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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2564/2024 R.G.
TRA
con Avv. Sergio Lucisano Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Maria Cristina Cotticelli opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.7.2024 ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
034202490009339158/000, notificata dall'agente della riscossione il 21.5.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito meglio indicati alle pag. 2 CP_1 dell'atto introduttivo, chiedendone la declaratoria di illegittimità/annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dagli
1 avvisi di addebito indicati alle pagg.
5-6 del ricorso per il decorso del termine quinquennale, e ciò anche in ipotesi di avvenuta notifica di tali atti presupposti.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che parte opponente lamenta (anche)
l'intervenuta prescrizione del credito contributivo (in relazione agli avvisi di addebito meglio indicati in ricorso) maturata (pure) in epoca successiva alla notifica degli atti presupposti, qualificandosi l'azione, sotto questo profilo, quale opposizione all'esecuzione e, come tale, non sottoposta al termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e, tanto meno, a quello di cui all'art. 24 commi 5
e 6 D.lgs. 46/99 (che attiene all'opposizione all'avviso di addebito).
Tanto premesso, l'opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
034202490009339158/000 nella parte relativa agli avvisi di addebito n.
33420160001373752000, n. 3420160004246240000, n.
33420170002209927000, n. 33420180001970231000, n.
33420180005592476000, n. 33420190002396701000 n.
33420190005198627000, n. 33420210001409546000 n.
33420220002075687000, n. 3420220004842239000.
Ciò precisato, la doglianza sulla omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito) non coglie nel segno poiché costituendosi in giudizio l' ha CP_1 provato l'avvenuta notifica all'opponente di tali depositandone copia con le relative ricevute PEC (cfr. fasc. ). CP_1
Parte opponente con le note scritte ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale offerta dal convenuto in ragione della tardiva costituzione in giudizio (avvenuta il 15.10.2024 a fronte dell'udienza fissata per il 16.10.2024) e della conseguente (ritenuta) decadenza ex art. 416 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la parte.
La eccezione è priva di pregio e deve essere disattesa.
2 La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8288/2024) ha, anche di recente, ricordato che “[…] secondo un consolidato orientamento di questa
Corte, l'eccezione di interruzione della prescrizione pacificamente integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (cfr., di recente, ex plurimis, Cass., sez. I, 13.4.2023, n.
9810) [..]”; trattandosi, dunque, di eccezione in senso lato e non già in senso stretto la stessa non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c. sicchè la documentazione (ricevute PEC) depositata dall' a dimostrazione CP_1 dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito che qui interessano non è affatto inammissibile per la tardiva costituzione in giudizio dell' e ben può CP_3 essere in questa sede valorizzata.
Provata, come detto, la notifica degli avvisi di addebito presupposti non è neppure maturata la prescrizione del credito contributivo, che l'opponente eccepisce, in particolare, in relazione agli avvisi di addebito n.
33420160001373752000, n. 3420160004246240000, n.
33420170002209927000, n. 33420180001970231000, n.
33420180005592476000.
Ed invero, l'agente della riscossione ha provato di aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale con la notifica all'opponente, in data 28.9.2016, del preavviso di fermo n. 03480201600019262000, in data 12.3.2019 dell'intimazione di pagamento n. 03420199002456140000 e, in data 8.6.2022, dell'intimazione di pagamento n. 03420229004475300000, depositando tali atti e le relative ricevute PEC rispetto ai quali non v'è da parte dell'opponente alcuna contestazione.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in € 2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025
3 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2564/2024 R.G.
TRA
con Avv. Sergio Lucisano Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Maria Cristina Cotticelli opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.7.2024 ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
034202490009339158/000, notificata dall'agente della riscossione il 21.5.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito meglio indicati alle pag. 2 CP_1 dell'atto introduttivo, chiedendone la declaratoria di illegittimità/annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dagli
1 avvisi di addebito indicati alle pagg.
5-6 del ricorso per il decorso del termine quinquennale, e ciò anche in ipotesi di avvenuta notifica di tali atti presupposti.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che parte opponente lamenta (anche)
l'intervenuta prescrizione del credito contributivo (in relazione agli avvisi di addebito meglio indicati in ricorso) maturata (pure) in epoca successiva alla notifica degli atti presupposti, qualificandosi l'azione, sotto questo profilo, quale opposizione all'esecuzione e, come tale, non sottoposta al termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e, tanto meno, a quello di cui all'art. 24 commi 5
e 6 D.lgs. 46/99 (che attiene all'opposizione all'avviso di addebito).
Tanto premesso, l'opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
034202490009339158/000 nella parte relativa agli avvisi di addebito n.
33420160001373752000, n. 3420160004246240000, n.
33420170002209927000, n. 33420180001970231000, n.
33420180005592476000, n. 33420190002396701000 n.
33420190005198627000, n. 33420210001409546000 n.
33420220002075687000, n. 3420220004842239000.
Ciò precisato, la doglianza sulla omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito) non coglie nel segno poiché costituendosi in giudizio l' ha CP_1 provato l'avvenuta notifica all'opponente di tali depositandone copia con le relative ricevute PEC (cfr. fasc. ). CP_1
Parte opponente con le note scritte ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale offerta dal convenuto in ragione della tardiva costituzione in giudizio (avvenuta il 15.10.2024 a fronte dell'udienza fissata per il 16.10.2024) e della conseguente (ritenuta) decadenza ex art. 416 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la parte.
La eccezione è priva di pregio e deve essere disattesa.
2 La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8288/2024) ha, anche di recente, ricordato che “[…] secondo un consolidato orientamento di questa
Corte, l'eccezione di interruzione della prescrizione pacificamente integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (cfr., di recente, ex plurimis, Cass., sez. I, 13.4.2023, n.
9810) [..]”; trattandosi, dunque, di eccezione in senso lato e non già in senso stretto la stessa non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c. sicchè la documentazione (ricevute PEC) depositata dall' a dimostrazione CP_1 dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito che qui interessano non è affatto inammissibile per la tardiva costituzione in giudizio dell' e ben può CP_3 essere in questa sede valorizzata.
Provata, come detto, la notifica degli avvisi di addebito presupposti non è neppure maturata la prescrizione del credito contributivo, che l'opponente eccepisce, in particolare, in relazione agli avvisi di addebito n.
33420160001373752000, n. 3420160004246240000, n.
33420170002209927000, n. 33420180001970231000, n.
33420180005592476000.
Ed invero, l'agente della riscossione ha provato di aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale con la notifica all'opponente, in data 28.9.2016, del preavviso di fermo n. 03480201600019262000, in data 12.3.2019 dell'intimazione di pagamento n. 03420199002456140000 e, in data 8.6.2022, dell'intimazione di pagamento n. 03420229004475300000, depositando tali atti e le relative ricevute PEC rispetto ai quali non v'è da parte dell'opponente alcuna contestazione.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in € 2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025
3 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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