Ordinanza cautelare 4 dicembre 2019
Ordinanza cautelare 3 luglio 2020
Sentenza 21 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 21/12/2020, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/12/2020
N. 02943/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02167/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2167 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da MA NO UD ZO, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cittadino e Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;
nei confronti
NZ TO, AR GR LI non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
del D.D.G. n. 1084 del 4 luglio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 16 luglio 2019, avente ad oggetto l’approvazione delle graduatorie definitive di cui al bando pubblico indetto dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, per il sostegno alla “forestazione e all’imboschimento” sottomisura 8.1. del PSR SICILIA 2014-2020, nella parte in cui dichiara non ammissibile la domanda della ricorrente;
- ove occorra, del DDG n. 1595 del 5/12/2016 con il quale vengono approvate le disposizioni attuative parte specifica della Sottomisura 8.1;
- ove occorra, del bando pubblico sulla sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” pubblicato sulla GURS n. 20 del 12/05/2017 e ss.mm.ii;
- ove occorra, del D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 concernente le disposizioni attuative di parte generale;
- ove occorra, di tutte le graduatorie provvisorie adottate dall’amministrazione;
- ove occorra, del PSR SICILIA 2014/2020 ed in particolare della scheda di misura;
- di qualunque ulteriore atto presupposto connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto ivi compresi tutti i verbali di ricevibilità ed ammissibilità ancorchè non conosciuti e non comunicati.
quanto ai motivi aggiunti:
- della nota prot.16773 del 27 febbraio 2020 con la quale l’amministrazione ha adottato la decisione di riesame in esecuzione dell'ordinanza n. 1260/2019 Tar Palermo, confermando la non ammissibilità della domanda di partecipazione alla sottomisura 8.1. del PSR SICILIA 2014-2020;
- del verbale di riesame del 24 febbraio 2020 e delle note di trasmissione;
- ove occorra del bando e delle disposizioni attuative nella parte in cui prevedono che il progetto debba essere cantierabile nonostante fosse necessaria la valutazione di impatto ambientale all’esito della verifica dell'effetto cumulo con altri progetti;
- di qualunque ulteriore atto presupposto connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale e i documenti depositati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1260 del 4 dicembre 2019;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Vista la memoria dell’Avvocatura dello Stato;
Vista l’ordinanza cautelare n. 723 del 3 luglio 2020;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica in videoconferenza del 15 dicembre 2020, il consigliere Aurora Lento e udito, a distanza, per il ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, notificato l’11 ottobre 2019 e depositato il giorno 21 successivo, il signor MA NO UD ZO esponeva di avere partecipato alla procedura, indetta dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, al fine di attribuire i contributi a valere sulla sottomisura 8.1., “sostegno alla forestazione e all’imboschimento” del PSR SI 2014-2020 e che, a conclusione delle operazioni di selezione, il Dirigente generale, con decreto n. 1084 del 4 luglio 2019, pubblicato sul sito istituzionale il 16 luglio 2019, aveva approvato la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili.
Precisato che la propria domanda era stata inserita tra quelle inammissibili, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del decreto di approvazione della graduatoria, nonché degli ulteriori atti impugnati per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: della direttiva 92/43/CEE; del D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997; del punto 5 del d.d.g. n. 1595 del 5 dicembre 2016 di approvazione della parte specifica delle disposizioni attuative. Eccesso di potere sotto i profili: della carente ed erronea valutazione dei presupposti; del difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; della perplessità dell’azione amministrativa; dell’ingiustizia manifesta.
2) Violazione e falsa applicazione: dell’art.6 lett. a) del Reg. Ue n. 807/2014; dell’art. 5 della parte specifica delle disposizioni attuative. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; della violazione del principio di proporzionalità; della carente ed erronea valutazione dei presupposti; della perplessità dell’azione amministrativa; della contraddittorietà ed illogicità manifesta.
3) Violazione: dell’art. 2 del d.d.g. n. 2163 del 30 marzo 2016; dell’art. 15.1 delle disposizioni attuative della sottomisura 8.1.; degli artt.6 e ss. della l. n. 241 del 1990; della circolare prot. n. 29627 del 17 giugno 2019; dell’art. 83, comma 9, del d.lgs.vo n. 50 del 2016; del principio di parità di trattamento; dell’auto vincolo. Eccesso di potere sotto i profili: dell’irragionevolezza; dell’illogicità manifesta; della contraddittorietà; della carente ed erronea valutazione dei presupposti; della perplessità dell’azione amministrativa; della violazione del principio dell’affidamento.
Con ordinanza n. 1260 del 4 dicembre 2019, l’istanza cautelare è stata accolta, ai fini del riesame.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 4 giugno 2020, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del verbale del Servizio 12 per il territorio di Enna del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, con cui, in esecuzione dell’ordine di riesame, la propria istanza era nuovamente stata dichiarata inammissibile, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 6, comma 7, lett. b, del d.lgs.vo n. 152 del 2006; della l. n. 394 del 1991; dell’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997; dell’art. 10 del decreto dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente del 22 ottobre 2007; del d.lgs.vo n. 152 del 2006; del d.m. n. 52 del 30 marzo 2015; del d.d.g. n. 1595 del 5 dicembre 2016 di approvazione della parte specifica delle disposizioni attuative. Eccesso di potere sotto i profili: della violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo; dell’illogicità e perplessità dell’azione amministrativa; dell’ingiustizia manifesta.
2) Violazione e falsa applicazione: del punto 5 del d.d.g. n. 1595 del 5 dicembre 2016 di approvazione della parte specifica delle disposizioni attuative. Eccesso di potere sotto i profili: della carente ed erronea valutazione dei presupposti; del difetto assoluto d’istruttoria e di motivazione; della perplessità dell’azione amministrativa; dell’ingiustizia manifesta; della violazione del principio dell’auto-vincolo e del favor partecipationis; del principio di parità di trattamento; dell’obbligo di trasparenza.
3) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 6, comma 7, lettera b del d.lgs.vo n. 152 del 2006; della legge n. 394 del 1991; dell’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997. Eccesso di potere sotto i profili: dell’illogicità; della perplessità dell’azione amministrativa; dell’ingiustizia manifesta.
4) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 1 della l.r. n. 13 del 2007; degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 357 del 1997; della l.r. n. 98 del 1981; della l. n. 394 del 1991; della direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992; dei decreti ARTA del 30 marzo 2007, del 3 aprile 2007 e del 22 ottobre 2007. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; dell’illogicità; dell’ingiustizia manifesta; dello sviamento.
5) Violazione: degli artt. 24 e 97 Cost; del principio di concorsualità; dell’ordinanza cautelare n. 1260 del 2019. Eccesso di potere sotto i profili: dello sviamento; dell’irragionevolezza.
Il bando non prevedeva né l’immediata cantierabilità del progetto, né la presentazione, in uno all’istanza, della VIA, la quale dipendeva dall’effetto cumulo e, se interpretato in tal senso sarebbe stato illegittimo per illogicità. Avrebbe, comunque, dovuto essere attivato il soccorso istruttorio in considerazione dell’avvenuta produzione del parere dell’ente gestore della riserva.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Con ordinanza n. 723 del 3 luglio 2020, l’istanza cautelare è stata rigettata.
In vista dell’udienza, il ricorrente ha depositato una memoria, con cui ha insistito nelle proprie domande.
Anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato brevi note con cui ha chiesto il passaggio in decisione.
Alla pubblica udienza in videoconferenza del 15 dicembre 2020, la causa è stata posta in decisione.
La controversia ha ad oggetto le graduatorie definitive relative alla sottomisura 8.1 del PSR SI 2014-2020, nella parte in cui la domanda di parte ricorrente è stata dichiarata inammissibile (ricorso introduttivo) e il verbale con cui, a seguito di una nuova istruttoria in esecuzione dell’ordine di riesame disposto in sede cautelare, è stata confermata l’inammissibilità.
Preliminarmente il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto ha ad oggetto un provvedimento, che è stato superato da quello adottato in sede di riesame, cosicché il ricorrente non ricaverebbe alcuna utilità dal suo annullamento.
Sempre in via preliminare devono essere dichiarati irricevibili i motivi aggiunti, nella parte in cui contestano la clausola del bando relativa alla cantierabilità, in quanto proposta tardivamente; trattasi, infatti, di una disposizione che era già stata applicata ai fini della prima declaratoria d’inammissibilità e che avrebbe, pertanto, dovuto essere contestata con il ricorso introduttivo.
Tutto ciò posto, vanno esaminate le ulteriore censure dei motivi aggiunti, con cui si deduce che: il bando non prevedeva né l’immediata cantierabilità del progetto, né la presentazione, in uno all’istanza, della VIA, la quale dipendeva dall’effetto cumulo; avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio in considerazione dell’avvenuta produzione del parere dell’ente gestore della riserva.
Le doglianze, come anticipato in sede cautelare, sono infondate.
Invero, l’art. 14.1 delle disposizioni attuative prevedeva testualmente che: “ Il progetto presentato deve essere esecutivo e quindi prontamente cantierabile, pertanto, alla domanda dovrà essere allegata, in triplice copia tutta la documentazione necessaria per la immediata esecuzione delle opere ”.
A ben vedere, il bando era sufficientemente chiaro nel richiedere l’immediata cantierabilità del progetto, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, se ricadeva (come nella fattispecie in esame) in area SIC, doveva essere munito, immediatamente e a prescindere dall’effetto cumulo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l.r. n. 13 del 2007 del parere del Comune (e non dell’ente gestore), nel cui territorio doveva essere realizzato.
Tale disposizione prevede, infatti, testualmente che: “ le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza dell'Ente parco ”.
Nella specie la declaratoria d’inammissibilità è stata legittimamente motivata con riferimento alla circostanza che mancava la valutazione d’incidenza ambientale, che doveva essere rilasciata dal Comune di Pietraperzia, nel cui territorio ricadeva il progetto, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della direttiva habitat, recepita con il d.P.R. n. 357 del 1997, e che non poteva essere sostituita da quella adottata dall’ente gestore della riserva, in forza di quanto disposto dal succitato art. 1.
Né poteva ammettersi il soccorso istruttorio in ossequio al principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e ribadito nella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbraio 2014, secondo cui, per definire il perimetro del “soccorso istruttorio”, è necessario distinguere tra i concetti di “regolarizzazione documentale” e “integrazione documentale”: la linea di demarcazione discende naturaliter dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando, nel senso che il principio del “soccorso istruttorio” è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte dalla legge, senza che si possa ammettere alcuna possibilità di esercizio del “potere di soccorso”; conseguentemente, l’integrazione non è consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento; è consentita, invece, la mera regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi.
Nella specie, come detto, la ricorrente ha omesso di presentare, entro i termini stabiliti dall’avviso, un documento essenziale, cosicché non poteva essere attivato il soccorso istruttorio, ma doveva procedersi (come fatto) alla declaratoria d’inammissibilità dell’istanza per incompletezza.
Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo all’accoglimento della cautelare di cui al ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio in videoconferenza del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Roberto Valenti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Aurora Lento | Calogero Ferlisi |
IL SEGRETARIO