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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, Se- conda Sezione Civile, in persona del Giudice Angelo Scarpati, il 12 aprile 2018 e contraddistinta dal n. 940/2018, iscritto al n. 5389/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, in- troitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 17 settembre 2024 e pendente
TRA il (codice fiscale ), costituito in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, avv. Luigi Mennella, e rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Licenziati (codice fiscale - appellante - C.F._1
E
(codice fiscale ), nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._2
ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Nappo (co- dice fiscale ) - appellata - C.F._3
I. FATTO
I.1. Con la sentenza oggetto dell'appello in esame, il Tribunale di Torre Annunziata, ac- cogliendo la domanda proposta da contro il con una cita- CP_1 Parte_1
zione a quest'ultimo notificata il 5 maggio 2016, condannava l'ente pubblico convenuto a pa- gare all'attrice la somma di 108.293,22 €, «oltre interessi legali codicistici sulla somma deva- lutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi senza ta- bacchi, dalla data del fatto (15.5.2012) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari ad
N. 5389/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
euro 117.941,41 –, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo su detta ultima somma», a titolo di risarcimento dei danni che la medesima attrice aveva allegato di aver patito in conseguenza delle lesioni personali – e, in particolare, della «frattura sottoca- pitata ingranata» del femore sinistro – da lei riportate a causa di un sinistro avvenuto verso le ore 20:20 del 15 maggio 2012 allorché ella, nel percorrere, in direzione opposta a quella del mare, il marciapiede della via A. De Gasperi del comune di , era, all'altezza del Parte_1
civico n. 47, inciampata in una piccola buca formatasi per la mancanza di alcuni sampietrini dalla pavimentazione del medesimo marciapiede e non visibile, sia per le sue ridotte dimen- sioni, sia perché ricoperta di terriccio scuro e di rifiuti che la rendevano di colore uniforme a quello della pavimentazione circostante, sia per la scarsa illuminazione naturale e artificiale, e, perdendo l'equilibrio, era caduta al suolo battendovi violentemente contro con le proprie anca e gamba sinistre.
I.2.1. Avverso tale sentenza, il ppellava quindi a questa Parte_3
Corte, con una citazione notificata alla controparte il 31 ottobre 2018, sostenendo, in sintesi, che il Giudice di prime cure aveva errato:
1) nel ritenere le risultanze istruttorie e, in particolare, le testimonianze assunte suffi- cienti a fornire la prova di quanto allegato dall'attrice e, in particolare, della non visibilità e dell'inevitabilità dell'insidia che ella aveva indicato come causa del sinistro da lei subìto;
2) nel ritenerlo responsabile di tale sinistro in forza di quanto disposto dall'art. 2051 c.c. sebbene mancasse la prova della sua possibilità di esercitare un effettivo e continuo controllo sullo stato del marciapiede che l'attrice aveva allegato come causa di detto sinistro;
3) nel non ritenere tale sinistro ascrivibile solo o quanto meno anche al comportamento imprudente tenuto dall'attrice.
Sicché chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, la domanda della fosse rigettata siccome inammissibile, improponibile e infondata, con la conseguente condanna della medesima attrice a rifondergli le spese del processo di primo grado, o, in subordine, che, in par- ziale riforma di detta sentenza, la somma che esso era stato con questa condannato a pagare alla fosse, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., dimezzata o comunque ridotta nella diversa misura ritenuta più adeguata in considerazione del concorso della medesima attrice «nella cau- sazione dell'evento dannoso», con la conseguente compensazione integrale delle spese di
N. 5389/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
rappresentanza e difesa del processo di primo grado e la ripartizione delle spese della consu- lenza tecnica d'ufficio.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte l'8 aprile 2019, la eccepiva innanzitutto l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e perché in contrasto con l'art. 342
c.p.c. e proseguiva contestandone comunque la fondatezza, sicché ne chiedeva il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1.1. L'appello in esame, anche qualora fosse effettivamente manifestamente infon- dato, non potrebbe ormai più essere dichiarato inammissibile ai sensi del comb. disp. degli artt.
348-bis e 348-ter c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello ante- riore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, una tale dichiarazione po- tendo essere pronunciata dal giudice d'appello solo «prima di procedere alla trattazione» del processo di secondo grado.
II.1.2. Deve inoltre essere giudicato, tutto sommato, rispettoso di quanto disposto dall'art. 342, co. 1, c.p.c., sempre nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs.n. 149 del 2022, tenendo conto dell'interpretazione sostanzialista di detta previsione normativa indi- cata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale «l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con di- verso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata»
(così Cass. 2136/2017 e, sostanzialmente nello stesso senso, Cass., SS.UU., 36481/2022 e
27199/2017).
La sua lettura consente infatti di evincere con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza appellata, le parti di tale sentenza contro cui tali critiche sono ri- volte e le modifiche che, in ragione di dette critiche, alla medesima sentenza l'appellante chiede
N. 5389/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
che siano apportate, come emerge da quanto s'è in proposito sinteticamente esposto supra, al
§ I.2.1, e dal tenore delle difese spiegate dall'appellata.
II.2. L'appello in esame, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è poi, ad avviso di questa Corte, fondato, giacché le risultanze istruttorie e, in particolare, le testimo- nianze assunte dal Giudice di prime cure non consentono di affermare sufficientemente provato il fatto storico allegato dall'attrice e, in particolare, che le lesioni personali da costei certamente subite siano ascrivibili al sinistro di cui ella ha indicato il luogo, il tempo e la causa.
Di tanto invero il primo Giudice non pare essersi minimamente occupato, la motivazione della sua sentenza essendo, in punto di fatto, incentrata esclusivamente sulla visibilità e l'evi- tabilità, da esso esclude, dell'insidia che la aveva allegato essere stata la causa di dette lesioni.
Senonché, i due testi da esso escussi, cioè e hanno Testimone_1 Testimone_2
entrambi concordemente riferito di aver visto l'attrice, madre del primo e suocera della se- conda, inciampare in una piccola buca causata dalla mancanza di alcuni sampietrini non visi- bile, poiché ricoperta di terriccio scuro e melma e scarsamente illuminata, mentre camminava
«alcuni metri» davanti a loro.
Sicché delle due l'una: o essi non videro come e perché la cadde e, dicendo il con- trario, hanno mentito oppure, nella migliore delle ipotesi, hanno esposto quella che era soltanto una loro personale convinzione, magari influenzata da quanto a loro riferito dalla loro congiunta e confortata dall'osservazione dello stato del marciapiede sul quale costei era caduta;
oppure la buca era ben visibile addirittura da «alcuni metri» e dunque deve ritenersi che la vi sia inciampata per non essersene accorta a causa di un proprio comportamento tanto gravemente imprudente da dover essere ragionevolmente considerato la causa esclusiva della sua caduta e delle lesioni personali da lei riportate.
Posto che le risultanze processuali non offrono dati che possano superare i gravi dubbi suscitati da tali testimonianze, peraltro rese, come s'è detto, da persone la cui attendibilità va severamente vagliata, essendo, come s'è detto, il figlio e la nuora dell'attrice, la domanda giu- diziale avanzata da quest'ultima doveva e deve essere quindi rigettata poiché sfornita della prova necessaria per accoglierla.
II.3. Però, nemmeno può essere accolta la domanda del appellante volta ad Pt_1
N. 5389/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ottenere la condanna della e del suo difensore distrattario a restituire le somme che a co- storo il medesimo assume di aver rispettivamente pagato nel corso del processo d'ap- Pt_1
pello ed in esecuzione della sentenza appellata.
Tale domanda deve infatti, ad avviso di questo Collegio, essere giudicata inammissibile, essendo stata formulata e documentata, peraltro in maniera insufficiente, per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata dall'appellante l'11 novembre 2024, atto processuale la cui funzione cd. asseverativa certamente non comprende la formulazione di nuove domande (in tal senso v. Cass. 7144/2021, 2292/2018, 1324/2016 e 16152/2010).
II.4. Ciò non toglie che l'esito della controversia, complessivamente considerato, debba ritenersi in definitiva sfavorevole per la , che, di conseguenza, va, ai sensi dell'art. 91, co. 1,
c.p.c., condannata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del processo, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza rapportando le attività processuali che risultano espletate ai parametri sta- biliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribu- nale di Torre Annunziata n. 940/2018, pubblicata il 12 aprile 2018, proposto dal
[...]
contro
IT il 31 ottobre 2018: Parte_1 CP_1
A) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, rigetta la do- manda avanzata dalla contro il;
Parte_1
B) dichiara inammissibile la domanda formulata dal con la Parte_1
propria comparsa conclusionale per ottenere la restituzione di quanto dallo stesso pagato alla controparte e al difensore distrattario di quest'ultima in esecuzione della sentenza appellata;
C) condanna la a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di 21.865,50 €, di cui 10.000,00 € per i compensi e
1.500,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali del processo di primo grado e
8.000,00 € per i compensi, 1.200,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 1.165,50
N. 5389/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
€ per il rimborso delle spese vive del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 5389/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 6 Parte_1 CP_1
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, Se- conda Sezione Civile, in persona del Giudice Angelo Scarpati, il 12 aprile 2018 e contraddistinta dal n. 940/2018, iscritto al n. 5389/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, in- troitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 17 settembre 2024 e pendente
TRA il (codice fiscale ), costituito in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, avv. Luigi Mennella, e rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Licenziati (codice fiscale - appellante - C.F._1
E
(codice fiscale ), nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._2
ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Nappo (co- dice fiscale ) - appellata - C.F._3
I. FATTO
I.1. Con la sentenza oggetto dell'appello in esame, il Tribunale di Torre Annunziata, ac- cogliendo la domanda proposta da contro il con una cita- CP_1 Parte_1
zione a quest'ultimo notificata il 5 maggio 2016, condannava l'ente pubblico convenuto a pa- gare all'attrice la somma di 108.293,22 €, «oltre interessi legali codicistici sulla somma deva- lutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi senza ta- bacchi, dalla data del fatto (15.5.2012) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari ad
N. 5389/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
euro 117.941,41 –, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo su detta ultima somma», a titolo di risarcimento dei danni che la medesima attrice aveva allegato di aver patito in conseguenza delle lesioni personali – e, in particolare, della «frattura sottoca- pitata ingranata» del femore sinistro – da lei riportate a causa di un sinistro avvenuto verso le ore 20:20 del 15 maggio 2012 allorché ella, nel percorrere, in direzione opposta a quella del mare, il marciapiede della via A. De Gasperi del comune di , era, all'altezza del Parte_1
civico n. 47, inciampata in una piccola buca formatasi per la mancanza di alcuni sampietrini dalla pavimentazione del medesimo marciapiede e non visibile, sia per le sue ridotte dimen- sioni, sia perché ricoperta di terriccio scuro e di rifiuti che la rendevano di colore uniforme a quello della pavimentazione circostante, sia per la scarsa illuminazione naturale e artificiale, e, perdendo l'equilibrio, era caduta al suolo battendovi violentemente contro con le proprie anca e gamba sinistre.
I.2.1. Avverso tale sentenza, il ppellava quindi a questa Parte_3
Corte, con una citazione notificata alla controparte il 31 ottobre 2018, sostenendo, in sintesi, che il Giudice di prime cure aveva errato:
1) nel ritenere le risultanze istruttorie e, in particolare, le testimonianze assunte suffi- cienti a fornire la prova di quanto allegato dall'attrice e, in particolare, della non visibilità e dell'inevitabilità dell'insidia che ella aveva indicato come causa del sinistro da lei subìto;
2) nel ritenerlo responsabile di tale sinistro in forza di quanto disposto dall'art. 2051 c.c. sebbene mancasse la prova della sua possibilità di esercitare un effettivo e continuo controllo sullo stato del marciapiede che l'attrice aveva allegato come causa di detto sinistro;
3) nel non ritenere tale sinistro ascrivibile solo o quanto meno anche al comportamento imprudente tenuto dall'attrice.
Sicché chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, la domanda della fosse rigettata siccome inammissibile, improponibile e infondata, con la conseguente condanna della medesima attrice a rifondergli le spese del processo di primo grado, o, in subordine, che, in par- ziale riforma di detta sentenza, la somma che esso era stato con questa condannato a pagare alla fosse, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., dimezzata o comunque ridotta nella diversa misura ritenuta più adeguata in considerazione del concorso della medesima attrice «nella cau- sazione dell'evento dannoso», con la conseguente compensazione integrale delle spese di
N. 5389/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
rappresentanza e difesa del processo di primo grado e la ripartizione delle spese della consu- lenza tecnica d'ufficio.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte l'8 aprile 2019, la eccepiva innanzitutto l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e perché in contrasto con l'art. 342
c.p.c. e proseguiva contestandone comunque la fondatezza, sicché ne chiedeva il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1.1. L'appello in esame, anche qualora fosse effettivamente manifestamente infon- dato, non potrebbe ormai più essere dichiarato inammissibile ai sensi del comb. disp. degli artt.
348-bis e 348-ter c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello ante- riore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, una tale dichiarazione po- tendo essere pronunciata dal giudice d'appello solo «prima di procedere alla trattazione» del processo di secondo grado.
II.1.2. Deve inoltre essere giudicato, tutto sommato, rispettoso di quanto disposto dall'art. 342, co. 1, c.p.c., sempre nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs.n. 149 del 2022, tenendo conto dell'interpretazione sostanzialista di detta previsione normativa indi- cata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale «l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con di- verso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata»
(così Cass. 2136/2017 e, sostanzialmente nello stesso senso, Cass., SS.UU., 36481/2022 e
27199/2017).
La sua lettura consente infatti di evincere con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza appellata, le parti di tale sentenza contro cui tali critiche sono ri- volte e le modifiche che, in ragione di dette critiche, alla medesima sentenza l'appellante chiede
N. 5389/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
che siano apportate, come emerge da quanto s'è in proposito sinteticamente esposto supra, al
§ I.2.1, e dal tenore delle difese spiegate dall'appellata.
II.2. L'appello in esame, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è poi, ad avviso di questa Corte, fondato, giacché le risultanze istruttorie e, in particolare, le testimo- nianze assunte dal Giudice di prime cure non consentono di affermare sufficientemente provato il fatto storico allegato dall'attrice e, in particolare, che le lesioni personali da costei certamente subite siano ascrivibili al sinistro di cui ella ha indicato il luogo, il tempo e la causa.
Di tanto invero il primo Giudice non pare essersi minimamente occupato, la motivazione della sua sentenza essendo, in punto di fatto, incentrata esclusivamente sulla visibilità e l'evi- tabilità, da esso esclude, dell'insidia che la aveva allegato essere stata la causa di dette lesioni.
Senonché, i due testi da esso escussi, cioè e hanno Testimone_1 Testimone_2
entrambi concordemente riferito di aver visto l'attrice, madre del primo e suocera della se- conda, inciampare in una piccola buca causata dalla mancanza di alcuni sampietrini non visi- bile, poiché ricoperta di terriccio scuro e melma e scarsamente illuminata, mentre camminava
«alcuni metri» davanti a loro.
Sicché delle due l'una: o essi non videro come e perché la cadde e, dicendo il con- trario, hanno mentito oppure, nella migliore delle ipotesi, hanno esposto quella che era soltanto una loro personale convinzione, magari influenzata da quanto a loro riferito dalla loro congiunta e confortata dall'osservazione dello stato del marciapiede sul quale costei era caduta;
oppure la buca era ben visibile addirittura da «alcuni metri» e dunque deve ritenersi che la vi sia inciampata per non essersene accorta a causa di un proprio comportamento tanto gravemente imprudente da dover essere ragionevolmente considerato la causa esclusiva della sua caduta e delle lesioni personali da lei riportate.
Posto che le risultanze processuali non offrono dati che possano superare i gravi dubbi suscitati da tali testimonianze, peraltro rese, come s'è detto, da persone la cui attendibilità va severamente vagliata, essendo, come s'è detto, il figlio e la nuora dell'attrice, la domanda giu- diziale avanzata da quest'ultima doveva e deve essere quindi rigettata poiché sfornita della prova necessaria per accoglierla.
II.3. Però, nemmeno può essere accolta la domanda del appellante volta ad Pt_1
N. 5389/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ottenere la condanna della e del suo difensore distrattario a restituire le somme che a co- storo il medesimo assume di aver rispettivamente pagato nel corso del processo d'ap- Pt_1
pello ed in esecuzione della sentenza appellata.
Tale domanda deve infatti, ad avviso di questo Collegio, essere giudicata inammissibile, essendo stata formulata e documentata, peraltro in maniera insufficiente, per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata dall'appellante l'11 novembre 2024, atto processuale la cui funzione cd. asseverativa certamente non comprende la formulazione di nuove domande (in tal senso v. Cass. 7144/2021, 2292/2018, 1324/2016 e 16152/2010).
II.4. Ciò non toglie che l'esito della controversia, complessivamente considerato, debba ritenersi in definitiva sfavorevole per la , che, di conseguenza, va, ai sensi dell'art. 91, co. 1,
c.p.c., condannata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del processo, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza rapportando le attività processuali che risultano espletate ai parametri sta- biliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribu- nale di Torre Annunziata n. 940/2018, pubblicata il 12 aprile 2018, proposto dal
[...]
contro
IT il 31 ottobre 2018: Parte_1 CP_1
A) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, rigetta la do- manda avanzata dalla contro il;
Parte_1
B) dichiara inammissibile la domanda formulata dal con la Parte_1
propria comparsa conclusionale per ottenere la restituzione di quanto dallo stesso pagato alla controparte e al difensore distrattario di quest'ultima in esecuzione della sentenza appellata;
C) condanna la a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di 21.865,50 €, di cui 10.000,00 € per i compensi e
1.500,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali del processo di primo grado e
8.000,00 € per i compensi, 1.200,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 1.165,50
N. 5389/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
€ per il rimborso delle spese vive del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 5389/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 6 Parte_1 CP_1