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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6285/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parte_1
Torino n. ), quale incorporante P.IVA_1 Controparte_1
a sua volta incorporante
[...] Controparte_2
in persona della dott.ssa elett.te dom.ti in Latina, via Malta n.
[...] Parte_2
7, presso e nello Studio degli Avv.ti Andrea Iucci e Roberto Iucci che la rappresentano e difendono giusta delega rilasciata su foglio separato, da intendersi materialmente congiunto all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
- APPELLANTE -
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico sig. elett.te dom.ta in CP_4
Roma, via degli Scipioni n. 110, presso e nello studio dell'Avv. Marco Machetta, che la rappresenta e difende in forza di mandato ad litem che si deposita in formato digitale.
- APPELLATA – Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1852/2024.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, uale Parte_1 incorporante a sua volta Controparte_1 incorporante ha impugnato la sentenza Controparte_2
n. 1852/2024 con cui il Tribunale di Latina ha parzialmente accolto la domanda attorea in sede di ripetizione dell'indebito in relazione a due rapporti di conto corrente, rispetto ai quali lamentava l'illegittima capitalizzazione degli interessi nonché l'applicazione di interessi di natura usuraria.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha così statuito:
“Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta a versare all'attrice la somma di € 19.860,34, maggiorati di interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta la domanda risarcitoria attorea;
c) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna la convenuta a rifondere all'attrice la restante metà che liquida in euro 400,70 per esborsi ed euro 7.051,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico di parte convenuta”.
Con tre motivi di appello, quale incorporante Parte_1 [...]
a sua volta incorporante Controparte_1 [...] contesta l'erroneità della sentenza impugnata per Controparte_2 violazione dei principi di cui all'ordinanza Cass. n. 34997/2023 e alla sentenza Cass. Sez.
pag. 2/10 Un. n. 15895/2019, per violazione dell'art. 112 c.p.c. per allargamento della causa pretendi sottesa all'azione ex art. 2033 c.c. e correlata violazione dell'onere della prova ex art. 2697
c.c., nonché per assenza di motivazione e comunque violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 1284, c. 4, c.c. e dei principi di cui alla sentenza Sez. Un. n. 12449/2024, con richiesta di restituzione delle somme non spettanti all'appellata all'esito della riforma della sentenza di primo grado.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza, così provvedere:
1) in accoglimento del primo motivo di gravame, anche previo rilievo della nullità della sentenza per illogicità ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, rigettare la domanda avversaria per intervenuta prescrizione e comunque rideterminare l'eventuale credito restitutorio della correntista al netto degli effetti dell'eccepita prescrizione, addossando sul correntista che agisce in ripetizione sia l'onere di provare la mancanza di una valida causa debendi, che l'onere di provare la natura soltanto ripristinatoria delle rimesse, in aderenza alla concorde giurisprudenza sul punto (Cass. n. 7030/2024: in termini: Cass. n.
34997/2023; Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 1388/2022; Cass. n. 5610/2020; Cass. n.
7013/2020; Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 2660/2019; Cass. n. 27704/2018; Cass. n.
18144/2018; Cass. n. 4372/2018; Cass. n. 18581/2017), e senza gravare la dell'onere CP_1 di individuare specificamente ogni singola rimessa solutoria (Cass. Sez. Un. n. 15895/2019);
2) in accoglimento del secondo motivo di gravame, rideterminare l'eventuale credito restitutorio escludendo qualsiasi rettifica e/o ricalcolo relativamente ai diritti di segreteria e ai tassi convenzionali successivamente al 01.07.1998, avendo la sentenza gravata allargato i confini dell'azione di ripetizione a causae petendi diverse da quelle su cui si fonda la domanda del solvens (con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo), nonché violato i principi che presiedono alla distribuzione dell'onere della prova nelle azioni di ripetizione dell'indebito;
3) in accoglimento del terzo motivo di gravame, anche previo rilievo della nullità della sentenza per assenza di motivazione, motivare specificamente sulla compatibilità degli pag. 3/10 interessi legali maggiorati di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. con il caso della restituzione dell'indebito oggettivo, nella specie escludendone la compatibilità per tutti i motivi meglio specificati in parte motiva e segnatamente per averne le parti previsto convenzionalmente la misura, nonché per non essere i detti interessi maggiorati compatibili, per funzione
(sanzionatoria) e per natura (corrispettiva), con gli interessi spettanti sull'indebito da restituire (funzione compensativo-perequativa con decorrenza non automatica), trattandosi di diritto non preesistente al processo, che prescinde dall'inadempienza contrattuale di obbligazioni di valuta e, più precisamente, di obbligazioni contrattualmente ed originariamente certe, liquide ed esigibili;
4) in ogni caso, con vittoria di spese pure per CTU e competenze professionali, oltre IVA e
CPA, anche relativamente al primo grado di giudizio, che saranno da rideterminare in ogni caso in funzione dell'esito complessivo del contenzioso;
5) sempre in ogni caso, con diritto della alla restituzione di quanto pagato CP_1 all'appellata (a mezzo bonifico del 14.10.2024, come da all. “E”) in eccesso rispetto a quanto, all'esito del presente giudizio di appello, sarà ritenuto di giustizia.”
Si è costituita la quale, nel chiedere il rigetto del Controparte_3 gravame, ha altresì spiegato appello incidentale, e ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigettare l'avverso appello e, in accoglimento delle domande della
[...]
CP_3
1) nel merito: rigettare le avverse domande tutte poiché inammissibili e, in via subordinata, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per le causali ed i motivi di cui di cui agli scritti difensivi di parte appellata.
2) in via di appello incidentale, a parziale riforma della sentenza impugnata n. 1852/2024
(RG n. 1943/2015) del Tribunale di Latina: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia delle clausole che violano la disciplina introdotta con la l. 1996/108, in riferimento ai rapporti di conto corrente n. 40838 e n. 40920 intrattenuti tra le parti, per i motivi e le ragioni in narrativa, accertando e dichiarando che in forza di tali clausole Intesa San Paolo S.p.A. (quale incorporante di Controparte_1
pag. 4/10 che aveva a sua volta incorporato ha addebitato senza Controparte_2 alcun valido titolo alla società appellante incidentale l'ulteriore somma non dovuta di €
34.201,47 ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa o a seguito di apposita integrazione di CTU e , per l'effetto condannare Intesa San Paolo S.p.A. (quale incorporante di che aveva Controparte_1
a sua volta incorporato in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione e, quindi, al pagamento in favore della
[...] della suddetta ulteriore somma di € 34.201,47 ovvero della maggiore o Controparte_3 minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa o a seguito di apposita integrazione di CTU, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 o in subordine legali (ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.s. a decorrere dalla domanda giudiziale) dal dovuto fino al soddisfo e rivalutazione;
3) in via di appello incidentale, a parziale riforma della sentenza impugnata n. 1852/2024
(RG n. 1943/2015) del Tribunale di Latina: condannare Intesa San Paolo S.p.A. (quale incorporante di che aveva a sua volta incorporato Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti
[...]
i danni subiti e subendi dalla per le ragioni ed i motivi in Controparte_3 narrativa, che si quantificano in non meno di € 13.163,30 SE&O, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa o a seguito di consulenza di ufficio, da parte dell'Ill.ma Corte di Appello, oltre interessi ex
D.Lgs. 231/2002 o in subordine legali (nella misura stabilita dal quarto comma dell'art. 1284 c.s. a decorrere dalla domanda giudiziale) dal dovuto fino al soddisfo e rivalutazione.
4) in via istruttoria, ove ritenuto, si chiede eventuale integrazione della CTU con riferimento alle violazioni ed alle circostanze dedotte a titolo di appello incidentale.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
All'udienza a trattazione scritta del 13.05.2025, la Corte ha rinviato per discussione collegiale all'udienza del 14.10.2025.
pag. 5/10 Con decreto di Questa Corte pubblicato il 30.07.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.10.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello deve essere accolto.
L'odierna controversia ha ad oggetto i rapporti di conto corrente n. 40838 e n. 40920 accesi dalla presso l'allora rispetto ai quali, a Controparte_3 Controparte_2 seguito di una perizia econometrica di parte, parte attrice in primo grado aveva rilevato l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'addebito di interessi passivi in misura superiore rispetto ai c.d. “tassi soglia”, l'applicazione di interessi ultra legali, nonché spese, commissioni e oneri non dovuti.
A fronte delle anomalie rilevate, parte attrice aveva chiesto - e parzialmente ottenuto - la restituzione, a titolo di indebito, della complessiva somma di € 46.422,22 (di cui € 22.996,91 per il c/c n. 40838 ed € 23.445,31 per il c/c n. 40920), nonché il risarcimento dei danni patrimoniali subìti, quantificati in € 13.163,30, derivanti dai maggiori oneri pagati per l'accensione di ulteriori linee di credito.
Con il primo motivo di appello, quale incorporante Parte_1 [...]
a sua volta incorporante Controparte_1 [...] ha contestato la sentenza gravata per violazione dei Controparte_2 principi di cui all'ordinanza Cass. n. 34997/2023 e alla sentenza Cass. sez. un. n.
15895/2019, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie sollevata da essa banca.
Tale doglianza è fondata e deve essere accolta.
pag. 6/10 L'azione di ripetizione dell'indebito è retta dal principio dell'onere della prova a carico della parte attrice, la quale deve dimostrare l'avvenuto pagamento in favore della controparte nonché l'assenza di una valida ragione giustificatrice posta a fondamento dello stesso, tale per cui esso possa essere ritenuto indebito oggettivo.
Tale disciplina generale trova applicazione anche in ambito bancario, nel caso in cui il correntista chieda la ripetizione di somme indebitamente percepite dall'istituto di credito, nonché nel caso in cui contesti la nullità del contratto per applicazione di interessi ultra- legali ovvero anatocistici.
Nel caso di specie, l'attrice in ripetizione, invocando la restituzione della somma di €
46.422,22 quantificata a seguito di perizia econometrica di parte, produceva i contratti di conto corrente e di affidamento a sostegno delle proprie ragioni, nonché la parziale documentazione contabile della quale risultava in possesso. Dal canto suo, la CP_1 convenuta si difendeva eccependo, tra l'altro, la prescrizione delle rimesse solutorie, depositando documentazione contrattuale.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale disponeva lo svolgimento della CTU contabile, al fine di ricostruire l'andamento dei rapporti di conto corrente oggetto di causa nonché al fine di quantificare l'esatto ammontare eventualmente dovuto dalla banca in favore dell'attrice.
Ebbene, dall'esame della CTU depositata in primo grado emerge chiaramente come il consulente tecnico non abbia potuto svolgere un'analisi completa ed esaustiva della movimentazione dei rapporti, in considerazione delle gravi e ripetute carenze documentali.
La CTU integrativa del 07.07.2023, a pagg. 45 ss., testualmente rileva che “Al riguardo, tuttavia, la scrivente CTU osserva di non poter procedere all'individuazione delle rimesse solutorie perché: a) per quasi tutti i trimestri interessati (ad eccezione del I e II trimestre
2001, del IV trimestre 2004 e del I trimestre 2005) la documentazione contabile in atti non consente la puntuale ricostruzione dei saldi debitori, che andrebbero confrontati con i fidi in essere per individuare eventuali rimesse intervenute con saldo extrafido;
b) per i soli 4 trimestri completamente documentati, la non ha indicato alcuna rimessa avente CP_1 natura solutoria, e quindi, ai sensi della Cassazione n. 4518/2014 citata dal Quesito, tutte le rimesse devono essere presunte ripristinatorie.”
pag. 7/10 Dunque, emerge chiaramente come il consulente tecnico non sia stato posto in condizione di poter verificare il puntuale e dettagliato andamento della movimentazione dei suddetti rapporti, al fine di appurare la natura solutoria ovvero ripristinatoria delle rimesse.
Invero, in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, la giurisprudenza maggioritaria di legittimità, cui questo Collegio ritiene di aderire, sostiene che “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (ex plurimis Cass. Civ.,
Sezioni Unite, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019).
La carenza documentale, tale per cui la stessa CTU risulta incompleta, non può e non deve nuocere alle difese sollevate dalla banca, la quale, ben potendosi limitare ad eccepire l'intervenuta prescrizione, ha persino indicato due rimesse solutorie, spingendosi ben oltre il proprio onere probatorio (cfr. pag. 44 – 45 della CTU integrativa: “l'accredito di lire
50.000.000 effettuato nel dicembre 1998 sul conto corrente ordinario n. 40838 (la contabile non si legge, mentre la valuta è del 16 dicembre): tale pagamento affluisce su conto recante saldo negativo di Lire 156 milioni circa, a fronte di un limite di fido di lire 100 milioni”; -
“parimenti solutoria è la successiva rimessa, giacchè nonostante il suddetto versamento di lire 50.000.000 il saldo debitorio permaneva entro oltre il limite di fido (106 milioni di saldo debitorio a fronte del fido di lire 100 milioni)”.
Dunque, questo Collegio, non ritenendo condivisibili le risultanze probatorie emerse dalla
CTU contabile espletata in primo grado, poste a fondamento della decisione impugnata, né tantomeno ritenendo utile disporre un'eventuale integrazione della CTU in sede di appello, in considerazione dell'acclarata grave carenza documentale, ritiene di dover riformare la sentenza impugnata, nel senso di accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca appellante.
Da quanto sopra, deriva il diritto dell'appellante alla restituzione integrale delle somme già versate non spettanti all'appellata, a seguito della riforma della sentenza di primo grado.
pag. 8/10 Dall'accoglimento del suddetto primo motivo di appello deriva l'assorbimento di tutti gli altri motivi, nonché dell'appello incidentale.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene non condivisibile il decisum del Tribunale di Latina, che aveva parzialmente accolto la domanda attorea, che deve quindi essere riformato nel senso di accogliere l'eccepita prescrizione, con diritto della banca appellante alla ripetizione delle somme già corrisposte.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da quale incorporante Parte_1 [...]
a sua volta incorporante Controparte_1 Controparte_2
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_3
avverso la sentenza n. 1852/2024 del Tribunale di Latina, ogni ulteriore istanza ed
[...] eccezione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta le domande attoree in primo grado e condanna l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma già versata di € 19.860,34, oltre interessi maggiorati ex art. 1284 comma 4 c.c. dal pagamento eseguito dall'istituto di credito sino al soddisfo;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle competenze del primo grado di giudizio che liquida in € 7.616, secondo i valori medi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991, secondo i valori medi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU.
pag. 9/10 - Rigetta l'appello incidentale.
- Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 10/10
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6285/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parte_1
Torino n. ), quale incorporante P.IVA_1 Controparte_1
a sua volta incorporante
[...] Controparte_2
in persona della dott.ssa elett.te dom.ti in Latina, via Malta n.
[...] Parte_2
7, presso e nello Studio degli Avv.ti Andrea Iucci e Roberto Iucci che la rappresentano e difendono giusta delega rilasciata su foglio separato, da intendersi materialmente congiunto all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
- APPELLANTE -
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico sig. elett.te dom.ta in CP_4
Roma, via degli Scipioni n. 110, presso e nello studio dell'Avv. Marco Machetta, che la rappresenta e difende in forza di mandato ad litem che si deposita in formato digitale.
- APPELLATA – Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1852/2024.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, uale Parte_1 incorporante a sua volta Controparte_1 incorporante ha impugnato la sentenza Controparte_2
n. 1852/2024 con cui il Tribunale di Latina ha parzialmente accolto la domanda attorea in sede di ripetizione dell'indebito in relazione a due rapporti di conto corrente, rispetto ai quali lamentava l'illegittima capitalizzazione degli interessi nonché l'applicazione di interessi di natura usuraria.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha così statuito:
“Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta a versare all'attrice la somma di € 19.860,34, maggiorati di interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta la domanda risarcitoria attorea;
c) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna la convenuta a rifondere all'attrice la restante metà che liquida in euro 400,70 per esborsi ed euro 7.051,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico di parte convenuta”.
Con tre motivi di appello, quale incorporante Parte_1 [...]
a sua volta incorporante Controparte_1 [...] contesta l'erroneità della sentenza impugnata per Controparte_2 violazione dei principi di cui all'ordinanza Cass. n. 34997/2023 e alla sentenza Cass. Sez.
pag. 2/10 Un. n. 15895/2019, per violazione dell'art. 112 c.p.c. per allargamento della causa pretendi sottesa all'azione ex art. 2033 c.c. e correlata violazione dell'onere della prova ex art. 2697
c.c., nonché per assenza di motivazione e comunque violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 1284, c. 4, c.c. e dei principi di cui alla sentenza Sez. Un. n. 12449/2024, con richiesta di restituzione delle somme non spettanti all'appellata all'esito della riforma della sentenza di primo grado.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza, così provvedere:
1) in accoglimento del primo motivo di gravame, anche previo rilievo della nullità della sentenza per illogicità ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, rigettare la domanda avversaria per intervenuta prescrizione e comunque rideterminare l'eventuale credito restitutorio della correntista al netto degli effetti dell'eccepita prescrizione, addossando sul correntista che agisce in ripetizione sia l'onere di provare la mancanza di una valida causa debendi, che l'onere di provare la natura soltanto ripristinatoria delle rimesse, in aderenza alla concorde giurisprudenza sul punto (Cass. n. 7030/2024: in termini: Cass. n.
34997/2023; Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 1388/2022; Cass. n. 5610/2020; Cass. n.
7013/2020; Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 2660/2019; Cass. n. 27704/2018; Cass. n.
18144/2018; Cass. n. 4372/2018; Cass. n. 18581/2017), e senza gravare la dell'onere CP_1 di individuare specificamente ogni singola rimessa solutoria (Cass. Sez. Un. n. 15895/2019);
2) in accoglimento del secondo motivo di gravame, rideterminare l'eventuale credito restitutorio escludendo qualsiasi rettifica e/o ricalcolo relativamente ai diritti di segreteria e ai tassi convenzionali successivamente al 01.07.1998, avendo la sentenza gravata allargato i confini dell'azione di ripetizione a causae petendi diverse da quelle su cui si fonda la domanda del solvens (con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo), nonché violato i principi che presiedono alla distribuzione dell'onere della prova nelle azioni di ripetizione dell'indebito;
3) in accoglimento del terzo motivo di gravame, anche previo rilievo della nullità della sentenza per assenza di motivazione, motivare specificamente sulla compatibilità degli pag. 3/10 interessi legali maggiorati di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. con il caso della restituzione dell'indebito oggettivo, nella specie escludendone la compatibilità per tutti i motivi meglio specificati in parte motiva e segnatamente per averne le parti previsto convenzionalmente la misura, nonché per non essere i detti interessi maggiorati compatibili, per funzione
(sanzionatoria) e per natura (corrispettiva), con gli interessi spettanti sull'indebito da restituire (funzione compensativo-perequativa con decorrenza non automatica), trattandosi di diritto non preesistente al processo, che prescinde dall'inadempienza contrattuale di obbligazioni di valuta e, più precisamente, di obbligazioni contrattualmente ed originariamente certe, liquide ed esigibili;
4) in ogni caso, con vittoria di spese pure per CTU e competenze professionali, oltre IVA e
CPA, anche relativamente al primo grado di giudizio, che saranno da rideterminare in ogni caso in funzione dell'esito complessivo del contenzioso;
5) sempre in ogni caso, con diritto della alla restituzione di quanto pagato CP_1 all'appellata (a mezzo bonifico del 14.10.2024, come da all. “E”) in eccesso rispetto a quanto, all'esito del presente giudizio di appello, sarà ritenuto di giustizia.”
Si è costituita la quale, nel chiedere il rigetto del Controparte_3 gravame, ha altresì spiegato appello incidentale, e ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigettare l'avverso appello e, in accoglimento delle domande della
[...]
CP_3
1) nel merito: rigettare le avverse domande tutte poiché inammissibili e, in via subordinata, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per le causali ed i motivi di cui di cui agli scritti difensivi di parte appellata.
2) in via di appello incidentale, a parziale riforma della sentenza impugnata n. 1852/2024
(RG n. 1943/2015) del Tribunale di Latina: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia delle clausole che violano la disciplina introdotta con la l. 1996/108, in riferimento ai rapporti di conto corrente n. 40838 e n. 40920 intrattenuti tra le parti, per i motivi e le ragioni in narrativa, accertando e dichiarando che in forza di tali clausole Intesa San Paolo S.p.A. (quale incorporante di Controparte_1
pag. 4/10 che aveva a sua volta incorporato ha addebitato senza Controparte_2 alcun valido titolo alla società appellante incidentale l'ulteriore somma non dovuta di €
34.201,47 ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa o a seguito di apposita integrazione di CTU e , per l'effetto condannare Intesa San Paolo S.p.A. (quale incorporante di che aveva Controparte_1
a sua volta incorporato in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione e, quindi, al pagamento in favore della
[...] della suddetta ulteriore somma di € 34.201,47 ovvero della maggiore o Controparte_3 minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa o a seguito di apposita integrazione di CTU, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 o in subordine legali (ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.s. a decorrere dalla domanda giudiziale) dal dovuto fino al soddisfo e rivalutazione;
3) in via di appello incidentale, a parziale riforma della sentenza impugnata n. 1852/2024
(RG n. 1943/2015) del Tribunale di Latina: condannare Intesa San Paolo S.p.A. (quale incorporante di che aveva a sua volta incorporato Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti
[...]
i danni subiti e subendi dalla per le ragioni ed i motivi in Controparte_3 narrativa, che si quantificano in non meno di € 13.163,30 SE&O, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa o a seguito di consulenza di ufficio, da parte dell'Ill.ma Corte di Appello, oltre interessi ex
D.Lgs. 231/2002 o in subordine legali (nella misura stabilita dal quarto comma dell'art. 1284 c.s. a decorrere dalla domanda giudiziale) dal dovuto fino al soddisfo e rivalutazione.
4) in via istruttoria, ove ritenuto, si chiede eventuale integrazione della CTU con riferimento alle violazioni ed alle circostanze dedotte a titolo di appello incidentale.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
All'udienza a trattazione scritta del 13.05.2025, la Corte ha rinviato per discussione collegiale all'udienza del 14.10.2025.
pag. 5/10 Con decreto di Questa Corte pubblicato il 30.07.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.10.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello deve essere accolto.
L'odierna controversia ha ad oggetto i rapporti di conto corrente n. 40838 e n. 40920 accesi dalla presso l'allora rispetto ai quali, a Controparte_3 Controparte_2 seguito di una perizia econometrica di parte, parte attrice in primo grado aveva rilevato l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'addebito di interessi passivi in misura superiore rispetto ai c.d. “tassi soglia”, l'applicazione di interessi ultra legali, nonché spese, commissioni e oneri non dovuti.
A fronte delle anomalie rilevate, parte attrice aveva chiesto - e parzialmente ottenuto - la restituzione, a titolo di indebito, della complessiva somma di € 46.422,22 (di cui € 22.996,91 per il c/c n. 40838 ed € 23.445,31 per il c/c n. 40920), nonché il risarcimento dei danni patrimoniali subìti, quantificati in € 13.163,30, derivanti dai maggiori oneri pagati per l'accensione di ulteriori linee di credito.
Con il primo motivo di appello, quale incorporante Parte_1 [...]
a sua volta incorporante Controparte_1 [...] ha contestato la sentenza gravata per violazione dei Controparte_2 principi di cui all'ordinanza Cass. n. 34997/2023 e alla sentenza Cass. sez. un. n.
15895/2019, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie sollevata da essa banca.
Tale doglianza è fondata e deve essere accolta.
pag. 6/10 L'azione di ripetizione dell'indebito è retta dal principio dell'onere della prova a carico della parte attrice, la quale deve dimostrare l'avvenuto pagamento in favore della controparte nonché l'assenza di una valida ragione giustificatrice posta a fondamento dello stesso, tale per cui esso possa essere ritenuto indebito oggettivo.
Tale disciplina generale trova applicazione anche in ambito bancario, nel caso in cui il correntista chieda la ripetizione di somme indebitamente percepite dall'istituto di credito, nonché nel caso in cui contesti la nullità del contratto per applicazione di interessi ultra- legali ovvero anatocistici.
Nel caso di specie, l'attrice in ripetizione, invocando la restituzione della somma di €
46.422,22 quantificata a seguito di perizia econometrica di parte, produceva i contratti di conto corrente e di affidamento a sostegno delle proprie ragioni, nonché la parziale documentazione contabile della quale risultava in possesso. Dal canto suo, la CP_1 convenuta si difendeva eccependo, tra l'altro, la prescrizione delle rimesse solutorie, depositando documentazione contrattuale.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale disponeva lo svolgimento della CTU contabile, al fine di ricostruire l'andamento dei rapporti di conto corrente oggetto di causa nonché al fine di quantificare l'esatto ammontare eventualmente dovuto dalla banca in favore dell'attrice.
Ebbene, dall'esame della CTU depositata in primo grado emerge chiaramente come il consulente tecnico non abbia potuto svolgere un'analisi completa ed esaustiva della movimentazione dei rapporti, in considerazione delle gravi e ripetute carenze documentali.
La CTU integrativa del 07.07.2023, a pagg. 45 ss., testualmente rileva che “Al riguardo, tuttavia, la scrivente CTU osserva di non poter procedere all'individuazione delle rimesse solutorie perché: a) per quasi tutti i trimestri interessati (ad eccezione del I e II trimestre
2001, del IV trimestre 2004 e del I trimestre 2005) la documentazione contabile in atti non consente la puntuale ricostruzione dei saldi debitori, che andrebbero confrontati con i fidi in essere per individuare eventuali rimesse intervenute con saldo extrafido;
b) per i soli 4 trimestri completamente documentati, la non ha indicato alcuna rimessa avente CP_1 natura solutoria, e quindi, ai sensi della Cassazione n. 4518/2014 citata dal Quesito, tutte le rimesse devono essere presunte ripristinatorie.”
pag. 7/10 Dunque, emerge chiaramente come il consulente tecnico non sia stato posto in condizione di poter verificare il puntuale e dettagliato andamento della movimentazione dei suddetti rapporti, al fine di appurare la natura solutoria ovvero ripristinatoria delle rimesse.
Invero, in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, la giurisprudenza maggioritaria di legittimità, cui questo Collegio ritiene di aderire, sostiene che “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (ex plurimis Cass. Civ.,
Sezioni Unite, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019).
La carenza documentale, tale per cui la stessa CTU risulta incompleta, non può e non deve nuocere alle difese sollevate dalla banca, la quale, ben potendosi limitare ad eccepire l'intervenuta prescrizione, ha persino indicato due rimesse solutorie, spingendosi ben oltre il proprio onere probatorio (cfr. pag. 44 – 45 della CTU integrativa: “l'accredito di lire
50.000.000 effettuato nel dicembre 1998 sul conto corrente ordinario n. 40838 (la contabile non si legge, mentre la valuta è del 16 dicembre): tale pagamento affluisce su conto recante saldo negativo di Lire 156 milioni circa, a fronte di un limite di fido di lire 100 milioni”; -
“parimenti solutoria è la successiva rimessa, giacchè nonostante il suddetto versamento di lire 50.000.000 il saldo debitorio permaneva entro oltre il limite di fido (106 milioni di saldo debitorio a fronte del fido di lire 100 milioni)”.
Dunque, questo Collegio, non ritenendo condivisibili le risultanze probatorie emerse dalla
CTU contabile espletata in primo grado, poste a fondamento della decisione impugnata, né tantomeno ritenendo utile disporre un'eventuale integrazione della CTU in sede di appello, in considerazione dell'acclarata grave carenza documentale, ritiene di dover riformare la sentenza impugnata, nel senso di accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca appellante.
Da quanto sopra, deriva il diritto dell'appellante alla restituzione integrale delle somme già versate non spettanti all'appellata, a seguito della riforma della sentenza di primo grado.
pag. 8/10 Dall'accoglimento del suddetto primo motivo di appello deriva l'assorbimento di tutti gli altri motivi, nonché dell'appello incidentale.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene non condivisibile il decisum del Tribunale di Latina, che aveva parzialmente accolto la domanda attorea, che deve quindi essere riformato nel senso di accogliere l'eccepita prescrizione, con diritto della banca appellante alla ripetizione delle somme già corrisposte.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da quale incorporante Parte_1 [...]
a sua volta incorporante Controparte_1 Controparte_2
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_3
avverso la sentenza n. 1852/2024 del Tribunale di Latina, ogni ulteriore istanza ed
[...] eccezione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta le domande attoree in primo grado e condanna l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma già versata di € 19.860,34, oltre interessi maggiorati ex art. 1284 comma 4 c.c. dal pagamento eseguito dall'istituto di credito sino al soddisfo;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle competenze del primo grado di giudizio che liquida in € 7.616, secondo i valori medi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991, secondo i valori medi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU.
pag. 9/10 - Rigetta l'appello incidentale.
- Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
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