Articolo 427 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 426Articolo 428
Versione
12 maggio 1963
Art. 427. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio 1945-46 quali risultano dalla deliberazio-
ne della Corte dei conti, sono stabiliti nelle
seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1945-46 (art. 423) ........................... L. 3.787.409.440,93 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (art. 425) ............... " 938.311.880,18
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1946 ... L. 4.725.721.321,11
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963