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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1713/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
AN LL Presidente relatore
NA PE IU
India Baldi IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1713/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 25.09.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), C.F._1
e nata il [...] a [...] (c.f. Parte_2
, entrambi residenti in [...] C.F._2
Quarrata (PT), rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Babbini (c.f.
il quale dichiara di voler ricevere le C.F._3 comunicazioni al n. di fax.0574.757238; e-mail
; pec: Email_1 vvocati.prato.it, giuste procure in atti;
Email_2
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2025, Pt_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 08.12.2010 in Carmignano (PO), precisavano che dalla loro unione erano nate le figlie (in data 13.02.2008) ed Persona_1
(in data 01.09.2015). Persona_2
Le parti evidenziavano che nel tempo veniva meno la comunione d'intenti ed, in generale, l'affectio coniugalis. Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi saranno autorizzati a vivere separati portandosi in ogni caso reciproco rispetto;
2) Le figlie minori ed vengono affidate Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i coniugi e saranno domiciliate presso la madre nell'abitazione sita in Quarrata
3) Il sig. dichiara di aver già lasciato, previo accordo con la Pt_1 moglie, la casa coniugale ed ha reperito altro domicilio.
4) Le figlie viene affidate con modalità condivisa ad entrambi i genitori e saranno collocate ed anagraficamente residenti con la madre
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia provvedendo a curarne la crescita, l'educazione ed istruzione, scolastica ed extrascolastica, tenendo sempre in considerazione le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. I genitori si obbligano a favorire il sereno svolgersi del rapporto delle figlie con ciascuno di essi e si impegnano a porre in essere tutte le condizioni affinché le stesse mantengano significativi rapporti con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) Per quanto attiene il regime di visita e frequentazione delle figlie,
i coniugi concordano quanto segue con sé con le seguenti modalità
a settimane alterne: collocate prevalentemente presso la dimora
2 materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a week-end alterni dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00;
Il padre potrà altresì esercitare il diritto di visita delle figlie minori tutti i mercoledì sera (nella settimana in cui terrà con sé la figlia anche per i week-end) fino al giorno successivo quando la accompagnerà a scuola;
Il padre potrà altresì esercitare il diritto di visita delle figlie minori tutti i venerdì sera (nella settimana in cui non eserciterà il diritto di visita anche per il week-end) fino al giorno successivo quando la riaccompagnerà presso la dimora materna;
durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, salvo diverso accordo tra le parti ogni genitore potrà tenere con sè le figlie cinque giorni durante le vacanze natalizie (alternando Natale e Capodanno) e tre durante quelle pasquali (alternando Pasqua e Pasquetta), e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive.
6) Ognuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente e provvisto di adeguati redditi propri, pertanto nessun assegno deve essere previsto in sede di separazione.
7) Quanto al mantenimento delle figlie il sig. , si Parte_1 impegna a versare alla moglie, fino a quando la figlie non risultino economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro
500,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, entro il
10 di ogni mese;
8) I genitori sosterranno, in misura pari al 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole, previamente concordate e debitamente documentate (libri scolastici, apparecchi per la salute,
e trasporto scolastico, attività ludico-sportivo, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SS , in ogni caso come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal Tribunale per i giudizi di separazione e divorzio, al quale le parti si impegnano a fare riferimento)
3 9) Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano preventivamente il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti o carte d'identità valide per l'espatrio.
10) Le parti dichiarano e riconoscono di avere già consensualmente regolato la spartizione dei beni mobili presenti nell'abitazione coniugale;
11) Il finanziamento contratto con NT AN LO per finalità familiari ed intestato al nominativo della sig.ra sarà Parte_2 rimborsato con costi al 50% a carico di ognuno dei coniugi
12) Le parti riconoscono ed accettano che il c.d. “assegno unico universale per i figli a carico” sia percepito dalla madre;
13) I coniugi, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di aver già regolato ogni e qualunque pendenza economica e/o patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altra.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti in data 27.11.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in data Parte_2
08.12.2010 in Carmignano (PO), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 39, P.
II, Serie B, anno 2010);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Presidente relatore
AN LL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
AN LL Presidente relatore
NA PE IU
India Baldi IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1713/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 25.09.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), C.F._1
e nata il [...] a [...] (c.f. Parte_2
, entrambi residenti in [...] C.F._2
Quarrata (PT), rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Babbini (c.f.
il quale dichiara di voler ricevere le C.F._3 comunicazioni al n. di fax.0574.757238; e-mail
; pec: Email_1 vvocati.prato.it, giuste procure in atti;
Email_2
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2025, Pt_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 08.12.2010 in Carmignano (PO), precisavano che dalla loro unione erano nate le figlie (in data 13.02.2008) ed Persona_1
(in data 01.09.2015). Persona_2
Le parti evidenziavano che nel tempo veniva meno la comunione d'intenti ed, in generale, l'affectio coniugalis. Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi saranno autorizzati a vivere separati portandosi in ogni caso reciproco rispetto;
2) Le figlie minori ed vengono affidate Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i coniugi e saranno domiciliate presso la madre nell'abitazione sita in Quarrata
3) Il sig. dichiara di aver già lasciato, previo accordo con la Pt_1 moglie, la casa coniugale ed ha reperito altro domicilio.
4) Le figlie viene affidate con modalità condivisa ad entrambi i genitori e saranno collocate ed anagraficamente residenti con la madre
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia provvedendo a curarne la crescita, l'educazione ed istruzione, scolastica ed extrascolastica, tenendo sempre in considerazione le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. I genitori si obbligano a favorire il sereno svolgersi del rapporto delle figlie con ciascuno di essi e si impegnano a porre in essere tutte le condizioni affinché le stesse mantengano significativi rapporti con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) Per quanto attiene il regime di visita e frequentazione delle figlie,
i coniugi concordano quanto segue con sé con le seguenti modalità
a settimane alterne: collocate prevalentemente presso la dimora
2 materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a week-end alterni dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00;
Il padre potrà altresì esercitare il diritto di visita delle figlie minori tutti i mercoledì sera (nella settimana in cui terrà con sé la figlia anche per i week-end) fino al giorno successivo quando la accompagnerà a scuola;
Il padre potrà altresì esercitare il diritto di visita delle figlie minori tutti i venerdì sera (nella settimana in cui non eserciterà il diritto di visita anche per il week-end) fino al giorno successivo quando la riaccompagnerà presso la dimora materna;
durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, salvo diverso accordo tra le parti ogni genitore potrà tenere con sè le figlie cinque giorni durante le vacanze natalizie (alternando Natale e Capodanno) e tre durante quelle pasquali (alternando Pasqua e Pasquetta), e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive.
6) Ognuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente e provvisto di adeguati redditi propri, pertanto nessun assegno deve essere previsto in sede di separazione.
7) Quanto al mantenimento delle figlie il sig. , si Parte_1 impegna a versare alla moglie, fino a quando la figlie non risultino economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro
500,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, entro il
10 di ogni mese;
8) I genitori sosterranno, in misura pari al 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole, previamente concordate e debitamente documentate (libri scolastici, apparecchi per la salute,
e trasporto scolastico, attività ludico-sportivo, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SS , in ogni caso come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal Tribunale per i giudizi di separazione e divorzio, al quale le parti si impegnano a fare riferimento)
3 9) Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano preventivamente il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti o carte d'identità valide per l'espatrio.
10) Le parti dichiarano e riconoscono di avere già consensualmente regolato la spartizione dei beni mobili presenti nell'abitazione coniugale;
11) Il finanziamento contratto con NT AN LO per finalità familiari ed intestato al nominativo della sig.ra sarà Parte_2 rimborsato con costi al 50% a carico di ognuno dei coniugi
12) Le parti riconoscono ed accettano che il c.d. “assegno unico universale per i figli a carico” sia percepito dalla madre;
13) I coniugi, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di aver già regolato ogni e qualunque pendenza economica e/o patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altra.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti in data 27.11.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in data Parte_2
08.12.2010 in Carmignano (PO), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 39, P.
II, Serie B, anno 2010);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Presidente relatore
AN LL
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