Articolo 65 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 64 bisArticolo 65 bis
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1 gennaio 2006
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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
Art. 65. (( (Attivi a copertura delle riserve tecniche) )) (( 1. Le riserve tecniche di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa in conformita' dell'articolo 38 e dell'articolo 41.
1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passivita' derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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