 41994/2021), da cui il
Tribunale non intendeva discostarsi, l'intesa anticoncorrenziale produceva la sola nullità parziale del contratto limitatamente alle clausole individuate nel provvedimento della CA
d'AL, ma tale nullità nella specie non poteva essere dichiarata in quanto, come detto, la domanda dell' in merito era tardiva;
Pt_1
- quanto alla dichiarazione di nullità dell'intero contratto, chiesta inizialmente dall' per effetto della nullità delle clausole anticoncorrenziali, non era stata data la Pt_1
prova ex art. 1419, co.1, c.c. che queste ultime avevano natura di clausole essenziali, cioè che tanto l'istituto di credito quanto il fideiussore, senza le clausole interessate, non avrebbero in ogni caso, rispettivamente, accordato e prestato la garanzia. Ed infatti, non poteva negarsi la permanenza dell'interesse dell'istituto di credito al mantenimento della garanzia, pur espungendo dal regolamento contrattuale le clausole ad esso favorevoli, poiché era meglio una garanzia che l'assenza di essa, mentre parimenti era anche interesse del fideiussore tenere in vita il contratto nonostante l'eliminazione di clausole a sé sfavorevoli.
- in ogni caso, era mancata la prova dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte, violativo dell'art. 2 l. 287/1990, che riguardava anche l'istituto stipulante il contratto di fideiussione in esame, e tale da determinare la nullità delle citate clausole contenute nel contratto a valle, e dunque dell'intero contratto ex art. 1419 c.c., in quanto il valore di prova privilegiata attribuito al provvedimento della CA d'AL secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 13846/2019), poteva riguardare esclusivamente il periodo nello stesso considerato (ottobre 2002- maggio 2005) non anche contratti stipulati a distanza di tempo;
- e così concludeva: “... Nel caso di specie, occorre sottolineare che la fideiussione oggetto della presente controversia risulta stipulata nel 2014, vale a dire a distanza di quasi un decennio dal provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL, che costituisce - dunque -
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N. 3749/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 CP_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
prova privilegiata unicamente in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, non estendendosi siffatto valore all'esistenza dell'intesa restrittiva con riferimento alla fideiussione de qua, essendo questa stipulata in un periodo in cui non risulta che l'autorità di vigilanza abbia svolto alcuna indagine, ricoprendo l'istruttoria riconducibile al provvedimento n. 55 del 2005 solo l'arco temportale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. …. Tanto non risulta negli atti di causa, non avendo l'attore articolato alcun mezzo di prova o depositato documentazione che attesti che nel 2014 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussioni per determinate categorie di operazioni, privando quella stessa clientela del diritto ad una scelta consapevole ed effettiva tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza. Nel caso di specie, dunque, manca la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia fideiussoria de qua, avente come oggetto o come fine quello di impedire, restringere o falsare in modo significativo il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie”.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1
notificato il 12 settembre 2022, deducendo:
a) la violazione dell'art. 1421, co. 1 c.c. per non avere il primo Giudice rilevato d'ufficio la nullità parziale delle singole clausole della fideiussione, e conseguentemente, ritenuto inammissibile perché tardiva, la domanda di nullità parziale da lui proposta solo nella comparsa conclusionale del primo grado, decidendo, sulla base del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sulla sola domanda di nullità totale contenuta nell'atto di citazione, sebbene la banca convenuta si fosse ampiamente difesa proprio sul tema della nullità parziale e sebbene proprio la sentenza delle sezioni unite della Corte di legittimità, citata dal Tribunale nella sentenza impugnata, cioè la n.22404/2018 confermasse le doglianze di appello proposte, stabilendo che “tra la domanda di accertamento della nullità totale e l'eccezione di nullità parziale sollevata nel corso del giudizio, in seguito alla sent. 41994/2021 della Corte di Cassazione, vi è un chiaro rapporto di connessione per
“alternatività” in quanto “entrambe le domande proposte – di declaratoria di nullità totale
o parziale – si riferiscono, indubbiamente, alla medesima condotta processuale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale”;
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b) la violazione del principio sull'onere della prova, sostenendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'attore, attuale appellante, non avesse dato prova della nullità delle singole clausole e dell'intero contratto di fideiussione, attribuendo al provvedimento della
CA d'AL n. 55/2005 un valore di prova privilegiata limitato solo ai contratti di fideiussione stipulati immediatamente prima o dopo l'intervento dell'autorità che all'epoca si occupava di intese anticoncorrenziali nel settore bancario.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare, la nullità del contratto di fidejussione stipulato in data 03.06.2014 intercorso tra la
[...]
ed il sig. per violazione della Legge 287/1990 e, Controparte_1 Parte_1
per l'effetto dichiarare che il sig. non è coobligato con la società il Pentagono Parte_1
Group Società Cooperativa a.r.l.; 4. in via subordinata, alla luce delle statuizioni della sentenza Civ. sez. unite, 30 dicembre 2021 N. 41994, e nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di accertamento della nullità totale del contratto di fidejussione de quo, accertare
e dichiarare la nullità parziale delle clausole del contratto di fidejussione che riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, in quanto ritenute dalla CA d'AL contrastanti con il disposto di cui all'art. 2 co. 2 della legge n. 287/1990; 5. con vittoria di spese e compensi professionali maturati e con espressa attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
5. Si è costituita la banca con comparsa del 5 maggio 2023, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, chiedendone poi nel merito il rigetto, e sostenendo, quanto alla domanda di nullità parziale, che, “secondo la giurisprudenza maggioritaria, l'art. 1421 cod. civ. consente la rilevabilità d'ufficio della nullità nei soli giudizi in cui la parte agisce per l'adempimento del contratto, non anche nelle controversie c.d. di
«impugnativa negoziale», con le quali si mette in discussione l'efficacia del contratto e che annoverano le cause di nullità e di annullamento ma anche quelle di risoluzione, rescissione e revoca del contratto (Cass., 20 dicembre 1958, n. 3937, in Giur. it., 1959, I, 1, 760 ss.; Cass.,
17 maggio 2002, n. 7215, in Mass. Giur. it., 2002; Cass., 27 aprile 2011, n. 9395, in CED
Cassazione, 2011)”.
6. All'udienza del 25 marzo 2025 la Corte si è riservata la decisione assegnando alle parti i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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I. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
II. Risulta infatti infondato il secondo motivo dell'appello, sebbene sia fondato il primo.
II.1. Quanto a quest'ultimo, infatti, non può trovare accoglimento la tesi sostenuta dalla banca appellata, sebbene sostenuta dalla datata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “l'art. 1421 cod. civ. consente la rilevabilità d'ufficio della nullità nei soli giudizi in cui la parte agisce per l'adempimento del contratto, non anche nelle controversie c.d. di «impugnativa negoziale», con le quali si mette in discussione l'efficacia del contratto e che annoverano le cause di nullità e di annullamento ma anche quelle di risoluzione, rescissione e revoca del contratto” .
Difatti, “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto, deve rilevarne d'ufficio la nullità solo parziale e qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano di proporre un'espressa istanza di accertamento di tale nullità, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi ad esse nelle valutazioni e determinazioni da loro espresse nel processo” (cfr. Cass. s.u.
26242/2014; Cass. 16051/2018).
La tesi opposta, cui aderisce il Tribunale nella sentenza impugnata, si fonda sul rispetto dei principi della domanda e su quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché su quello della tutela “della dinamica processuale come già cristallizzata”, nonché sulla tutela della “strategia difensiva di controparte”, ma non tiene in considerazione il fatto che “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”
(cfr. sul punto, Cass. 416/2025; Cass. 863/2025; Cass. 1851/2025).
Del resto, è il medesimo Tribunale a sostenere nella sentenza impugnata, che la domanda di nullità parziale, proposta dall' solo nella comparsa conclusionale - pur Pt_1
ponendosi in posizione alternativa rispetto a quella di nullità totale - attiene alla medesima vicenda sostanziale e non configura un'ipotesi di mutatio libelli.
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N. 3749/2022 R.G.AA.CC. c. CA del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania Parte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
Sicché, neppure può sostenersi che un rilievo d'ufficio della nullità parziale, effettuato dal primo Giudice, avrebbe potuto ledere il diritto di difesa della banca, che, peraltro, aveva essa stessa posto in evidenza ed impostato tutta la sua difesa proprio sulla nullità parziale delle sole clausole del contratto di fideiussione in esame, risultando i presupposti di fatto, comuni alla declaratoria di nullità totale e parziale, essere stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (così, Cass.4867/2024)
Una siffatta interpretazione, peraltro, risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, posto che, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale il rilievo d'ufficio interviene, ma determina, anzi, una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto, invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi, né determina una "sorpresa" per la controparte, mortificandone le potenzialità difensive, in quanto l'eventuale rilievo d'ufficio avviene sempre in riferimento e in connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio (in tal senso, Cass. s.u. 12310/2015 e Cass. s.u.
22404/2018, riferite però alla modifica della domanda da parte dell'attore, ma con principi estensibili anche al rilievo d'ufficio della nullità, in presenza di certi presupposti processuali).
II.2. In ogni caso, anche a voler ritenere che era onere del primo Giudice rilevare d'ufficio la nullità parziale, valgono per essa le medesime considerazioni utilizzate dal
Tribunale per escludere la fondatezza della domanda di dichiarazione di nullità dell'intero contratto di fideiussione.
Ed al riguardo, deve ritenersi infondato il secondo motivo di appello.
Infatti, il primo Giudice ha fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e ritenuto che fosse l'attore, attuale appellante - che aveva chiesto dichiararsi la nullità totale e poi quella parziale della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) l. 287/1990 perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale - a dover dare prova sia dell'esistenza e persistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra banche a monte sia della conseguente standardizzazione contrattuale a valle.
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N. 3749/2022 R.G.AA.CC. c. CA Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
Non può invocarsi in materia il principio di vicinanza della prova per scaricare sulla banca appellata l'onere di dare prova del contrario, cioè che non esisteva una tale intesa anticoncorrenziale per gli anni successivi al 2005, trattandosi di prova negativa di un fatto difficilmente raggiungibile;
né può sostenersi che, tramite la mera produzione in giudizio del solo provvedimento sanzionatorio della CA d'AL, in assenza di altri documenti (ad es. la produzione in giudizio di modelli di fideiussioni omnibus stipulati da altre banche negli anni dal 2005 al 2014), l'attore abbia assolto all'onere della prova su di lui incombente.
Infatti, come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dall'attore (odierno appellante), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della CA d'AL n. 55 solo per il periodo dall'ottobre 2002 (momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento. Successivamente, sarebbe necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti.
Ed infatti, l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto
o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)”. È necessario quindi che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo sarebbe stato necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della CA d'AL (nel caso di specie nove anni), era perdurata l'intesa tra istituti bancari che ne formava oggetto.
Anzi, a voler essere più precisi, nella specie, neppure poteva ritenersi sufficiente la produzione di un numero elevato di contratti di fideiussioni provenienti da diversi istituti bancari e da diverse parti d'AL, giacché sarebbe stato necessario dimostrare altresì che l'inserimento generalizzato di tali clausole fosse stata frutto di un'intesa tra banche volta a limitare la concorrenza.
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N. 3749/2022 R.G.AA.CC. c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
Tanto premesso, va osservato che, nel caso di specie, l'appellante come evidenziato dal Tribunale, ha depositato solo il contratto dalla stessa sottoscritto nonché il provvedimento della CA d'AL n. 55, documenti che però non sono da soli sufficienti, perché intrinsecamente inidonei a dimostrare l'intesa, giacché come rilevato, l'impiego generalizzato di tali clausole è solo uno dei due elementi da dimostrare, essendo altresì necessario provare che tale impiego avvenga in esecuzione di un accordo.
Neppure può ritenersi che in tal modo, di fatto, si renderebbe impossibile la dimostrazione della nullità di tali clausole per violazione della disciplina sulla concorrenza, in quanto chiunque può denunciare i comportamenti che, a suo avviso, violano la disciplina sulla concorrenza all'autorità garante e così stimolarne i suoi notevoli poteri di accertamento.
Pertanto, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata sia pure con diversa motivazione.
III. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella
12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminabile - in complessivi 5.100,00 € per compenso (in particolare 1.050,00 € per la fase di studio, 750,00 € per la fase introduttiva, 1.550,00 € per la fase istruttoria e di tratatzione e 1.750,00 € per quella decisoria) e 765,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori.
IV. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa n. 6788/2022, pubblicata il 6 luglio 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione;
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2. condanna l'appellante al pagamento in favore della
[...]
delle spese Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida in complessivi 5.100,00 € per compenso professionale e 765,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n.6788/2022, pubblicata il 6 luglio 2022, nell'ambito del giudizio di appello iscritto al n. 3749/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
T R A
(c.f.: ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Maddalena Gaeta (c.f.: C.F._2
- APPELLANTE -
E la Controparte_1
(c.f.: ), con sede legale in Vallo della Lucania (Sa), alla
[...] P.IVA_1
via A.R. Passaro, , rappresentata e difesa dal Prof. avv. Salvatore Sica (c.f:
[...]
- APPELLATA - C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con una citazione notificata il 5 ottobre 2020 evocava in giudizio la Parte_1
deducendo: Controparte_2
- di aver rilasciato in data 3 giugno 2014, in favore della Controparte_1
, una fideiussione nell'interesse della società il fino alla
[...] Controparte_3
concorrenza dell'importo di 24.750,00 € per l'adempimento di qualsiasi obbligazione contratta nei confronti dell'istituto di credito;
- la banca aveva richiesto all' il pagamento del citato importo;
Pt_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa
- la fideiussione era tuttavia totalmente nulla perché predisposta su moduli di contratto ex art. 1342 c.c. conformi allo schema predisposto dall'ABI e distribuito agli associati con circolare del 5 maggio 2003, e che, con provvedimento della CA d'AL (che all'epoca svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito)
n. 55 del 2 maggio 2005, era stato riconosciuto contrario all'art. 2 comma 2 lett. a) l.
287/1990 perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
- in particolare, secondo tale provvedimento, le clausole contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza erano quelle nn. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale - riprodotte nei medesimi termini e con gli stessi numeri nella fideiussione oggetto della presente controversia - che contenevano, rispettivamente, la cd. clausola di reviviscenza, quella di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e quella di sopravvivenza (in deroga all'art. 1939 c.c.).
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare, la nullità del contratto di fidejussione stipulato in data 03.06.2014 intercorso tra la
[...]
ed il sig. per violazione della Legge 287/1990 e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto dichiarare che il sig. non è coobligato con la società il Pentagono Group Parte_1
Società Cooperativa a.r.l.; b) Con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Si costituiva la banca con comparsa di costituzione e risposta dell'11 marzo 2021, deducendo l'assoluta nullità, inammissibilità ed infondatezza della pretesa attorea, chiedendone l'integrale rigetto.
A sostegno delle proprie pretese, parte convenuta asseriva che la violazione della normativa antitrust, costituita dalla creazione di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, non sarebbe stata idonea a determinare, di per sè sola, la nullità dei singoli contratti conclusi “a valle”, e, dunque, del contratto di fideiussione oggetto della presente controversia.
Inoltre, parte convenuta ribadiva che, anche ove fosse stata riconosciuta la nullità dei contratti conclusi “a valle”, si sarebbe trattato non di una nullità totale, bensì di quella parziale, trattandosi di clausole accessorie, che non rappresentavano elementi essenziali ai fini della validità dell'intero contratto, che sarebbe rimasto valido anche senza di esse, in virtù del generale principio di conservazione del contratto per cui “utile per inutile non vitiatur”.
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3. Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava le domande proposte dall' Pt_1
condannandolo al pagamento delle spese.
Nello specifico, il primo Giudice - previa declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità parziale limitata alle sole clausole tacciate di illegittimità di cui all'art. 1, co. 2 e 3 del contratto di fideiussione, perché proposta dall'attore per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, e dunque, oltre il limite temporale della prima memoria ex art. 183, comma vi, n. 1, c.p.c. - osservava che:
- in base al principio stabilito dalla S.C. a SS.UU. (Cass. SS.UU. 41994/2021), da cui il
Tribunale non intendeva discostarsi, l'intesa anticoncorrenziale produceva la sola nullità parziale del contratto limitatamente alle clausole individuate nel provvedimento della CA
d'AL, ma tale nullità nella specie non poteva essere dichiarata in quanto, come detto, la domanda dell' in merito era tardiva;
Pt_1
- quanto alla dichiarazione di nullità dell'intero contratto, chiesta inizialmente dall' per effetto della nullità delle clausole anticoncorrenziali, non era stata data la Pt_1
prova ex art. 1419, co.1, c.c. che queste ultime avevano natura di clausole essenziali, cioè che tanto l'istituto di credito quanto il fideiussore, senza le clausole interessate, non avrebbero in ogni caso, rispettivamente, accordato e prestato la garanzia. Ed infatti, non poteva negarsi la permanenza dell'interesse dell'istituto di credito al mantenimento della garanzia, pur espungendo dal regolamento contrattuale le clausole ad esso favorevoli, poiché era meglio una garanzia che l'assenza di essa, mentre parimenti era anche interesse del fideiussore tenere in vita il contratto nonostante l'eliminazione di clausole a sé sfavorevoli.
- in ogni caso, era mancata la prova dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte, violativo dell'art. 2 l. 287/1990, che riguardava anche l'istituto stipulante il contratto di fideiussione in esame, e tale da determinare la nullità delle citate clausole contenute nel contratto a valle, e dunque dell'intero contratto ex art. 1419 c.c., in quanto il valore di prova privilegiata attribuito al provvedimento della CA d'AL secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 13846/2019), poteva riguardare esclusivamente il periodo nello stesso considerato (ottobre 2002- maggio 2005) non anche contratti stipulati a distanza di tempo;
- e così concludeva: “... Nel caso di specie, occorre sottolineare che la fideiussione oggetto della presente controversia risulta stipulata nel 2014, vale a dire a distanza di quasi un decennio dal provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL, che costituisce - dunque -
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prova privilegiata unicamente in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, non estendendosi siffatto valore all'esistenza dell'intesa restrittiva con riferimento alla fideiussione de qua, essendo questa stipulata in un periodo in cui non risulta che l'autorità di vigilanza abbia svolto alcuna indagine, ricoprendo l'istruttoria riconducibile al provvedimento n. 55 del 2005 solo l'arco temportale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. …. Tanto non risulta negli atti di causa, non avendo l'attore articolato alcun mezzo di prova o depositato documentazione che attesti che nel 2014 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussioni per determinate categorie di operazioni, privando quella stessa clientela del diritto ad una scelta consapevole ed effettiva tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza. Nel caso di specie, dunque, manca la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia fideiussoria de qua, avente come oggetto o come fine quello di impedire, restringere o falsare in modo significativo il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie”.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1
notificato il 12 settembre 2022, deducendo:
a) la violazione dell'art. 1421, co. 1 c.c. per non avere il primo Giudice rilevato d'ufficio la nullità parziale delle singole clausole della fideiussione, e conseguentemente, ritenuto inammissibile perché tardiva, la domanda di nullità parziale da lui proposta solo nella comparsa conclusionale del primo grado, decidendo, sulla base del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sulla sola domanda di nullità totale contenuta nell'atto di citazione, sebbene la banca convenuta si fosse ampiamente difesa proprio sul tema della nullità parziale e sebbene proprio la sentenza delle sezioni unite della Corte di legittimità, citata dal Tribunale nella sentenza impugnata, cioè la n.22404/2018 confermasse le doglianze di appello proposte, stabilendo che “tra la domanda di accertamento della nullità totale e l'eccezione di nullità parziale sollevata nel corso del giudizio, in seguito alla sent. 41994/2021 della Corte di Cassazione, vi è un chiaro rapporto di connessione per
“alternatività” in quanto “entrambe le domande proposte – di declaratoria di nullità totale
o parziale – si riferiscono, indubbiamente, alla medesima condotta processuale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale”;
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b) la violazione del principio sull'onere della prova, sostenendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'attore, attuale appellante, non avesse dato prova della nullità delle singole clausole e dell'intero contratto di fideiussione, attribuendo al provvedimento della
CA d'AL n. 55/2005 un valore di prova privilegiata limitato solo ai contratti di fideiussione stipulati immediatamente prima o dopo l'intervento dell'autorità che all'epoca si occupava di intese anticoncorrenziali nel settore bancario.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare, la nullità del contratto di fidejussione stipulato in data 03.06.2014 intercorso tra la
[...]
ed il sig. per violazione della Legge 287/1990 e, Controparte_1 Parte_1
per l'effetto dichiarare che il sig. non è coobligato con la società il Pentagono Parte_1
Group Società Cooperativa a.r.l.; 4. in via subordinata, alla luce delle statuizioni della sentenza Civ. sez. unite, 30 dicembre 2021 N. 41994, e nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di accertamento della nullità totale del contratto di fidejussione de quo, accertare
e dichiarare la nullità parziale delle clausole del contratto di fidejussione che riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, in quanto ritenute dalla CA d'AL contrastanti con il disposto di cui all'art. 2 co. 2 della legge n. 287/1990; 5. con vittoria di spese e compensi professionali maturati e con espressa attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
5. Si è costituita la banca con comparsa del 5 maggio 2023, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, chiedendone poi nel merito il rigetto, e sostenendo, quanto alla domanda di nullità parziale, che, “secondo la giurisprudenza maggioritaria, l'art. 1421 cod. civ. consente la rilevabilità d'ufficio della nullità nei soli giudizi in cui la parte agisce per l'adempimento del contratto, non anche nelle controversie c.d. di
«impugnativa negoziale», con le quali si mette in discussione l'efficacia del contratto e che annoverano le cause di nullità e di annullamento ma anche quelle di risoluzione, rescissione e revoca del contratto (Cass., 20 dicembre 1958, n. 3937, in Giur. it., 1959, I, 1, 760 ss.; Cass.,
17 maggio 2002, n. 7215, in Mass. Giur. it., 2002; Cass., 27 aprile 2011, n. 9395, in CED
Cassazione, 2011)”.
6. All'udienza del 25 marzo 2025 la Corte si è riservata la decisione assegnando alle parti i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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I. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
II. Risulta infatti infondato il secondo motivo dell'appello, sebbene sia fondato il primo.
II.1. Quanto a quest'ultimo, infatti, non può trovare accoglimento la tesi sostenuta dalla banca appellata, sebbene sostenuta dalla datata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “l'art. 1421 cod. civ. consente la rilevabilità d'ufficio della nullità nei soli giudizi in cui la parte agisce per l'adempimento del contratto, non anche nelle controversie c.d. di «impugnativa negoziale», con le quali si mette in discussione l'efficacia del contratto e che annoverano le cause di nullità e di annullamento ma anche quelle di risoluzione, rescissione e revoca del contratto” .
Difatti, “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto, deve rilevarne d'ufficio la nullità solo parziale e qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano di proporre un'espressa istanza di accertamento di tale nullità, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi ad esse nelle valutazioni e determinazioni da loro espresse nel processo” (cfr. Cass. s.u.
26242/2014; Cass. 16051/2018).
La tesi opposta, cui aderisce il Tribunale nella sentenza impugnata, si fonda sul rispetto dei principi della domanda e su quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché su quello della tutela “della dinamica processuale come già cristallizzata”, nonché sulla tutela della “strategia difensiva di controparte”, ma non tiene in considerazione il fatto che “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”
(cfr. sul punto, Cass. 416/2025; Cass. 863/2025; Cass. 1851/2025).
Del resto, è il medesimo Tribunale a sostenere nella sentenza impugnata, che la domanda di nullità parziale, proposta dall' solo nella comparsa conclusionale - pur Pt_1
ponendosi in posizione alternativa rispetto a quella di nullità totale - attiene alla medesima vicenda sostanziale e non configura un'ipotesi di mutatio libelli.
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Sicché, neppure può sostenersi che un rilievo d'ufficio della nullità parziale, effettuato dal primo Giudice, avrebbe potuto ledere il diritto di difesa della banca, che, peraltro, aveva essa stessa posto in evidenza ed impostato tutta la sua difesa proprio sulla nullità parziale delle sole clausole del contratto di fideiussione in esame, risultando i presupposti di fatto, comuni alla declaratoria di nullità totale e parziale, essere stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (così, Cass.4867/2024)
Una siffatta interpretazione, peraltro, risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, posto che, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale il rilievo d'ufficio interviene, ma determina, anzi, una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto, invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi, né determina una "sorpresa" per la controparte, mortificandone le potenzialità difensive, in quanto l'eventuale rilievo d'ufficio avviene sempre in riferimento e in connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio (in tal senso, Cass. s.u. 12310/2015 e Cass. s.u.
22404/2018, riferite però alla modifica della domanda da parte dell'attore, ma con principi estensibili anche al rilievo d'ufficio della nullità, in presenza di certi presupposti processuali).
II.2. In ogni caso, anche a voler ritenere che era onere del primo Giudice rilevare d'ufficio la nullità parziale, valgono per essa le medesime considerazioni utilizzate dal
Tribunale per escludere la fondatezza della domanda di dichiarazione di nullità dell'intero contratto di fideiussione.
Ed al riguardo, deve ritenersi infondato il secondo motivo di appello.
Infatti, il primo Giudice ha fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e ritenuto che fosse l'attore, attuale appellante - che aveva chiesto dichiararsi la nullità totale e poi quella parziale della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) l. 287/1990 perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale - a dover dare prova sia dell'esistenza e persistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra banche a monte sia della conseguente standardizzazione contrattuale a valle.
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Non può invocarsi in materia il principio di vicinanza della prova per scaricare sulla banca appellata l'onere di dare prova del contrario, cioè che non esisteva una tale intesa anticoncorrenziale per gli anni successivi al 2005, trattandosi di prova negativa di un fatto difficilmente raggiungibile;
né può sostenersi che, tramite la mera produzione in giudizio del solo provvedimento sanzionatorio della CA d'AL, in assenza di altri documenti (ad es. la produzione in giudizio di modelli di fideiussioni omnibus stipulati da altre banche negli anni dal 2005 al 2014), l'attore abbia assolto all'onere della prova su di lui incombente.
Infatti, come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dall'attore (odierno appellante), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della CA d'AL n. 55 solo per il periodo dall'ottobre 2002 (momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento. Successivamente, sarebbe necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti.
Ed infatti, l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto
o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)”. È necessario quindi che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo sarebbe stato necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della CA d'AL (nel caso di specie nove anni), era perdurata l'intesa tra istituti bancari che ne formava oggetto.
Anzi, a voler essere più precisi, nella specie, neppure poteva ritenersi sufficiente la produzione di un numero elevato di contratti di fideiussioni provenienti da diversi istituti bancari e da diverse parti d'AL, giacché sarebbe stato necessario dimostrare altresì che l'inserimento generalizzato di tali clausole fosse stata frutto di un'intesa tra banche volta a limitare la concorrenza.
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Tanto premesso, va osservato che, nel caso di specie, l'appellante come evidenziato dal Tribunale, ha depositato solo il contratto dalla stessa sottoscritto nonché il provvedimento della CA d'AL n. 55, documenti che però non sono da soli sufficienti, perché intrinsecamente inidonei a dimostrare l'intesa, giacché come rilevato, l'impiego generalizzato di tali clausole è solo uno dei due elementi da dimostrare, essendo altresì necessario provare che tale impiego avvenga in esecuzione di un accordo.
Neppure può ritenersi che in tal modo, di fatto, si renderebbe impossibile la dimostrazione della nullità di tali clausole per violazione della disciplina sulla concorrenza, in quanto chiunque può denunciare i comportamenti che, a suo avviso, violano la disciplina sulla concorrenza all'autorità garante e così stimolarne i suoi notevoli poteri di accertamento.
Pertanto, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata sia pure con diversa motivazione.
III. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella
12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminabile - in complessivi 5.100,00 € per compenso (in particolare 1.050,00 € per la fase di studio, 750,00 € per la fase introduttiva, 1.550,00 € per la fase istruttoria e di tratatzione e 1.750,00 € per quella decisoria) e 765,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori.
IV. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa n. 6788/2022, pubblicata il 6 luglio 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione;
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2. condanna l'appellante al pagamento in favore della
[...]
delle spese Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida in complessivi 5.100,00 € per compenso professionale e 765,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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