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Ordinanza 6 aprile 2025
Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Filomena Mari Presidente Relatore dott. Francesco Pellecchia Giudice dott. Giuseppe Sciscioli Giudice all'esito dell'udienza del 4 aprile 2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 301/2025 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PROCACCIO Parte_1 C.F._1
PIERANGELO elettivamente domiciliato in VIA LECCE 7 FOGGIA presso il difensore avv.
PROCACCIO PIERANGELO
RECLAMANTE
Contro
c.f. , in persona del l.r.p.t. ed in qualità Controparte_1 P.IVA_1 di procuratrice speciale di c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Bari alla piazza Luigi di Savoia n. 41/A, presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Leonardo Patroni Griffi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RECLAMATA
c.f. , in persona del l.rp.t. e in qualità di mandataria di CP_2 P.IVA_3 [...]
c.f. , elettivamente domiciliata in Lecce alla via Salvatore Controparte_3 P.IVA_4 Trinchese n. 63, presso lo studio dell'avv. Luca Erroi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RECLAMATA
Ha emesso la seguente
ORDINANZA ha proposto reclamo avverso l'ordinanza resa da questo Tribunale in data 15 Parte_3 gennaio 2025 con cui veniva rigettata l'istanza di cautela ex art. 700 cpc con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si sono costituite le reclamate chiedendo il rigetto del reclamo.
I motivi di reclamo possono così riassumersi:
- errata valutazione della sussistenza della prova dello stato di sofferenza - ancorato dal giudice di prime cure ai plurimi inadempimenti in cui era incorso il ricorrente e la lontananza nel tempo degli stessi che manifestava una situazione di difficoltà economica non transitoria e momentanea - poiché l'inadempimento non si identifica con lo stato di sofferenza;
- errata valutazione in ordine al mancato preavviso della segnalazione in continuità.
E' utile ripercorrere l'iter processuale della prima fase per comprendere meglio le posizioni assunte da ciascuna parte.
Pagina 1 sul presupposto di essere stato segnalato illegittimamente presso la Centrale Rischi Parte_3 della Banca di IA chiedeva di ordinare alla e alla Parte_2 di provvedere alla cancellazione delle segnalazioni negative di sofferenza associate CP_2 al suo nominativo poiché le stesse erano state eseguite in carenza del requisito sostanziale della sofferenza e anche di quello formale del preavviso.
Dalle deduzioni delle resistenti- attuali reclamate- e dalla documentazione versata in atti da queste emergeva che:
- il ricorrente aveva intrattenuto con il rapporto di conto corrente ordinario n. Controparte_4
10931943 aperto il 9 novembre 2007 ed il rapporto di mutuo chirografario n. 3871470 di originarie € 10.450,00 erogato il 27 giugno 2011;
- atteso l'andamento irregolare del rapporto, con lettera racc.ta A.R., ricevuta CP_4 da il 7 gennaio 2014, revocava i rapporti e gli affidamenti accordati, Parte_1 intimando il pagamento di complessive €. 7.949,32 e, nel contempo, preavvertiva formalmente il cliente dell'imminente segnalazione, in caso di perdurante situazione di insolvenza, presso le Banche Dati previste dalla normativa di Vigilanza Bancaria;
Pt_1
quale socio illimitatamente responsabile della DEMA s.n.c. e garante sino alla
[...] concorrenza di €. 70/ml;
- il ricorrente aveva intrattenuto inoltre con Filiale di Vieste, il rapporto di CP_4 mutuo chirografario n. 3871502 di originarie €. 31.349,99 erogato il 27 giugno 2011;
- atteso l'andamento irregolare del rapporto, con lettera racc.ta A.R. ricevuta CP_4 da il 19 novembre 2013, revocava i rapporti e gli affidamenti accordati, Parte_1 intimando il pagamento di complessive €. 25.020,45 e, allo stesso tempo, preavvertiva formalmente il cliente dell'imminente segnalazione, in caso di perdurante ulteriore situazione di insolvenza, presso le Banche Dati previste dalla normativa di Vigilanza
Bancaria;
- con contratto del 14 luglio 2017 pubblicato sulla G.U. della Repubblica IAna in data 8 agosto 2017 n. 93, cedeva a le posizioni Controparte_4 Controparte_3 rispettivamente e Dema s.n.c. di & e Parte_1 Tes_1 Per_1 Parte_1 che segnalava il ricorrente in continuità; Controparte_3
- inoltre, il ricorrente stipulava un contratto di mutuo chirografario con in Controparte_5 data 21.2.2014, per l'importo di € 13.500,00 e prestava fideiussione omnibus in data 12.11.2012 in favore della società Dema s.n.c. di e di Persona_2 Parte_1 cui era socio;
- comunicava il passaggio a sofferenza di entrambi i rapporti per Controparte_5 inadempimento e, nell'occasione, nell'aprile del 2017, procedeva alla segnalazione a sofferenza;
- entrambi i rapporti divenivano di titolarità di in virtù di contratto dell'11.4.2018, Pt_2 con cui i Commissari Liquidatori della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e della
[...] cedevano in blocco alla (ora, , i crediti “deteriorati” delle Parte_4 CP_6 Pt_2 predette Banche e delle loro controllate, in conformità con il decreto del MEF adottato a norma dell'art. 5 del D.L. n. 99 del 25.06.2017;
- l' segnalava in continuità i crediti a sofferenza del ricorrente oggetto di cessione. Pt_2
Mette conto osservare, avuto riguardo al presupposto della sofferenza, che la Centrale dei rischi presso la Banca d'IA rappresenta un sistema informativo di matrice pubblica avente a oggetto l'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie che operano come intermediarie, col fine di preservare l'interesse di informazione del sistema bancario in ordine al
Pagina 2 fatto che un determinato soggetto risulti insolvente - per quanto secondo una nozione di insolvenza notoriamente non identificabile con quella propria della legge fallimentare (v. Cass. n. 26351-14, Cass. n. 31921-19).
Con riferimento alla segnalazione a sofferenza Centrale Rischi, la Banca d'IA ha chiarito che
“Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore” (Circolare n. 139/91 Banca d'IA capitolo 2 par. 1.5)
La Corte di legittimità ha più volte evidenziato che non occorre l'esistenza di una vera e propria insolvenza ai sensi dell'art. 5 l.f., tuttavia è necessario che emerga, attraverso adeguata e ponderata analisi complessiva delle condizioni economiche del segnalando, l'esistenza di difficoltà economiche tali da ingenerare un inadempimento ingiustificato e prolungato e quindi da rendere verosimilmente difficile il soddisfacimento dell'intero credito;
ovvero, deve esservi una complessiva situazione patrimoniale apprezzabile come deficitaria ovvero una grave difficoltà economica non transitoria, senza alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di "definitiva irrecuperabilità" (Cass. 12.10.07 n. 21428, 1.4.09 n. 7958, 9.7.14 n. 15609, 15.12.20 n. 28635); conclusivamente ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte") mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca" (Cass. 12626/10).
Occorre, dunque l'accertamento di un'oggettiva incapacità finanziaria del cliente di far fronte alle obbligazioni assunte.
Nel caso in esame risulta per tabulas che l'inadempimento del ricorrente era riferibile a più rapporti di cui si è già fatto cenno in relazione ai quali l'inadempimento si era protratto per un lasso temporale degno di rilievo e tale da far ritenere ragionevolmente sussistente uno stato di sofferenza non transitoria.
La revoca del decreto ingiuntivo - allegata da parte reclamante- per una questione squisitamente processuale non incide sul presupposto di cui fin si è discusso.
Si condivide, pertanto, a pieno quanto argomentato sul punto dal giudice della prima fase.
Con riguardo al preavviso, il paragrafo 5.6, Sezione II, Capitolo II, Circolare della Banca di IA n.
139 del 1991 (aggiornata in data 11.2.2025) prevede:
“Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto.
Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza”. Dal tenore letterale della disposizione citata si evince che gli intermediari cedenti devono informare per iscritto il cliente (e gli eventuali coobbligati) in occasione della “prima” segnalazione a sofferenza (così come statuito dal paragrafo 1.5, Sezione II, Capitolo II, della Circolare, da ultimo aggiornata in data 11.2.2025), mentre – nel caso di cessione di un credito – gli intermediari cessionari sono tenuti obbligatoriamente a procedere alla segnalazione, garantendone la continuità
Pagina 3 secondo le previsioni di legge, senza un obbligo di rinnovo del preavviso della già effettuata segnalazione. Il cessionario di un credito già segnalato, quindi, deve segnalare in continuità, senza preavvisare il cliente anche se questi sia consumatore.
In sostanza, il cessionario non è tenuto a preavvertire nuovamente il debitore: a sostegno di questa tesi si invoca l'interpretazione letterale delle Istruzioni di Banca d'IA nella parte in cui la Circolare prevede che l'obbligo di informazione per iscritto sia effettuato in occasione della prima segnalazione. Cfr sul punto :Tribunale Santa Maria Capua Vetere, ordinanza del 14.5.2024;
Tribunale Treviso del 13.12.2021; Tribunale di Milano, ordinanza n. 6033/2020 del 16.11.2020;
Tribunale di Milano, ordinanza del 15.6.2018.
Nel caso in cui il debitore agisca in giudizio solo contro la cessionaria, come quello in esame, dolendosi del mancato preavviso, quest'ultima non sarà tenuta a dare la prova del corretto adempimento da parte della cedente di aver correttamente preavvisato il cliente (e, quindi, documentare il preavviso), ma solo di aver acquistato un credito già precedentemente segnalato
(Tribunale Lucca n. 101/2024 del 22.5.2024; Tribunale Varese n. 1153/2023 del 24.7.2023;
Tribunale Milano n. 40356/2021 del 2.2.2022).
Del resto, nel caso in cui la segnalazione sia illecita, il cedente ne risponde sotto il profilo civilistico ed è tenuto ad adoperarsi per rimuovere il danno;
talché non può essere ritenuto responsabile della condotta illecita del cedente il cessionario, al quale viene trasmessa la posizione ceduta così come rappresentata nella Centrale Rischi (punto 6, sezione VI, Capitolo 2, Circolare n. 139/1991).
In sostanza, la cessionaria non può essere chiamata a rispondere della condotta ascritta alla cedente. Rimane fermo che il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso da parte della cedente determina l'illegittimità della segnalazione originariamente effettuata e, in via derivata, l'illegittimità di tutte le successive segnalazioni (Tribunale Salerno n. 4132/2020 del 19.8.2020; Tribunale Agrigento n. 3506/2022 dell'8.3.2023). La questione relativa al presupposto sostanziale (verifica dello stato di insolvenza) è controversa.
Essa involge la necessità della verifica da parte della cessionaria di una nuova valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente.
Si segnalano sul tema tre distinti orientamenti:
1)secondo un primo orientamento, la segnalazione in continuità non richiede una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti della sofferenza, divenendo così una sorta di atto dovuto da parte del cessionario, che potrebbe fare affidamento sulla pregressa segnalazione e che sarà tenuto alla cancellazione solo in caso di comprovato venir meno del presupposto sostanziale;
2)il secondo orientamento onera, invece, il cessionario di rinnovare l'istruttoria e di appurare autonomamente, ai fini della segnalazione a sofferenza, la complessiva esposizione debitoria del cliente;
3)il terzo orientamento, pur ritenendo necessaria la rivalutazione della posizione economica del ceduto, limita la nuova istruttoria alla verifica del “perdurare o meno dello stato di insolvenza”, escludendo che debba essere replicato l'esame già effettuato dal cedente ed imponendo al cessionario di verificare solo le sopravvenienze, rispetto allo status risultante dalla segnalazione già eseguita.
Il Tribunale ritiene di aderire al primo orientamento che pone l'onere probatorio a carico del ricorrente.
Le ragioni a sostegno di questa tesi si possono così sintetizzare:
1)argomento letterale: la Circolare pone a carico della cessionaria un obbligo di segnalazione “salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione” (seconda parte, paragrafo 5.6, Sezione II, Capitolo II, Circolare 139/1991);
2)riparto dell'onere probatorio (corretta applicazione del principio di vicinanza della prova): addossare al cessionario l'onere di provare l'inesistenza di fatti modificativi dell'altrui situazione finanziaria significherebbe porre a suo carico la prova di un fatto negativo.
Ne consegue che:
Pagina 4 a) la cessionaria non è tenuta a verificare la situazione di sofferenza del segnalato, perché può avvalersi dell'accertamento dell'insolvenza, a suo tempo, eseguito dalla cedente, ma è tenuta esclusivamente a verificare la sopravvenienza di eventuali modifiche favorevoli nelle condizioni reddituali del segnalato;
b) il debitore – se ritiene che la cessionaria abbia omesso di individuare, al momento della segnalazione in continuità, elementi idonei a giustificare una differente valutazione della sua situazione patrimoniale (a suo tempo verificata dalla cedente in occasione della prima segnalazione)
– ha l'onere di allegare e documentare l'esistenza di tali fatti estintivi sopravvenuti.
Non può poi non sottolinearsi che, quanto alla segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'IA, che l'obbligo del preavviso è previsto direttamente dall'art. 125 co. 3 TUB, a norma del quale “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina.
Detto obbligo, sia per le segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d'IA che per le segnalazioni nelle banche dati private, deve intendersi operante per i soli contratti di credito al consumo e per i debitori consumatori e ciò si ricava dalle seguenti considerazioni:
- l'art. 125 co. 3 TUB fa espresso riferimento al “consumatore”;
- la circolare n. 139/91 della Banca d'IA fa espresso riferimento al “cliente consumatore” ed al “debitore/consumatore”;
- il cd. Codice deontologico e di buona condotta dei sistemi privati di informazione creditizia, sia nell'intestazione (“Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”), che nel preambolo (1. il trattamento di dati personali effettuato nell´ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di credito al consumo o comunque riguardanti l´affidabilità e la puntualità dei pagamenti, deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all´identità personale);
2. con il presente codice sono individuate adeguate garanzie e modalità di trattamento a tutela dei diritti degli interessati da osservare nel perseguire finalità di tutela del credito e di contenimento dei relativi rischi, in modo da agevolare anche l´accesso al credito al consumo e ridurre il rischio di eccessivo indebitamento da parte degli interessati;
3. la sottoscrizione del presente codice è promossa dal Garante per la protezione dei dati personali nell´ambito delle associazioni rappresentative degli operatori del settore, ai sensi degli artt. 12 e 117 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)”, fa espresso riferimento al credito al consumo;
- inoltre, anche l'art. 117 dlgs. dlgs. 196/03, in attuazione del quale è stato emanato il Codice deontologico e di buona condotta, fa espresso riferimento ai crediti al consumo (“Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato”).
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione- 14382/21- evidenziando che“ la norma primaria costituita dall'art. 125 T.u.b. ha una rilevanza limitata poichè riguarda il credito al consumo;
cosa che risulta testualmente sia dal comma 3 ("i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni,
Pagina 5 o in via autonoma"), sia dall'essere la norma inserita nel capo II del titolo VI del T.u.b., intestato al
"Credito ai consumatori"; la delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004, recante il cd. Codice deontologico e di buona condotta dei sistemi di informazione creditizia, al comma 7 dell'art. 4 prevede che "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie" e che "i dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato"; la delibera non è vincolante per stabilire quale sia l'effetto generale su una segnalazione purchessia, che si dica non avvenuta correttamente, essendo funzionale, invece, all'individuazione delle corrette modalità di acquisizione e di gestione dei dati personali da registrare nel sistema di informazioni creditizie, da parte del gestore, nella prospettiva (ancora una volta) del credito al consumo;
la delibera, cioè, pone attenzione al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi, di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati "a fini di credito al consumo" (o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti, v. il Preambolo), così confermando il limite contenutistico già desumibile dal T.u.b. (d'altronde richiamato nell'art. 1, lett.
a); essa si muove nel solco del trattamento del dato personale in rapporto allo specifico fine;
trattamento che deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, e in particolare del diritto alla protezione dei dati medesimi, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale;
” (conf. Cass. 39769/21).
Ciò premesso in ordine all'ambito di applicabilità, è necessario distinguere quanto alle conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di preavviso tra segnalazione della Centrale Rischi della Banca D'IA e sistemi informativi gestiti da privati. Le conseguenze sono differenti a seconda del tipo di banca dati.
Per la Centrale Rischi della Banca d'IA la disciplina sopra richiamata non prevede espressamente una sanzione correlata alla mera mancanza del preavviso, né specifica gli effetti della comunicazione.
Più stringente è invece la disciplina del preavviso di cui al Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati, emanato dal Garante della privacy in base agli artt. 12, 117 e 154 dlgs. 196/03: ivi è previsto, unitamente all'obbligo di preavviso, che I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Pertanto, alla luce del dato normativo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che in relazione alle segnalazioni a sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l'intermediario debba – a pena di illegittimità della segnalazione
– preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere (Trib. Firenze n. 2304/16, Trib. Firenze n. 241/16; Trib. Firenze n. 42/19, Trib. Milano ord. 29.8.2014).
La specifica disposizione normativa da ultima citata risponde alla volontà del legislatore di esercitare un maggiore controllo su sistemi informativi che, in quanto gestiti su base volontaria da privati, sono meno verificabili o comunque offrono minori garanzie di prudenza in ordine alla raccolta ed al trattamento dei dati.
Riaffermato che la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi è legata non al mero singolo inadempimento, ma ad una situazione di complessiva, seria e duratura difficoltà di adempiere le obbligazioni, sicchè in tale ipotesi il preavviso non è di per sé condizione di legittimità della segnalazione (a fronte ad es. della evidente significativa e perdurante esposizione debitoria del
Pagina 6 cliente), occorre, ogni caso, valutare la concreta possibilità che il preavviso potesse avere l'effetto di consentire al cliente l'adozione di misure impeditive della segnalazione (cfr. Tribunale di Roma 24.7.2018 e Tribunale di Foggia 18.9.2021, secondo cui “è onere del segnalato, che lamenti il mancato assolvimento dell'obbligo di preavviso, allegare e provare la circostanza in base alla quale, se tempestivamente avvisato, avrebbe efficacemente impedito le segnalazioni, sicchè queste non sono illegittime per il sol fatto del mancato preavviso allorchè la sussistenza nei data base di plurime segnalazioni evidenziano uno stato di decozione tale da indurre ragionevolmente a ritenere che il ricorrente, pur se tempestivamente avvisato, non avrebbe concretamente potuto dipanare le morosità che hanno condotto alle segnalazioni”.)
Il preavviso della segnalazione deve essere cioè inteso non come un mero adempimento formale fine a sé stesso, bensì interpretando la finalità sostanziale cui esso tende, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare per tempo il presupposto della segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando seriamente la fondatezza della pretesa.
Nel caso oggetto di vaglio parte reclamante non ha allegato nè provato la circostanza in base alla quale, se tempestivamente avvisato, avrebbe efficacemente impedito le segnalazioni.
Va infine osservato che in relazione al rapporto di mutuo chirografario n. 3871502 di originarie €.
31.349,99 erogato il 27 giugno 2011 da il non rivestiva la qualità di consumatore CP_4 Pt_1 avendo contratto il mutuo come socio della Dema snc di e Tes_1 Pt_3
La carenza del fumus della pretesa azionata assorbe la questione afferente al presupposto del periculum.
Il reclamo, alla luce delle coordinate sin qui indicate, va respinto.
Le spese, liquidate, come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore
– valore indeterminabile complessità media-, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'esito del presente giudizio la parte reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 all'art. 13, comma 1-quater, del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
visto l'art. 669terdecies c.p.c., il Tribunale di Foggia, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo;
2) CONDANNA parte reclamante alla rifusione delle spese di lite della presente fase sopportate dalle reclamate che liquida in euro 4.227,00 per ciascuna parte, oltre Iva, Cap e rimb. RF . nella miura del 15% come per legge;
3) DA' ATTO che il reclamante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione per come specificato in parte motiva.
Si comunichi.
Così deciso alla Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 4 aprile 2025.
Il Presidente relatore
Filomena Mari
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TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Filomena Mari Presidente Relatore dott. Francesco Pellecchia Giudice dott. Giuseppe Sciscioli Giudice all'esito dell'udienza del 4 aprile 2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 301/2025 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PROCACCIO Parte_1 C.F._1
PIERANGELO elettivamente domiciliato in VIA LECCE 7 FOGGIA presso il difensore avv.
PROCACCIO PIERANGELO
RECLAMANTE
Contro
c.f. , in persona del l.r.p.t. ed in qualità Controparte_1 P.IVA_1 di procuratrice speciale di c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Bari alla piazza Luigi di Savoia n. 41/A, presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Leonardo Patroni Griffi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RECLAMATA
c.f. , in persona del l.rp.t. e in qualità di mandataria di CP_2 P.IVA_3 [...]
c.f. , elettivamente domiciliata in Lecce alla via Salvatore Controparte_3 P.IVA_4 Trinchese n. 63, presso lo studio dell'avv. Luca Erroi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RECLAMATA
Ha emesso la seguente
ORDINANZA ha proposto reclamo avverso l'ordinanza resa da questo Tribunale in data 15 Parte_3 gennaio 2025 con cui veniva rigettata l'istanza di cautela ex art. 700 cpc con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si sono costituite le reclamate chiedendo il rigetto del reclamo.
I motivi di reclamo possono così riassumersi:
- errata valutazione della sussistenza della prova dello stato di sofferenza - ancorato dal giudice di prime cure ai plurimi inadempimenti in cui era incorso il ricorrente e la lontananza nel tempo degli stessi che manifestava una situazione di difficoltà economica non transitoria e momentanea - poiché l'inadempimento non si identifica con lo stato di sofferenza;
- errata valutazione in ordine al mancato preavviso della segnalazione in continuità.
E' utile ripercorrere l'iter processuale della prima fase per comprendere meglio le posizioni assunte da ciascuna parte.
Pagina 1 sul presupposto di essere stato segnalato illegittimamente presso la Centrale Rischi Parte_3 della Banca di IA chiedeva di ordinare alla e alla Parte_2 di provvedere alla cancellazione delle segnalazioni negative di sofferenza associate CP_2 al suo nominativo poiché le stesse erano state eseguite in carenza del requisito sostanziale della sofferenza e anche di quello formale del preavviso.
Dalle deduzioni delle resistenti- attuali reclamate- e dalla documentazione versata in atti da queste emergeva che:
- il ricorrente aveva intrattenuto con il rapporto di conto corrente ordinario n. Controparte_4
10931943 aperto il 9 novembre 2007 ed il rapporto di mutuo chirografario n. 3871470 di originarie € 10.450,00 erogato il 27 giugno 2011;
- atteso l'andamento irregolare del rapporto, con lettera racc.ta A.R., ricevuta CP_4 da il 7 gennaio 2014, revocava i rapporti e gli affidamenti accordati, Parte_1 intimando il pagamento di complessive €. 7.949,32 e, nel contempo, preavvertiva formalmente il cliente dell'imminente segnalazione, in caso di perdurante situazione di insolvenza, presso le Banche Dati previste dalla normativa di Vigilanza Bancaria;
Pt_1
quale socio illimitatamente responsabile della DEMA s.n.c. e garante sino alla
[...] concorrenza di €. 70/ml;
- il ricorrente aveva intrattenuto inoltre con Filiale di Vieste, il rapporto di CP_4 mutuo chirografario n. 3871502 di originarie €. 31.349,99 erogato il 27 giugno 2011;
- atteso l'andamento irregolare del rapporto, con lettera racc.ta A.R. ricevuta CP_4 da il 19 novembre 2013, revocava i rapporti e gli affidamenti accordati, Parte_1 intimando il pagamento di complessive €. 25.020,45 e, allo stesso tempo, preavvertiva formalmente il cliente dell'imminente segnalazione, in caso di perdurante ulteriore situazione di insolvenza, presso le Banche Dati previste dalla normativa di Vigilanza
Bancaria;
- con contratto del 14 luglio 2017 pubblicato sulla G.U. della Repubblica IAna in data 8 agosto 2017 n. 93, cedeva a le posizioni Controparte_4 Controparte_3 rispettivamente e Dema s.n.c. di & e Parte_1 Tes_1 Per_1 Parte_1 che segnalava il ricorrente in continuità; Controparte_3
- inoltre, il ricorrente stipulava un contratto di mutuo chirografario con in Controparte_5 data 21.2.2014, per l'importo di € 13.500,00 e prestava fideiussione omnibus in data 12.11.2012 in favore della società Dema s.n.c. di e di Persona_2 Parte_1 cui era socio;
- comunicava il passaggio a sofferenza di entrambi i rapporti per Controparte_5 inadempimento e, nell'occasione, nell'aprile del 2017, procedeva alla segnalazione a sofferenza;
- entrambi i rapporti divenivano di titolarità di in virtù di contratto dell'11.4.2018, Pt_2 con cui i Commissari Liquidatori della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e della
[...] cedevano in blocco alla (ora, , i crediti “deteriorati” delle Parte_4 CP_6 Pt_2 predette Banche e delle loro controllate, in conformità con il decreto del MEF adottato a norma dell'art. 5 del D.L. n. 99 del 25.06.2017;
- l' segnalava in continuità i crediti a sofferenza del ricorrente oggetto di cessione. Pt_2
Mette conto osservare, avuto riguardo al presupposto della sofferenza, che la Centrale dei rischi presso la Banca d'IA rappresenta un sistema informativo di matrice pubblica avente a oggetto l'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie che operano come intermediarie, col fine di preservare l'interesse di informazione del sistema bancario in ordine al
Pagina 2 fatto che un determinato soggetto risulti insolvente - per quanto secondo una nozione di insolvenza notoriamente non identificabile con quella propria della legge fallimentare (v. Cass. n. 26351-14, Cass. n. 31921-19).
Con riferimento alla segnalazione a sofferenza Centrale Rischi, la Banca d'IA ha chiarito che
“Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore” (Circolare n. 139/91 Banca d'IA capitolo 2 par. 1.5)
La Corte di legittimità ha più volte evidenziato che non occorre l'esistenza di una vera e propria insolvenza ai sensi dell'art. 5 l.f., tuttavia è necessario che emerga, attraverso adeguata e ponderata analisi complessiva delle condizioni economiche del segnalando, l'esistenza di difficoltà economiche tali da ingenerare un inadempimento ingiustificato e prolungato e quindi da rendere verosimilmente difficile il soddisfacimento dell'intero credito;
ovvero, deve esservi una complessiva situazione patrimoniale apprezzabile come deficitaria ovvero una grave difficoltà economica non transitoria, senza alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di "definitiva irrecuperabilità" (Cass. 12.10.07 n. 21428, 1.4.09 n. 7958, 9.7.14 n. 15609, 15.12.20 n. 28635); conclusivamente ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte") mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca" (Cass. 12626/10).
Occorre, dunque l'accertamento di un'oggettiva incapacità finanziaria del cliente di far fronte alle obbligazioni assunte.
Nel caso in esame risulta per tabulas che l'inadempimento del ricorrente era riferibile a più rapporti di cui si è già fatto cenno in relazione ai quali l'inadempimento si era protratto per un lasso temporale degno di rilievo e tale da far ritenere ragionevolmente sussistente uno stato di sofferenza non transitoria.
La revoca del decreto ingiuntivo - allegata da parte reclamante- per una questione squisitamente processuale non incide sul presupposto di cui fin si è discusso.
Si condivide, pertanto, a pieno quanto argomentato sul punto dal giudice della prima fase.
Con riguardo al preavviso, il paragrafo 5.6, Sezione II, Capitolo II, Circolare della Banca di IA n.
139 del 1991 (aggiornata in data 11.2.2025) prevede:
“Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto.
Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza”. Dal tenore letterale della disposizione citata si evince che gli intermediari cedenti devono informare per iscritto il cliente (e gli eventuali coobbligati) in occasione della “prima” segnalazione a sofferenza (così come statuito dal paragrafo 1.5, Sezione II, Capitolo II, della Circolare, da ultimo aggiornata in data 11.2.2025), mentre – nel caso di cessione di un credito – gli intermediari cessionari sono tenuti obbligatoriamente a procedere alla segnalazione, garantendone la continuità
Pagina 3 secondo le previsioni di legge, senza un obbligo di rinnovo del preavviso della già effettuata segnalazione. Il cessionario di un credito già segnalato, quindi, deve segnalare in continuità, senza preavvisare il cliente anche se questi sia consumatore.
In sostanza, il cessionario non è tenuto a preavvertire nuovamente il debitore: a sostegno di questa tesi si invoca l'interpretazione letterale delle Istruzioni di Banca d'IA nella parte in cui la Circolare prevede che l'obbligo di informazione per iscritto sia effettuato in occasione della prima segnalazione. Cfr sul punto :Tribunale Santa Maria Capua Vetere, ordinanza del 14.5.2024;
Tribunale Treviso del 13.12.2021; Tribunale di Milano, ordinanza n. 6033/2020 del 16.11.2020;
Tribunale di Milano, ordinanza del 15.6.2018.
Nel caso in cui il debitore agisca in giudizio solo contro la cessionaria, come quello in esame, dolendosi del mancato preavviso, quest'ultima non sarà tenuta a dare la prova del corretto adempimento da parte della cedente di aver correttamente preavvisato il cliente (e, quindi, documentare il preavviso), ma solo di aver acquistato un credito già precedentemente segnalato
(Tribunale Lucca n. 101/2024 del 22.5.2024; Tribunale Varese n. 1153/2023 del 24.7.2023;
Tribunale Milano n. 40356/2021 del 2.2.2022).
Del resto, nel caso in cui la segnalazione sia illecita, il cedente ne risponde sotto il profilo civilistico ed è tenuto ad adoperarsi per rimuovere il danno;
talché non può essere ritenuto responsabile della condotta illecita del cedente il cessionario, al quale viene trasmessa la posizione ceduta così come rappresentata nella Centrale Rischi (punto 6, sezione VI, Capitolo 2, Circolare n. 139/1991).
In sostanza, la cessionaria non può essere chiamata a rispondere della condotta ascritta alla cedente. Rimane fermo che il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso da parte della cedente determina l'illegittimità della segnalazione originariamente effettuata e, in via derivata, l'illegittimità di tutte le successive segnalazioni (Tribunale Salerno n. 4132/2020 del 19.8.2020; Tribunale Agrigento n. 3506/2022 dell'8.3.2023). La questione relativa al presupposto sostanziale (verifica dello stato di insolvenza) è controversa.
Essa involge la necessità della verifica da parte della cessionaria di una nuova valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente.
Si segnalano sul tema tre distinti orientamenti:
1)secondo un primo orientamento, la segnalazione in continuità non richiede una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti della sofferenza, divenendo così una sorta di atto dovuto da parte del cessionario, che potrebbe fare affidamento sulla pregressa segnalazione e che sarà tenuto alla cancellazione solo in caso di comprovato venir meno del presupposto sostanziale;
2)il secondo orientamento onera, invece, il cessionario di rinnovare l'istruttoria e di appurare autonomamente, ai fini della segnalazione a sofferenza, la complessiva esposizione debitoria del cliente;
3)il terzo orientamento, pur ritenendo necessaria la rivalutazione della posizione economica del ceduto, limita la nuova istruttoria alla verifica del “perdurare o meno dello stato di insolvenza”, escludendo che debba essere replicato l'esame già effettuato dal cedente ed imponendo al cessionario di verificare solo le sopravvenienze, rispetto allo status risultante dalla segnalazione già eseguita.
Il Tribunale ritiene di aderire al primo orientamento che pone l'onere probatorio a carico del ricorrente.
Le ragioni a sostegno di questa tesi si possono così sintetizzare:
1)argomento letterale: la Circolare pone a carico della cessionaria un obbligo di segnalazione “salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione” (seconda parte, paragrafo 5.6, Sezione II, Capitolo II, Circolare 139/1991);
2)riparto dell'onere probatorio (corretta applicazione del principio di vicinanza della prova): addossare al cessionario l'onere di provare l'inesistenza di fatti modificativi dell'altrui situazione finanziaria significherebbe porre a suo carico la prova di un fatto negativo.
Ne consegue che:
Pagina 4 a) la cessionaria non è tenuta a verificare la situazione di sofferenza del segnalato, perché può avvalersi dell'accertamento dell'insolvenza, a suo tempo, eseguito dalla cedente, ma è tenuta esclusivamente a verificare la sopravvenienza di eventuali modifiche favorevoli nelle condizioni reddituali del segnalato;
b) il debitore – se ritiene che la cessionaria abbia omesso di individuare, al momento della segnalazione in continuità, elementi idonei a giustificare una differente valutazione della sua situazione patrimoniale (a suo tempo verificata dalla cedente in occasione della prima segnalazione)
– ha l'onere di allegare e documentare l'esistenza di tali fatti estintivi sopravvenuti.
Non può poi non sottolinearsi che, quanto alla segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'IA, che l'obbligo del preavviso è previsto direttamente dall'art. 125 co. 3 TUB, a norma del quale “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina.
Detto obbligo, sia per le segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d'IA che per le segnalazioni nelle banche dati private, deve intendersi operante per i soli contratti di credito al consumo e per i debitori consumatori e ciò si ricava dalle seguenti considerazioni:
- l'art. 125 co. 3 TUB fa espresso riferimento al “consumatore”;
- la circolare n. 139/91 della Banca d'IA fa espresso riferimento al “cliente consumatore” ed al “debitore/consumatore”;
- il cd. Codice deontologico e di buona condotta dei sistemi privati di informazione creditizia, sia nell'intestazione (“Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”), che nel preambolo (1. il trattamento di dati personali effettuato nell´ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di credito al consumo o comunque riguardanti l´affidabilità e la puntualità dei pagamenti, deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all´identità personale);
2. con il presente codice sono individuate adeguate garanzie e modalità di trattamento a tutela dei diritti degli interessati da osservare nel perseguire finalità di tutela del credito e di contenimento dei relativi rischi, in modo da agevolare anche l´accesso al credito al consumo e ridurre il rischio di eccessivo indebitamento da parte degli interessati;
3. la sottoscrizione del presente codice è promossa dal Garante per la protezione dei dati personali nell´ambito delle associazioni rappresentative degli operatori del settore, ai sensi degli artt. 12 e 117 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)”, fa espresso riferimento al credito al consumo;
- inoltre, anche l'art. 117 dlgs. dlgs. 196/03, in attuazione del quale è stato emanato il Codice deontologico e di buona condotta, fa espresso riferimento ai crediti al consumo (“Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato”).
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione- 14382/21- evidenziando che“ la norma primaria costituita dall'art. 125 T.u.b. ha una rilevanza limitata poichè riguarda il credito al consumo;
cosa che risulta testualmente sia dal comma 3 ("i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni,
Pagina 5 o in via autonoma"), sia dall'essere la norma inserita nel capo II del titolo VI del T.u.b., intestato al
"Credito ai consumatori"; la delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004, recante il cd. Codice deontologico e di buona condotta dei sistemi di informazione creditizia, al comma 7 dell'art. 4 prevede che "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie" e che "i dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato"; la delibera non è vincolante per stabilire quale sia l'effetto generale su una segnalazione purchessia, che si dica non avvenuta correttamente, essendo funzionale, invece, all'individuazione delle corrette modalità di acquisizione e di gestione dei dati personali da registrare nel sistema di informazioni creditizie, da parte del gestore, nella prospettiva (ancora una volta) del credito al consumo;
la delibera, cioè, pone attenzione al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi, di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati "a fini di credito al consumo" (o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti, v. il Preambolo), così confermando il limite contenutistico già desumibile dal T.u.b. (d'altronde richiamato nell'art. 1, lett.
a); essa si muove nel solco del trattamento del dato personale in rapporto allo specifico fine;
trattamento che deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, e in particolare del diritto alla protezione dei dati medesimi, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale;
” (conf. Cass. 39769/21).
Ciò premesso in ordine all'ambito di applicabilità, è necessario distinguere quanto alle conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di preavviso tra segnalazione della Centrale Rischi della Banca D'IA e sistemi informativi gestiti da privati. Le conseguenze sono differenti a seconda del tipo di banca dati.
Per la Centrale Rischi della Banca d'IA la disciplina sopra richiamata non prevede espressamente una sanzione correlata alla mera mancanza del preavviso, né specifica gli effetti della comunicazione.
Più stringente è invece la disciplina del preavviso di cui al Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati, emanato dal Garante della privacy in base agli artt. 12, 117 e 154 dlgs. 196/03: ivi è previsto, unitamente all'obbligo di preavviso, che I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Pertanto, alla luce del dato normativo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che in relazione alle segnalazioni a sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l'intermediario debba – a pena di illegittimità della segnalazione
– preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere (Trib. Firenze n. 2304/16, Trib. Firenze n. 241/16; Trib. Firenze n. 42/19, Trib. Milano ord. 29.8.2014).
La specifica disposizione normativa da ultima citata risponde alla volontà del legislatore di esercitare un maggiore controllo su sistemi informativi che, in quanto gestiti su base volontaria da privati, sono meno verificabili o comunque offrono minori garanzie di prudenza in ordine alla raccolta ed al trattamento dei dati.
Riaffermato che la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi è legata non al mero singolo inadempimento, ma ad una situazione di complessiva, seria e duratura difficoltà di adempiere le obbligazioni, sicchè in tale ipotesi il preavviso non è di per sé condizione di legittimità della segnalazione (a fronte ad es. della evidente significativa e perdurante esposizione debitoria del
Pagina 6 cliente), occorre, ogni caso, valutare la concreta possibilità che il preavviso potesse avere l'effetto di consentire al cliente l'adozione di misure impeditive della segnalazione (cfr. Tribunale di Roma 24.7.2018 e Tribunale di Foggia 18.9.2021, secondo cui “è onere del segnalato, che lamenti il mancato assolvimento dell'obbligo di preavviso, allegare e provare la circostanza in base alla quale, se tempestivamente avvisato, avrebbe efficacemente impedito le segnalazioni, sicchè queste non sono illegittime per il sol fatto del mancato preavviso allorchè la sussistenza nei data base di plurime segnalazioni evidenziano uno stato di decozione tale da indurre ragionevolmente a ritenere che il ricorrente, pur se tempestivamente avvisato, non avrebbe concretamente potuto dipanare le morosità che hanno condotto alle segnalazioni”.)
Il preavviso della segnalazione deve essere cioè inteso non come un mero adempimento formale fine a sé stesso, bensì interpretando la finalità sostanziale cui esso tende, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare per tempo il presupposto della segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando seriamente la fondatezza della pretesa.
Nel caso oggetto di vaglio parte reclamante non ha allegato nè provato la circostanza in base alla quale, se tempestivamente avvisato, avrebbe efficacemente impedito le segnalazioni.
Va infine osservato che in relazione al rapporto di mutuo chirografario n. 3871502 di originarie €.
31.349,99 erogato il 27 giugno 2011 da il non rivestiva la qualità di consumatore CP_4 Pt_1 avendo contratto il mutuo come socio della Dema snc di e Tes_1 Pt_3
La carenza del fumus della pretesa azionata assorbe la questione afferente al presupposto del periculum.
Il reclamo, alla luce delle coordinate sin qui indicate, va respinto.
Le spese, liquidate, come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore
– valore indeterminabile complessità media-, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'esito del presente giudizio la parte reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 all'art. 13, comma 1-quater, del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
visto l'art. 669terdecies c.p.c., il Tribunale di Foggia, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo;
2) CONDANNA parte reclamante alla rifusione delle spese di lite della presente fase sopportate dalle reclamate che liquida in euro 4.227,00 per ciascuna parte, oltre Iva, Cap e rimb. RF . nella miura del 15% come per legge;
3) DA' ATTO che il reclamante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione per come specificato in parte motiva.
Si comunichi.
Così deciso alla Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 4 aprile 2025.
Il Presidente relatore
Filomena Mari
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