Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 1861 del 24.05.2023 Oggetto: diritto all'assunzione-clausola sociale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigina Martena ed Elisa Romano Parte_1
Appellante
e
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Carrozzini Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Fedele Controparte_2
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 17.11.2021 premetteva che: con decorrenza dal 15.03.2021 Parte_1
il servizio di raccolta e spazzamento rifiuti nei comuni del c.d. era stato affidato in via CP_1
provvisoria alla RTI CL (società mandante, di Controparte_3
seguito CL) e (società mandataria, di seguito Controparte_2
); per lo svolgimento di detta attività nel cantiere di Melendugno la CL aveva CP_2
individuato quale esecutrice la che aveva assunto, ex art 6 CCNL igiene Controparte_4
ambientale, gli appartenenti alla platea storica del precedente gestore, tra cui Parte_2
successivamente cessato dal servizio e sostituito dal ricorrente che, a far data dal 13.05.2021, era stato assunto dalla con contratto full-time a tempo indeterminato;
con nota del 17.05.2021 CP_4
e con decorrenza dal 20.05.2021, il servizio già affidato a era stato revocato e CP_4
1
nell'elenco allegato al verbale del 18.5.2021 ex art 6 CCNL non era stato indicato CP_2
il nome del ricorrente, nonostante che egli, al pari degli altri lavoratori addetti al cantiere di
Melendugno, fosse stato licenziato da per cessazione del servizio;
in data 1.7.2021 CP_4
si era verificato un ulteriore cambio di gestione nel servizio del cantiere di Melendugno e i dipendenti ivi addetti erano stati assunti da (di seguito ) Controparte_1 CP_1
tramite cessione del contratto ex art 1406 c.c. Tutto ciò premesso, chiedeva di: “A) Condannare
d assumere con decorrenza dal 25.05.2021, ovvero dalla data che il Giudice riterrà di giustizia, CP_5 il sig. con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time 38 ore settimanali, inquadramento Parte_1 nel 4° livello par B, ccnl igiene ambientale fise, sede di lavoro comune di Melendugno, appalto aro le/2, per
l'effetto condannare al pagamento del risarcimento del danno quantificabile in € 4.096,51 come meglio CP_2 esplicitato nel ricorso;
B) Condannare (…) ad acquisire il contratto di lavoro del ricorrente (ovvero CP_1 ad assumerlo ex novo con le tutele previste dall'art 6 CCNL igiene ambientale fise) e per l'effetto assumerlo con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time 38 ore settimanali, inquadramento nel 4° livello par
B, ccnl igiene ambientale fise, sede di lavoro comune di Melendugno, appalto aro le/2”. A fondamento della domanda di cui al capo A), il ricorrente evidenziava di avere diritto all'assunzione e al pagamento delle retribuzioni nel frattempo maturate, essendo stato assunto a tempo indeterminato in sostituzione di personale già impiegato nel cantiere di Melendugno nei 240 giorni precedenti la nuova gestione ed essendo stato, egli stesso, impiegato nell'appalto dal 13.05.2021 (data di assunzione) al 19.05.2021
(data del licenziamento). Quanto alla domanda di cui al capo B), deduceva che, dal riconoscimento del diritto all'assunzione alle dipendenze di , scaturiva automaticamente il diritto a transitare alle CP_2 dipendenze di;
in subordine tale diritto derivava dall'art. 6 CCNL citato o, in subordine dall'art. CP_1
2112 c.c.
Entrambe le società convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
In particolare, dopo aver ricondotto entrambe le domande proposte alla fattispecie di cui all'art. 2932
c.c, con riferimento alla domanda formulata al capo B) delle conclusioni, riteneva che l'art. 6 CCNL non potesse trovare applicazione con riferimento al passaggio di dipendenti da a , CP_2 CP_1
stante la previsione contenuta nel verbale sottoscritto dalle OO.SS. in data 7.7.2021, ove era stato precisato che i rapporti di lavoro in essere con la erano stati ceduti alla ai sensi e CP_2 CP_1 per gli effetti di cui all'art. 1406 c.c., al fine di salvaguardare i livelli occupazionali che non potevano essere garanti dall'applicazione dell'art. 6 CCNL. Dovendosi qualificare il passaggio da a CP_2
quale cessione di contratto ex art. 1406 c.c., sussisteva l'impossibilità di applicare le tutele CP_1 previste dall'art. 6 CCNL e di emettere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ciò sia perché
l'accordo prevedeva che “saranno trasferiti tutti i contratti di lavoro esistenti alla data odierna” -laddove
2 non vi era alcun contratto di lavoro tra il ricorrente e ia perché la cessione del contratto CP_2
ex art. 1406 c.c. doveva considerarsi facoltativa e, pertanto, non vi erano obblighi suscettibili di tutela in forma specifica mediante sentenze costitutive. Tale interpretazione precludeva anche l'applicazione dell'art. 2112 c.c., di cui non ricorrevano i presupposti. Con riferimento alla domanda di cui al punto A) delle conclusioni nei confronti di , evidenziava, in primo luogo, che non CP_2 vi era prova certa che l'assunzione del ricorrente in sostituzione del dipendente fosse stata Pt_2 ritualmente comunicata da nelle forme previste dal comma 3 dell'art. 6 CCNL;
in CP_4 secondo luogo, dagli atti risultava che il Commissario ad Acta dell' Controparte_6
per il servizio di gestione dei rifiuti aveva segnalato che la non possedeva
[...] CP_7
i requisiti di legge per lo svolgimento del servizio, sicché, con nota del 29.4.2021, la capogruppo
CL aveva comunicato alla predetta società il venir meno dell'incarico, riservandosi di rendere note le tempistiche per la relativa sostituzione, come effettivamente era avvenuto con nota del
17.5.2021, con cui era stato comunicato che la prosecuzione del servizio avrebbe avuto luogo a far data dal 20.5.2021 per il tramite della . Avendo la CL comunicato a CP_2 CP_4 il venir meno dell'incarico in data 29/04/2021, le assunzioni dalla stessa effettuate a partire da tale data non potevano essere vincolanti per le altre società del gruppo, ai fini previsti dall'art. 6 CCNL.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola per i motivi che di seguito si Parte_1
riassumono: 1) con riferimento alla motivazione relativa al capo A) della domanda, ha precisato che la non era tenuta a effettuare alcuna comunicazione in merito ai lavoratori interessati CP_8
al passaggio, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 6 CCNL, che il lavoratore fosse addetto in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento, che fosse in forza nei 240 giorni precedenti l'inizio del servizio (o fosse stato assunto in sostituzione di dipendete in possesso di tali requisiti) e fosse in forza al momento dell'avvicendamento. L'appellante era in possesso di tali requisiti e nessun rilievo poteva assumere la circostanza che in data 29.04.2021 fosse stato revocato alla CP_8
l'affidamento del servizio. Ha precisato, inoltre, che la domanda proposta nei confronti di CP_2 non era limitata al risarcimento del danno ma all'assunzione in servizio;
2) con riferimento alla motivazione relativa al capo B) della domanda, ha precisato che l'accordo sindacale dell'1.07.2021 prevedeva che la cessione del contratto dovesse riguardare tutti i lavoratori occupati nel cantiere di
Melendugno e, dunque, anche l'appellante in quanto avente diritto all'assunzione presso . CP_2
Inoltre, poiché era subentrata nell'intera attività e nei rapporti di lavoro, comunque si CP_1
configurava un fenomeno successorio ex art. 2112 c.c. In ultimo, si era comunque in presenza di un avvicendamento di imprese nella gestione di un servizio riconducibile all'art. 6 CCNL. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, insistendo nelle conclusioni già rassegnate e nelle richieste di prova articolate nel giudizio di primo grado.
3 Si sono costituite in giudizio, separatamente, la e la , eccependo la inammissibilità CP_2 CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c., stante la riproposizione integrale degli argomenti svolti nel ricorso introduttivo di primo grado. Hanno richiamato le difese svolte nel precedente grado di giudizio e le argomentazioni sottese alla sentenza impugnata, evidenziando l'esistenza di altre sentenze emesse nei confronti di altri lavoratori nella medesima posizione dell'appellante, che avevano avuto lo stesso esito di quella impugnata. Hanno contestato le richieste istruttorie e hanno chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 17.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da parte appellata sul presupposto della mancata specificità dei motivi, vale rilevare che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 23781/2020).
Nella specie l'atto di appello presenta i requisiti suddetti e, pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
***
Venendo al merito, i motivi di appello, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati e devono essere rigettati.
Giova riportare l'art. 6 CCNL FISE-ASSOAMBIENTE, ai sensi del quale “Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento è risolto…”
(comma1) “L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato (...) addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulta in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto. Ai fini delle predette assunzioni, sono utili eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato” (comma 2). Nei successivi commi è contenuta la procedura che regolamenta il passaggio dell'appalto.
4 La disposizione sopra riportata -posta a tutela del diritto alla continuazione del rapporto di lavoro in favore di coloro che prestano servizio alle dipendenze di aziende appaltatrice in un settore soggetto a frequenti mutamenti nella gestione degli appalti- sancisce il diritto dei lavoratori all'assunzione alle dipendenze dell'impresa subentrante nel medesimo appalto, purché abbiano maturato un'anzianità pari a 240 giorni.
Per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass. n. 18928/2024), ai fini dell'accertamento del diritto al passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante, non sono vincolanti l'esito degli incontri eventualmente intervenuti tra le società coinvolte nel passaggio e le OO.SS. e nemmeno gli elenchi dei lavoratori predisposti dalla impresa cessante. Tuttavia, incombe in capo al lavoratore che invochi il diritto al passaggio l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la sussistenza del requisito di 240 giorni di anzianità presso il cantiere al momento del cambio di appalto.
Nella specie è pacifico che l'appellante non fosse in possesso del suddetto requisito (anzianità di 240 giorni) alla data del 15.03.2021 -quando la CL e la sono subentrate nel servizio di CP_2
raccolta e spazzamento rifiuti nei comuni del c.d. in quanto non risultava alle dipendenze CP_1 della impresa cessante (Econtecnica s.r.l.). E', altresì, pacifico che egli non possedesse tale requisito neppure alla data del 20.05.2021 -quando la , a seguito della variazione dell'affidamento del CP_2 servizio, ha sostituito la inizialmente individuata quale “esecutrice” del servizio CP_9
presso il Comune di Melendugno- in quanto egli è stato assunto dalla solo a far data CP_9 dal 13.05.2021 e licenziato con decorrenza dal 19.05.2021, potendo così far valere un'anzianità di servizio di soli sette giorni.
In entrambi i casi, quindi, manca il possesso del requisito di 240 giorni di anzianità presso il cantiere, necessario a fondare il diritto all'assunzione alle dipendenze di , prima, e di , poi. CP_2 CP_1
Parte appellante, a sostegno delle proprie ragioni, ha invocato il disposto di cui al comma 2, secondo capoverso, dell'art. 6 CCNL, che, ai fini dell'assunzione da parte dell'impresa subentrate, ritiene “utili eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato”.
E tuttavia, ritiene la Corte che (a prescindere da ogni altra considerazione in merito alla pertinenza di tale richiamo, di cui le appellate dubitano in ipotesi in cui, come nella specie, non vi sia un cambio appalto ma un affidamento dell'incarico nell'ambito del medesimo appalto) la suddetta disposizione non possa trovare applicazione nel caso di specie.
5 Infatti, dagli atti di causa risulta che, a seguito di segnalazione proveniente dal Commissario ad acta dell' per il servizio di gestione dei rifiuti -che aveva Controparte_6
segnalato la carenza dei requisiti di legge in capo a con nota p.e.c. del 29.4.2021 CP_4 la capogruppo CL comunicò alla il “venir meno dell'affidamento del servizio”, CP_4
riservandosi di indicare le modalità operative e le tempistiche per la relativa sostituzione (cfr. doc. n.
4 degli atti di ). Con successiva nota p.e.c. del 17.5.2021 la CL comunicò, all'esito CP_2
degli incontri istituzionali, che la prosecuzione del servizio avrebbe avuto luogo a far data dal
20.5.2021 per il tramite della (cfr. doc. n. 5 degli atti di ). CP_2 CP_2
Alla luce di siffatte emergenze documentali, appare condivisibile la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che, una volta comunicato il venir meno dell'incarico (29.04.2021), la non avesse titolo per effettuare assunzioni vincolanti per le altre società del gruppo CP_4
ai fini previsti dall'art. 6 CCNL.
Si ribadisce, invero, che l'assunzione dell'appellante è avvenuta a decorrere dal 13.05.2021, quando la era già stata sollevata dal servizio per carenza dei requisiti di legge (sebbene il CP_4
subentro della sia avvenuto, di fatto, il 20.05.2021). CP_2
Da quanto sopra esposto consegue che -in mancanza del possesso del requisito dell'anzianità di 240 giorni presso il cantiere- non sussisteva un diritto dell'appellante all'assunzione alle dipendenze di
, ai sensi dell'art. 6 CCNL. Da ciò consegue, pure, che l'appellante non aveva diritto al CP_2
passaggio diretto alle dipendenze di -non risultando egli in forza della e addetto CP_1 CP_2 al cantiere di Melendugno al momento dell'affidamento del servizio-, con l'effetto che neppure appare appropriato il richiamo, nei confronti di , della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. CP_1
Per quanto sopra detto, l'appello deve essere rigettato, restando assorbito, nelle suesposte motivazioni, ogni altro argomento dedotto dalle parti.
La complessità della questione affrontata, in considerazione della particolarità delle vicende che hanno riguardato la successione dell'appalto per cui è causa, è tale da integrare le gravi ragioni che giustificano la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 23.06.2023 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...] avverso la sentenza del 24.05.2023 n. 1861 del Tribunale di Controparte_2
6 Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 17.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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