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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1092/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 19.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mimmo Manfredi. attrice-opponente
contro
(CF: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia D'Aprile. convenuta-opposta
INVITALIA –
[...]
(P.IVA E CF: Controparte_2
, in persona del Dirigente Responsabile della Funzione Affari Legali e P.IVA_2
Societari, rappresentata e difesa dall'Avv. Gustavo Olivieri. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione alla cartella di pagamento n. 03420230002022917000 notificatale il 21.4.2023 recante la richiesta di pagamento per complessivi € 17.674,57 per rate scadute e non pagate e relativi interessi di mora concernenti un finanziamento
agevolato ex D.L. n. 185/2000 erogato dall'
[...]
Controparte_2
Ha eccepito: -il difetto di motivazione della cartella, considerato anche che l'ingiunzione di pagamento menzionata nella cartella non le sarebbe stata notificata;
-la prescrizione del credito. Ha quindi chiesto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso
o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale : in via principale sospendere il provvedimento impugnato attesa la fondatezza dei motivi di opposizione e il presumibile pregiudizio che una esecuzione ingiusta cagionerebbe all' opponente in assenza di certezza liquidità esigibilità del credito e di titolarità; accertare e dichiarare il difetto di motivazione della cartella opposta e annullarla. Accertare e dichiarare la prescrizione decennale del credito preteso per assenza di atti interruttivi della prescrizione e che nulla è dovuto con annullamento della cartella opposta.”.
2. Si sono costituite in giudizio l' (d'ora in poi Controparte_3
“ ) e l' CP_4 Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in
[...] fatto e in diritto.
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3. L'opposizione è infondata e va respinta per i motivi che seguono.
4. Quanto al dedotto difetto di motivazione della cartella impugnata, va anzitutto rimarcato che l'atto in questione ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto, come disposto dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973, conformemente al modello approvato dal Ministero delle Finanze;
pertanto, se detta conformità è rispettata, non possono essere denunciati vizi relativi alla carenza di elementi formali non rientranti nel modello in questione. La cartella in questione contiene la chiara indicazione dell'atto in base al quale si fonda la pretesa esercitata dall'ente impositore (l'ingiunzione di pagamento n. 78627672556-2), l'importo da corrispondere e le causali con il rispettivo dettaglio delle somme costituenti il totale. L'ingiunzione di pagamento n. 78627672556-2, in base alla documentazione prodotta da risulta essere stata regolarmente notificata all'opponente in CP_5 data 26.7.2019 (docc. C, C1 e C2). In essa è indicato il numero di protocollo relativo all'operazione di finanziamento, l'importo delle rate del finanziamento agevolato scadute e non pagate, la somma degli interessi di mora maturati sulle rate non corrisposte con la relativa data di decorrenza, nonché il criterio utilizzato per il calcolo di tali interessi, con l'espresso richiamo all'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (che al comma 4 rimanda al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali). Pertanto non possono ravvisarsi vizi sotto il profilo della motivazione, posto che l'opponente deve ritenersi già edotta dell'atto in base al quale gli importi in oggetto
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sono stati iscritti a ruolo, il quale come visto viene indicato nella cartella in disamina. A ciò si aggiunga che le deduzioni svolte dalla parte opponente nelle note d'udienza del 14.2.2025 circa le asserite carenze formali della predetta ingiunzione (indicazione non esaustiva del criterio di calcolo degli interessi di mora, mancata indicazione dell'ultima rata pagata, sottoscrizione apposta da soggetto non facente parte del settore degli affari legali deputato alla gestione del contenzioso e del recupero dei crediti) sono inammissibili in questa sede. Come visto, detta ingiunzione risulta pervenuta all'attenzione della sig.ra Pt_1 per cui quest'ultima avrebbe dovuto muovere tali doglianze proponendo
[...] opposizione avverso tale atto. Tanto in ossequio al principio secondo cui la mancata impugnazione dell'atto prodromico (nel caso di specie l'intimazione di pagamento) comporta l'inammissibilità della successiva opposizione ove rivolta a far valere profili attinenti a tale atto prodromico e non esclusivamente i vizi propri dell'atto impugnato (la cartella di pagamento) (in tal senso v. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 07-02-2020, n. 3005).
5. Va poi respinta l'eccezione di prescrizione del credito formulata dalla parte opponente. Al riguardo, in riferimento al termine applicabile, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. Civ., n. 30546 del 20.12.2017).
Inoltre, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, n.17798; Cass. Civ. - Sez. III - 16 ottobre 2017 - n. 24296). Nel caso di specie, in relazione agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento stipulato dall'attrice il 25.10.2004, va rilevato che l'ultima rata risulta scaduta in data 31.12.2010 (v. doc. 4 fascicolo ). CP_5
Come visto, si osserva inoltre che in data 26.7.2019 è stata notificata alla sig.ra l'ingiunzione di pagamento posta a fondamento della cartella di pagamento Pt_1 oggetto della presente opposizione, con conseguente interruzione del termine di prescrizione. Pertanto, alla data di notifica della cartella di pagamento in oggetto alcun termine di prescrizione risulta decorso.
6. Da ultimo, va rilevata la tardività delle doglianze svolte dall'opponente nelle note d'udienza del 14.2.2025 in ordine alla comunicazione della risoluzione del contratto
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di finanziamento e della diffida ad adempiere depositate da in allegato alla CP_5 propria comparsa di costituzione e risposta. La parte avrebbe dovuto proporle nell'ambito della prima difesa utile –vale a dire l'udienza fissata per la sola trattazione dell'istanza di sospensione- o, tutt'al più, in seno alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. che tuttavia non è stata depositata.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio e all'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
CONDANNA
al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_3
che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, IVA se
[...] dovuta e CPA come per legge;
CONDANNA
al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...] che si Controparte_5 liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Castrovillari, 19/03/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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