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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 399/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to CARDIN FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CARDIN FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Spilimbergo (PN) il
08/11/2014, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] Controparte_2
(UD) il 30/11/2011, , nata a [...] Controparte_3
Friuli (UD) il 24/03/2014 e , nata a [...] Controparte_4
1 del Friuli (UD) il 19/05/2016;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale viene assegnata alla signora che la abiterà Parte_1
con i figli;
3) in relazione all'abitazione coniugale la signora dichiara sin d'ora che, Pt_1
trattandosi di un immobile comodamente divisibile, nel caso in cui il signor intendesse trasferirsi in una porzione dell'immobile, la stessa sin CP_1
d'ora ne autorizza l'ingresso;
4) il signor continuerà a pagare la rata del mutuo dell'abitazione CP_1
sita a Spilimbergo in Via Nazionale 30 pari ad Euro 750 mensili sino all'estinzione dello stesso;
5) i figli e vengono affidati congiuntamente ai coniugi e a CP_2 CP_3 CP_4
fini anagrafici i figli conserveranno la dimora nella casa coniugale presso la madre;
6) il padre avrà la cura e custodia degli stessi nelle giornate del lunedì,
mercoledì e domenica;
resta inteso che le predette giornate potranno variare in relazione ai turni lavorativi dei coniugi;
per quanto riguarda il pernottamento dei bambini presso la casa paterna esso avverrà gradualmente non ravvisandovi in ogni caso la signora motivi ostativi;
Pt_1
7) i coniugi sin d'ora concordano che gradualmente verranno introdotti fine settimana alternati e che i coniugi valuteranno la possibilità che i figli trascorrano durante le vacanze estive una settimana intera con ciascuno dei genitori;
8) per quanto attiene alle vacanze estive i coniugi concordano che vengano mantenuti gli stessi giorni di cura e custodia e concorderanno eventuali tempi
2 di permanenza maggiori in base ai periodi di ferie di entrambi. I minori trascorreranno la giornata del 25 dicembre con il padre e del 31 gennaio la madre;
le giornate del 24 e 26 dicembre, con la madre e il primo gennaio con il padre;
trascorreranno inoltre la giornata di Pasqua con il padre e la giornata di pasquetta con la madre;
9) i coniugi concordano il mantenimento diretto dei minori per i periodi che gli stessi trascorreranno presso di loro;
10) le parti concordano che l'assegno unico relativo ai i figli venga interamente percepito dalla signora che lo gestirà per le esigenze dei figli;
Pt_1
11) le parti concordano che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% tr i coniugi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
12) le detrazioni fiscali verranno divise al 50% tra i genitori mentre per quanto attiene le spese sostenute esse vengono detratte in percentuale”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 19/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere
3 accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Spilimbergo Controparte_1
(PN), in data 08/11/2014;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SPILIMBERGO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014, atto n. 13, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni
4 riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 399/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to CARDIN FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CARDIN FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Spilimbergo (PN) il
08/11/2014, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] Controparte_2
(UD) il 30/11/2011, , nata a [...] Controparte_3
Friuli (UD) il 24/03/2014 e , nata a [...] Controparte_4
1 del Friuli (UD) il 19/05/2016;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale viene assegnata alla signora che la abiterà Parte_1
con i figli;
3) in relazione all'abitazione coniugale la signora dichiara sin d'ora che, Pt_1
trattandosi di un immobile comodamente divisibile, nel caso in cui il signor intendesse trasferirsi in una porzione dell'immobile, la stessa sin CP_1
d'ora ne autorizza l'ingresso;
4) il signor continuerà a pagare la rata del mutuo dell'abitazione CP_1
sita a Spilimbergo in Via Nazionale 30 pari ad Euro 750 mensili sino all'estinzione dello stesso;
5) i figli e vengono affidati congiuntamente ai coniugi e a CP_2 CP_3 CP_4
fini anagrafici i figli conserveranno la dimora nella casa coniugale presso la madre;
6) il padre avrà la cura e custodia degli stessi nelle giornate del lunedì,
mercoledì e domenica;
resta inteso che le predette giornate potranno variare in relazione ai turni lavorativi dei coniugi;
per quanto riguarda il pernottamento dei bambini presso la casa paterna esso avverrà gradualmente non ravvisandovi in ogni caso la signora motivi ostativi;
Pt_1
7) i coniugi sin d'ora concordano che gradualmente verranno introdotti fine settimana alternati e che i coniugi valuteranno la possibilità che i figli trascorrano durante le vacanze estive una settimana intera con ciascuno dei genitori;
8) per quanto attiene alle vacanze estive i coniugi concordano che vengano mantenuti gli stessi giorni di cura e custodia e concorderanno eventuali tempi
2 di permanenza maggiori in base ai periodi di ferie di entrambi. I minori trascorreranno la giornata del 25 dicembre con il padre e del 31 gennaio la madre;
le giornate del 24 e 26 dicembre, con la madre e il primo gennaio con il padre;
trascorreranno inoltre la giornata di Pasqua con il padre e la giornata di pasquetta con la madre;
9) i coniugi concordano il mantenimento diretto dei minori per i periodi che gli stessi trascorreranno presso di loro;
10) le parti concordano che l'assegno unico relativo ai i figli venga interamente percepito dalla signora che lo gestirà per le esigenze dei figli;
Pt_1
11) le parti concordano che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% tr i coniugi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
12) le detrazioni fiscali verranno divise al 50% tra i genitori mentre per quanto attiene le spese sostenute esse vengono detratte in percentuale”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 19/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere
3 accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Spilimbergo Controparte_1
(PN), in data 08/11/2014;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SPILIMBERGO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014, atto n. 13, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni
4 riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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